FF 2025 3476

Controlli di sicurezza relativi alle persone del servizio specializzato della Cancelleria federale. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Il controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) serve a valutare se l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza da parte di una persona, nel quadro della sua funzione o di un mandato, possa costituire un rischio per la sicurezza delle informazioni1. A tal fine sono raccolti dati rilevanti per la sicurezza concernenti il modo di vita della persona da controllare, in particolare le sue relazioni personali strette e quelle familiari, la sua situazione finanziaria e i suoi rapporti con l’estero2.

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) si è occupata in modo approfondito dei CSP del servizio specializzato competente del DDPS per la prima volta nel 2008, nell’ambito dell’ispezione sulle circostanze della nomina di Roland Nef a capo dell’esercito (CEs). In quell’occasione aveva messo in evidenza diversi problemi di fondo legati ai CSP, tra cui la mancanza di indipendenza nel caso del controllo di (futuri) quadri del DDPS3. Di conseguenza l’incarico di svolgere i CSP era stato affidato a un altro servizio specializzato subordinato alla CaF.

A luglio e a ottobre 2023 il DDPS ha avviato due CSP su due alti ufficiali superiori allora in carica. In entrambi i casi si trattava di una ripetizione di CSP precedenti. La legge prevede infatti che i controlli vengano ripetuti a intervalli regolari4. Il Servizio specializzato CSP CaF ha quindi svolto i controlli e nel maggio 2024 è giunto alla conclusione che una delle due persone costituiva un rischio per la sicurezza. A giugno 2024 ha poi comunicato al DDPS e alla seconda persona controllata di non avere sufficienti informazioni su quest’ultima per valutare se vi fosse un rischio per la sicurezza. Poco tempo dopo è stato reso noto che i rapporti di lavoro con entrambi gli ufficiali superiori erano stati rescissi. Stando agli articoli usciti sui media e al comunicato dell’Aggruppamento Difesa (DDPS) tale decisione era collegata ai CSP.

In questo contesto, il 5 luglio 2024 la CdG-S ha deciso di chiarire il funzionamento dei CSP che vengono svolti dal servizio specializzato della CaF.

In seguito l’argomento è stato ripreso anche da alcuni interventi parlamentari5, nei quali sono state poste domande critiche al Consiglio federale in merito sia allo svolgimento dei CSP sia al processo decisionale che interviene dopo i CSP.

1.2 Oggetto dell’inchiesta

La Commissione ha esaminato le seguenti questioni:

  • − Servizio specializzato CSP CaF: esistono indizi, in particolare basandosi sui CSP condotti sugli ufficiali superiori di cui sopra, che permettono di affermare che lo svolgimento dei CSP e la (mancata) valutazione del rischio per la sicurezza da parte del servizio specializzato non siano legittimi o appropriati?

  • − DDPS: partendo in particolare dagli esempi dei CSP condotti sugli ufficiali superiori di cui sopra, esistono indizi che permettono di affermare che, dopo aver ricevuto le dichiarazioni del servizio specializzato CSP, il DDPS non abbia agito in modo legittimo o appropriato, in particolare anche per quanto riguarda la comunicazione al pubblico?

1.3 Metodologia della CdG-S

Il 5 luglio 2024 la CdG-S ha incaricato la sua sottocommissione DFGP/CaF6 di svolgere un’inchiesta. Nell’ottobre 2024 la sottocommissione ha quindi chiesto a una rappresentanza della CaF7 di informarla sui compiti, le basi legali e la prassi seguita dal Servizio specializzato CSP CaF.

Per comprendere meglio la prassi generale la sottocommissione ha analizzato i casi dei due alti ufficiali superiori di cui sopra, così da avere degli esempi concreti. A suo avviso per poter valutare l’adeguatezza della procedura seguita durante i CSP e del successivo processo decisionale era necessario consultare le dichiarazioni rilasciate dalla CaF nel 2024 in merito a questi casi. Per tenere adeguatamente in considerazione la protezione della sfera privata della persona sottoposta al controllo, così come previsto dall’articolo 13 della Costituzione federale (Cost., RS 101), i documenti sono stati visionati esclusivamente dal presidente e dal segretario della sottocommissione.

Per chiarire le modalità con cui vengono prese le decisioni dopo un CSP, sempre prendendo come esempio i casi dei due alti ufficiali superiori, nel febbraio 2025 la sottocommissione ha sentito una rappresentanza del DDPS in qualità di dipartimento competente per questi due casi8.

In aggiunta la sottocommissione ha richiesto una serie di altre informazioni scritte e documenti alla CaF, al Servizio specializzato CSP CaF, al DDPS, al Dipartimento federale delle finanze (DFF) e all’Ufficio federale del personale (UFPER).

Il 21 agosto 2025 la sottocommissione ha adottato un progetto del presente rapporto e ha consultato in merito le citate unità amministrative. I riscontri ricevuti durante la consultazione sono stati presi in considerazione.

Il 10 ottobre 2025 la CdG-S ha adottato il presente rapporto e ha deciso di pubblicarlo e di sottoporlo per parere al Consiglio federale.

2 Basi legali

2.1 Disposizioni applicabili

Il controllo di sicurezza relativo alle persone è disciplinato nel capitolo 3 (Controllo di sicurezza relativo alle persone) della legge del 18 dicembre 20209 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e nell’ordinanza dell’8 novembre 202310 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)11. Va inoltre menzionato il regolamento interno del Servizio specializzato CSP CaF del 3 gennaio 2022 (approvato dal cancelliere della Confederazione)12.

Dal punto di vista del diritto del personale in questo caso è pertinente l’articolo 10 della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale (LPers), che disciplina a livello di legge la fine del rapporto di lavoro. Questo perché se il CSP ha esito negativo può comportare la disdetta del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda le questioni relative alla vigilanza, anch’esse oggetto dell’inchiesta, è necessario tenere conto dell’articolo 187 capoverso 1 lettera a Cost., in base al quale la sorveglianza sull’Amministrazione federale spetta al Consiglio federale. A livello di legge va considerato l’articolo 8 capoverso 3 della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), che stabilisce che il Consiglio federale vigila costantemente e sistematicamente sull’Amministrazione federale. Gli obblighi di vigilanza di tutte le autorità superiori nella gerarchia dell’Amministrazione federale derivano dagli articoli 37, 38 e 45 della LOGA.

Oltre a questi devono essere rispettati anche i principi costituzionali, in particolare il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), la protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost.) e la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.).

Per quanto riguarda le competenze è determinante innanzitutto l’articolo 57 capoverso 1 Cost., in base al quale, nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese.

2.2 Disciplinamento delle competenze

Per quanto riguarda i CSP la legge assegna responsabilità, diritti e doveri ai seguenti soggetti.

  • − Le autorità assoggettate (tra cui Consiglio federale, Assemblea federale e tribunali della Confederazione15) stabiliscono, per il rispettivo ambito di competenza, le funzioni per le quali è necessario svolgere un CSP16. Inoltre, designano i servizi a cui spetta avviare un CSP (servizi promotori) e quelli competenti per decidere di affidare l’esercizio dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza (servizi decisori)17.

  • − Per poter eseguire un CSP è necessario che la persona da controllare abbia fornito prima il suo consenso. Tale regola non si applica alle persone soggette all’obbligo di leva, ai militari e i militi della protezione civile. La persona da controllare è tenuta inoltre a collaborare all’accertamento dei fatti18 e le viene riconosciuto il diritto di esprimersi in merito alla bozza della dichiarazione del servizio specializzato CSP19. Nell’ambito della tutela giurisdizionale la persona controllata ha la facoltà di consultare i documenti relativi al controllo, esigere la rettifica dei dati errati o la distruzione dei dati non più attuali o far apporre una menzione che rileva il carattere contestato dei dati20. Inoltre può interporre ricorso contro una dichiarazione del servizio specializzato CSP presso il Tribunale amministrativo federale21.

  • − I servizi promotori danno incarico al servizio specializzato competente di eseguire un CSP22. I servizi specializzati CSP non possono avviare ed eseguire un CSP di propria iniziativa23.

  • − I servizi specializzati CSP sono designati dal Consiglio federale e nell’effettuare la loro valutazione non sono vincolati a istruzioni24. Svolgono il CSP e successivamente valutano il rischio per la sicurezza. Il risultato della loro valutazione viene comunicato attraverso una dichiarazione25 e trasmesso per scritto alla persona controllata e al servizio decisore26. I servizi specializzati CSP forniscono quindi delle raccomandazioni27 e per come sono assegnati i ruoli, non spetta a loro decidere se una persona può esercitare un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Di conseguenza non sono neppure responsabili di queste decisioni. Il loro ruolo è quello di informare l’autorità che prende la decisione dell’esistenza di un eventuale rischio28. Per ulteriori informazioni sui servizi specializzati si veda il numero 3.1.

  • − Il servizio decisore, preso atto della dichiarazione del servizio specializzato CSP, decide se la persona controllata può esercitare l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza29 e, se lo ritiene opportuno, può vincolare l’esercizio dell’attività a determinate condizioni30. Così come affermato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la LSIn, «la competenza [di] decidere in merito all’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza è necessariamente connessa anche alla responsabilità di gestire un eventuale rischio. Si tratta dunque, in linea di principio, di un affare del personale, che sottostà alle regole del diritto del personale.»31.

  • − Nel caso di persone la cui nomina compete al Consiglio federale (servizio decisore) sono i dipartimenti competenti a ricevere la dichiarazione del servizio specializzato CSP CaF32. Spetta a loro preparare le decisioni del Consiglio federale in materia di personale e presentargli le loro proposte33.

  • − Uno dei due servizi specializzati è subordinato alla Cancelleria federale34 e ne fa dunque parte35. In generale la CaF è quindi tenuta a svolgere i normali compiti che un’unità amministrativa svolge per i servizi e i collaboratori ad essa subordinati, quindi anche la vigilanza sul servizio specializzato36.

  • − Il Consiglio federale è il servizio decisore se è responsabile della nomina o dell’attribuzione di una carica o di una funzione37. Inoltre, è responsabile anche dell’emanazione delle disposizioni esecutive, quindi, tra l’altro, anche della regolamentazione della procedura da seguire per i CSP e dell’organizzazione dei servizi specializzati CSP38. Infine, vigila costantemente e sistematicamente sulle autorità citate in precedenza39. La funzione di vigilanza non spetta però esclusivamente al Consiglio federale. La vigilanza sulle unità subordinate è un compito legale di tutte le autorità superiori nella gerarchia dell’Amministrazione federale40.

3 Compiti, organizzazione e cifre chiave del servizio specializzato CSP CaF

3.1 Compiti dei servizi specializzati CSP

Su richiesta di un servizio promotore, il servizio specializzato competente svolge un CSP e, sulla base delle informazioni raccolte, valuta se le persone controllate costituiscono un rischio per la sicurezza41. In base a quanto stabilito all’articolo 27 capoverso 1 LSIn, un CSP serve a valutare se l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza da parte di una persona possa costituire un rischio per la sicurezza delle informazioni. Sussiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati raccolti dal servizio specializzato CSP, «vi sono indizi concreti che con elevata probabilità la persona controllata eserciterà l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata»42.

Ai fini del CSP, i servizi specializzati competenti possono includere nell’analisi dati rilevanti per la sicurezza concernenti il modo di vita della persona da controllare e in particolare anche le sue relazioni personali strette e quelle familiari43. Il Consiglio federale ha stabilito quali dati possono essere elaborati e trattati dai servizi specializzati CSP44. Nel caso debba essere effettuato un CSP ampliato secondo l’articolo 30 lettera b LSIn45, i servizi specializzati possono raccogliere «tutti i dati» sulla persona da controllare mediante un’audizione46.

I servizi specializzati comunicano il risultato delle loro valutazioni attraverso una delle dichiarazioni seguenti47:

  • – dichiarazione di sicurezza, non sussiste alcun rischio per la sicurezza;

  • – dichiarazione di sicurezza con riserva, sussiste un rischio per la sicurezza che può essere ridotto a un livello accettabile definendo determinate condizioni; il servizio specializzato CSP raccomanda tali condizioni;

  • – dichiarazione di rischio, sussiste un rischio per la sicurezza;

  • – dichiarazione di constatazione, per la valutazione del rischio per la sicurezza non sono disponibili dati sufficienti relativi a un periodo di tempo adeguato.

Così come stabilito dalle basi legali in materia, la dichiarazione ha carattere di raccomandazione48 e deve essere comunicata per scritto alla persona sottoposta al controllo e al servizio decisore49.

3.2 Organizzazione e cifre chiave del servizio specializzato CSP della Cancelleria federale

Il servizio specializzato CSP CaF è responsabile dei CSP sui quadri superiori dell’Amministrazione federale. Tra questi rientrano, in particolare:

  • – segretari di Stato, direttori degli Uffici e segretari generali dei Dipartimenti50;

  • – i loro supplenti51;

  • – i capimissione52 e

  • – alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo53.

Non è invece responsabile dei CSP sulle funzioni interne alla CaF.

Al servizio specializzato della CaF spettano anche i CSP sugli impiegati della SEPOS54, poiché è a questa che è subordinato il secondo servizio specializzato CSP55, responsabile di tutti i CSP che non spettano al servizio specializzato CSP CaF56. Nella sua inchiesta la CdG‑S si è limitata a prendere in esame il servizio specializzato della CaF, ma dal momento che il servizio specializzato della SEPOS si basa sulle stesse basi legali, quanto rilevato dalla CdG‑S è valido anche per il secondo servizio.

All’interno della CaF, il servizio specializzato CSP è subordinato al settore Risorse57. Composto da sei collaboratori che si dividono un grado di occupazione totale pari al 440 per cento, il servizio svolge circa 80–100 CSP ogni anno. Dal 2011 il servizio specializzato ha concluso oltre 1200 CSP rilasciando quattro dichiarazioni di rischio, sei dichiarazioni di constatazione e quattro dichiarazioni di sicurezza con riserva. Gli altri controlli, invece, hanno tutti portato a una dichiarazione di sicurezza. Dal 2020 il servizio specializzato ha rilasciato soltanto due dichiarazioni di rischio e tre dichiarazioni di constatazione, tutte riguardanti funzioni che rientrano nell’ambito di competenza del DDPS. A questo riguardo è importante sottolineare che la maggior parte dei controlli effettuati dal servizio specializzato CSP CaF riguardava il DDPS (e il Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE]).

4 Esecuzione dei CSP da parte del servizio specializzato della CaF

4.1 Constatazioni

Le constatazioni della Commissione sull’esecuzione dei controlli da parte del servizio specializzato CSP CaF si basano sulle informazioni fornite dalla CaF e sulla consultazione delle dichiarazioni rilasciate nel 2024 dal servizio stesso relativamente ai due casi degli alti ufficiali superiori citati in precedenza. La Commissione ha visionato anche la dichiarazione di sicurezza che il servizio specializzato aveva fornito nel 2018 per l’ufficiale superiore per il quale nel 2024 è stata rilasciata una dichiarazione di rischio.

La sottocommissione ha volutamente rinunciato a consultare altri documenti e a sentire le persone controllate. È normale che le dichiarazioni di rischio, e spesso anche le dichiarazioni di constatazione, contengano dati particolarmente sensibili delle persone controllate, pertanto, consultare le dichiarazioni rappresenta un’ingerenza negli interessi degni di protezione di queste persone. In qualità di organo dell’alta vigilanza parlamentare, in generale la CdG‑S cerca di evitare di accedere a dati degni di particolare protezione. In casi simili, le CdG consultano questi dati solo nella misura necessaria per l’adempimento dei loro compiti, ponderando di volta in volta gli interessi. Secondo la Commissione in questo caso specifico ulteriori ingerenze di questo tipo non sarebbero state giustificate, tanto più che dalle dichiarazioni relative ai due ufficiali superiori non erano emersi elementi che indicavano irregolarità nell’operato del servizio specializzato CSP CaF (v. n. 4.2) e l’utilità di consultare ulteriori dati era dubbia.

La Commissione ritiene comunque di essere riuscita a trarre conclusioni generali sulla necessità di intervento. Ha fatto inoltre riferimento al postulato Golay 24.4203 «Controlli di sicurezza. L’interesse dello Stato contro la libertà personale?», trasmesso al Consiglio federale e alla perizia giuridica che dovrà essere formulata in questo ambito sulla legalità del modo in cui sono stati eseguiti i CPS. Durante i controlli successivi prenderà in considerazione anche i risultati della perizia giuridica.

4.1.1 Dichiarazione di rischio

Nel settembre 2018 il servizio specializzato CSP CaF ha rilasciato una dichiarazione di sicurezza alla stessa persona a cui nel 2024 ha rilasciato una dichiarazione di rischio. Nella dichiarazione di sicurezza del 2018 non si faceva in alcun modo riferimento a episodi allora già noti che, combinati magari ad altri elementi, in futuro avrebbero potuto portare a una dichiarazione di rischio.

In occasione della ripetizione del controllo avviato nel 2023, il servizio specializzato ha valutato come elevata la probabilità che l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza fosse esercitata in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata. Pertanto è giunto alla conclusione che la persona controllata costituiva un rischio per la sicurezza ai sensi dell’articolo 38 LSIn e a maggio 2024 ha rilasciato una dichiarazione di rischio.

È importante sottolineare che ai fini della dichiarazione il servizio specializzato si è basato in parte anche su fatti che erano già noti al momento del CSP del 2018 e che hanno perdurato fino al 2024.

4.1.2 Dichiarazione di constatazione

Dalla dichiarazione emerge che durante l’audizione la persona controllata ha risposto in modo molto evasivo o non ha risposto affatto a diverse delle domande poste. Il servizio specializzato ha quindi deciso che in queste condizioni non era possibile valutare il rischio per la sicurezza.

4.1.3 Dichiarazione di rischio e di constatazione

Il servizio specializzato CSP CaF ha inviato a entrambe le persone controllate una bozza della rispettiva dichiarazione58. Entrambe si sono espresse al riguardo per scritto. Il servizio specializzato CSP CaF ha trattato le questioni sollevate nelle prese di posizione all’interno della dichiarazione e spiegato perché queste non modificavano la sua decisione.

In base a quanto riferito dalla CaF entrambe le persone controllate hanno visionato i documenti. Nessuna delle due ha però chiesto la rettifica o la distruzione dei dati59, di far apporre una menzione60 o ha presentato ricorso.

4.2 Valutazione della CdG-S

4.2.1 Dichiarazione di rischio

Dalla dichiarazione di rischio si evince che il servizio specializzato CSP CaF ha raccolto i dati rilevanti per la sicurezza previsti dalla legge e dall’ordinanza concernenti il modo di vita della persona da controllare e, sulla base di questi, ha effettuato una valutazione del rischio.

Il servizio specializzato CSP ha un certo potere discrezionale nello stabilire se gli indizi rilevati sono sufficienti a giustificare un rischio per la sicurezza. È inoltre importante sottolineare che il rischio per la sicurezza può essere dato anche dalla concomitanza di più fonti di rischio, anche se, prese singolarmente, queste non costituirebbero un rischio61. Pertanto, consapevole delle particolari competenze in materia di cui dispongono i servizi specializzati CSP, il Tribunale amministrativo federale riconosce loro un certo margine di manovra nel valutare se una determinata persona costituisce un rischio per la sicurezza. Nella misura in cui le considerazioni del servizio appaiono corrette, il Tribunale non interviene sulla sua discrezionalità62.

Nel caso in esame potrebbe sembrare a prima vista che il servizio specializzato CSP abbia applicato un criterio particolarmente rigido, ma in realtà, come ha dimostrato chiaramente, vi erano tutti i requisiti di legge per il rilascio di una dichiarazione di rischio. A tal proposito è necessario sottolineare che, in base alla giurisprudenza, nell’effettuare questa valutazione il servizio specializzato CSP non deve basarsi esclusivamente su fatti concreti63.

Nella dichiarazione il servizio specializzato ha spiegato in modo chiaro e oggettivo perché in questo caso ha rilasciato una dichiarazione di rischio.

4.2.2 Dichiarazione di constatazione

Nel caso della dichiarazione di constatazione il servizio specializzato CSP CaF ha dimostrato di aver sfruttato tutte le possibilità di cui disponeva per valutare il rischio che la persona da controllare costituiva per la sicurezza. Dalla dichiarazione emerge però in modo plausibile che la persona ha collaborato solo in parte all’accertamento dei fatti anche se in base all’articolo 32 capoverso 3 LSIn sarebbe stata tenuta a farlo. La CdG-S comprende quindi che, data la situazione, il servizio specializzato abbia dovuto constatare che non era possibile raccogliere i dati necessari e quindi effettuare una valutazione.

4.2.3 Conclusioni

Il servizio specializzato CSP CaF ha svolto entrambi i controlli in conformità alle disposizioni di legge e ha agito in modo appropriato, anche se severo. Nei due casi non sono stati rilevati indizi che dimostrano «la natura a dir poco discutibile di alcune domande intime», così come affermato dal consigliere nazionale Jean‑Luc Addor nell’interpellanza citata in precedenza64 o l’arbitrarietà della decisione del servizio specializzato CSP CaF.

La Commissione riconosce tuttavia che è necessario sensibilizzare le persone controllate sui comportamenti rilevanti ai fini della sicurezza che vengono riscontrati nel corso del CSP ma che in quel momento non portano (ancora) a una dichiarazione di rischio.

La CaF ritiene che, nel caso venga rilasciata una dichiarazione di sicurezza, la legge nella sua forma attuale non consenta di indicare alla persona controllata eventuali indizi rilevati che in un CSP successivo potrebbero portare a una dichiarazione di rischio. Aggiunge anche che una simile indicazione non sarebbe peraltro opportuna e che, a suo avviso, dovrebbe piuttosto essere la persona controllata a rendersi conto autonomamente dei propri comportamenti errati e a correggerli. La formulazione standard attuale della dichiarazione di sicurezza65 implica che fino a un certo punto le irregolarità vengono accettate66.

La CdG-S ritiene al contrario che sia poco realistico pensare che dalla formulazione standard della dichiarazione una persona controllata deduca che il servizio specializzato potrebbe aver rilevato dei suoi comportamenti potenzialmente a rischio. Invece, se il servizio specializzato CSP motiva una dichiarazione di rischio portando come esempi gli stessi comportamenti che erano già stati segnalati in uno o persino più CSP precedenti, per la persona interessata sarà più semplice interpretare tali comportamenti come una violazione del principio della buona fede. Dal momento che i fatti rilevanti per la valutazione del rischio per la sicurezza non devono essere obbligatoriamente comportamenti contrari alla legge, alle persone controllate potrebbe non essere sempre chiaro quali comportamenti possano essere potenzialmente problematici e quali no. La Commissione ritiene quindi che questa lacuna vada colmata.

Raccomandazione 1 Sensibilizzazione delle persone controllate

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di verificare in che modo, nel caso di una dichiarazione di sicurezza, si possa informare adeguatamente una persona controllata circa il fatto che durante il CSP sono stati rilevati comportamenti potenzialmente problematici e se sia necessario modificare la legislazione per procedere in questo senso.

5 Procedura seguita dal servizio decisore dopo il ricevimento di una dichiarazione di rischio o di constatazione

L’attività dei servizi specializzati CSP non può essere separata da quella delle unità e delle autorità che, a seguito della dichiarazione del servizio specializzato, sono chiamate a decidere se la persona controllata può (continuare a) svolgere la funzione sensibile sotto il profilo della sicurezza (servizio decisore). Per questo motivo, nell’ambito della sua inchiesta, la CdG‑S ha analizzato anche la procedura seguita dal servizio decisore dopo aver ricevuto una dichiarazione di rischio o di constatazione.

5.1 Constatazioni

Anche in questo caso, per chiarire la procedura seguita dal servizio decisore dopo aver ricevuto una dichiarazione di rischio o di constatazione, la sottocommissione ha esaminato i casi dei due ufficiali superiori. Nello specifico ha indagato sulla procedura seguita dal Consiglio federale, quale autorità di decisione, e dal DDPS, in quanto dipartimento proponente. Come accennato tutte e cinque le dichiarazioni di rischio e di constatazione rilasciate dal 2020 dal servizio specializzato CSP CaF riguardavano funzioni rientranti nell’ambito di competenza del DDPS67. Secondo la Commissione si può però presumere che un altro dipartimento si troverebbe ad affrontare questioni e sfide simili a quelle del DDPS.

5.1.1 Modo di procedere del DDPS

Sia nel caso della dichiarazione di rischio sia nel caso della dichiarazione di constatazione il DDPS ha affermato68 di aver effettuato degli accertamenti in materia di diritto del personale. L’Aggruppamento Difesa ha effettuato una valutazione generale durante la quale le disposizioni di legge e contrattuali sono state applicate nel rispetto del margine di discrezionalità69. In entrambi i casi gli accertamenti hanno permesso di concludere che la risoluzione del rapporto di lavoro era inevitabile. Il DDPS ha giustificato queste decisioni affermando che la dichiarazione di sicurezza è parte integrante del contratto di lavoro ed è il Consiglio federale che decide in via definitiva, essendo l’autorità con il potere di nomina70.

Il DDPS ha da parte sua spiegato che il Dipartimento segue sempre le direttive e le dichiarazioni della CaF71. Non spetta però al DDPS valutare se una persona costituisce o meno un rischio, ma alla CaF72. Il DDPS non può esprimersi sui motivi che hanno portato la CaF a formulare la sua valutazione73 e ha aggiunto che è stabilito che per la nomina da parte del Consiglio federale è necessario un CSP valido74. Il DDPS ha dichiarato che gli alti ufficiali superiori sono assoggettati all’obbligo di trasferimento e quindi, così come previsto dal DFF, in caso di nomina hanno bisogno di una dichiarazione di sicurezza valida75. Il mancato superamento di un controllo di sicurezza comporterebbe la risoluzione del rapporto di lavoro e in questi casi il DDPS non avrebbe potere discrezionale. Ai livelli gerarchici inferiori è invece prevista una discrezionalità e per esercitarla debitamente occorre prendere in considerazione anche le circostanze concrete del caso specifico76.

Il DDPS avrebbe potuto suggerire al Consiglio federale anche di mantenere in essere il rapporto di lavoro con entrambi gli ufficiali superiori. In altri casi il Consiglio federale aveva però chiaramente indicato che una dichiarazione di sicurezza valida era una delle condizioni per poter presentare una proposta di assunzione o di prosecuzione dell’impiego77. Per quanto riguarda la funzione di addetto alla difesa di uno dei due ufficiali superiori, è stato riportato inoltre che il Paese ospitante si aspettava una dichiarazione di sicurezza78.

Le decisioni sono state successivamente comunicate alla capodipartimento del DDPS, la quale non ha però tenuto alcun colloquio con le persone interessate79.

Uno dei due ufficiali superiori ha quindi scelto di interrompere il rapporto di lavoro di propria iniziativa. L’altro ufficiale superiore ha firmato una risoluzione consensuale con la capodipartimento del DDPS, la quale ha proposto al Consiglio federale di rescindere il rapporto di lavoro, nel rispetto del termine di disdetta ordinario.

Non è stata evidentemente presa in considerazione una misura meno severa rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, come ad esempio il trasferimento a un’altra funzione meno esposta o meno sensibile.

La sottocommissione ha chiesto ai rappresentanti del DDPS se, prima di riceve la dichiarazione di rischio e quella di constatazione, il Dipartimento non disponesse di alcun indizio in merito a caratteristiche personali delle persone interessate che avrebbero potuto rappresentare un problema dal punto di vista della sicurezza. I rappresentanti hanno risposto che, in caso di rilascio di dichiarazioni di sicurezza da parte della CaF, il DDPS non riceveva altre informazioni sul CSP80. I superiori non avevano avuto alcuna avvisaglia81 e non erano a conoscenza di questi motivi prima82.

Per quanto riguarda la sensibilizzazione generale del personale del DDPS riguardo ai rischi, è stato precisato che questa è stata rafforzata (l’argomento è stato trattato in occasione di seminari e prima dello svolgimento di un (nuovo) CSP)83.

5.1.2 Procedura seguita dal Consiglio federale

Il 28 agosto 2024, su richiesta del DDPS, il Consiglio federale ha sciolto di comune intesa il rapporto di lavoro con uno degli ufficiali superiori. Contemporaneamente ha approvato l’accordo di uscita firmato dalla capodipartimento del DDPS e dall’altro ufficiale superiore. Nella sua proposta il DDPS ha comunicato al Consiglio federale che non era stato possibile rilasciare una dichiarazione di sicurezza all’ufficiale superiore, condizione necessaria per svolgere la funzione di addetto alla difesa (n. 1 della proposta). Oltre a questo ha sottolineato che il mancato rilascio di una dichiarazione di sicurezza a seguito della ripetizione di un CSP durante l’esercizio di una funzione costituisce un motivo valido per la risoluzione del rapporto di lavoro. La dichiarazione del servizio specializzato CSP CaF non è stata inviata al Consiglio federale.

5.1.3 Comunicazione pubblica

Nell’estate del 2024 il DDPS ha comunicato pubblicamente che uno degli ufficiali superiori non aveva ottenuto la dichiarazione di sicurezza e che questa era una delle condizioni necessarie per svolgere la funzioni di addetto alla difesa. In seguito il Consiglio federale ha fatto sapere che il rapporto di lavoro era stato sciolto di comune intesa.

Per quanto riguarda invece l’altra persona coinvolta, il DDPS ha soltanto fatto sapere che si era licenziata.

Secondo il DDPS nel caso degli alti ufficiali superiori la comunicazione spetta in linea di principio al Consiglio federale. Tuttavia, dal momento che la persona interessata si è dimessa durante il periodo di ferie del Consiglio federale con un breve preavviso, la comunicazione in questo caso è stata data dall’Aggruppamento Difesa84.

Secondo il Consiglio federale la comunicazione era stata convenuta con l’ufficiale superiore interessato85.

5.2 Valutazione della CdG-S

5.2.1 Procedura seguita dal DDPS

Il DDPS ha sottolineato che la risoluzione del rapporto di lavoro e il conseguente esonero erano inevitabili, in quanto il rilascio di una dichiarazione di sicurezza è parte integrante del contratto di lavoro ed è il Consiglio federale a decidere in via definitiva, essendo l’autorità con il potere di nomina86. Anche il Consiglio federale si è espresso in modo analogo nei suoi pareri in merito alle interpellanze Addor 24.3867 e Kolly 24.4084, nei quali afferma che il superamento di un controllo di sicurezza relativo alle persone ampliato è una delle condizioni contrattuali d’impiego per gli alti ufficiali superiori87. Secondo la Commissione questa motivazione dovrebbe essere ulteriormente spiegata.

Se per il DDPS l’ottenimento di una dichiarazione di sicurezza è un requisito fondamentale per l’avvio o la prosecuzione di un rapporto di lavoro, il potere di decidere se una persona può esercitare un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza viene di fatto trasferito al servizio specializzato CSP. Ciò sarebbe però contrario all’articolo 41 LSIn secondo cui le dichiarazioni dei servizi specializzati CSP hanno «carattere di raccomandazione» (cpv. 1) e spetta al «servizio decisore» di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera b LSIn stabilire, dopo aver preso atto della dichiarazione, se la persona controllata può esercitare l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza (cpv. 2).

Nel suo promemoria al contratto di lavoro del dicembre 2023 l’UFPER suggerisce una possibile clausola contrattuale (non vincolante per i servizi) che prevede che se durante la ripetizione di un controllo viene rilevato un rischio per la sicurezza (anche con riserva), ciò rappresenta un valido motivo per disdire il rapporto di lavoro in base all’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers (lett. D n. 7 n. 2 lett. a)88. La formulazione utilizzata nel modello di contratto di lavoro degli alti ufficiali superiori che il DDPS ha messo a disposizione della Commissione non corrisponde a quella proposta dall’UFPER. L’interpretazione che se ne deve dare è però la stessa, perché in entrambi i casi viene sancito che l’assenza di una dichiarazione di sicurezza è un motivo valido per la disdetta del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers89. Questa formulazione non implica necessariamente la risoluzione di un rapporto di lavoro.

La CdG-S ritiene importante sottolineare che la disposizione della LPers è formulata in modo potestativo e non prevede alcun automatismo. Se il contratto contiene una clausola di questo tenore, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere, caso per caso, il rapporto di lavoro in assenza di una dichiarazione di sicurezza, ma non è tenuto a farlo. Spetta al datore di lavoro decidere se vuole assumersi un eventuale rischio maggiore o incerto. Il datore di lavoro ha un certo potere discrezionale e la risoluzione deve essere proporzionata. Sarà quindi lui, in qualità di servizio decisore, a dover verificare caso per caso quali siano le misure possibili90.

Allo stesso modo la capodipartimento del DFF ha fatto notare alla sottocommissione che il suo Dipartimento in generale approva un’attività nel settore del personale soltanto se non comporta alcun rischio per la sicurezza della Confederazione. Nel caso venga rilasciata una dichiarazione di sicurezza con riserva, una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di constatazione, è necessario analizzare ogni caso separatamente e il Consiglio federale deve valutare, caso per caso, se intende mantenere in essere il rapporto di lavoro o chiuderlo. Nel caso vi sia una dichiarazione di rischio è difficile immaginare una prosecuzione del rapporto di lavoro ed è molto probabile una risoluzione del contratto. Si può supporre che lo stesso accada se è stata rilasciata una dichiarazione di constatazione e vi sono preoccupazioni fondate per la sicurezza. Se invece è stata rilasciata una dichiarazione di constatazione ma non vi sono preoccupazioni fondate per quanto riguarda la sicurezza, è possibile che il rapporto di lavoro venga mantenuto in essere91. La Commissione ritiene che questo approccio sia legittimo e adeguato.

Il DDPS sembra invece partire dal presupposto che per le funzioni attribuite dal Consiglio federale, una dichiarazione di rischio o di constatazione porti sempre a un’interruzione del rapporto di lavoro. Cita le direttive del DFF per spiegare che non dispone di alcun potere discrezionale nel caso di funzioni di livello gerarchico elevato. Allo stesso tempo, però, in merito al caso dei due ufficiali superiori, il DDPS afferma che è stata effettuata una valutazione completa e parla di un margine di discrezionalità92.

Resta da stabilire se e in quale misura il DDPS abbia tenuto conto dell’esperienza che ha maturato nel corso della (pluriennale) collaborazione con la persona interessata nel momento in cui ha dovuto decidere se proseguire o porre fine al rapporto di lavoro93. Sembra infatti partire dal presupposto che il Consiglio federale richieda obbligatoriamente una dichiarazione di sicurezza e che quindi disdica i rapporti di lavoro se il servizio specializzato ha rilasciato una dichiarazione di rischio o di constatazione. Partendo da questa premessa, per la CdG‑S è comprensibile che per motivi di efficienza il DDPS si basi molto o esclusivamente sulla raccomandazione del servizio specializzato.

Dal punto di vista giuridico però in questo modo il DDPS non svolge adeguatamente il proprio ruolo di organo incaricato di preparare la decisione del Consiglio federale. Secondo quanto stabilito all’articolo 41 capoverso 2 LSIn, il servizio decisore (in questo caso il Consiglio federale) deve prendere atto della raccomandazione del servizio specializzato CSP, ma non deve basarsi unicamente su di essa94. Lo stesso vale anche per il Dipartimento che prepara la decisione del Consiglio federale.

Partire dal presupposto che solo il servizio specializzato CSP sia responsabile della valutazione di un rischio per la sicurezza potrebbe far sì che i superiori non prestino sufficiente attenzione ai comportamenti rilevanti per la sicurezza dei loro collaboratori nello svolgimento del lavoro quotidiano. Questi aspetti della vigilanza non devono essere trascurati, in quanto costituiscono una parte importante del compito di direzione delle unità superiori e saranno ancora più rilevanti nel caso in cui il numero di CSP venga ridotto, eventualità che il Consiglio federale sta valutando nell’ambito del pacchetto di sgravio 202795. Bisogna inoltre ricordare che il CSP viene eseguito da due persone, che possono farsi un’idea dei collaboratori controllati solo sulla base di informazioni scritte e solitamente di un’unica audizione. Il CSP non può quindi sostituire quanto osservato e l’esperienza (spesso pluriennale) maturata quotidianamente dal superiore in contesti anche molto diversi, così come la vigilanza da parte dei superiori non può sostituire un CSP. Se si parte dal presupposto che la valutazione del comportamento di una persona dal punto di vista della sicurezza sia «delegata» al servizio specializzato CSP, potrebbe succedere che eventuali comportamenti problematici non vengano rilevati o vengono rilevati troppo tardi. Oltre al rischio per la sicurezza, ciò costituisce anche un rischio per la reputazione della Confederazione.

Il rilascio di una dichiarazione di rischio o di constatazione da parte di un servizio specializzato CSP di fatto limita fortemente il margine di manovra del servizio al quale giuridicamente compete la decisione (almeno nel caso dei quadri superiori). Se il servizio specializzato CSP rilascia una dichiarazione di rischio o di constatazione, il servizio decisore ha comunque per legge la facoltà di confermare la persona interessata nella sua funzione originale o, a seconda del risultato del CSP, di impiegarla in un’altra funzione, ma questo in alcuni casi può comportare rischi politici estremamente elevati96.

Dal momento che i servizi specializzati CSP forniscono le loro valutazioni sotto forma di dichiarazioni, sussiste il rischio di un automatismo, anche perché gli uffici non hanno delle direttive di esecuzione da seguire che li facilitino nell’interpretazione conforme al diritto in un ambito particolarmente delicato come i CSP.

Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che vi sia la necessità di intervenire affinché le unità amministrative competenti assumano i ruoli stabiliti dalla legge. Si deve evitare che i servizi specializzati CSP di fatto decidano in merito alla risoluzione di un rapporto di lavoro, tanto più che la legge attribuisce loro solo il ruolo di formulare raccomandazioni97.

Secondo la CdG-S il Consiglio federale dovrebbe fare in modo che i ruoli sanciti dalla legge vengano rispettati. Potrebbe essere utile quindi predisporre una direttiva di esecuzione valida per l’intera Amministrazione federale, che ricordi in particolare la disposizione di legge che stabilisce che le dichiarazioni dei servizi specializzati CSP hanno unicamente un carattere di raccomandazione (v. raccomandazione 4).

Raccomandazione 2 Assunzione dei ruoli previsti per legge da parte dei dipartimenti e delle altre unità amministrative

La CdG-S invita il Consiglio federale a garantire in modo appropriato che, nel caso di persone nominate a livello amministrativo (Dipartimento o altra unità amministrativa), la scelta tra lo scioglimento e la continuazione del rapporto di lavoro sia effettivamente presa dall’unità amministrativa competente (servizio decisore secondo la LSIn). L’obiettivo è quello di evitare che la decisione venga presa seguendo in automatico la raccomandazione dei servizi specializzati. Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione anche dal Dipartimento competente nel preparare una decisione del Consiglio federale, nel caso in cui quest’ultimo sia il servizio decisore.

Dato il principio di proporzionalità viene inoltre da chiedersi se in un caso simile il DDPS o il Consiglio federale non debbano prendere in considerazione una misura meno severa rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro con la persona controllata. La Commissione sottolinea che in ogni caso deve essere garantita la proporzionalità e si deve tenere conto in modo adeguato anche dei legittimi interessi delle persone controllate. Tutto questo vale anche per la comunicazione (v. raccomandazione 6).

Raccomandazione 3 Tutela degli interessi legittimi delle persone controllate

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di provvedere in modo adeguato affinché siano tenuti in considerazione gli interessi legittimi delle persone controllate. L’obiettivo è quello di valutare anche una misura meno severa rispetto alla risoluzione (senza sostituzione) di un rapporto di lavoro, come per esempio il trasferimento a un’altra funzione meno esposta o meno sensibile rispetto a quella precedente.

La Commissione valuta invece positivamente le misure interne di sensibilizzazione dei collaboratori, poiché indicano che il DDPS ha riconosciuto il problema e ha deciso di affrontarlo attivamente.

Per quanto riguarda le strutture decisionali nel DDPS, il fatto che il Consiglio federale abbia dichiarato98 di decidere sulle conseguenze in materia di diritto del personale tenendo «conto della raccomandazione del capo dell’Esercito» (e non per esempio «su proposta del DDPS») solleva una serie di interrogativi. Lo stesso dicasi anche per la dichiarazione dell’allora capodipartimento del DDPS99, secondo cui le decisioni interne al Dipartimento le sono state solo comunicate. Ciò solleva quindi dei dubbi sul ruolo della capodipartimento e in generale sulla procedura da seguire in casi di questo tipo. Domande simili potrebbero sorgere anche in altri dipartimenti. La Commissione ritiene che l’unità amministrativa competente dovrebbe seguire una procedura stabilita da una direttiva di esecuzione valida per l’intera Amministrazione federale e comunicata ai collaboratori prima dell’avvio di un CSP. La direttiva dovrebbe anche ricordare che per legge le dichiarazioni dei servizi specializzati CSP hanno solo carattere di raccomandazione.

Raccomandazione 4 Emanazione di una direttiva di esecuzione sulla procedura da seguire a seguito del rilascio di una dichiarazione di rischio o di constatazione

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di fare in modo che, dopo aver ricevuto una dichiarazione di rischio o di constatazione, le unità amministrative competenti seguano una procedura standardizzata nota ai collaboratori.

5.2.2 Procedura seguita dal Consiglio federale

Dagli accertamenti della CdG-S emerge che nella sua proposta il DDPS ha fornito al Consiglio federale solo poche informazioni sullo scioglimento del rapporto di lavoro e nessuna alternativa. Questo aspetto va sottolineato in quanto, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c OPers, il Consiglio federale è competente per risolvere il rapporto di lavoro e quindi, secondo l’articolo 15 capoverso 2 OCSP è il «servizio decisore» ai sensi della LSIn che, dopo aver preso atto della dichiarazione del servizio specializzato CSP, stabilisce se la persona controllata può esercitare l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza100. È difficile immaginare che, sulla base delle informazioni contenute nella proposta del DDPS, il Consiglio federale fosse in grado di decidere se mantenere in essere il rapporto di lavoro o terminarlo101. Per adempiere al mandato conferitogli dalla LSIn, il Consiglio federale avrebbe dovuto almeno ricevere la dichiarazione del servizio specializzato CSP e prenderne atto.

Stando ai documenti messi a disposizione delle CdG, quindi, né il DDPS né il Consiglio federale hanno effettivamente valutato se vi fossero preoccupazioni legittime a livello di sicurezza. Pare inoltre che non sia stata effettuata alcuna valutazione concreta per stabilire se fosse possibile o meno assumersi il rischio di continuare a impiegare la persona interessata anche se il servizio specializzato non era stato in grado di valutare il rischio per la sicurezza. In questo caso non si può dunque escludere che, con il rilascio della dichiarazione di constatazione, il servizio specializzato CSP abbia di fatto deciso la risoluzione del rapporto di lavoro102.

A differenza del DDPS, il DFF e anche l’UFPER (ad esso subordinato) sottolineano l’importanza di effettuare un esame caso per caso. Questa dichiarazione del DFF contraddice quella del DDPS secondo cui esisterebbero prescrizioni del DFF. Stando a quanto dichiarato dal DFF, nel caso di una dichiarazione di rischio o di constatazione, probabilmente si opporrebbe a una continuazione del rapporto di lavoro, ma prenderebbe comunque in esame il caso specifico ed esaminerebbe una proposta al riguardo da parte di un dipartimento. La Commissione ritiene che questa procedura sia corretta.

Considerato quanto precede, la CdG-S ritiene che il Consiglio federale (così come un dipartimento o un’altra unità amministrativa, v. raccomandazione 2) dovrebbe adoperarsi per adempiere adeguatamente il suo ruolo di «servizio decisore» sancito dalla legge.

Raccomandazione 5 Adempimento da parte del Consiglio federale del ruolo previsto dalla legge

La Commissione invita il Consiglio federale, nel caso di una dichiarazione di rischio o di constatazione riguardante una persona che lui stesso ha nominato o deve nominare, a esaminare caso per caso quali conclusioni trarre per quanto riguarda la nomina o il mantenimento della persona controllata nel suo ruolo. Perché questo sia possibile dovrebbe ottenere o richiedere dal dipartimento proponente almeno la dichiarazione del servizio specializzato CSP.

5.2.3 Comunicazione pubblica

Il fatto che il DDPS, quasi due mesi prima della decisione del Consiglio federale, abbia comunicato che non era stato possibile rilasciare una dichiarazione di sicurezza a uno degli ufficiali superiori e che questa era una delle condizioni necessarie per svolgere la funzione di addetto alla difesa, conferma l’ipotesi che di fatto la decisione venga presa dal servizio specializzato CSP. Il DDPS non sembra disporre di un piano, di una procedura o altro per la comunicazione in casi come quelli dei due ufficiali superiori.

La CdG-S si chiede quindi se le autorità competenti abbiano comunicato in modo adeguato. Da quanto emerge, le volte in cui il DDPS e il Consiglio federale hanno fornito spiegazioni al pubblico sulla risoluzione dei rapporti di lavoro hanno sempre dichiarato che il motivo era il mancato rilascio della dichiarazione di sicurezza. Occorre tuttavia tenere conto anche del fatto che il messaggio è stato concordato con gli ufficiali superiori interessati103.

La Commissione ritiene che ci sia un ampio margine per migliorare la comunicazione pubblica in caso di rilascio di una dichiarazione di rischio o di constatazione. In particolare, si deve ricordare che una dichiarazione di questo tipo può essere rilasciata a prescindere dalla colpa della persona sottoposta al controllo (art. 38 cpv. 3 LSIn). Diversamente da quanto previsto dal diritto penale, in questo caso la colpa non è un requisito per la dichiarazione di rischio. La discriminante è l’individuazione di una minaccia obiettiva104. Il pubblico però potrebbe non essere a conoscenza di questa differenza e potrebbe quindi sospettare che la persona controllata abbia commesso dei reati. Comunicare quindi che il rapporto di lavoro è stato rescisso a seguito del risultato di un CSP può causare ingiustamente alla persona in questione un notevole pregiudizio (sia a livello privato che professionale). È opportuno quindi limitare il più possibile i danni alla sua reputazione.

Raccomandazione 6 Comunicazione pubblica

La CdG-S raccomanda al Consiglio federale di adottare misure volte a evitare che l’opinione pubblica abbia l’infondata impressione che la persona controllata si sia resa colpevole di qualcosa (v. anche raccomandazione 3).

Il Consiglio federale dovrebbe anche fare in modo che la comunicazione pubblica avvenga in modo ordinato (v. anche raccomandazione 4). In particolare, non dovrebbe essere rilasciata alcuna comunicazione prima che l’autorità a cui spetta decidere abbia comunicato la propria scelta. Bisogna evitare che si abbia l’impressione che vi sia un automatismo (v. anche raccomandazioni 2 e 5).

6 Vigilanza sull’attività del servizio specializzato CSP CaF

La vigilanza sul servizio specializzato spetta al responsabile gerarchico superiore. In questo caso, quindi, dal momento che il servizio fa parte del settore Risorse della CaF, la vigilanza spetta al capo del settore e, al livello superiore, al cancelliere della Confederazione (v. anche n. 2 e 3.2). La Commissione ritiene essenziale che questi ultimi vigilino in modo adeguato sull’attività del servizio specializzato CSP CaF. Per questo motivo, il terzo e ultimo aspetto di cui si è occupata la Commissione nel corso della sua inchiesta è stata la vigilanza sull’attività del servizio specializzato.

6.1 Constatazioni

Per quanto riguarda la vigilanza sull’attività del servizio specializzato CSP CaF, il cancelliere della Confederazione rivolgendosi alla Commissione ha fatto riferimento innanzitutto al controllo giudiziario105, sottolineando l’indipendenza del servizio specializzato CSP CaF106. Dal momento che il servizio specializzato non è vincolato a istruzioni, internamente alla Cancelleria federale la qualità e la vigilanza possono essere garantite unicamente tramite il triplo controllo all’interno del servizio specializzato e la possibilità offerta alle persone controllate di fornire un riscontro sull’audizione107. Il compito del capo del settore Risorse della CaF, a cui il servizio specializzato è subordinato, si concentra sulle questioni relative al personale e all’organizzazione dal punto di vista amministrativo. Nel 2022 la direzione della CaF ha preso atto con soddisfazione della riorganizzazione dei processi del servizio specializzato e delle principali novità introdotte nel questionario ma non era tenuta ad approvarle formalmente108.

Tra gli strumenti di vigilanza esterni a disposizione della CaF va citato il rapporto di André Schrade del 2020109 che, tra le altre cose, tratta della tracciabilità e della plausibilità delle decisioni del servizio specializzato così come della loro adeguatezza come base per le decisioni dei responsabili gerarchici. In base a quanto affermato dalla CaF110, nel 2024 è stata inoltre verificata anche la liceità del trattamento dei dati personali, così come previsto dalla OCSP. Oltre a questo, a partire dal 2026 la CaF ha intenzione di istituire delle valutazioni esterne periodiche per verificare principalmente la qualità e la corretta esecuzione dei compiti, soprattutto dal punto di vista procedurale111.

6.2 Valutazione della CdG-S

Per quanto riguarda la questione della vigilanza, la Commissione ritiene che il rimando al controllo da parte dei tribunali sia insufficiente. Innanzitutto perché tale controllo viene effettuato solo (puntualmente) a seguito di un ricorso che, tra l’altro, ai fini della tutela della persona controllata, non è possibile nel caso di una dichiarazione di sicurezza112. Di conseguenza è impossibile far valere che i criteri di controllo e valutazione del servizio specializzato siano troppo permissivi. In secondo luogo, il Tribunale amministrativo federale si impone una certa moderazione. Infatti, consapevole delle particolari competenze in materia di cui dispongono i servizi specializzati CSP, riconosce loro un certo margine di manovra nel valutare se una determinata persona costituisce o meno un rischio per la sicurezza. Nella misura in cui le considerazioni dei servizi appaiono corrette, il Tribunale non interviene sulla loro discrezionalità113. Non si può quindi partire dal presupposto che la possibilità di presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale permetta di garantire che la prassi seguita dai servizi specializzati CSP per le audizioni e le valutazioni sia sempre adeguata per quanto riguarda i diversi aspetti. In terzo luogo, se la vigilanza viene percepita come efficace, questo rafforza la fiducia delle persone controllate verso i servizi specializzati CSP. Questa fiducia favorisce la disponibilità a collaborare e l’onestà delle persone sottoposte al controllo e quindi aumenta la qualità di un CSP114. Una vigilanza efficace, infine, è anche nell’interesse del servizio specializzato.

Il controllo da parte dei tribunali non può quindi sostituire la vigilanza nell’ambito dell’attività di gestione. La competenza del Consiglio federale in materia di vigilanza sull’Amministrazione federale è sancita dall’articolo 187 capoverso 1 lettera a Cost. e dall’articolo 8 capoverso 3 LOGA. La funzione di vigilanza non spetta però esclusivamente al Consiglio federale. La vigilanza sulle unità subordinate è piuttosto un compito giuridico di tutte le unità amministrative superiori nella gerarchia dell’Amministrazione federale.

Alla luce di questo, la Commissione accoglie con favore l’intenzione della CaF di introdurre valutazioni periodiche da parte di servizi esterni. A suo avviso sarebbe opportuno anche sancire queste verifiche a livello di ordinanza, così come è stato fatto per i controlli periodici del trattamento dei dati personali115. Per rafforzare la trasparenza e la fiducia nei confronti del servizio specializzato CSP, la CdG‑S sarebbe anche favorevole alla pubblicazione dei rapporti di valutazione.

Raccomandazione 7 Valutazione esterna dei servizi specializzati CSP

La CdG-S invita il Consiglio federale a stabilire a livello di ordinanza che la prassi dei servizi specializzati sia valutata periodicamente da un servizio esterno e che i rapporti di valutazione siano pubblicati.

Le valutazioni esterne non sostituiscono però del tutto una certa vigilanza interna nel senso della «good governance». Secondo quanto affermato dalla CaF116, oggi la sua vigilanza interna riguarda soltanto questioni relative al personale e all’organizzazione dal punto di vista amministrativo117.

Al contrario, nel rapporto di Schrade sopra citato viene sottolineato che sicuramente l’indipendenza da istruzioni118 impedisce un’ingerenza materiale della CaF negli affari correnti del servizio specializzato CSP, ma non ad esempio che la CaF emani delle direttive generali e astratte destinate al servizio specializzato119. Per questo motivo anche il regolamento interno del servizio specializzato CPS CaF stabilisce all’articolo 4 che il servizio specializzato non è vincolato a istruzioni per quanto riguarda i singoli controlli di sicurezza. Viene quindi da chiedersi se la CaF assuma in modo sufficiente la propria responsabilità di vigilanza. Già il rapporto Schrade raccomandava alla CaF di disciplinare nell’OCSP la questione della sua ingerenza, cosa che però non è stata fatta. La Commissione ritiene importante disciplinare la questione fondamentale della portata del compito di vigilanza.

Raccomandazione 8 Definizione dei compiti di vigilanza sui servizi specializzati CSP

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di definire in forma adeguata i compiti di vigilanza della CaF e della SEPOS nei confronti dei servizi specializzati CSP.

7 Conclusioni e seguito dei lavori

Dall’analisi dei due casi citati, la Commissione non ha riscontrato carenze nello svolgimento dei CSP da parte del servizio specializzato della CaF. Ciononostante accoglie con favore il fatto che, in adempimento del postulato Golay120 il Consiglio federale faccia valutare in modo generale la legittimità delle modalità in cui sono stati svolti i CSP nel 2024.

La Commissione ritiene che occorra migliorare la sensibilizzazione delle persone controllate nel caso in cui, pur essendo stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza, siano stati riscontrati comportamenti problematici che potrebbero portare a una dichiarazione di rischio in un futuro CSP. La CdG‑S ritiene che sia necessario intervenire anche per quanto riguarda la vigilanza sul servizio specializzato da parte delle unità amministrative superiori. A questo proposito accoglie quindi con favore l’iniziativa della CaF di far valutare periodicamente l’operato del servizio specializzato CSP da un servizio esterno. Tuttavia ritiene essenziali anche la vigilanza interna da parte della CaF e la vigilanza da parte del Consiglio federale. A questo proposito la Commissione ha individuato la necessità di chiarire la portata di tale vigilanza.

Per quanto riguarda le autorità incaricate di decidere la Commissione ritiene invece che nei casi in cui viene rilasciata una dichiarazione di rischio o di constatazione queste si trovino regolarmente di fronte a un dilemma. Da un lato, in base alla LSIn sono tenute a tutelare il più possibile le informazioni della Confederazione. In pratica questo rende difficilmente giustificabile il mantenimento del rapporto di lavoro con un quadro superiore senza una dichiarazione di sicurezza. D’altra parte, la legge le obbliga anche a non seguire automaticamente la valutazione del servizio specializzato CSP, ma a valutare autonomamente, tenendo conto della propria esperienza con le persone interessate, i vantaggi di mantenerle nella loro funzione attuale rispetto ai rischi.

Secondo la Commissione è importante che le autorità valutino caso per caso se le persone interessate possano continuare a lavorare assumendo un’altra funzione meno esposta e rilevante per la sicurezza. Secondo la Commissione i risultati di queste considerazioni dovrebbero essere trasmessi anche al Consiglio federale se spetta a lui decidere. Gli interessi delle persone controllate devono essere tutelati anche nella comunicazione pubblica. In particolare bisogna evitare che venga lesa la loro reputazione. A questo riguardo la CdG‑S ha rilevato che esiste un margine di miglioramento.

La CdG-S chiede al Consiglio federale di esprimere entro il 30 gennaio 2026 il proprio parere in merito alle constatazioni e alle raccomandazioni formulate nel presente rapporto e di comunicarle con quali misure e tempistiche intende attuare le raccomandazioni.

10 ottobre 2025

In nome della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati:

Il presidente, Charles Juillard

La segretaria, Ursina Jud Huwiler

Il presidente della sottocommissione DFGP/CaF, Carlo Sommaruga

Il segretario della sottocommissione DFGP/CaF, Nico Häusler

Elenco delle abbreviazioni

Boll. Uff.

Bollettino ufficiale

CaF

Cancelleria federale

CdG-N

Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CdG-S

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

CEs

Capo dell’esercito

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101101)

CPS

Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

CSP

Controllo di sicurezza relativo alle persone

DDPS

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DFF

Dipartimento federale delle finanze

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

FF

Foglio federale

Ip.

Interpellanza

LM

Legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10510.10)

LMSI

Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120120)

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010172.010)

LPers

Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1172.220.1)

LSIn

Legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (RS 128128)

OCSP

Ordinanza dell’8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 128.31128.31)

OPers

Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3172.220.111.3)

RS

Raccolta sistematica

RU

Raccolta ufficiale

SEPOS

Segreteria di Stato della politica di sicurezza

UFPER

Ufficio federale del personale