FF 2025 3072
Decreto federale che approva un limite di spesa per gli anni 2030–2034 inteso ad aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell’edilizia abitativa di utilità pubblica (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 43 lettera a della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell’alloggio;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 20253,
decreta:
Art. 1
Per promuovere un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è approvato un limite di spesa di 150 milioni di franchi per gli anni 2030–2034.
Il limite di spesa è utilizzato per aumentare la dotazione del fondo di rotazione gestito dalle organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni a titolo fiduciario e con destinazione vincolata per conto della Confederazione.
Le organizzazioni mantello utilizzano le risorse federali per accordare mutui a saggi d’interesse favorevoli ai committenti di utilità pubblica che costruiscono, rinnovano o acquistano alloggi a pigioni e prezzi moderati.
Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.