FF 2026 1768

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Procedura di risanamento per le persone fisiche)

Preambolo

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF)

(Procedura di risanamento per le persone fisiche)

Modifica del 19 giugno 2026

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 20251,

decreta:

I

La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 25

Consultori per le procedure di risanamento di persone fisiche

I Cantoni provvedono affinché le persone fisiche insolventi possano rivolgersi gratuitamente a consultorî pubblici o privati per:

  1. l’apertura di una procedura concordataria semplificata (art. 331a –331g);

  2. la concessione di una moratoria ai fini dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333–336);

  3. la preparazione e l’esecuzione di un fallimento risanatorio per le persone fisiche (art. 337–350).

Art. 81 cpv. 1

Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato oppure che egli ha beneficiato di una liberazione dal debito residuo, o che è intervenuta la prescrizione.

Art. 173a titolo marginale e cpv. 1

b. Per domanda di moratoria concordataria oppure d’ufficio

Se il debitore o un creditore ha presentato una domanda di moratoria concordataria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.

Art. 191 cpv. 2

Il giudice dichiara il fallimento, salvo che il debitore sia una persona fisica e vi siano possibilità di concludere un concordato secondo gli articoli 293–331g o di convenire un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private secondo gli articoli 333–336.

Art. 297 cpv. 1, secondo periodo

… È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione del pegno per crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.

Art. 306 cpv. 1 n. 2

L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. Concerne soltanto il testo francese

Titolo dopo l’art. 331

V. Della procedura concordataria semplificata per debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento

Art. 331a

A. Domanda del debitore

Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato l’apertura di una procedura concordataria semplificata.

Il debitore deve allegare alla sua domanda documenti attestanti il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro nonché un piano provvisorio di appuramento dei debiti.

Art. 331b

B. Moratoria. Nomina di un commissario

Se vi sono possibilità di omologazione del concordato, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di sei mesi al massimo e nomina un commissario. Adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore.

Il commissario ha i compiti di cui all’articolo 295 capoverso 2. L’articolo 295 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.

Su domanda del commissario, il giudice del concordato può prorogare la moratoria fino a 12 mesi al massimo se vi sono possibilità di omologazione del concordato.

Art. 331c

C. Annullamento della moratoria

Il giudice del concordato annulla d’ufficio la moratoria nei seguenti casi:

  1. manifestamente non vi sono possibilità di omologazione del concordato;

  2. il debitore contravviene all’articolo 298 capoversi 1 e 2 o alle istruzioni del commissario;

  3. il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria;

  4. il concordato non viene omologato.

Se la moratoria è annullata, su domanda del debitore il giudice del concordato può:

  1. dichiarare il fallimento alle condizioni di cui all’articolo 191; o

  2. dichiarare il fallimento risanatorio per le persone fisiche alle condizioni di cui all’articolo 337 capoverso 3.

Art. 331d

D. Rimedi giuridici

Il reclamo contro la decisione del giudice del concordato è retto dall’articolo 295c.

Art. 331e

E. Comunicazioni e pubblicazioni

Il giudice del concordato comunica senza indugio la concessione della moratoria all’ufficio d’esecuzione e all’ufficio del registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

Il commissario pubblica la concessione della moratoria unitamente all’avviso ai creditori (art. 300).

Il giudice del concordato pubblica l’annullamento della moratoria (art. 331c cpv. 1) e lo comunica alle autorità di cui al capoverso 1, salvo che dichiari il fallimento su domanda del debitore secondo l’articolo 191 o 337. L’articolo 296 si applica per analogia.

Art. 331f

F. Effetti della moratoria. Preparativi del concordato

Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. I termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.

Il capoverso 1 non si applica:

  1. ai contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia;

  2. all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.

Di regola si rinuncia allo svolgimento dell’assemblea dei creditori (art. 301 e 302). Il commissario invia ai creditori il progetto di concordato e impartisce loro un termine per dichiarare se lo accettano o lo rigettano. Se tuttavia in ragione di circostanze particolari lo svolgimento dell’assemblea sembri opportuno, il commissario può convocare i creditori. In tal caso si applicano gli articoli 301 e 302.

Il giudice del concordato può decidere di omologare o rigettare il concordato anche senza un’udienza.

Per il resto si applicano per analogia gli articoli 297–304.

Art. 331g

G. Omologazione ed esecuzione del concordato

L’omologazione e l’esecuzione del concordato sono rette dalle disposizioni generali sul concordato (art. 305–313) e dalle disposizioni sul concordato ordinario (art. 314–316), fatte salve le seguenti eccezioni:

  1. i creditori che non accettano né rigettano il concordato entro il termine impartito non sono compresi nel computo delle maggioranze richieste per l’accettazione del concordato né per la loro persona né per i loro crediti;

  2. la garanzia dell’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi non è un presupposto per l’omologazione del concordato; quest’ultimo deve tuttavia prevedere che i relativi crediti siano integralmente soddisfatti prima degli altri crediti concordatari, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato al soddisfacimento integrale e prioritario;

  3. se il concordato è rigettato, su domanda del debitore il giudice del concordato può:

    1. dichiarare il fallimento alle condizioni di cui all’artico-lo 191, o

    2. dichiarare il fallimento risanatorio per le persone fisiche alle condizioni di cui all’articolo 337 capoverso 3.

Titolo prima dell’art. 332

VI. Del concordato nella procedura di fallimento

Art. 332 cpv. 2, primo periodo

Gli articoli 302–307 e 310–331, come pure gli articoli 331a–331g si applicano per analogia. …

Titolo prima dell’art. 333

VII. Della moratoria ai fini dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private per i debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento

Art. 335 cpv. 3

Il giudice del concordato può incaricare il commissario, su domanda dello stesso o di un creditore, di vigilare sul debitore nell’esecuzione della convenzione di appuramento bonale dei debiti.

Titolo prima dell’art. 337

Titolo dodicesimo: Del fallimento risanatorio per le persone fisiche

Art. 337

A. Dichiarazione

Condizioni

Ogni debitore che è una persona fisica può chiedere al giudice del fallimento la dichiarazione di fallimento risanatorio secondo le disposizioni del presente titolo, anche se non vi sono redditi o beni pignorabili.

Deve allegare alla domanda documenti attestanti il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro.

Il giudice del fallimento dichiara il fallimento risanatorio se:

  1. il debitore è durevolmente insolvente sicché il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro non permette di coprire entro tempi prevedibili, nemmeno a lungo termine, i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento risanatorio;

  2. non vi sono possibilità di concludere un concordato o di convenire un appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 293–336; i debitori con aspettative o il cui reddito è solo temporaneamente ridotto devono fornire la prova di aver tentato seriamente di raggiungere un accordo con i creditori;

  3. il debitore rende verosimile che durante la procedura non sorgeranno nuove obbligazioni scoperte; sono esclusi eventuali crediti per la restituzione di prestazioni correnti e legittime dell’aiuto sociale;

  4. salvo circostanze particolari, al debitore non è stata in precedenza concessa alcuna liberazione dal debito residuo né secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a né in virtù del diritto estero; e

  5. contro il debitore non è pendente alcun procedimento penale per crimini o delitti nel fallimento o nell’esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 CP3 a causa di atti od omissioni compiuti nei dieci anni precedenti, né egli è stato condannato per un tale crimine o delitto.

Al momento della dichiarazione di fallimento il giudice può, conformemente all’articolo 345 capoverso 1, ordinare un periodo di prelievo prolungato se il debitore è durevolmente insolvente ai sensi del capoverso 3 lettera a del presente articolo da oltre un anno e non vi sono prospettive favorevoli quanto all’evoluzione della sua capacità economica.

La dichiarazione di fallimento risanatorio può essere domandata an-che durante la procedura di fallimento secondo gli articoli 171–270.

Art. 338

Procedura

Le seguenti disposizioni si applicano per analogia alla procedura del fallimento risanatorio per le persone fisiche:

  1. ai provvedimenti conservativi, l’articolo 170;

  2. al differimento della decisione sul fallimento risanatorio in seguito alla presentazione di una domanda di moratoria concordataria, l’articolo 173a;

  3. al momento della dichiarazione di fallimento e alla comunicazione delle decisioni giudiziali, gli articoli 175 e 176; la comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via di fallimento;

  4. alla revoca del fallimento, l’articolo 195;

  5. alla revocazione, gli articoli 285–292.

Il debitore può impugnare la decisione del giudice del fallimento. L’impugnazione è retta dall’articolo 174.

Art. 339

B. Effetti

Gli effetti della procedura sui beni del debitore e sui diritti dei creditori sono retti dagli articoli 197–220, fatte salve le seguenti eccezioni:

  1. durante la procedura del fallimento risanatorio, un importo pari al reddito limitatamente pignorabile secondo l’articolo 345 è prelevato per la durata prevista all’articolo 345 capoverso 1 e aggiunto alla massa;

  2. l’importo prelevato viene innanzitutto impiegato per pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza dovute per il periodo di prelievo; i crediti relativi alle imposte sul reddito e sulla sostanza dovute per il periodo precedente la dichiarazione di fallimento sono trattati come crediti sorti prima della stessa, indipendentemente dal momento in cui sono sorti o scaduti; l’ufficio consulta l’autorità fiscale competente al fine di calcolare l’importo dei crediti fiscali;

  3. l’articolo 266h CO4 non è applicabile.

Art. 340

C. Spese

Per la procedura non sono riscosse spese.

Art. 341

D. Competenza

I Cantoni attribuiscono la competenza di eseguire il fallimento risanatorio all’ufficio dei fallimenti o all’ufficio d’esecuzione.

Se è competente, l’ufficio dei fallimenti può far capo all’ufficio d’esecuzione del domicilio del debitore per calcolare l’importo da prelevare o per eseguire il prelievo secondo l’articolo 339 lettera a.

Art. 342

E. Determinazione della situazione patrimoniale. Grida ai creditori. Amministrazione della massa

Ricevuta comunicazione della dichiarazione di fallimento risanatorio, l’ufficio competente procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione secondo gli articoli 223–228.

Durante l’intera durata della procedura vigono gli obblighi d’informare, di mettere a disposizione e di collaborare secondo gli articoli 222 e 229.

L’ufficio pubblica la dichiarazione di fallimento risanatorio unitamente alla grida ai creditori secondo gli articoli 232–234.

L’amministrazione della massa è retta dagli articoli 235–243. L’ufficio applica la liquidazione secondo la procedura sommaria (art. 231 cpv. 3).

Art. 343

F. Verificazione dei crediti. Graduatoria dei creditori. Piano di risanamento

Per la verificazione dei crediti e la graduatoria dei creditori, l’ufficio competente applica le regole degli articoli 244–249.

Ogni creditore può contestare la graduatoria conformemente all’articolo 250.

L’ufficio forma, con la collaborazione del debitore, un piano di risanamento e lo deposita insieme alla graduatoria. Il piano di risanamento contiene le seguenti informazioni:

  1. l’inventario secondo l’articolo 342 capoverso 1, integrato con gli importi prelevati secondo l’articolo 339 lettera a;

  2. i redditi e altri beni che il debitore probabilmente riceverà durante la durata della procedura di fallimento risanatorio;

  3. tutto quanto il debitore intende intraprendere per conseguire redditi e ottenere altri beni;

  4. se del caso, l’indicazione che ai creditori potrà probabilmente essere distribuita una quota e le modalità di tale distribuzione.

Alle insinuazioni tardive si applica l’articolo 251.

Art. 344

G. Abbandono della procedura di fallimento risanatorio dopo il deposito del piano di risanamento

Entro venti giorni dal deposito del piano di risanamento, l’ufficio competente o un creditore può chiedere al giudice del fallimento l’abbandono della procedura di fallimento risanatorio se è probabile che le condizioni di cui all’articolo 337 capoverso 3 o 349 capoverso 3 non siano adempite.

Il giudice del fallimento sente il debitore e lo avverte sulle conseguenze di un eventuale piano di risanamento insufficiente. Può adeguare il piano di risanamento con la collaborazione del debitore.

Il giudice del fallimento pronuncia l’abbandono della procedura di fallimento risanatorio se è probabile che le condizioni di cui all’articolo 337 capoverso 3 o 349 capoverso 3 non siano adempite e non è possibile porvi rimedio neanche adeguando il piano di risanamento. Da quel momento la procedura prosegue come procedura di fallimento secondo gli articoli 171–270 oppure è sospesa secondo le regole dell’articolo 230.

Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione del giudice del fallimento. L’impugnazione è retta dall’articolo 174 capoversi 1 e 3.

Art. 345

H. Prelievo

Durata; procedura

Il prelievo dura tre anni dalla dichiarazione di fallimento risanatorio. Nei casi di cui all’articolo 337 capoverso 4 dura quattro anni da tale dichiarazione. Le regole del pignoramento si applicano per analogia.

L’ufficio competente stabilisce l’importo da prelevare conformemente all’articolo 93 capoverso 1 e avverte i terzi debitori che d’ora innanzi non potranno fare un pagamento valido se non all’ufficio.

Se durante il prelievo ha conoscenza di una modificazione determinante per l’importo da prelevare, l’ufficio commisura il prelievo alle mutate circostanze.

Art. 346

Sforzi intrapresi per conseguire redditi

Il debitore si adopera per conseguire redditi durante la procedura di fallimento risanatorio. Riferisce periodicamente a tale riguardo all’ufficio competente.

L’ufficio può chiedere informazioni ai servizi e alle autorità che controllano quanto intrapreso dal debitore per conseguire redditi, segnatamente ai servizi e alle autorità dai quali il debitore percepisce prestazioni dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali.

Art. 347

Realizzazione, ripartizione e relazione ai creditori

L’ufficio competente realizza periodicamente i beni appartenenti alla massa secondo le prescrizioni della liquidazione sommaria (art. 231 cpv. 3 n. 2). Si possono fare ripartizioni provvisorie non appena è scaduto il termine per la contestazione della graduatoria (art. 250); l’articolo 263 si applica per analogia.

L’ufficio riferisce almeno una volta all’anno ai creditori sullo svolgimento del prelievo.

Art. 348

Abbandono della procedura di fallimento risanatorio a causa della modifica della situazione

Su domanda di un creditore o d’ufficio, l’ufficio competente può chiedere al giudice del fallimento l’abbandono della procedura di fallimento risanatorio se è probabile che le condizioni per una liberazione dal debito secondo l’articolo 349 capoverso 3 non siano adempite, segnatamente se:

  1. per colpa del debitore i redditi pignorabili sono inferiori a quan-to indicato nel piano di risanamento;

  2. l’ufficio giudica che quanto intrapreso dal debitore per conseguire redditi sia insufficiente;

  3. si deve procedere al pignoramento per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento risanatorio oppure l’ufficio ha avuto altrimenti notizia di nuovi crediti che fanno prevedere una nuova durevole insolvenza (art. 349 cpv. 3 lett. c); o

  4. il debitore non ha adempito i suoi obblighi d’informare, di mettere a disposizione, di collaborare e di riferire.

Il giudice del fallimento pronuncia l’abbandono della procedura di fallimento risanatorio se è probabile che le condizioni di cui all’articolo 349 capoverso 3 non siano adempite. Gli effetti della decisione e l’impugnazione sono retti dall’articolo 344 capoversi 3 e 4.

Art. 349

I. Chiusura del fallimento risanatorio

Liberazione dal debito residuo

Alla scadenza del periodo di prelievo previsto dall’articolo 345 capoverso 1, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’ufficio competente procede come segue:

  1. paga i crediti fiscali aperti, dovuti per il periodo di prelievo;

  2. compila lo stato di ripartizione ed il conto finale; gli articoli 261 e 263 si applicano per analogia;

  3. notifica ai creditori una relazione sullo svolgimento del prelievo e sul debito residuo;

  4. impartisce ai creditori un termine per esprimersi sull’adempimento delle condizioni per la liberazione dal debito residuo;

  5. procede alla ripartizione secondo l’articolo 264.

Alla scadenza del termine di cui al capoverso 1 lettera d, l’ufficio trasmette al giudice del fallimento la graduatoria, il piano di risanamento, lo stato di ripartizione, il conto finale, la relazione sullo svolgimento del prelievo e i pareri dei creditori.

Il giudice del fallimento pronuncia la chiusura della procedura di fallimento risanatorio e concede al debitore la liberazione dal debito residuo se:

  1. il debitore durante la procedura ha adempiuto i suoi obblighi d’informare, di mettere a disposizione, di collaborare e di riferire;

  2. quanto intrapreso dal debitore per conseguire redditi non è stato manifestamente insufficiente;

  3. durante la procedura non sono sorti nuovi crediti contro il debitore che fanno prevedere una nuova durevole insolvenza; e

  4. il debitore non è stato condannato per delitti o crimini nel fallimento o nell’esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 CP5 a causa di atti od omissioni compiuti nei dieci anni precedenti l’apertura della procedura, né alcun siffatto procedimento penale è pendente contro di lui.

Il giudice del fallimento designa i crediti in graduatoria esclusi dalla liberazione dal debito residuo secondo l’articolo 349b.

Se la liberazione dal debito residuo è rifiutata, si applicano le regole sull’abbandono della procedura di fallimento risanatorio di cui all’articolo 344 capoverso 3.

La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l’articolo 174 capoversi 1 e 3. Per il resto, alla chiusura della procedura e ai beni scoperti successivamente si applicano gli articoli 268 e 269.

Art. 349a

Effetti

La liberazione dal debito residuo comprende tutti i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento risanatorio, a prescindere dal momento della loro insinuazione.

I crediti da cui il debitore è liberato non possono più essere fatti valere.

I diritti dei creditori contro i coobbligati come condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore non sono pregiudicati dalla liberazione dal debito residuo. Il debitore è tuttavia liberato nei confronti dei coobbligati nella medesima misura che nei confronti dei creditori.

I creditori ricevono dall’ufficio un attestato che indica l’importo dei crediti dal quale il debitore è liberato.

Art. 349b

Eccezioni

Sono esclusi dalla liberazione dal debito residuo:

  1. le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative finanziarie che abbiano carattere penale, nonché i risarcimenti secondo l’articolo 71 CP6;

  2. i crediti di riparazione;

  3. i contributi di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia nella misura in cui non sono stati finanziati dall’ente pubblico (art. 131a cpv. 2, 289 cpv. 2 e 329 cpv. 3 CC7);

  4. i crediti per la restituzione di prestazioni dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali indebitamente riscosse.

Per l’ammontare rimasto scoperto dei crediti esclusi dalla liberazione dal debito residuo l’ufficio competente rilascia un attestato di carenza di beni secondo gli articoli 265–265b.

Art. 350

Beni ricevuti a titolo straordinario dopo la conclusione della procedura

I beni che il debitore riceve a titolo straordinario nei venti anni dalla conclusione del fallimento risanatorio, segnatamente tramite eredità, donazione o vincita alla lotteria, sono versati successivamente nella massa.

Il debitore è soggetto, in relazione a questi beni, agli obblighi d’informare, di mettere a disposizione e di collaborare secondo gli articoli 222 e 229.

L’ufficio competente procede come per i beni scoperti successivamente conformemente all’articolo 269.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2026

La procedura concordataria è retta dal diritto anteriore se la domanda di moratoria è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2026.

L’articolo 349a si applica anche ai crediti sorti sotto il diritto anteriore.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2026

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2026

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 2026

Termine di referendum: 8 ottobre 2026

Modifica di altri atti normativi

(cifra II)

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile8

Art. 480

IV. Diseredazione di un insolvente

Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni o che ha beneficiato di una liberazione dal debito residuo nei venti anni precedenti la successione (art. 349 cpv. 3 e 349a della legge federale dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento) può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.

Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell’apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo o l’importo totale delle perdite dei creditori in seguito alla liberazione dal debito residuo non supera il quarto della quota ereditaria.

Art. 524 cpv. 1

Quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento od i creditori che al momento dell’aperta successione sono in possesso di certificati di carenza di beni o che hanno subito perdite sui loro crediti in seguito a una liberazione dal debito residuo concessa nei venti anni precedenti, possono proporre l’azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all’erede, se questi dietro loro invito non l’esercita direttamente.

2. Codice delle obbligazioni10

Art. 495 cpv. 3, primo periodo

Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il creditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere perseguito solo quando esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale, quando sia stata concessa al debitore principale la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a della legge federale dell’11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento o quan-do il debitore principale abbia trasferito il suo domicilio all’estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l’esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile. …

Art. 501 cpv. 2

Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore principale, oppure questi abbia conchiuso un concordato o gli sia stata concessa la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a della legge federale dell’11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento.

3. Legge federale del 18 dicembre 198713 sul diritto internazionale privato

Art. 174a cpv. 1

Ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento o del debitore si può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se non sono stati insinuati crediti secondo l’articolo 172 capoverso 1.

Art. 175a

V. Riconoscimento di liberazioni dal debito residuo straniere

Le liberazioni dal debito residuo straniere sono riconosciute sempreché nella procedura straniera sia stato adeguatamente tenuto conto dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera. Fatti salvi i capoversi successivi, gli articoli 166–174c si applicano per analogia.

Il tribunale può convocare i creditori o incaricare della convocazione l’ufficio dei fallimenti. Può sentire i creditori domiciliati in Svizzera.

Gli effetti delle liberazioni dal debito residuo straniere sono retti dagli articoli 349a–350 LEF14. La data della liberazione dal debito residuo straniera è determinante per il calcolo dei termini di cui agli articoli 349a–350 LEF.

4. Legge federale del 14 dicembre 199015 sull’imposta federale diretta

Art. 24 lett. l

Non sottostanno all’imposta sul reddito:

  1. l’estinzione dei crediti in seguito a un concordato omologato dal giudice conformemente all’articolo 306 della legge federale dell’11 aprile 188916 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) nonché la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a LEF.

Art. 161 cpv. 4 lett. dbis

L’imposta scade in ogni caso:

  • dbis. alla fine del periodo di prelievo in una procedura di fallimento risanatorio (art. 349 cpv. 1 LEF17);

Art. 167 cpv. 4

L’autorità di condono entra nel merito soltanto delle domande di condono presentate prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF18).

5. Legge federale del 14 dicembre 199019 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 4 lett. o

Sono esenti dall’imposta soltanto:

  1. l’estinzione dei crediti in seguito a un concordato omologato dal giudice conformemente all’articolo 306 della legge federale dell’11 aprile 188920 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) nonché la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a LEF.

Art. 78 primo periodo

I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l’articolo 274 LEF21. …

6. Legge federale del 24 marzo 200622 sulla radiotelevisione

Art. 69e cpv. 2

L’organo di riscossione agisce quale autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e PA23. Al riguardo ha i seguenti compiti e competenze:

  1. può eliminare l’opposizione in una procedura d’esecuzione secondo l’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 188924 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF;

  2. può accettare il concordato in caso di procedura concordataria giudiziaria (art. 305 LEF); per il resto, l’estinzione e l’esecuzione del credito per il canone sono rette dalle disposizioni della LEF sul concordato o sul fallimento;

  3. può accettare un concordato extragiudiziale o un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private se esso è stato accettato anche dalla maggioranza dei creditori della stessa classe e i crediti che essi rappresentano costituiscono almeno la metà della totalità dei crediti della terza classe (art. 219 LEF); la parte del canone non coperta è considerata condonata.

7. Legge del 6 ottobre 198925 sul collocamento

Art. 34a cpv. 1 lett. f

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

  1. agli uffici dei fallimenti o agli uffici delle esecuzioni, per giudicare, nell’ambito di un fallimento risanatorio per le persone fisiche, quanto intrapreso dal debitore per conseguire redditi secondo l’articolo 346 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 188926 sulla esecuzione e sul fallimento.

8. Legge federale del 19 giugno 195927 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 66a cpv. 1 lett. e

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA28:

  1. agli uffici dei fallimenti o agli uffici delle esecuzioni, per giudicare, nell’ambito di un fallimento risanatorio per le persone fisiche, quanto intrapreso dal debitore per conseguire redditi secondo l’articolo 346 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 188929 sulla esecuzione e sul fallimento.

9. Legge del 25 giugno 198230 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 9

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA31:

  1. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

    1. agli uffici dei fallimenti o agli uffici delle esecuzioni, per giudicare, nell’ambito di un fallimento risanatorio per le persone fisiche, quanto intrapreso dal debitore per conseguire redditi secondo l’articolo 346 capoverso 2 LEF.