FF 2025 3072

Decreto federale che approva un limite di spesa per gli anni 2030–2034 inteso ad aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell’edilizia abitativa di utilità pubblica (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 43 lettera a della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell’alloggio;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 20253,

decreta:

Art. 1

Per promuovere un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è approvato un limite di spesa di 150 milioni di franchi per gli anni 2030–2034.

Il limite di spesa è utilizzato per aumentare la dotazione del fondo di rotazione gestito dalle organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni a titolo fiduciario e con destinazione vincolata per conto della Confederazione.

Le organizzazioni mantello utilizzano le risorse federali per accordare mutui a saggi d’interesse favorevoli ai committenti di utilità pubblica che costruiscono, rinnovano o acquistano alloggi a pigioni e prezzi moderati.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.