FF 2025 3333
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) (Disegno)
(LAV)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20251,
decreta:
I
La legge federale del 23 marzo 20072 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4
Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia penale.
Art. 8 cpv. 1 e 3
I Cantoni fanno conoscere l’esistenza dell’aiuto alle vittime.
Il capoverso 2 si applica per analogia ai congiunti della vittima.
Art. 12 cpv. 2
Se ricevono un annuncio secondo l’articolo 8 capoverso 2 o 3 della presente legge, gli articoli 305 capoverso 3 o 4 o 330 capoverso 3 del Codice di procedura penale3 o l’articolo 84b capoverso 3 o 4 della procedura penale militare del 23 marzo 19794, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.
Art. 14 cpv. 1
Le prestazioni comprendono:
l’assistenza medica, medico-legale, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima e i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato;
un alloggio per la vittima e i suoi congiunti se necessario.
Art. 14a Assistenza medica e medico-legale
I Cantoni provvedono affinché le vittime e i loro congiunti possano rivolgersi a un ente che fornisce prestazioni specialistiche in ambito di assistenza medica e medico-legale.
L’assistenza medica e medico-legale comprende in particolare:
gli esami e le cure mediche necessari;
la documentazione medico-legale delle lesioni e delle tracce;
la conservazione della documentazione e delle tracce.
I Cantoni disciplinano la durata della conservazione della documentazione e delle tracce.
Art. 14b Offerta di alloggi
I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione alloggi d’emergenza e alloggi temporanei per la vittima e i suoi congiunti.
Tengono conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.