FF 2025 566

Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20251,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa

Art. 20 cpv. 2bis, 3 e 4

Le seguenti notificazioni recapitabili tramite invio postale sono reputate consegnate nel momento sottoindicato:

  1. una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla: al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

  2. una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.

Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

2. Legge federale del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale

Art. 44 cpv. 2

Le seguenti notificazioni recapitabili tramite invio postale sono reputate consegnate nel momento sottoindicato:

  1. una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla: al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

  2. una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.

Art. 45 cpv. 2

Abrogato

Art. 45a Diritto Cantonale determinante

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

3. Legge federale del 21 giugno 19634 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato

Titolo

Legge federale
sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni
nei fine settimana e nei giorni festivi

(LFTC)

Ingresso

visti gli articoli 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188 capoverso 2 della Costituzione federale5,

Art. 1a

Una notificazione di un’autorità o di un privato recapitabile tramite invio postale e senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Sono fatte salve le disposizioni di legge o gli accordi contrattuali tra il mittente e il destinatario che disciplinano la ricezione di notificazioni.

4. Codice delle obbligazioni6

Art. 78 cpv. 1, nota a piè di pagina

1 Se il momento dell’adempimento o l’ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell’adempimento7, il termine si protrae al prossimo giorno feriale.

5. Codice penale militare del 13 giugno 19278

Art. 211

3. Disposizioni comuni

a. Termini, computo

1 Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

2 Una notificazione recapitabile tramite invio postale e senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il giorno feriale seguente.

3 Se l’ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.

4 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 211a

Rispetto e proroga

1 Il termine è rispettato soltanto se, entro l’ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

2 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

Art. 211b

Restituzione

1 La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto all’autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell’impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev’essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

2 Sulla domanda di restituzione di un termine decide l’autorità di reclamo o di ricorso.

Art. 212 Titolo marginale

b. Rinuncia all’impugnazione

Art. 213 Titolo marginale

c. Tutela del diritto di reclamo e di ricorso

6. Procedura penale militare del 23 marzo 19799

Art. 46 Computo

Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Una notificazione recapitabile tramite invio postale e senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 46a Osservanza e proroga

Gli atti scritti devono pervenire all’autorità competente o oppure essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al personale carcerario, il quale provvederà per l’inoltro.

Il termine è reputato osservato anche quando un atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L’atto dev’essere immediatamente trasmesso all’autorità competente.

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.

7. Legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta

Inserire dopo il titolo del capitolo 4 del titolo secondo della parte quinta

Art. 118a Notificazione

Una notificazione recapitabile tramite invio postale e senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105–107.

Art. 119 Rubrica

Proroga

8. Legge federale del 14 dicembre 199011 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto

Art. 38abis Notificazione

Una notificazione recapitabile tramite invio postale e senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105–107 della legge federale del 14 dicembre 199012 sull’imposta federale diretta.

9. Legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 38 rubrica e cpv. 2bis e 3–5

Computo dei termini

Abrogato

Le seguenti comunicazioni recapitabili tramite invio postale sono considerate consegnate nel momento sottoindicato:

  1. una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla: al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito;

  2. una comunicazione consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.

Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei termini

I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

  1. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

  2. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

  3. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.