FF 2026 1530

Decreto federale concernente gli immobili civili della Confederazione per il 2026 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20262,

decreta:

Art. 1 Stanziamento di crediti d’impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:

Crediti d’impegno

Mio. fr.

  1. Berna, ristrutturazione e risanamento dell’edificio amministrativo sito in Bundesgasse 32

24,6

  1. Berna, risanamento e ampliamento della Biblioteca nazionale svizzera

211,7

  1. Berna, risanamento dell’edificio ad uso amministrativo e didattico sito in Monbijoustrasse 40

66,0

  1. Londra, risanamento completo dell’ambasciata

96,0

  1. Macolin, costruzione di un nuovo edificio con alloggi e spazi ad uso didattico

30,9

  1. Zollikofen, costruzione del nuovo magazzino per l’Archivio federale svizzero

73,6

  1. Altri progetti immobiliari 2026

170,0

  1. Basilea, Stücki Park, locazione di un punto d’appoggio per la condotta regionale della Dogana Nord, livello locale Basel Nord e Basel Mitte

56,8

  1. Berna, Bundesplatz 2, locazione e ampliamento da parte dei locatari del centro visite e informazioni del Parlamento

44,2

Art. 2 Trasferimenti tra crediti d’impegno

L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d’impegno di cui all’articolo 1.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 3 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera g è delegata all’UFCL.

Art. 4 Indici alla base dei crediti d’impegno e previsioni di rincaro

I seguenti crediti d’impegno si basano sugli indici sottoelencati:

  1. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettere a e c: stato dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, ristrutturazione di edifici amministrativi, ottobre 2025 (114,2 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);

  2. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettere b e f: stato dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, edilizia, ottobre 2025 (115,3 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);

  3. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera d: stato dell’indice BCIS All-in Tender Price, agosto 2024 (394 punti; base 1985 = 100,0 punti);

  4. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera e: stato dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi, ottobre 2025 (119,3 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);

  5. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera h: indice nazionale dei prezzi al consumo, giugno 2025 (107,8 punti; dicembre 2020 = 100,0 punti);

  6. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera i: indice nazionale dei prezzi al consumo, giugno 2025 (107,8 punti; base dicembre 2020 = 100,0 punti) e dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi, ottobre 2025 (119,3 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti).

Per i crediti d’impegno di cui all’articolo 1 lettere a–f e i l’evoluzione del rincaro non è stata indicata nei costi di progetto.

I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all’interno dei singoli crediti d’impegno nel quadro dell’imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra crediti d’impegno secondo l’articolo 2.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.