FF 2025 3333

Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) (Disegno)
(LAV)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20251,

decreta:

I

La legge federale del 23 marzo 20072 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4

Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia penale.

Art. 8 cpv. 1 e 3

I Cantoni fanno conoscere l’esistenza dell’aiuto alle vittime.

Il capoverso 2 si applica per analogia ai congiunti della vittima.

Art. 12 cpv. 2

Se ricevono un annuncio secondo l’articolo 8 capoverso 2 o 3 della presente legge, gli articoli 305 capoverso 3 o 4 o 330 capoverso 3 del Codice di procedura penale3 o l’articolo 84b capoverso 3 o 4 della procedura penale militare del 23 marzo 19794, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.

Art. 14 cpv. 1

Le prestazioni comprendono:

  1. l’assistenza medica, medico-legale, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima e i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato;

  2. un alloggio per la vittima e i suoi congiunti se necessario.

Art. 14a Assistenza medica e medico-legale

I Cantoni provvedono affinché le vittime e i loro congiunti possano rivolgersi a un ente che fornisce prestazioni specialistiche in ambito di assistenza medica e medico-legale.

L’assistenza medica e medico-legale comprende in particolare:

  1. gli esami e le cure mediche necessari;

  2. la documentazione medico-legale delle lesioni e delle tracce;

  3. la conservazione della documentazione e delle tracce.

I Cantoni disciplinano la durata della conservazione della documentazione e delle tracce.

Art. 14b Offerta di alloggi

I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione alloggi d’emergenza e alloggi temporanei per la vittima e i suoi congiunti.

Tengono conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.