FF 2025 1832
Messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche)
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Con la legge federale del 15 dicembre 20171 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull’approvvigionamento elettrico, cosiddetta «Strategia Reti elettriche») il Parlamento ha migliorato le condizioni quadro per i progetti di elettrodotti. Il Consiglio federale ha posto in vigore la legge e le relative modifiche di ordinanza con effetto dal 1° giugno 2019. La manutenzione e il risanamento, così come la trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, continuano tuttavia a rappresentare una sfida e a richiedere molto tempo.
Oltre il 60 per cento della rete di trasporto (in particolare dei tralicci) ha oggi tra i 50 e gli 80 anni d’età. Questi impianti hanno una durata di vita di circa 80 anni. Gran parte della rete di trasporto dovrà pertanto essere rinnovata nei prossimi anni e decenni, per poter continuare a funzionare in modo affidabile. La manutenzione della rete richiederà importanti lavori di risanamento nei prossimi anni, per cui va previsto un forte aumento del numero di progetti di linee elettriche e delle relative procedure (procedure di piano settoriale, procedure di approvazione dei piani).
Oltre alla manutenzione, urge anche un ampliamento della rete di trasporto. Per garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente del sistema elettrico svizzero, è necessario eliminare le strozzature esistenti e quelle che rischiano di verificarsi in futuro. I relativi progetti procedono in parte a rilento, anche a causa delle lungaggini e delle complessità che gravano sulle procedure di pianificazione, approvazione e ricorso. Sinora il termine di due anni per la procedura di piano settoriale (art. 15f cpv. 3 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici [LIE]) non ha mai potuto essere rispettato; anche il medesimo termine di due anni per l’evasione di una procedura di approvazione dei piani (art. 16abis LIE) per la rete di trasporto continua in parte a essere superato.
A ciò si aggiunge la produzione sempre più decentralizzata, che presuppone un massiccio ampliamento della rete elettrica. Tale ampliamento può essere favorito in maniera determinante da una velocizzazione delle procedure.
Con il presente progetto di modifica della LIE e della legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), il Consiglio federale intende semplificare e quindi accelerare le procedure di pianificazione, approvazione e ricorso relative alla trasformazione e all’ampliamento delle reti elettriche.
Parallelamente al presente progetto, il DATEC sta valutando l’introduzione di modifiche a livello di ordinanza e nel dicembre 2024 ha sottoposto al Consiglio federale un progetto da porre in consultazione. A livello di ordinanza sono previste misure come l’ottimizzazione della procedura di piano settoriale e altre eccezioni all’obbligo di approvazione dei piani.
L’accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche richiede inoltre che i gestori di rete sviluppino i progetti il più presto possibile. Inoltre, per un rapido svolgimento delle procedure è indispensabile che le domande siano corredate da una documentazione completa e di buona qualità. I processi necessari a tal fine sono di competenza dei gestori di rete e non sono oggetto del presente progetto.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Le basi legali esistenti garantiscono già oggi procedure rapide che soddisfano i requisiti dello Stato di diritto per la grande maggioranza dei progetti.
La tabella sottostante mostra il numero di decisioni che l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) ha emanato nel 2023 nell’ambito di procedure di approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 16 LIE per progetti a tutti i livelli di rete. Per durata della procedura si intende il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda con firma elettronica qualificata e l’invio della decisione al richiedente. Nello stesso anno l’ESTI ha trasmesso all’Ufficio federale dell’energia (UFE) 49 procedimenti, pari a meno dell’1 per cento del volume totale.
Durata in mesi | 0-2 | 2-4 | 4-8 | 8-12 | > 12 | Totale |
Numero decisioni 2023 | 3 260 | 1 254 | 1 103 | 155 | 100 | 5 872 |
Quota sul totale | 56 % | 21 % | 19 % | 3 % | 2 % | 100 % |
Quota cumulata | 56 % | 77 % | 96 % | 98 % | 100 % |
L’analisi di questi dati mostra che più del 75 per cento delle procedure è stato completato dall’ESTI nell’arco di 4 mesi e più del 95 per cento entro 12 mesi. I dati dimostrano che le procedure di approvazione dei piani presso la Confederazione sono eseguite in tempi brevi per la maggior parte dei progetti.
Come descritto al punto 1.1, con la Strategia Reti elettriche il Parlamento ha già adottato misure volte a migliorare le condizioni quadro per i progetti di linee elettriche e, in particolare, ad accelerare le relative procedure di autorizzazione. Una revisione totale delle basi legali esistenti non è necessaria.
Lo scopo del presente progetto è piuttosto quello di ottimizzare ulteriormente, sulla base delle misure già adottate, le basi legali e le condizioni quadro esistenti per accelerare le procedure, senza compromettere la qualità delle decisioni o dei processi decisionali oggi garantita. Il progetto si limita pertanto a modifiche circoscritte. Da un lato, nel progetto sono state inserite in particolare misure che hanno un effetto efficace e rilevante di accelerazione delle procedure. Dall’altro, sono state inserite esclusivamente misure che non pregiudicano le garanzie procedurali, come la garanzia di una procedura equa e del diritto di audizione.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale
Le modifiche di legge contribuiscono a garantire la sicurezza e la stabilità dell’approvvigionamento energetico e consentono indirettamente anche di potenziare la produzione nazionale di energie rinnovabili. Contribuiscono quindi al raggiungimento dell’obiettivo 25 del programma di legislatura 2023–20274. Il progetto non fa parte del preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze. Al momento non si prevedono ripercussioni finanziarie significative per la Confederazione.
Le reti elettriche, quali anello di congiunzione tra produzione e consumo, rappresentano un elemento cardine per l’attuazione della Strategia energetica 20505. Le misure di accelerazione delle procedure proposte nel progetto presentato daranno un contributo al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050.
Con la Strategia Reti elettriche sono state tra l’altro implementate anche misure per velocizzare le procedure di pianificazione e approvazione. Le misure proposte nel presente progetto mirano ad accelerare ulteriormente le procedure.
1.4 Interventi parlamentari
Il Consiglio nazionale ha accolto un intervento parlamentare e l’ha trasmesso al Consiglio federale per l’adempimento. Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare:
2024 | P | 24.3040 | «Impianti solari al di fuori delle zone edificabili. Regole meno rigide se vogliamo favorire l’energia solare!» |
I miglioramenti auspicati si ottengono con la disposizione proposta relativa all’ubicazione vincolata delle stazioni di trasformazione al di fuori delle zone edificabili.
2 Procedura di consultazione
Dal 26 giugno 2024 al 17 ottobre 2024 il Consiglio federale ha condotto una consultazione sulla revisione della LIE. Il progetto prevedeva diverse misure volte a semplificare e quindi ad accelerare l’ampliamento e la trasformazione delle reti elettriche. A tal fine, il progetto prevedeva essenzialmente misure relative alle linee della rete di trasporto.
La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha riconosciuto la necessità di intervento e regolamentazione per ampliare e trasformare rapidamente le reti elettriche. L’orientamento del disegno di legge è sostenuto dalla maggioranza dei partecipanti, anche se singole disposizioni sono state contestate. Diverse parti interessate hanno osservato che il progetto prevede principalmente misure per la rete di trasporto (livello di rete 1) e hanno chiesto misure complementari per la rete di distribuzione. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che il progetto fosse rielaborato in punti centrali e sottoposto a un’ulteriore consultazione insieme all’annunciato progetto di ordinanza.
Il principio delle linee aeree contenuto nel progetto posto in consultazione (art. 15b cpv. 1 e 1bis dell’avamprogetto LIE) è stato particolarmente controverso ed è stato successivamente rimosso dal progetto. Se fosse stato mantenuto, sarebbe stato necessario ampliare notevolmente l’elenco delle eccezioni (cpv. 1bis dell’avamprogetto LIE), annullando così l’effetto di accelerazione della misura. Tuttavia, la rinuncia al principio delle linee aeree non può portare alla conclusione che in futuro vi sarà un aumento della posa di linee interrate, dato che il potenziale di cablaggio è limitato per ragioni operative e tecniche.
L’articolo 16g capoverso 1 dell’avamprogetto LIE, che dichiarava inapplicabile l’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ha incontrato un’ampia opposizione. I Cantoni, le organizzazioni di protezione dell’ambiente e del paesaggio e altri partecipanti alla consultazione temevano che in questo modo si sarebbero potuti realizzare progetti meno equilibrati e non si sarebbero presi in considerazione interessi importanti. In seguito a queste critiche la disposizione è stata rivista. Ora è prevista solo una deroga parziale alla procedura di eliminazione delle divergenze di cui all’articolo 62b LOGA. La nuova disposizione prevede che, invece di un colloquio di eliminazione delle divergenze, è sufficiente un tentativo di eliminazione delle divergenze, che deve essere effettuato entro 30 giorni. Se l’eliminazione delle divergenze fallisce, non decide più il dipartimento né i dipartimenti raggiungono un accordo, come avvenuto finora. La decisione spetta invece all’autorità direttiva, indipendentemente dal fatto che le divergenze siano sostanziali, a meno che il dipartimento non avochi a sé la decisione in via eccezionale ai sensi dell’articolo 47 capoverso 4 LOGA. Anche con la modifica proposta, i pareri divergenti devono continuare a essere elencati nella motivazione e le autorità specializzate continuare a essere autorizzate a fornire autonomamente informazioni sui loro pareri alle autorità di ricorso.
Nel progetto è stata inserita la disposizione dell’articolo 15cbis dell’avamprogetto LIE, che ha lo scopo di disciplinare la costruzione di stazioni di trasformazione al di fuori delle zone edificabili e di semplificarla notevolmente rispetto alle attuali condizioni quadro. In questo modo viene accolta una richiesta centrale dei gestori della rete di distribuzione.
Al termine della consultazione, la disposizione dell’articolo 15bbis dell’avamprogetto LIE, che ha lo scopo di facilitare il risanamento delle linee, è stata radicalmente rielaborata al fine di semplificarne l’esecuzione. Essa prevede che, a determinate condizioni, una linea esistente avente una tensione nominale pari o superiore a 220 chilovolt (kV) possa essere risanata sul tracciato esistente o realizzata ex novo nelle sue immediate vicinanze.
I Cantoni hanno respinto la modifica dell’articolo 16d capoverso 1 primo periodo dell’avamprogetto LIE, che prevedeva di accorciare dagli attuali tre mesi a un mese il termine entro cui i Cantoni devono far pervenire i loro pareri. Hanno motivato il loro rifiuto sostenendo che l’accertamento corretto e completo dei fatti, così come la consultazione e il coordinamento dei servizi specializzati con i Comuni e i Cantoni limitrofi richiedono del tempo. Per trovare un compromesso, la maggioranza ha proposto di ridurre il termine a due mesi e quindi il progetto è stato modificato di conseguenza.
Il progetto posto in consultazione prevedeva inoltre di ampliare il catalogo dell’articolo 17 capoverso 1 LIE concernente l’applicabilità della procedura semplificata di approvazione dei piani per le stazioni di trasformazione tra rete a media e bassa tensione. Dai riscontri del settore dell’energia elettrica è emerso che già oggi molte stazioni di trasformazione vengono autorizzate con la procedura di approvazione dei piani semplificata, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Una disposizione in tal senso non produrrebbe quindi alcun valore aggiunto, motivo per cui vi si rinuncia.
Inoltre, nell’ambito della consultazione sono state presentate diverse proposte in merito alle deroghe all’obbligo di approvazione dei piani nonché alla semplificazione e all’agevolazione delle procedure. La rinuncia generalizzata alla procedura di approvazione dei piani non comporterebbe un’accelerazione delle procedure in molti casi in cui è necessario procedere a un’espropriazione. In questi casi, i gestori di rete, per adempiere ai propri compiti, sono tenuti a imporre la rapida costruzione dell’infrastruttura seguendo l’iter procedurale. Di conseguenza, le eccezioni dell’obbligo di approvazione dei piani hanno senso solo in casi molto specifici. Dato che l’articolo 16 capoverso. 7 prevede già una norma di delega per l’emanazione di disposizioni a livello di ordinanza per la concessione di deroghe e di agevolazioni procedurali, non è necessaria alcuna regolamentazione aggiuntiva a livello legislativo. Il Consiglio federale esamina se e come queste proposte possono essere attuate a livello di ordinanze. Diversi partecipanti alla consultazione hanno inoltre chiesto di trasferire ai Cantoni la competenza per l’approvazione di linee di raccordo per impianti di produzione di energie rinnovabili. La proposta è stata respinta, in quanto le procedure di approvazione dei piani per le linee di raccordo richiedono oggi meno tempo rispetto alle procedure di autorizzazione per gli impianti stessi. Nel frattempo è stato possibile risolvere precedenti problemi di coordinamento. Anche nell’ambito delle misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno («offensiva solare»7 e modifica delle relative ordinanze) si era deciso di rinunciare a tale provvedimento.
Infine, il settore dell’energia elettrica ha richiesto una nuova regolamentazione della ripartizione delle competenze tra le due autorità di approvazione ESTI e UFE. In particolare, è stato criticato il fatto che il trasferimento all’UFE sia complicato e richieda molto tempo, e si è chiesto che all’ESTI sia data l’autorità di decidere sui casi controversi. La questione del trasferimento più rapido e semplice è stata presa in considerazione con le disposizioni inserite dal 1° gennaio 2023 nell’articolo 6b dell’ordinanza del 2 febbraio 20008 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE). Nei casi summenzionati si rinuncia al trasferimento della competenza decisionale, in quanto l’ESTI è un’organizzazione privata.
Prima dell’avvio della consultazione è stata effettuata una verifica rapida («quick check») concernente la stima dell’impatto della regolamentazione, per valutare quale tipo di analisi ex ante delle ripercussioni economiche dovesse essere effettuata. In base ai risultati emersi si è deciso di non redigere un rapporto separato, bensì di illustrare i punti della verifica nel messaggio. Gli effetti prodotti dalle disposizioni legislative proposte sono stati giudicati limitati. Di conseguenza non sono necessarie ulteriori analisi.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La necessità di accelerare l’ampliamento delle reti elettriche è stata riconosciuta anche nell’Unione Europea (UE). La Commissione europea ha definito una serie di misure a questo riguardo in un piano d’azione del 28 novembre 2023.9 Queste misure si limitano attualmente al fatto che la Commissione europea predispone «guide sulle migliori pratiche» e promuove la cooperazione e lo scambio generale di informazioni tra le autorità di autorizzazione dei singoli Stati membri.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
Il presente progetto si pone l’obiettivo di semplificare e quindi accelerare le procedure di pianificazione, approvazione e ricorso relative alle reti elettriche.
Si tratta di procedure che hanno sistematicamente come oggetto una ponderazione degli interessi: da un lato l’interesse a garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed economico, dall’altro gli interessi di protezione e pianificazione del territorio. Il diritto vigente considera questi interessi equipollenti; nella pratica ciò comporta la necessità di effettuare accertamenti e ponderazioni articolate che si ripercuotono anche su importanti progetti di ampliamento della rete, ritardandoli. Con la presente revisione si riconosce agli impianti della rete di trasporto una priorità di principio rispetto ad altri interessi nazionali, allo scopo di velocizzare le procedure.
Per tenere conto della forte necessità di risanamento della rete di trasporto, si introduce un nuovo principio. Esso stabilisce che, a determinate condizioni, le nuove linee della rete di trasporto possono essere approvate sul medesimo tracciato delle linee esistenti senza dover effettuare previamente una procedura di piano settoriale. In questo modo si risparmiano costi procedurali e d’investimento e si velocizzano gli iter burocratici.
Per ridurre i tempi è inoltre previsto che, in parziale deroga all’articolo 62b LOGA, per le procedure di approvazione dei piani conformi alla LIE a livello federale si dovrà effettuare solo un tentativo di eliminazione delle divergenze e, qualora queste permangano, la decisione spetterà all’autorità direttiva. Ciò permetterà di ridurre gli adempimenti a carico delle autorità federali preposte e di semplificare le procedure.
La procedura di approvazione dei piani e le vie di ricorso saranno razionalizzate con la riduzione dei termini di evasione per i Cantoni e l’introduzione dei termini di evasione per i tribunali.
D’ora in poi, alle condizioni stabilite dalla legge, le stazioni di trasformazione situate al di fuori delle zone edificabili e che servono prevalentemente a collegare edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili sono considerate a ubicazione vincolata. In questo modo viene meno la valutazione dell’ubicazione con confronti tra ubicazioni.
Inoltre, è previsto che l’espropriante abbia per legge il diritto di prendere possesso anticipatamente del bene per la realizzazione di impianti elettrici. Nei casi in cui vi sia una decisione passata in giudicato in merito all’approvazione dei piani e alle opposizioni in materia di espropriazione, d’ora in avanti al gestore di rete interessato viene riconosciuto il diritto di avviare i lavori di costruzione già prima della conclusione della procedura di stima, in modo da evitare ritardi nella realizzazione dell’opera.
Infine, il coordinamento della pianificazione della rete deve essere migliorato prendendo in considerazione già in una fase iniziale gli aspetti di pianificazione territoriale e coordinandoli con i Cantoni. Questo permetterà d’individuare per tempo eventuali potenziali di raggruppamento e di risparmiare sui costi, sfruttando le sinergie nella pianificazione territoriale, ambientale e di rete. Oltre al risparmio sui costi e all’au-mento della qualità, ciò consentirà di accelerare le procedure di pianificazione e approvazione, in quanto importanti basi di pianificazione e le pianificazioni direttrici cantonali sono già prese in considerazione nella fase di pianificazione della rete.
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Con le misure previste nel presente disegno di legge per accelerare le procedure per l’ampliamento e la trasformazione delle reti elettriche è possibile ridurre la mole di adempimenti a carico delle autorità sia federali sia cantonali.
4.3 Attuazione
L’attuazione delle novità proposte spetta in buona parte alla Confederazione. I Cantoni sono in parte interessati in virtù della loro partecipazione alla procedura di piano settoriale di approvazione dei piani. Inoltre, nell’ambito del coordinamento della pianificazione della rete, il progetto prevede una maggiore partecipazione dei Cantoni, in modo da integrare tempestivamente nella pianificazione tecnica della rete anche gli aspetti di pianificazione territoriale.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Legge sugli impianti elettrici
Art. 15bbis
L’articolo 15bbis del progetto di revisione della LIE prevede, al capoverso 1, che i progetti di risanamento o di sostituzione di una linea avente una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possano essere realizzati sul tracciato esistente o nelle sue immediate vicinanze.
Il capoverso 2 prevede che ciò si applichi anche in caso di incremento della tensione nominale della linea o di installazione di sistemi elettrici aggiuntivi (ad esempio un’ulteriore terna di conduttori della rete di trasporto o una linea della rete di distribuzione). Questa norma si applica sia alle linee aeree e che agli impianti interrati.
Se in applicazione del capoverso 1 si procede allo spostamento di tralicci, si deve tenere conto delle esigenze del diritto in materia di ambiente ivi rilevanti (capoverso 3). Quindi, nella scelta dell’ubicazione dei tralicci, occorre tener conto della tutela delle acque e delle foreste, ad esempio.
La nuova disposizione si applica anche qualora la linea esistente si trovi, ad esempio, in un inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP) di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), o in un’area cantonale protetta o qualora tocchi altri oggetti da proteggere.
Secondo il capoverso 4, questa disposizione non trova tuttavia applicazione nelle paludi e nei paesaggi palustri ai sensi dell’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.)11. Lo stesso vale per le riserve per uccelli acquatici e di passo ai sensi dell’articolo 11 della legge del 20 giugno 198612 sulla caccia (LCP) e e per i biotopi d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 18a LPN, nel caso in cui il risanamento o la sostituzione della linea abbia ripercussioni sostanziali su di essi. Se per l’attraversamento di una zona protetta è necessario riposizionare solo un numero limitato di tralicci o se tali zone devono essere semplicemente superate senza che sia necessario posizionare tralicci, si presume che il risanamento o la sostituzione della linea non abbia ripercussioni sostanziali. Ciò deve essere verificato di volta in volta nell’ambito della procedura di approvazione dei piani. Il capoverso 1 non si applica inoltre nei tratti di linea in cui non possono essere rispettate le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti o di protezione dal rumore. A tale riguardo sono determinanti le disposizioni dell’ordinanza sulle linee elettriche del 30 marzo 199413, i valori limite dell’ordinanza del 15 dicembre 198614 contro l’inquinamento fonico e dell’ordinanza del 23 dicembre 199915 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Qualora la linea debba essere spostata dalle zone o per i motivi di cui al capoverso 4, deve essere pianificato o autorizzato secondo le disposizioni ordinarie un tracciato adeguato per il tratto di linea interessato.
Con il nuovo articolo 15bbis capoverso 1 del progetto di revisione della LIE si introduce una regola che dà la possibilità di risanare o sostituire le linee esistenti sul tracciato esistente o nelle sue immediate vicinanze. Il nuovo articolo va pertanto inteso come lex specialis rispetto ad altre disposizioni pertinenti. In caso di risanamento è accettabile mantenere un tracciato esistente, in quanto è già stato integrato nel paesaggio tenendo conto delle caratteristiche geografiche, topologiche e tecniche. La linea ha pertanto caratterizzato il paesaggio per decenni ed è familiare alla popolazione locale interessata. Lo spostamento su larga scala di una linea potrebbe in ogni caso gravare su altri luoghi e paesaggi e non farebbe altro che spostare i problemi che ne derivano. Inoltre, può sussistere un interesse pubblico per la conservazione delle infrastrutture esistenti, poiché spesso parti non trascurabili, come singoli tralicci, fondamenta di tralicci, cunicoli o blocchi di tubi, sono ancora intatte e utilizzabili. In questi casi, ha senso riutilizzare gli impianti esistenti per motivi economici ed ecologici. Le nuove regole garantiscono maggiore sicurezza di pianificazione per i progetti di risanamento e di sostituzione che riguardano la rete di trasporto. Inoltre, i tempi di pianificazione e di realizzazione di tali progetti saranno notevolmente ridotti, in quanto non è necessario esaminare varianti alternative di tracciato nei casi di applicazione dei capoversi 1 e 2. Di conseguenza, tali progetti sono esentati dall’obbligo di piano settoriale nella nuova disposizione di cui all’articolo 15e capoverso 1bis del progetto di revisione della LIE.
La regolamentazione che consente la sostituzione di una linea non solo sul tracciato esistente, ma anche nelle sue immediate vicinanze, mira a consentire la realizzazione del nuovo impianto, in tutto o in parte, mantenendo in esercizio la linea esistente, qualora ciò sia necessario a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente della rete. Pertanto, ai sensi del capoverso 1, con «nelle immediate vicinanze del tracciato esistente» si intende l’area direttamente adiacente all’impianto esistente o in esercizio e necessaria alla costruzione sicura ed efficiente della nuova linea.
Tenendo conto unicamente delle disposizioni in materia di sicurezza elettrica, è possibile costruire una nuova linea aerea a 220 kV a una distanza, misurata dal conduttore più esterno, di circa 8 metri da un’altra linea aerea a 220 kV. Quanto più alta è la tensione nominale di una delle due linee, tanto maggiore è la distanza di sicurezza necessaria. Quindi, con una tensione nominale di 380 kV, la distanza è di circa 10 metri. Se sono necessari voli in elicottero, deve essere installato un nuovo impianto al di fuori della zona pericolosa, che si estenda fino a 20 metri dal conduttore più esterno dell’impianto esistente. Poiché la larghezza di una linea della rete di trasporto è di circa 18–32 metri a seconda del tipo di traliccio, una nuova linea può essere costruita a una distanza tra gli assi di circa 30–50 metri su entrambi i lati del tracciato attuale (lunghezza delle mensole più lunghe di entrambe le linee dall’asse del traliccio più la distanza di sicurezza o la larghezza della zona pericolosa). I nuovi tralicci devono quindi essere costruiti in linea di principio entro la distanza massima di 50 metri tra gli assi.
Se le condizioni di cui al capoverso 1 per il risanamento o la sostituzione di una linea esistente sul tracciato esistente o nelle sue immediate vicinanze non sono soddisfatte o se il capoverso 1 non è applicabile a causa delle disposizioni di cui al capoverso 4, la linea o il tratto interessato deve essere spostata su un tracciato nuovo. In tal caso, la pianificazione del nuovo tracciato della linea deve essere effettuata sulla base delle disposizioni ordinarie, ovvero in particolare in base alle disposizioni sulla procedura di piano settoriale o alle relative eccezioni (vedi art. 15e segg. LIE). Per ogni tratto della linea da spostare occorre quindi verificare separatamente se è necessario eseguire una procedura di piano settoriale o se si può rinunciare a tale procedura ai sensi dell’articolo 1b capoverso 1 OPIE. Va osservato che, se necessario dal punto di vista della pianificazione territoriale, più tratti di linee da spostare vanno considerate collettivamente. Per il resto, per i nuovi tratti di linea si applicano le stesse disposizioni giuridiche vigenti per la costruzione di una nuova linea che non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 15bbis del progetto di revisione della LIE.
Art. 15c cpv. 2, quarto periodo
Si tratta unicamente dell’adeguamento del riferimento di legge. Questo adeguamento si rende necessario in seguito alla modifica della LAEl entrata in vigore il 1° gennaio 2025. La revisione della LAEl ha fatto sì che il precedente articolo 9a capoverso 4 LAEl diventasse l’articolo 9ater capoverso 4.
Art. 15cbis
In conformità al principio di separazione tra zona edificabile e zona non edificabile, che ha il rango di norma costituzionale, la zona non edificabile deve essere mantenuta per quanto possibile libera da costruzioni. Tale principio impone una grande moderazione alle autorità legislative e autorità incaricate dell’applicazione del diritto quando autorizzano o approvano edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Per le costruzioni e gli impianti non conformi alla zona situati al di fuori delle zone edificabili, l’ubicazione vincolata e un interesse significativo alla loro realizzazione costituiscono quindi i presupposti fondamentali.
Un tale importante interesse pubblico riguarda l’uso delle energie rinnovabili e, più in generale, la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico. L’energia elettrica prodotta deve poter essere trasferita dall’impianto di produzione e distribuita ai consumatori con le minori perdite possibili. L’interesse pubblico per l’uso di energie rinnovabili e per la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico comprende pertanto anche un importante interesse pubblico per una rete elettrica sicura, performante ed efficiente ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEl. La Confederazione intende tenere conto di questa circostanza. Di conseguenza, a determinate condizioni, le stazioni di trasformazione al di fuori delle zone edificabili devono poter essere considerate a ubicazione vincolata ai sensi dell’articolo 24 lettera a della legge del 22 giugno 197916 sulla pianificazione del territorio (LPT). Se un impianto di questo tipo può essere autorizzato come impianto a ubicazione vincolata, ciò significa in particolare che, nel caso specifico, non è necessario verificare se per l’impianto sia adatta anche un’ubicazione all’interno delle zone edificabili. Inoltre, non è più necessario effettuare una valutazione dell’ubicazione con confronti tra ubicazioni. Ciò comporta una notevole semplificazione e accelerazione della procedura di autorizzazione per una stazione di trasformazione.
Se le condizioni di questa disposizione non sono soddisfatte, l’ubicazione di una nuova stazione di trasformazione deve essere verificata, come in precedenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24 LPT.
Le condizioni elencate nella presente disposizione (lettere a–d) devono essere soddisfatte cumulativamente. Esse devono garantire che l’ubicazione di una stazione di trasformazione non si trovi al di fuori delle zone edificabili senza un motivo oggettivo.
In primo luogo, l’ubicazione di tali impianti al di fuori delle zone edificabili è giustificata solo se essi servono prevalentemente a collegare edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili. Ciò presuppone che gli edifici e gli impianti in questione siano stati legalmente costruiti o autorizzati per lo scopo a cui sono destinati. Inoltre, gli edifici o gli impianti con lo scopo a cui sono destinati devono beneficiare della garanzia dell’allacciamento alla rete di cui all’articolo 5 LAEl. Oltre a ciò, la costruzione e il funzionamento della stazione di trasformazione nell’ubicazione prevista devono essere necessari per l’immissione o il prelievo ottimizzato dal punto di vista tecnico ed economico. Un’ottimizzazione tecnica legata all’ubicazione sussiste quando l’esercizio della stazione di trasformazione nell’ubicazione prevista riduce al minimo le perdite di corrente, le fluttuazioni di tensione e altri effetti che potrebbero compromettere la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica. Un’ottimizzazione economica legata all’ubicazione sussiste quando la costruzione e l’esercizio della stazione di trasformazione nell’ubicazione prevista minimizzano, oltre ai costi delle perdite di corrente, anche gli investimenti, ad esempio per la realizzazione di linee di alimentazione e di prelievo dalla stazione di trasformazione. Questa regolamentazione favorisce di conseguenza l’ubicazione vincolata in prossimità di cablaggi già esistenti. Ai fini di un raggruppamento degli impianti infrastrutturali (cfr. anche art. 24bis cpv. 1 periodo 1 LPT, modificata con la legge del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili17) e per ridurre il consumo di suolo, è necessario che esista già una strada di accesso alla nuova stazione di trasformazione. Questa condizione consente inoltre di semplificare e rendere più efficiente la costruzione e la manutenzione del nuovo impianto. Infine, non si devono opporre interessi preponderanti nell’ubicazione prevista.
Nella scelta dell’ubicazione per una stazione di trasformazione, non è necessario effettuarne la valutazione con confronti tra ubicazioni. Nell’ambito di una ponderazione degli interessi occorre tuttavia verificare se l’impianto nell’ubicazione prevista sia in contrasto con interessi preponderanti (analogamente all’articolo 24 lettera b LPT). Ad esempio, la costruzione e l’esercizio di una futura stazione di trasformazione potrebbero pregiudicare interessi di protezione quali la protezione di paludi, biotopi, paesaggi abitativi, acque, foreste o superfici coltive e per l’avvicendamento delle colture. Nel caso specifico, occorrerebbe inoltre verificare se tali interessi di protezione prevalgano effettivamente. L’impianto può essere approvato nell’ubicazione prevista, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a–d.
Art. 15d cpv. 2, 3 e 5
Nel capoverso 2 figura ora soltanto l’acronimo LPN. Si tratta di un adeguamento di carattere puramente redazionale.
Secondo il capoverso 3 vigente, il Consiglio federale può attribuire un interesse nazionale a singole linee che non appartengono alla rete di trasporto ma che hanno una tensione d’esercizio nominale superiore a 36 kV (livello di rete 3), qualora esse siano assolutamente necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale o colleghino impianti di produzione di interesse nazionale. Ora il Consiglio federale deve poter attribuire un interesse nazionale anche a singoli impianti che non appartengono alla rete di trasporto, indipendentemente dal livello di rete, se tali impianti sono assolutamente necessari per l’approvvigionamento di infrastrutture di rilevanza nazionale o se collegano alla rete elettrica impianti di produzione di interesse nazionale. Questo ampliamento è dovuto alla richiesta, espressa più volte nel corso della procedura di consultazione, di considerare di interesse nazionale anche le linee di livelli di rete inferiori. Un’estensione generale a tutte le linee dei livelli di rete 3 e 5 senza esame da parte del Consiglio federale non è tuttavia giustificata.
Il capoverso 5 stabilisce ora che l’interesse nei confronti della realizzazione di impianti della rete di trasporto prevale, in linea di principio, su altri interessi nazionali. Già oggi, per legge, gli impianti della rete di trasporto hanno un interesse nazionale (art. 15d cpv. 2 LIE) e quindi, in linea di principio, un interesse equivalente ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LPN. Ne consegue che la realizzazione di un impianto della rete di trasporto è consentita solo se l’interesse alla sua realizzazione, nel singolo caso e nell’ambito di una ponderazione degli interessi, supera gli altri interessi nazionali.
Con la nuova disciplina s’intende dare maggiore peso all’interesse nei confronti della realizzazione di impianti della rete di trasporto, Ciò consente di tenere meglio conto, nella ponderazione degli interessi, che deve comunque essere effettuata nel singolo caso, della particolare importanza di queste infrastrutture e di semplificarne la realizzazione. Le procedure possono così essere parzialmente velocizzate. Ciò non significa che l’interesse verso la realizzazione dell’impianto della rete di trasporto prevalga in ogni caso sugli interessi di tutela. Quindi, per gli inventari federali di cui all’articolo 5 LPN – nello specifico l’IFP, l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale e l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera – continua a valere l’obbligo della massima protezione possibile.
Per quanto riguarda la rete di trasporto, spetta alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) verificare ufficialmente la pianificazione di base della rete (art. 22 cpv. 2bis LAEl), accertandosi in particolare che si pianifichino soltanto progetti efficaci e appropriati in termini tecnici ed economici (art. 9d cpv. 2 lett. a LAEl). La priorità di principio, inoltre, viene riconosciuta soltanto in caso di conflitti con altri interessi nazionali difficilmente evitabili. Infatti, nell’ambito delle procedure di pianificazione territoriale e di approvazione (procedure di piano settoriale e di approvazione dei piani), l’autorità direttiva deve garantire che le intromissioni negli oggetti da proteggere siano evitate per quanto possibile e per quanto ragionevolmente esigibile.
Con l’espressione «in linea di principio» si vuole sottolineare la possibilità che, in un caso specifico, dalla ponderazione degli interessi possa comunque risultare che eventuali interessi di protezione e utilizzazione riferiti ad altre politiche settoriali prevalgano sugli interessi nei confronti di un approvvigionamento sicuro ed economico.
Le riserve per uccelli acquatici e di passo d’importanza internazionale e nazionale secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia sono aree particolarmente sensibili, ricche di avifauna. Questi oggetti, elencati all’allegato 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 199118 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori, devono essere trattati con la massima attenzione, evitando che gli uccelli entrino in collisione con le linee della rete di trasporto. Per tale motivo, la priorità di principio qui proposta non si applica a tali aree, né alle paludi e ai paesaggi palustri di cui all’articolo 78 capoverso 5 Cost. e ai biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN.
Art. 15e cpv. 1bis e 2
Il capoverso 1bis stabilisce che i progetti di cui all’articolo 15bbis capoversi 1 e 2 sono esenti dall’obbligo del piano settoriale di cui all’articolo 15e capoverso 1 LIE.
Il capoverso 2 viene integrato con il termine «ulteriori», in quanto una prima deroga è ora disciplinata nel capoverso 1bis.
Art. 16d cpv. 1 primo periodo
Con l’emanazione della legge federale del 18 giugno 199919 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (legge sul coordinamento), il Parlamento ha fissato in tre mesi il termine entro cui i Cantoni devono far pervenire i loro pareri. A tale proposito, nel messaggio concernente la legge il Consiglio federale aveva indicato soltanto che la tempistica si basa sui più recenti atti normativi, ma non citava motivi cogenti per la definizione del suddetto termine. Sebbene le pratiche amministrative relative alle domande e il consolidamento dei vari pareri tecnici richiedano anch’essi un certo periodo di tempo, i tre mesi attualmente in vigore paiono eccessivi, pertanto il termine viene ora fissato a due mesi. Si tratta di un termine ordinatorio, il cui obiettivo è consentire la rapida evasione delle procedure d’approvazione dei piani. Il suo mancato rispetto non comporta sanzioni. Rimane in essere la regola attuale secondo cui, in casi eccezionali motivati, il termine può essere adeguatamente prorogato. Viene quindi mantenuto il margine di manovra per accordare un termine più lungo qualora la documentazione della domanda sia molto copiosa o particolarmente complessa sul piano dei contenuti.
Art. 16g cpv. 1 e 1bis
I capoversi 1 e 1bis di questa disposizione stabiliscono ora che, in caso di contraddizioni o divergenze tra l’autorità direttiva e un’autorità specializzata o tra le autorità specializzate, nella procedura di approvazione dei piani per gli impianti a corrente forte e a corrente debole di cui all’articolo 16 LIE si può derogare parzialmente alla procedura di eliminazione delle divergenze di cui all’articolo 62b LOGA.
Il Parlamento aveva inserito nella LOGA la regolamentazione della procedura di eliminazione delle divergenze nel quadro della legge sul coordinamento. Con il progetto era stato introdotto tra l’altro il criterio dell’accentramento delle procedure decisionali per l’autorizzazione di costruzioni e impianti, attribuendo a un’unica autorità direttiva la competenza di rilasciare eventuali autorizzazioni eccezionali che dovessero risultare ulteriormente necessarie (p. es. permessi di dissodamento, autorizzazioni previste dalla legge sulla protezione delle acque). All’epoca la regolamentazione della procedura di eliminazione delle divergenze serviva come misura con cui tenere conto delle perdite di competenze da parte delle autorità specializzate a seguito dell’accentramento delle procedure e del timore di un indebolimento sistematico degli interessi sanciti dalla legislazione ambientale. Secondo l’intento originario la procedura di eliminazione delle divergenze avrebbe dovuto, da un lato, esercitare pressione sull’autorità direttiva affinché risolvesse il prima possibile gli eventuali quesiti emersi nell’ambito della procedura e, dall’altro, garantire che si tenessero in debito conto, ad esempio, gli interessi di natura ambientale.
In futuro, nelle procedure di approvazione dei piani per gli impianti elettrici si dovrà derogare alla procedura di eliminazione delle divergenze di cui all’articolo 62b LOGA, finora obbligatoria ai sensi dell’articolo 16g capoverso 1 LIE. La procedura sarà applicata in futuro in forma adeguata. Questa modifica è dovuta al fatto che, nella pratica, le procedure di eliminazione delle divergenze comportano ritardi procedurali e oneri supplementari per gli enti coinvolti e le controversie sono per lo più tecnicamente complesse, quindi spesso una gestione a livello di dipartimento non è corretta.
La nuova disposizione dell’articolo 16g capoversi 1 e 1bis del progetto di revisione della LIE prevede che, invece di un colloquio di eliminazione delle divergenze, sia sufficiente un tentativo di eliminazione delle divergenze, che deve essere effettuato entro 30 giorni. Se l’eliminazione delle divergenze fallisce, non decide più il dipartimento né i dipartimenti raggiungono un accordo, come avvenuto finora. La decisione spetta invece all’autorità direttiva, indipendentemente dal fatto che le divergenze siano sostanziali, a meno che il dipartimento non avochi a sé la decisione in via eccezionale ai sensi dell’articolo 47 capoverso 4 LOGA.
L’autorità direttiva è ancora tenuta per legge a effettuare i dovuti accertamenti a fini decisionali (art. 12 della legge del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa) e anche a consultare a tale scopo le rispettive autorità specializzate (art. 62a cpv. 1 LOGA). L’autorità direttiva è altresì tenuta ad applicare correttamente tutte le disposizioni di legge e d’ordinanza pertinenti, quindi anche quelle in materia ambientale. Continua pertanto a richiedere i pareri delle autorità specializzate, li analizza e, se necessario, effettua ulteriori accertamenti. L’autorità direttiva ha il massimo interesse al corretto adempimento del suo mandato legale e quindi all’elaborazione di decisioni corrette dal punto di vista giuridico e fattuale, tanto più che le sue decisioni possono essere annullate dai tribunali.
L’autorità direttiva evidenzia nella sua decisione le eventuali discordanze e nelle considerazioni riporta i motivi che l’hanno indotta a formulare quella decisione. Inoltre, visto che le sue decisioni possono essere verificate dall’autorità giudiziaria, l’autorità direttiva si assicura che ogni richiesta legittima sia tenuta in debita considerazione, avendo il tribunale la facoltà di rettificare eventuali decisioni errate. In applicazione dell’articolo 62b capoverso 4 LOGA, le autorità specializzate sono autorizzate, come in precedenza, a emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.
Art. 16j
Il nuovo articolo 16j del progetto di revisione della LIE prevede che, per quanto possibile, i tribunali decidano essi stessi in materia, evitando così giudizi di rinvio che ritarderebbero la procedura.
Anche per le procedure di ricorso deve essere introdotto, quale misura atta a velocizzare la procedura, un termine di 180 giorni per la decisione. La finalità di questa disposizione è far sì che i ricorsi relativi alle linee della rete di trasporto (50 Hz) e alle linee a tensione inferiore che servono impianti di interesse nazionale ai sensi dell’art. 12 della legge del 30 settembre 201621 sull’energia (LEne) siano trattati dai tribunali a titolo prioritario. Il suddetto termine per la decisione è un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto non comporta sanzioni. In tal modo si continua a garantire l’indipendenza dell’autorità giudiziaria. Il termine per la decisione decorre dalla fine dello scambio di scritti. Poiché esso non pone alcun limite temporale alla procedura d’istruzione, il tribunale ha sempre la garanzia di poter effettuare gli accertamenti e lo scambio di scritti necessari nel caso specifico, senza che sia pregiudicata la qualità della procedura.
La disposizione vale sia per il Tribunale amministrativo federale che per il Tribunale federale, fermo restando che il ricorso a quest’ultimo è già oggi limitato a questioni di diritto d’importanza fondamentale (art. 83 lett. w della legge del 17 giugno 200522 sul Tribunale federale).
Art. 43
L’attuale articolo 43 capoverso 1 LIE concede il diritto di espropriazione a qualsiasi impresa che richieda l’approvazione dei piani. In pratica, però, anche privati cittadini hanno presentato richieste di espropriazione per la costruzione di linee di raccordo, il che non corrisponde al senso e allo scopo della legge.
Occorre pertanto chiarire che il diritto di espropriazione spetta solo alle imprese che costruiscono impianti elettrici nell’interesse pubblico (come la società nazionale di rete ai sensi dell’art. 18 LAEl e altri gestori di rete ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAEl). Come avvenuto finora, ai gestori degli impianti per l’approvvigionamento elettrico di imprese ferroviarie o filoviarie viene riconosciuto il diritto di espropriazione in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 195723 sulle ferrovie e dell’articolo 2 della legge federale del 29 marzo 195024 sulle imprese filoviarie.
Dalla revisione del diritto di espropriazione in data 1° gennaio 202125 è possibile una procedura indipendente d’espropriazione senza procedura d’approvazione dei piani (art. 36 della legge federale del 20 giugno 193026 sull’espropriazione [LEspr]). Il diritto di espropriazione deve essere disaccoppiato dallo svolgimento di una procedura di approvazione dei piani, in modo che i gestori di rete possano esercitarlo anche nel quadro della procedura indipendente di espropriazione.
Negli ultimi anni, nei conduttori di terra delle linee elettriche è stata integrata sempre più spesso la fibra ottica, utilizzata in parte per la trasmissione dei dati d’esercizio e in parte per la trasmissione di dati di terzi. Il diritto di espropriazione per le linee elettriche spetta per legge – come sopra descritto – ai gestori di rete, mentre quello per le linee di dati deve essere concesso dal DATEC ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 della legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni (LTC).
In pratica, l’acquisizione di questo diritto ai sensi della LTC comporta spesso ritardi nell’acquisizione di diritti per le linee elettriche, in quanto i gestori di rete, per ragioni di economia processuale, chiedono l’espropriazione per il trasporto dell’energia elettrica insieme al diritto di espropriazione per il trasporto dei dati di terzi.
L’utilizzo della fibra ottica esistente per le finalità di telecomunicazione e il suo raggruppamento con le linee elettriche rappresenta una scelta funzionale dal punto di vista ecologico e della pianificazione del territorio. Di conseguenza, la procedura separata di concessione del diritto di espropriazione da parte del DATEC ai sensi della LTC deve essere abolita. Ora spetterà per legge al gestore della rete il diritto di espropriazione per le linee di dati sulle linee elettriche insieme a quello per il transito di energia elettrica. In questo modo si evitano procedure inutili e si riduce l’onere per le autorità.
Con questa disposizione si trasferisce unicamente il diritto di espropriazione dalla Confederazione al gestore di rete per i suddetti impianti. Non vengono effettuate espropriazioni dirette per legge dei diritti di passaggio dei dati, come era stato discusso all’epoca nell’ambito della Strategia Reti elettriche. Come in precedenza, i soggetti espropriati possono rivendicare i loro diritti nell’ambito delle procedure di espropriazione e stima applicabili. Ciò vale sia per l’espropriazione dei diritti di trasporto dell’energia elettrica che per i diritti di trasporto dei dati di terzi. Il diritto di essere sentiti dei proprietari fondiari interessati resta garantito.
Con l’articolo 43 capoverso 2 modificato del progetto di revisione della LIE, il DATEC deve poter concedere il diritto di espropriazione non solo agli acquirenti di energia elettrica, ma anche ai gestori di impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica non contemplati dal capoverso 1. Questo è necessario, in quanto l’attuale regolamentazione del capoverso 1 deve essere abrogata.
Art. 44
Il tenore della regolamentazione sancita all’articolo 44 LIE viene interamente ripreso nella nuova versione dell’articolo 43 del progetto di revisione della LIE. Per questo motivo l’articolo 44 LIE può essere abrogato.
Art. 44a
Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione (art. 16h cpv. 1 LIE). I diritti espropriati possono tuttavia essere esercitati soltanto se si è conclusa la procedura di stima ed è stata pagata l’indennità oppure se l’immissione in possesso anticipata è stata autorizzata dal presidente della Commissione federale di stima (art. 76 cpv. 2 LEspr).
In base all’articolo 45 capoverso 3 LIE vigente il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata e quindi consentire all’espropriante la presa di possesso anticipata. Al gestore di rete viene pertanto riconosciuto il diritto di accedere ai fondi in questione e iniziare i lavori di costruzione ancor prima che sia terminata la procedura di stima. Già secondo la disciplina vigente dell’articolo 45 capoverso 3 si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio.
Secondo la nuova disposizione dell’articolo 44a capoverso 1 del progetto di revisione della LIE, all’espropriante spetta per legge il diritto alla presa di possesso anticipata qualora, in applicazione dell’articolo 43 LIE, nella procedura d’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 LIE, oppure in un’altra procedura decisionale coordinata ai sensi dell’articolo 28 LEspr, o nella procedura indipendente d’espropriazione di cui all’articolo 36 LEspr siano stati espropriati diritti e la relativa decisione sia passata in giudicato (titolo di espropriazione). Con questa misura, nei casi in cui gli espropriati oppongono resistenza anche dopo la fine della procedura d’approvazione dei piani si potrebbe evitare un ulteriore ritardo nella realizzazione edilizia di un impianto elettrico. Si tratta di un provvedimento più che necessario, dopo che in passato vi sono stati tentativi di ritardare la costruzione di progetti approvati in ultima istanza con decisione passata in giudicato, negando alla società nazionale di rete l’accesso alle particelle interessate.
Per tutelare gli espropriati da eventuali danni finanziari, con il nuovo articolo 44a capoverso 2 del progetto di revisione della LIE viene, da un lato, introdotto un obbligo per l’espropriante, che deve assicurare che l’esame della richiesta d’indennità da parte della Commissione di stima rimanga possibile o sia garantito da strumenti quali fotografie o schizzi (art. 76 cpv. 4 LEspr). Tale garanzia deve avvenire sotto la responsabilità dell’espropriante. In caso di incertezze sull’entità e sul tipo di assicurazione delle prove, quest’ultimo può consultare la Commissione di stima. Una violazione dell’obbligo di assicurazione delle prove comporta le conseguenze previste in questi casi dalle disposizioni in materia di responsabilità civile, fermo restando che gli espropriati interessati dalla presa di possesso anticipata vengano in ogni caso mantenuti indenni dal punto di vista finanziario. D’altro lato, il capoverso 3 prevede per l’espropriato la possibilità, in applicazione per analogia dell’articolo 76 capoverso 5 LEspr, di esigere dal presidente della Commissione di stima delle garanzie, nonostante l’espropriante possa già aver preso possesso del bene ai sensi del capoverso 1. In questi casi il presidente della Commissione di stima è tenuto a trattare speditamente tali richieste di garanzie.
Art. 45 cpv. 3
Il nuovo articolo 44a del progetto di revisione della LIE rende superflua la disciplina di cui all’articolo 45 capoverso 3 LIE, che va pertanto abrogata.
Art. 54a
All’articolo 54a del progetto di revisione della LIE il Consiglio federale viene incaricato di rendere conto all’Assemblea federale, dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’articolo 15bbis e dell’articolo 16j, dell’efficacia delle misure di cui ai medesimi articoli, presentando nel resoconto eventuali proposte per il periodo successivo. In questo modo si garantisce di poter esaminare ed eventualmente adattare le suddette misure.
5.2 Legge sull’approvvigionamento elettrico
Art. 9c cpv. 2, secondo periodo
Secondo la disposizione vigente dell’articolo 9c capoverso 2 LAEl, i Cantoni e gli altri interessati devono essere adeguatamente coinvolti nella pianificazione tecnica della rete. Tuttavia, il coordinamento delle infrastrutture di rete avviene solo a livello tecnico e non territoriale. Attualmente, nel quadro del Piano settoriale Elettrodotti, un coordinamento territoriale con i Cantoni e le altre parti interessate viene eseguito solo per la rete di trasporto, ossia per le linee con una tensione nominale di 220 kV o superiore.
Per una pianificazione della rete a lungo termine questa forma di coordinamento non sembra essere sufficiente, in quanto le linee ma anche le sottostazioni, le stazioni di trasformazione e quelle di smistamento sono considerate caso per caso e quindi manca una visione territoriale complessiva. In tal modo il possibile potenziale di ottimizzazione della rete elettrica non viene riconosciuto e sfruttato per tempo.
Per ottimizzare l’uso del territorio, riconoscere le sinergie, preservare il paesaggio e pianificare le infrastrutture in modo efficiente, i progetti di costruzione di reti che hanno un impatto significativo sul territorio e sull’ambiente devono essere coordinati meglio. Questo vale per gli impianti della rete di trasporto e delle reti ad alta tensione, ma non per gli impianti delle reti a media e bassa tensione, le cui linee sono per lo più interrate. Di conseguenza, ora occorre inserire nel capoverso 2 secondo periodo un corrispondente obbligo di pianificazione per i gestori di impianti con una tensione nominale superiore a 36 kV.
Ciò consentirà ai Cantoni coinvolti e ad altri soggetti interessati, come i gestori di rete citati (compresa la rete di trasporto per la corrente di trazione ferroviaria), i gestori di altre infrastrutture lineari (in particolare strade e ferrovie) e altri attori designati dai Cantoni, di esprimersi anche in merito alla pianificazione territoriale e all’ottimizzazione delle infrastrutture di rete già nell’ambito della pianificazione della rete. Inoltre, nel processo di pianificazione possono confluire, attraverso i Cantoni, anche gli interessi dei Comuni coinvolti.
L’obbligo dei gestori di rete di verificare l’ottimizzazione della pianificazione territoriale dei suddetti impianti già nell’ambito della pianificazione della rete ha lo scopo di garantire che le pianificazioni cantonali e altre questioni rilevanti dal punto di vista della pianificazione siano note il prima possibile e possano essere prese in considerazione fin dall’elaborazione dei relativi progetti di costruzione di linee o nella pianificazione delle sottostazioni e delle stazioni di smistamento. In questo modo è possibile raggruppare le linee, eliminare i collegamenti non necessari e coordinare meglio a livello territoriale le ubicazioni degli impianti elettrici. Ciò consente di risparmiare sui costi, di migliorare la qualità dell’infrastruttura di rete e di accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione.
Poiché le reti di trasporto e ad alta tensione hanno spesso carattere intercantonale, i compiti di ottimizzazione e coordinamento dovrebbero essere gestiti a livello intercantonale. I gestori di rete e i Cantoni devono coordinarsi, ad esempio attraverso organi intercantonali. Pertanto, il coordinamento regionale delle reti non deve essere organizzato e istituzionalizzato in regioni di pianificazione fisse, ma deve essere adattato alle esigenze e ai progetti specifici. A tal fine, le direzioni cantonali competenti per la pianificazione territoriale e l’energia devono essere informate in merito alla possibilità di una pianificazione congiunta.
I gestori di impianti con una potenza superiore a 36 kV sono tenuti a invitare i Cantoni interessati e le altre parti coinvolte a partecipare attivamente alla pianificazione della rete. Questi ultimi, invece, non sono tenuti a partecipare alla pianificazione. Lo scopo di questa disposizione è esprimere un’aspettativa della Confederazione secondo cui i Cantoni e le altre parti interessate dovrebbero, in linea di principio, partecipare attivamente alla pianificazione degli impianti menzionati.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le misure di accelerazione delle procedure previste nel progetto comportano in parte una riduzione della mole di adempimenti a carico delle autorità della Confederazione competenti per il rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia, visti gli interventi di risanamento attesi sulla rete di trasporto e l’accelerato ampliamento del parco di impianti di produzione di energia elettrica, si prevede allo stesso tempo un aumento del volume di procedure di autorizzazione, il che comporterà un ulteriore incremento della mole di lavoro presso le autorità interessate. Nel complesso, ciò dovrebbe almeno compensare il suddetto effetto di risparmio. Eventuali risorse di personale aggiuntive saranno richieste, se necessario, attraverso il quadro di sviluppo.
Come risultato di queste considerazioni si prevede che per l’evasione delle procedure (procedure di piano settoriale e di approvazione dei piani) vi saranno tendenzialmente meno adempimenti a carico delle autorità per il disbrigo di ciascuna pratica. Essendo il loro finanziamento basato sugli emolumenti, ciò avrà un impatto neutro sul conto economico dei servizi interessati. Il minore dispendio sul fronte delle procedure del piano settoriale non avrà conseguenze a livello finanziario sui conti delle rispettive autorità poiché già oggi queste procedure non sono soggette a emolumenti.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il progetto riguarda principalmente le procedure di pianificazione e approvazione delle reti elettriche a livello di Confederazione. Con le misure previste nel presente disegno di legge, tuttavia, si riduce anche la mole di adempimenti a carico delle autorità cantonali interessate da un progetto di linea.
In seguito all’introduzione di un termine ordinatorio, i Cantoni dovranno depositare i loro pareri in tempi più stretti rispetto a quanto previsto sinora, tuttavia si presume che sia possibile rispettarli senza incrementi a livello di risorse finanziarie e di personale.
Il progetto non comporta nuove ripercussioni su città, agglomerati, regioni di montagna e Comuni.
6.3 Ripercussioni sull’economia
Con le misure proposte è possibile ridurre presso i gestori di rete – in particolare la società nazionale di rete – l’impegno di personale a livello di gestione delle pratiche e gli emolumenti delle procedure. Le misure consentiranno inoltre di ridurre i ritardi nella realizzazione dei necessari ampliamenti delle infrastrutture di rete. In questo modo sarà possibile ridurre i costi generati dalle strozzature della rete (p. es. misure di ridispacciamento). Ciò produrrà uno sgravio sia per i produttori che per i consumatori finali e ridurrà così i costi rilevanti per l’economia nazionale.
6.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente
La trasformazione e l’ampliamento delle reti sono necessari per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico. Con le procedure di piano settoriale e di approvazione dei piani le autorità assicurano che gli interessi pubblici degni di protezione continuino a essere tenuti in considerazione.
La priorità di principio attribuita all’interesse nei confronti dell’ampliamento della rete vale soltanto per gli impianti della rete di trasporto e viene applicata unicamente in caso di inevitabili ripercussioni su altri interessi nazionali. Con l’espressione «di principio» si vuole sottolineare la possibilità che, in un caso specifico, dalla ponderazione degli interessi possa comunque risultare che eventuali interessi di protezione e pianificazione del territorio prevalgano su quelli relativi a un approvvigionamento sicuro ed economico.
Progetti di risanamento o sostituzione di una linea esistente potranno anche in futuro essere realizzati su un tracciato esistente o nelle sue immediate vicinanze senza effettuare una procedura del piano settoriale soltanto se saranno rispettate le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dal rumore e sarà garantita la sicurezza elettrica. Se si procede allo spostamento di tralicci, si deve tenere conto delle esigenze del diritto in materia di ambiente. Di conseguenza, l’impatto sulle persone e sull’ambiente dovrà essere minimizzato e la sicurezza dovrà essere garantita.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 89 capoverso 1 Cost. la Confederazione e i Cantoni si adoperano, nell’ambito delle loro competenze, per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico.
Le modifiche previste si basano sull’articolo 91 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione ampia competenza legislativa in materia di trasporto ed erogazione di energia elettrica.
Il progetto non contiene misure atte a compromettere la concorrenza o tangere l’uguaglianza giuridica.
7.1.1 Ponderazione degli interessi nazionali
Il nuovo articolo 15d capoverso 5 del progetto di revisione della LIE stabilisce che l’interesse nei confronti della realizzazione di impianti della rete di trasporto prevale in linea di principio su altri interessi nazionali. Con l’espressione «di principio» si vuole sottolineare la possibilità che, in un caso specifico, dalla ponderazione degli interessi possa comunque risultare che eventuali interessi di protezione e pianificazione del territorio potranno ancora prevalere su quelli relativi a un approvvigionamento sicuro ed economico. Di conseguenza la disposizione non è in contraddizione con il mandato di protezione della Confederazione sancito all’articolo 78 capoverso 2 Cost. Quest’ultima lega già il mandato di protezione a una ponderazione degli interessi28, poiché esso, come gli obiettivi di politica energetica citati nell’articolo 89 capoverso 1 Cost., corrisponde a un interesse pubblico e va realizzato. Il legislatore ha sviluppato questo approccio quando ha emanato l’articolo 71a LEne nel quadro della cosiddetta «offensiva solare».
7.1.2 Termini di evasione settoriali
Con l’introduzione dell’articolo 16j del progetto di revisione della LIE si stabiliscono i termini di evasione giudiziari. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la definizione di vincoli temporali per la durata dei procedimenti giudiziari può essere in conflitto con l’indipendenza dei giudici e l’autonomia dell’amministrazione (art. 30 cpv. 1 e art. 191c Cost.). Il Consiglio federale intende pertanto verificare, dopo dieci anni dall’entrata in vigore, se tali termini abbiano prodotto un’accelerazione delle procedure di ricorso.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 199829 (art. 6 in combinato disposto con l’allegato I n. 17) assoggetta le linee aeree ad alta tensione con voltaggio pari o superiore a 220 kV e una lunghezza di oltre 15 km a presupposti analoghi a quelli previsti per un progetto con obbligo di esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) ai sensi del diritto svizzero (allegato n. 22.2 ordinanza del 19 ottobre 198830 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente). Visto che il presente disegno non apporta alcuna modifica all’obbligo di EIA, da questo punto di vista la Convenzione di Aarhus risulta rispettata. L’articolo 7 della Convenzione di Aarhus, che prevede la partecipazione del pubblico a piani riguardanti l’ambiente, è formulato in maniera meno concreta dell’articolo 6 e lascia un più ampio margine di manovra alle parti in fase di attuazione. La rinuncia alla procedura di piano settoriale proposta all’articolo 15bbis del progetto di revisione della LIE è oggettivamente limitata e non è in conflitto con l’articolo 7 della Convenzione di Aarhus. Anche dal punto di vista dell’accesso ai tribunali, inoltre, il presente progetto è compatibile con la Convenzione di Aarhus (art. 9 della Convenzione di Aarhus), dal momento che garantisce tale accesso nonché il diritto di ricorso da parte delle organizzazioni ambientaliste.
. Forma dell’atto
Il progetto contiene importanti disposizioni legislative che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Le modifiche della LIE e della LAEl vengono pertanto apportate nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.
. Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non crea nuove disposizioni in materia di sovvenzioni né definisce nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa, per cui non è sottoposto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7.2 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Le prescrizioni contenute nel progetto si ripercuotono solo minimamente sull’organizzazione cantonale. Il diritto vigente prevede già per i Cantoni interessati un termine entro cui presentare il proprio parere (art. 16d cpv. 1 LIE). Di conseguenza, l’attuazione delle disposizioni proposte nel progetto consente di rispettare il principio di sussidiarietà.
7.3 Protezione dei dati
Il progetto di legge è irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati.