FF 2026 1820

Convenzione n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale

Preambolo

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e riunitasi nella sua 111a sessione il 5 giugno 2023;

notando i temini della Risoluzione relativa all’inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro sanciti dall’OIL adottata nella sua 110a sessione (giugno 2022);

avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla modifica della Convenzione (n. 182) concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 19991, della Convenzione (n. 183) sulla protezione della maternità, 20002, della Convenzione sul lavoro marittimo, 20063, così come emendata, della Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006, della Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca, 2007, della Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 20114, della Convenzione (n. 190) sulla violenza e sulle molestie, 2019, e del Protocollo del 20145 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930, allo scopo di integrarvi alcuni emendamenti risultanti dall’adozione della Risoluzione relativa all’inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro sanciti dall’OIL;

considerato che conviene dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale,

adotta oggi, dodici giugno duemilaventitré, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione relativa a un ambiente di lavoro sicuro e salubre (emendamenti correlati), 2023:

Art. 1

L’espressione «Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), così come emendata nel 2022» sostituisce l’espressione «Dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, 1998» o qualsiasi altra espressione equivalente contenuta nel preambolo della Convenzione (n. 182) concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, della Convenzione (n. 183) sulla protezione della maternità, 2000, della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, della Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006, della Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca, 2007, della Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 e del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930.

Le espressioni «Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza sul lavoro, 1981» e «Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006» sono aggiunte, in ordine cronologico, nel terzo paragrafo del preambolo della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, nel quinto paragrafo del preambolo della Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca, 2007, e nel dodicesimo paragrafo del preambolo del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930.

L’espressione «un ambiente di lavoro sicuro e salubre» è aggiunta nell’articolo III della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, mediante l’inserimento di un nuovo comma e), nell’articolo 3 paragrafo 2 della Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011, mediante l’inserimento di un comma e), nonché nell’articolo 5 della Convenzione (n. 190) sulla violenza e sulle molestie, 2019, dopo «in materia di impiego e professione».

L’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), così come emendata nel 2022» sostituisce l’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa» o qualsiasi altra espressione equivalente contenuta nel preambolo della Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011, e del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930.

Art. 2

Ciascun Membro dell’Organizzazione che, dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, comunica al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro la ratifica formale di una delle Convenzioni o del Protocollo di cui all’articolo 1 è considerato aver ratificato la Convenzione o il Protocollo in questione, così come emendati dalla presente Convenzione.

Ciascun Membro dell’Organizzazione riconosce che, ratificando la presente Convenzione, continua a essere vincolato dalle disposizioni delle Convenzioni o del Protocollo di cui all’articolo 1 precedentemente ratificati, così come emendati dalla presente Convenzione.

Art. 3

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro ai fini della registrazione.

Art. 4

Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la presente Convenzione entra in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro sono registrati dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

Successivamente, la presente Convenzione entra in vigore per ciascun Membro alla data in cui è registrata la sua ratifica.

Per quanto riguarda la Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, la presente Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo XIV della stessa.

Art. 5

L’entrata in vigore della presente Convenzione esclude la possibilità di ratificare le Convenzioni e il Protocollo di cui all’articolo 1 nelle loro versioni non emendate.

Art. 6

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite6, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 7

Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifica la presente Convenzione, e sempre che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

  1. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporta di diritto la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

  2. a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.

La presente Convenzione rimane in ogni caso in vigore nella stessa forma e contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la convenzione riveduta.

Art. 8

Le versioni inglese, francese e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.