FF 2025 2134
Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) (Disegno)
(LTTP)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20251,
decreta:
I
La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue:
Titolo
Legge federale
concernente la tassa sul traffico pesante
(LTTP)
Art. 1 cpv. 1 e 2, frase introduttiva
La tassa sul traffico pesante (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d’infrastruttura e i costi a carico della collettività ad esso imputabili, nella misura in cui esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.
Concerne soltanto il testo francese
Art. 4 cpv. 2, terzo e quarto periodo
… Il Consiglio federale può adeguare l’importo della tassa forfettaria al rincaro. Può graduarlo secondo diverse categorie.
Art. 6 Principio
L’importo della tassa commisurata alle prestazioni (TTPCP) è calcolato in base ai seguenti criteri:
peso totale massimo autorizzato del veicolo;
chilometri percorsi sul territorio doganale; e
emissioni prodotte o consumo.
Nel caso di combinazioni di veicoli, come base di calcolo può essere utilizzato il peso totale massimo autorizzato del veicolo trattore.
L’importo della tassa forfettaria è calcolato in base al tipo e al peso totale del veicolo.
Art. 7 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 8 Categorie di tassa per la TTPCP
Il Consiglio federale gradua la TTPCP secondo categorie di tassa diverse.
A tal fine tiene conto dei trattati internazionali e delle esigenze delle imprese in materia di certezza della pianificazione.
Art. 8a Tariffe della TTPCP
Il Consiglio federale fissa, per ogni categoria di tassa, una tariffa in centesimi per tonnellata di peso totale massimo autorizzato e chilometro percorso.
A tal fine tiene conto dei trattati internazionali e del rincaro, nonché in particolare dei seguenti fattori:
calcolo dei costi d’infrastruttura non coperti e dei costi a carico della collettività;
onere del traffico pesante per l’economia;
effetti in materia di pianificazione del territorio e ripercussioni del traffico pesante sull’approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;
promozione della competitività della ferrovia;
ripercussioni della tassa per quanto concerne l’eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti.
Art. 8b Tariffe ridotte della TTPCP
Per promuovere i veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica, il Consiglio federale può prevedere una tariffa ridotta della TTPCP dal 2029 fino al massimo al 2035.
Per definire l’importo della riduzione è in particolare determinante la quota di nuovi veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica immessi in circolazione rispetto al totale di nuovi veicoli pesanti a motore immessi in circolazione. La riduzione ammonta al massimo al seguente valore percentuale della tariffa fissata secondo l’articolo 8a:
2029: 70 per cento;
2030: 60 per cento;
2031: 50 per cento;
2032: 40 per cento;
2033: 30 per cento;
2034: 20 per cento;
2035: 10 per cento.
Ai sensi della presente legge sono considerati veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica i veicoli pesanti a motore alimentati a batteria elettrica o con cella a combustibile a idrogeno.
Il Consiglio federale può prevedere che, negli anni in cui vige una tariffa ridotta della TTPCP per i veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica, sia applicata una tariffa ridotta anche ai veicoli pesanti a motore per i quali secondo il diritto UE è applicabile la norma EURO 7. Il Consiglio federale stabilisce qual è la versione determinante dei corrispondenti atti normativi UE. La riduzione ammonta al massimo al 15 per cento della media ponderata della tassa di cui all’articolo 40 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia.
Il Consiglio federale valuta regolarmente l’effetto della riduzione tariffaria per i veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica. Se giunge alla conclusione che la riduzione non è più necessaria, abolisce le riduzioni di cui ai capoversi 2 e 4.
Art. 8c Assegnazione dei veicoli a una categoria di tassa
L’assegnazione dei veicoli a una categoria di tassa è effettuata:
per i veicoli svizzeri: al momento dell’ammissione alla circolazione;
per i veicoli esteri: al momento dell’entrata nel territorio doganale.
La persona assoggettata al pagamento della tassa deve fornire la prova in merito alla categoria di tassa nella quale rientra il suo veicolo.
Se non fornisce tale prova, il suo veicolo è assegnato alla categoria di tassa che prevede la tariffa più elevata.
Se fornisce tale prova in un momento successivo a quello di cui al capoverso 1, si procede a una riassegnazione del veicolo. Se il veicolo è riassegnato a una categoria di tassa che prevede una tariffa più bassa, la persona assoggettata al pagamento della tassa ha diritto alla restituzione delle tasse pagate in eccesso, dopo deduzione di un emolumento per l’onere amministrativo. Il Consiglio federale può fissare un importo minimo per la restituzione.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.