FF 2025 961

Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) (Disegno)
(LM)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20251,

decreta:

I

La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Negli articoli 20 capoversi 1ter, 23 capoversi 1 e 3 nonché 27 capoverso 1bis «Comando Operazioni» è sostituito con «Comando Istruzione».

Art. 11 cpv. 1

Le autorità competenti per i registri degli abitanti notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva:

  1. cognome e nome;

  2. indirizzo di domicilio e Comuni d’origine;

  3. numero AVS;

  4. data di nascita;

  5. sesso;

  6. lingua madre;

  7. professione esercitata.

Art. 12 frase introduttiva

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi e adempiere i seguenti obblighi:

Art. 13 cpv. 1 lett. ater

L’obbligo di prestare servizio militare dura:

  • ater per le persone soggette all’obbligo di leva che hanno superato il limite di età per l’assolvimento della scuola reclute secondo l’articolo 9 capoverso 2: sino alla fine del dodicesimo anno dopo il superamento di tale limite;

Art. 17 rubrica

Esenzione dei membri dell’Assemblea federale

Art. 18 cpv. 1 lett. a e b nonché 3, primo periodo

Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

  1. Concerne soltanto il testo tedesco

  2. Abrogata

Le persone di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate d’ufficio; le altre persone su richiesta. …

Art. 19

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 20 cpv. 2

L’incorporazione e l’attribuzione dei militari possono essere modificate in qualsiasi momento.

Art. 21 cpv. 1 lett. a

Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se:

  1. risultano intollerabili per l’esercito perché sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;

Art. 22 cpv. 1 lett. a

I militari sono esclusi dall’esercito se:

  1. risultano intollerabili per l’esercito perché sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;

Art. 26 lett. c e d

Fuori del servizio, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:

  1. corsi di tiro secondo l’articolo 63 capoverso 5;

  2. data di restituzione secondo l’articolo 112 capoverso 3.

Art. 29 Sostentamento, servizi postali e comunicazione digitale

La Confederazione provvede al sostentamento dei militari.

Assicura ai militari in servizio e nell’ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito nonché possibilità di comunicazione digitale adeguate.

Art. 29a Soldo

I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.

Il diritto al soldo nasce con il giorno dell’entrata in servizio fissato dalla chiamata in servizio e si estingue con il giorno del licenziamento.

Il diritto al soldo sussiste anche nel periodo tra:

  1. la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure tra detti servizi d’istruzione, sempre che tale periodo non sia superiore a sei settimane;

  2. parti separate di una scuola reclute, sempre che tale periodo non sia superiore a sei settimane.

Non hanno diritto al soldo:

  1. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che:

    1. beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

    2. prestano servizio come personale militare o impiegati dell’amministrazione militare secondo l’articolo 59 capoverso 4,

    3. in qualità di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione prestano un impiego secondo l’articolo 65c;

  2. i piloti e gli osservatori, per l’allenamento individuale.

Il Consiglio federale stabilisce il soldo.

Art. 29b Sussistenza

I militari che ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza.

Ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

La Base logistica dell’esercito (BLEs) stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell’evoluzione dei prezzi di mercato.

Art. 29c Alloggio

La Confederazione provvede all’alloggio dei militari in servizio.

L’alloggio ha luogo:

  1. in caserme o edifici allestiti per fungere da caserma;

  2. in accantonamenti appartenenti ai Comuni o a privati;

  3. in bivacchi;

  4. presso privati.

Art. 29d Casermaggio in edifici di terzi

Per l’uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.

Art. 29e Viaggi e trasporti

La Confederazione assume le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici:

  1. dei militari per l’entrata in servizio nei servizi di cui all’articolo 12 lettere a–d e per il relativo licenziamento;

  2. dei militari in servizio per i viaggi di servizio;

  3. di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell’esercito e materiale per le esigenze di servizio dell’esercito;

  4. delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare per dar seguito alle convocazioni ufficiali secondo l’articolo 26.

Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o in parzialmente dalla Confederazione.

Art. 29f Contributo per la formazione

Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di un’istruzione di sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, la Confederazione può accordare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.

Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il contributo per la forma-zione.

Art. 30 cpv. 1, secondo periodo e 1bis

… Il diritto sussiste anche per i periodi secondo l’articolo 29a capoverso 3.

Abrogato

Art. 32 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 36 cpv. 1

Le persone soggette all’obbligo di leva e i militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da altre persone soggette all’obbligo di leva, da altri militari o da un’autorità militare.

Art. 40b

Se, nell’esercizio delle loro attività di servizio, i militari creano un’opera ai sensi degli articoli 2–4 della legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore, le facoltà d’utilizzazione spettano esclusivamente alla Confederazione.

Se l’opera è di grande utilità per la Confederazione, ai militari interessati può essere versata un’equa indennità.

Inserire prima del titolo del titolo quarto

Capitolo 7: Obbligo di restituzione delle spese di formazione

Art. 40c

L’esercito può richiedere la restituzione delle spese di formazione alle persone che hanno assolto, a carico dell’esercito, una formazione civile riconosciuta, qualora queste persone non prestino un numero minimo di giorni di servizio militare entro una determinata data dalla conclusione della formazione.

Art. 47 Personale militare

Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo assunti sulla base dello statuto militare. Lo statuto comprende tutti i diritti e gli obblighi del personale militare. Questo sottostà al diritto in materia di personale federale.

I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata.

I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata.

Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell’esercito. Può essere impiegato in Svizzera o all’estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.

Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L’istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.

Ai membri del personale militare può essere conferito, su richiesta, un grado inferiore in ragione della loro funzione professionale.

Art. 48 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 48b Istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché ricerca nel settore della sanità militare

L’istruzione, la formazione continua e l’aggiornamento di persone che esercitano un’attività nel settore della sanità militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.

La Confederazione adempie in particolare i compiti seguenti:

  1. assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione, la formazione continua e l’aggiornamento delle persone che esercitano un’attività nel settore della sanità militare;

  2. promuove e gestisce la ricerca nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe.

A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure d’istruzione, formazione continua e aggiornamento in particolare nell’ambito della ricerca del settore pubblico.

Art. 48d cpv. 2 e 3 lett. a

Concerne soltanto il testo tedesco

I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

  1. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere l’attività né con mezzi propri né con l’appoggio di società o associazioni militari o della protezione civile;

Art. 49 cpv. 4

La scuola reclute dura al massimo 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia d’istruzione.

Art. 50

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 51 cpv. 2

Per la truppa il corso di ripetizione dura al massimo 19 giorni, per le altre persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare al massimo 26 giorni.

Art. 54a

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Concerne soltanto il testo tedesco

Concerne soltanto il testo tedesco

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 55 cpv. 2, 3 lett. a e 4

Dopo la promozione i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e i tenenti assolvono un servizio pratico in una scuola reclute, in cui assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello.

Il Consiglio federale disciplina:

  1. gli altri servizi d’istruzione che devono essere assolti per un cambiamento di grado, di funzione o per un nuovo addestramento;

Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni di ammissione e a delegare, del tutto o in parte, questa competenza all’Aggruppamento Difesa.

Inserire prima del titolo del titolo quinto

Capitolo 9: Piattaforme d’informazione

Art. 64a

L’esercito e l’amministrazione militare possono gestire piattaforme elettroniche per lo scambio personale, non accessibile al pubblico, di informazioni e documenti.

Possono rendere accessibili al pubblico determinate informazioni e determinati documenti attraverso qualsiasi canale d’informazione. A tale scopo possono far capo a terzi e indennizzarli nel quadro dei crediti autorizzati.

Art. 66b cpv. 3 e 4

L’impiego di militari armati necessita l’approvazione preliminare dell’Assemblea federale. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere l’approvazione da parte dell’Assemblea federale successivamente.

Il Consiglio federale decide autonomamente in merito all’impiego e all’armamento di al massimo 18 militari per missione, ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa e della legittima difesa altrui.

Art. 67 cpv. 1 lett. d

Concerne soltanto il testo francese

Art. 69 cpv. 1 lett. c

All’estero, il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:

  1. nel quadro dei processi di pace delle autorità svizzere nonché di organizzazioni internazionali e regionali, sempre che lo Stato ospitante e le parti in conflitto siano d’accordo.

Art. 70 cpv. 3, primo periodo

Senza chiedere l’approvazione dell’Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente al massimo 18 militari armati per impieghi di durata superiore a tre settimane. …

Art. 71 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 80 Limitazione dell’utilizzo, divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: obblighi

Nel caso in cui la Confederazione chiami l’esercito, o parti di esso, in servizio attivo, ogni persona è tenuta, per l’adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione dell’amministrazione militare e dell’esercito i seguenti beni di requisizione o ad accettarne la limitazione dell’utilizzo, il divieto di utilizzo o la messa fuori uso:

  1. proprietà mobile e immobile;

  2. forze naturali, nella misura in cui sono controllabili, come ad esempio la corrente elettrica;

  3. dati;

  4. frequenze radio;

  5. beni immateriali;

  6. prestazioni di lavoro e di servizio.

Questi obblighi valgono anche per i lavori necessari di preparazione in vista di un servizio attivo ordinato.

La messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci necessita dell’approvazione del Consiglio federale.

L’amministrazione militare e l’esercito possono avvalersi degli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 soltanto se è strettamente necessario per adempiere i loro compiti ed essi non possano adempierli con mezzi propri.

La Confederazione concede un’equa indennità per:

  1. la limitazione dell’utilizzo o il divieto di utilizzo dei beni di requisizione;

  2. per l’uso, il deprezzamento e la messa fuori uso o la perdita di beni di requisizione.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.

Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.

Art. 80a Limitazione dell’utilizzo, divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: decisione e ricorso

La limitazione dell’utilizzo, il divieto di utilizzo, la requisizione e la messa fuori uso sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Art. 81 cpv. 1 lett. a e c nonché 2, 6 e 7

In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per:

  1. le imprese private incaricate di compiti pubblici;

  2. le aziende delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 74b capoverso 1 lettere d, g, h, j, k, p–r, t ed u della legge del 18 dicembre 20205 sulla sicurezza delle informazioni.

Nell’esercizio militare, l’amministrazione militare dispone del personale, dell’infrastruttura e del materiale delle imprese.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.

Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.

Art. 85 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 92a cpv. 5, secondo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 93 cpv. 2, secondo periodo

… Può delegare le sue competenze al Consiglio federale, al DDPS o all’Aggruppamento Difesa.

Titolo dopo l’articolo 96

Capitolo 2a: Continuità d’esercizio e resilienza

Art. 97

Per la protezione delle catene di approvvigionamento dell’esercito e delle tecnologie militari dell’informazione e della comunicazione nonché per il mantenimento della continuità d’esercizio e della resilienza nei confronti di minacce, in particolare nel settore ciber, l’amministrazione militare e l’esercito possono decidere la limitazione dell’utilizzo, il divieto di utilizzo o la requisizione per i beni secondo l’articolo 80 capoverso 1 lettere a– c, e ed f.

Le misure secondo il capoverso 1 necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

Per la limitazione dell’utilizzo o il divieto di utilizzo dei beni secondo l’articolo 80 capoverso 1 e la loro requisizione, la Confederazione concede un’equa indennità.

La limitazione dell’utilizzo, il divieto di utilizzo e la requisizione sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi derivanti dal capoverso 1 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.

Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.

Inserire dopo l’articolo 97

Capitolo 2b: Servizio del commissariato

Art. 98

Il servizio del commissariato dell’esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e nonché dei settori Contabilità, Carburanti e Trasporti.

Per i seguenti settori del servizio del commissariato si applica per analogia la legge federale del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione (LFC):

  1. contabilità, controllo interno e trasparenza dei costi (art. 38–40 LFC);

  2. presentazione dei conti, iscrizione a bilancio e valutazione (art. 47 e 48 LFC);

  3. compiti e attribuzioni (art. 56–60 LFC).

Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione della contabilità dell’esercito.

Tutte le pretese concernenti le indennità per l’alloggio della truppa nonché il soldo e il supplemento di soldo si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno della partenza della truppa.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 100a Protezione degli impianti di telecomunicazione militari

Per la protezione di impianti di telecomunicazione militari l’amministrazione militare e l’esercito possono modificare o sostituire a spese della Confederazione un’apparecchiatura o un impianto di telecomunicazione conforme alla legge del 30 aprile 19978 sulle telecomunicazioni, sempre che la conformità rimanga garantita.

Allo stesso scopo, e per tutelare la sicurezza, l’amministrazione militare e l’esercito possono ordinare alle autorità civili competenti di limitare o vietare localmente e temporaneamente l’utilizzo di impianti di telecomunicazione e apparecchiature.

Le misure secondo il capoverso 2 devono essere approvate dal Consiglio federale.

Per la modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto la Confederazione concede un’equa indennità.

La modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.

Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.

Art. 102 lett. d n. 5

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 103 cpv. 3bis e 5

Se, dopo una promozione, i militari non assolvono il servizio pratico secondo l’articolo 55 capoverso 2, la promozione è revocata.

Ai militari che intendono esercitare una funzione con un grado inferiore, su richiesta e dopo l’assolvimento dell’istruzione corrispondente, può essere conferito il grado inferiore.

Art. 106 Acquisti e affari di compensazione

La Confederazione acquista il materiale dell’esercito.

La Confederazione acquista, se possibile, materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.

Per gli acquisti di materiale dell’esercito all’estero a partire da un determinato valore della commessa, il Consiglio federale può prevedere un obbligo per i fornitori di effettuare affari di compensazione in Svizzera. Al riguardo osserva i principi seguenti:

  1. un obbligo di affari di compensazione può sussistere al massimo sino al valore del contratto dell’acquisto;

  2. gli affari di compensazione si svolgono sulla base di una collaborazione industriale del fornitore con istituti di ricerca e imprese del settore della tecnica di sicurezza e difesa in Svizzera;

  3. l’obiettivo degli affari di compensazione è di promuovere, conservare e sviluppare tecnologie rilevanti per la sicurezza, capacità industriali di base e capacità in Svizzera che servono per proteggere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza;

  4. per gli affari di compensazione sono prese debitamente in considerazione tutte le regioni del Paese e le particolarità del mercato degli armamenti.

Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione, le competenze, il valore minimo dell’ordine, l’importo da compensare e la procedura di acquisto del materiale dell’esercito.

Art. 109c Ricerca e innovazione

Per adempiere i propri compiti di politica di sicurezza, il DDPS può:

  1. commissionare lavori di ricerca e sviluppo e valutazioni riguardanti l’impatto tecnologico;

  2. partecipare a programmi di promozione esistenti di terzi nei settori della ricerca e dell’innovazione;

  3. condurre programmi di ricerca propri;

  4. collaborare con l’industria e il settore universitario in progetti specifici.

Può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali e internazionali e collaborare con partner nazionali e internazionali.

Art. 112 cpv. 3

Gli ex militari sono tenuti a custodire al sicuro l’equipaggiamento personale e a provvedere alla sua manutenzione fino alla riconsegna nonché a dare seguito alla convocazione ufficiale per la riconsegna.

Art. 113 cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 lett. a, abis e c, 4 lett. d nonché 5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c

Una persona soggetta all’obbligo di leva non può essere reclutata e a un militare non può essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che:

Concerne soltanto il testo tedesco

Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:

  • a. in occasione del reclutamento;

  • a.bis ex. lett. a

  • c. prima che l’arma personale sia ceduta in proprietà.

Concerne soltanto il testo tedesco

Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l’autorità di controllo della Confederazione può:

  1. consultare il casellario giudiziale, il sistema d’informazione INDEX SIC e il Registro nazionale di polizia;

Art. 126 cpv. 5 e 6

L’acquisto di fondi per costruzioni e impianti militari o la costituzione a tal fine di diritti reali su questi fondi spetta al DDPS.

Il DDPS è autorizzato, se necessario, a procedere all’espropriazione.

Art. 126c cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 129 cpv. 3, primo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo prima dell’art. 131

Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e di privati

Art. 131 cpv. 1 e 3

I Comuni e i privati sono tenuti a fornire alloggio alle truppe e agli animali dell’esercito nonché a mettere a disposizione i locali e le piazze necessari e adatti, con le installazioni e gli utensili indispensabili a tale scopo.

La BLEs decide in merito alle pretese litigiose conformemente alla procedura di cui all’articolo 142.

Art. 134 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 139 cpv. 3, primo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo dopo l’art. 146a

Capitolo 7: Procedure elettroniche

Art. 147

Le procedure scritte negli affari amministrativi e di servizio con persone di cui all’articolo 17b della legge del 3 ottobre 200810 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS sono gestite elettronicamente con il sistema d’informazione Gestione dei servizi con il consenso delle persone interessate.

Il Consiglio federale definisce i dettagli della procedura.

Art. 148i cpv. 3

L’esercito può fornire la sua formazione alla condotta e alla comunicazione per i quadri di milizia e di professione anche a terzi. I capoversi 1 e 2 sono applicati per analogia.

Art. 148j cpv. 2

Il Consiglio federale può prevedere crediti quadro nei settori sussistenza e alloggio. In questi casi il DDPS stabilisce le aliquote.

Art. 149 Ordinanza dell’Assemblea federale

L’Assemblea federale emana le disposizioni secondo l’articolo 93 capoverso 2 in forma di ordinanza dell’Assemblea federale.

Art. 151a Disposizioni transitorie della modifica del …

Dopo l’entrata in vigore delle modifiche del … volte a costituire un sistema d’istruzione e di servizio per la milizia flessibile, il Consiglio federale può derogare per cinque anni alle disposizioni legali concernenti:

  1. i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13);

  2. il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione per la truppa (art. 42 cpv. 2);

  3. la durata massima delle scuole reclute (art. 49 cpv. 4);

  4. la durata massima dei corsi di ripetizione (art. 51 cpv. 2);

  5. l’adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 54a).

Il numero massimo secondo la lettera b può scostarsi di al massimo 30 giorni. La durata massima secondo la lettera c può scostarsi di al massimo sei settimane. La durata massima secondo la lettera d può scostarsi di al massimo 14 giorni.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

(cifra II)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale militare del 13 giugno 192711

Art. 3 cpv 1 n. 6

Sono sottoposti al diritto penale militare:

  1. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 199512 (LM), durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’uniforme;

Art. 81 cpv. 1 lett. abis

È punito con una pena detentiva fino a diciotto meso o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare:

  • abis. non si presenta a una convocazione ufficiale secondo l’articolo 26 LM13;

Art. 82 cpv. 1 lett. abis

È punito con una pena pecuniaria chiunque, senza l’intenzione di rifiutare il servizio militare:

  • abis. non si presenta a una convocazione ufficiale secondo l’articolo 26 LM14;

Art. 83 cpv. 1 lett. abis

È punito la multa chiunque, per negligenza:

  • abis. non si presenta a una convocazione ufficiale secondo l’articolo 26 LM15;

2. Legge federale del 3 ottobre 200816 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS

Art. 2b lett. b–d e gbis

Gli organi responsabili secondo la presente legge possono eseguire una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, per analizzare, valutare, qualificare o prevedere i seguenti aspetti personali di una persona fisica concernenti gli scopi del trattamento elencati di seguito:

  • b. idoneità e capacità a esercitare determinate funzioni, attività e lavori, compresi i presupposti rilevanti per l’idoneità e la capacità: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 143b lettere d ed e nonché 179t;

  • c. profilo attitudinale nonché capacità attitudinale e resistenza allo stress, in particolare negli ambiti salute, fisico, intelligenza, personalità, psiche, comportamento sociale e comportamento nel traffico: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 143b lettere d ed e nonché 179t;

  • cbis. forma e salute a livello fisico e mentale: per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 179t;

  • d. conoscenze, competenze, capacità e prestazioni fisiche e mentali fornite: per gli scopi di trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 127 lettere d ed e, 143b lettere d ed e, 143h e 179t;

  • gbis. atteggiamento nei confronti dello sport, del movimento, dell’alimentazione e del tempo libero, compresi i relativi interessi personali: per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 179t;

Art. 16 cpv. 3 lett. b
  • Abrogato

Art. 17 cpv. 4ter

I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera abis, che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all’articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA), al massimo però per un mese dalla fine del reclutamento.

Art. 17b frase introduttiva

Il GDS serve alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito, alle persone che esercitano un’attività d’appoggio all’esercito o al personale previsto per il promovimento della pace, alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile e a terzi interessati che hanno compiuto il 15° anno di età per:

Art. 17c cpv. 1, frase introduttiva e 3

Il GDS contiene i dati seguenti delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace, dei civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito e delle persone che esercitano un’attività d’appoggio all’esercito o al personale previsto per il promovimento della pace:

Può contenere anche i dati di cui ai capoversi 1 e 2 di terzi interessati che abbiano compiuto il 15° anno di età e dato il proprio consenso al trattamento dei dati.

Art. 17e cpv. 1

L’Aggruppamento Difesa consente alle persone di cui all’articolo 17b di accedere mediante procedura di chiamo ai dati contenuti nel GDS che li riguardano

Art. 17f Conservazione dei dati

I dati del GDS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell’impiego, del periodo di assistenza, del ricorso a terzi o dell’attività d’appoggio, a meno che la persona interessata non abbia chiesto un periodo di conservazione più lungo e che questa richiesta sia stata accolta.

I dati di terzi interessati che hanno compiuto il 15° anno di età e che non appartengono a nessun gruppo di persone secondo l’articolo 17c capoversi 1 e 2 sono distrutti su loro richiesta oppure, al più tardi, due anni dopo la loro ultima attività nel GDS.

Art. 28 cpv. 1 lett. f

L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

  1. agli psicologi dei centri di reclutamento dell’esercito competenti per l’apprezzamento psicologico delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari.

Inserire la sezione 6 (art. 179s–179x) prima del titolo del capitolo 7

Sezione 6: Sistema d’informazione Sport

Art. 179s Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Sport (ISport).

Art. 179t Scopo

Il sistema ISport serve:

  1. al rilevamento, alla valutazione, alla sorveglianza, alla previsione e alla messa a disposizione di dati concernenti la forma a livello fisico e mentale, la capacità attitudinale, la resistenza allo stress e la salute di:

    1. persone soggette all’obbligo di leva,

    2. militari,

    3. collaboratori dell’Aggruppamento Difesa;

  2. al mantenimento e al miglioramento della forma, della capacità attitudinale, della resistenza allo stress e della salute delle persone di cui alla lettera a;

  3. all’individuazione tempestiva degli stati di salute critici di persone di cui alla lettera a;

  4. alla prevenzione di infortuni, lesioni e pregiudizi alla salute di persone di cui alla lettera a.

Art. 179u Dati

Il sistema ISport contiene i seguenti dati di persone soggette all’obbligo di leva, militari e collaboratori dell’Aggruppamento Difesa che hanno espressamente acconsentito al trattamento dei loro dati in ISport:

  1. generalità;

  2. incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell’esercito;

  3. dati concernenti forma a livello fisico e mentale, capacità attitudinale, resistenza allo stress e salute;

  4. valori antropometrici come massa corporea, peso, Body Mass Index, circonferenza addominale;

  5. frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca;

  6. dati concernenti l’accelerazione nelle attività fisiche;

  7. dati concernenti i marcatori biochimici;

  8. temperatura corporea, temperatura cutanea e flusso di calore;

  9. saturazione di ossigeno;

  10. schema di linguaggio;

  11. dati sulla geolocalizzazione;

  12. qualità del sonno;

  13. grado dello sforzo fisico e mentale percepito, stato di spossatezza, stanchezza e stress;

  14. dati concernenti l’alimentazione.

Art. 179v Raccolta dei dati

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il sistema ISport:

  1. presso la persona interessata, con i dati che possono essere raccolti anche in modo automatizzato mediante apparecchi tecnici di misurazione portati sul corpo in modo prolungato;

  2. presso l’esercito e l’amministrazione militare;

  3. dai sistemi d’informazione seguenti:

    1. PISA,

    2. GDS,

    3. MEDISA,

    4. MEDIS FA,

    5. DDSV.

Art. 179w Comunicazione dei dati

L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del sistema ISport mediante procedura di richiamo, in modo automatizzato tramite un’interfaccia o in altro modo:

  1. agli organi e alle persone dell’esercito e dell’amministrazione militare competenti per i compiti secondo l’articolo 179t;

  2. ai comandi militari e alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa competenti per la persona interessata ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali;

  3. ad altri organi o ad altre persone dell’Amministrazione federale nella misura in cui necessitino di dati ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali;

  4. alla persona interessata per la consultazione e il trattamento dei suoi dati;

  5. ai sistemi d’informazione seguenti, sempre che sia consentito gestire i dati in questi sistemi d’informazione:

    1. PISA,

    2. GDS,

    3. MEDISA,

    4. MEDIS FA,

    5. DDSV,

    6. sistemi d’informazione dell’UFSPO,

    7. sistemi d’informazione armasuisse Scienza e tecnologia.

Art. 179x Conservazione dei dati

I dati del sistema ISport sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’ultimo aggiornamento.

Se una persona ritira successivamente il proprio consenso a trattare i suoi dati nel sistema ISport, i suoi dati nel sistema ISport sono distrutti entro un mese.

3. Legge del 30 aprile 199717 sulle telecomunicazioni

Art. 47 cpv. 4

Abrogato

4. Legge del 25 settembre 195218 sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 1a cpv. 1bis, primo periodo

In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un’indennità tra due servizi d’istruzione o parti separate di una scuola reclute soltanto se sono disoccupati. …