FF 2025 785

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) (Disegno)
(LSC)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20251,

decreta:

I

La legge del 6 ottobre 19952 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 Principio

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza e non hanno ancora raggiunto il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.

Chi ha raggiunto il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare ed è chiamato in servizio per un servizio d’appoggio secondo gli articoli 67–69 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM) o un servizio attivo secondo l’articolo 76 LM può, su domanda, essere ammesso al servizio civile.

Art. 4a lett. e

Non sono permessi impieghi:

  1. che richiedono studi iniziati o conclusi in medicina umana, dentaria o veterinaria.

Art. 8 cpv. 1

Il servizio civile dura 1,5 volte il numero di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati, ma almeno 150 giorni di servizio.

Art. 11 cpv. 2ter

Le persone che devono prestare servizio civile la cui decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato nell’ultimo anno dell’obbligo di prestare servizio militare sono tenute a prestare servizio civile per un anno oltre il termine ordinario di cessazione dell’obbligo di prestare servizio civile, salvo che abbiano assolto la durata complessiva del servizio civile ordinario (art. 8) nell’anno del passaggio in giudicato della decisione d’ ammissione.

Art. 13 cpv. 1

Per l’esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18 LM4.

Art. 16Momento della presentazione della domanda

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda d’ammissione al servizio civile in qualsiasi momento se non hanno ancora raggiunto il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare.

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno raggiunto il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti possono presentare domanda d’ammissione soltanto se sono chiamate in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo.

Art. 18 Decisione d’ammissione

È ammesso al servizio civile chi ha seguito l’intera giornata d’introduzione, ha confermato successivamente la propria domanda e al momento della decisione non ha ancora raggiunto il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare. L’organo d’esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell’obbligo di prestare servizio civile.

Un richiedente che al momento della decisione ha assolto tutti i giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare è ammesso soltanto se è chiamato in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo.

Se il richiedente non segue la giornata d’introduzione entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda, l’organo d’esecuzione dichiara la domanda priva d’oggetto.

L’organo d’esecuzione non entra nel merito della domanda se il richiedente non la conferma entro il termine fissato dal Consiglio federale.

Art. 20 secondo periodo

Abrogato

Art. 21Inizio successione e durata minima dei periodi d’impiego

La persona che deve prestare servizio civile svolge il primo impiego al più tardi nell’anno civile successivo a quello in cui la decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

Essa effettua ogni anno prestazioni di servizio civile di almeno 26 giorni a partire dall’anno successivo all’inizio del primo periodo d’impiego e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio fissata all’articolo 8. L’ultimo impiego può durare meno di 26 giorni.

La persona che deve prestare servizio civile che ha presentato domanda d’ammissione al servizio civile durante la scuola reclute e non ha assolto la scuola reclute al momento dell’ammissione, conclude nel programma prioritario un periodo d’impiego di almeno 180 giorni entro la fine dell’anno civile successivo a quello in cui la decisione d’ammissione è passata in giudicato.

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 80b cpv. 1 lett. d

L’organo d’esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l’adempimento dei compiti seguenti:

  1. alle competenti autorità militari, per il controllo dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 7–27 LM5 e della prestazione di lavoro per rifiuto del servizio militare secondo l’articolo 81 del Codice penale militare del 13 giugno 19276;

Titolo prima dell’art. 83f

Sezione 2d: Disposizioni transitorie della modifica del …

Art. 83f

Le domande d’ammissione al servizio civile presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del … sono trattate secondo il diritto anteriore.

L’articolo 4a lettera e si applica anche alle persone che devono prestare servizio civile che hanno presentato domanda d’ammissione al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del …, salvo che siano già state convocate.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.