FF 2025 3561

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio che modifica la Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, nella versione modificata dall’Accordo aggiuntivo del 10 aprile 2014

Preambolo

La Confederazione Svizzera
e
il Regno del Belgio,

animati dal desiderio di modificare la Convenzione del 28 agosto 19781 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), nella versione modificata dall’Accordo aggiuntivo del 10 aprile 20142,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente:

«La Confederazione Svizzera
e
il Regno del Belgio,

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di approfondire la cooperazione in materia fiscale;

nell’intento di concludere una convenzione per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati o territori terzi),

hanno convenuto quanto segue:»

Art. II

Il paragrafo 4 dell’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione è rinumerato nel paragrafo 5.

All’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 4 dal tenore seguente:

«§ 4. Uno Stato contraente non può eseguire un aggiustamento degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi sei anni dalla fine del periodo imponibile in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.»

Art. III

All’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 3 dal tenore seguente:

«§ 3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa – e tassare conseguentemente – utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a causa delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi sei anni dalla fine del periodo imponibile in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.»

Art. IV

All’articolo 23 paragrafo 1 (Metodi per eliminare la doppia imposizione) della Convenzione, il numero 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Se un residente del Belgio riceve redditi, diversi dai dividendi, dagli interessi o dai diritti di licenza, o possiede elementi di patrimonio effettivamente imponibili in Svizzera giusta le disposizioni della presente convenzione (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono l’imposizione in Svizzera soltanto in quanto i redditi o gli elementi di patrimonio sono anche redditi o elementi di patrimonio percepiti da un residente della Svizzera), il Belgio esenta dall’imposta detti redditi o detti elementi di patrimonio ma può, per determinare l’imposta concernente il rimanente reddito o i rimanenti elementi di patrimonio di questo residente, applicare la medesima aliquota come se il reddito o gli elementi di patrimonio non fossero stati esentati.»

All’articolo 23 paragrafo 1 numero 2 (Metodi per eliminare la doppia imposizione) della Convenzione, il termine «effettivamente» è inserito a metà del primo periodo prima di «assoggettato in Svizzera».

All’articolo 23 paragrafo 2 (Metodi per eliminare la doppia imposizione) della Convenzione, il numero 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Se un residente della Svizzera riceve dividendi o interessi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 o 11, sono imponibili in Belgio (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono l’imposizione in Belgio soltanto in quanto i redditi sono anche redditi percepiti da un residente del Belgio), la Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero relative al computo delle imposte estere prelevate alla fonte (e che non possono pregiudicare i principi generali della presente disposizione), computa sull’imposta svizzera prelevata sul reddito di tale residente un importo pari all’imposta pagata in Belgio. Questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito proveniente dal Belgio.»

All’articolo 23 paragrafo 2 (Metodi per eliminare la doppia imposizione) della Convenzione è aggiunto un nuovo numero 4 dal tenore seguente:

«4. Le disposizioni del numero 1 non si applicano ai redditi o agli elementi di patrimonio di un residente della Svizzera se il Belgio applica le disposizioni della presente convenzione per esentare questi redditi o elementi di patrimonio dall’imposta oppure applica a questi redditi o elementi di patrimonio le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10 o al paragrafo 2 dell’articolo 11.»

Art. V

Il primo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente:

«§ 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti.»

Il secondo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente:

«Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.»

Art. VI

L’articolo 28 (Diversi) della Convenzione è abrogato e sostituito dall’articolo seguente:

«Art. 28Diritto ai benefici

§ 1. Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.

§ 2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente convenzione, l’autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici elementi di reddito o di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un’altra persona in assenza dell’accordo, dello strumento o della transazione. L’autorità competente dello Stato contraente a cui è stata presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da parte di un residente dell’altro Stato contraente consulta l’autorità competente di detto altro Stato contraente prima di respingere la richiesta.»

Art. VII

Il numero 5 del Protocollo introdotto dall’Accordo aggiuntivo del 10 aprile 2014 viene abrogato e sostituito dal testo seguente:

«5. Ad art. 25

Resta inteso che il secondo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 25 non consente agli Stati contraenti di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione se tale eliminazione fosse contraria al loro diritto interno o alle disposizioni di altri accordi fiscali applicabili.»

Al Protocollo introdotto dall’Accordo aggiuntivo del 10 aprile 2014 viene aggiunto un nuovo numero 7 dal tenore seguente:

«7. Resta inteso che le disposizioni della convenzione non impediscono agli Stati contraenti di attuare le disposizioni del diritto interno sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali emanate sulla base delle norme tipo globali in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili («Global Anti-Base Erosion Model Rules» [«Pillar Two»]) elaborate dall’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.»

Art. VIII

I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo. Il presente Accordo aggiuntivo entra in vigore alla data in cui perviene l’ultima di queste notificazioni e si applica:

  1. per quanto concerne le imposte dovute alla fonte, ai redditi accreditati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo;

  2. per quanto concerne le altre imposte, ai redditi concernenti i periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, o dopo tale data;

  3. per quanto concerne le altre imposte, alle imposte dovute in caso di avvenimenti imponibili che si producono dal 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo.

Nonostante le disposizioni delle lettere a), b) e c) del numero 1 le modifiche previste all’articolo V del presente Accordo aggiuntivo saranno applicabili dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo senza tenere conto del periodo imponibile considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025, in due esemplari, in lingua francese e neerlandese, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: … Per il Regno del Belgio: …