FF 2026 1989
Messaggio concernente l’approvazione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Scambio automatico di informazioni
1.1.1.1 Ulteriore sviluppo dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari»). Si tratta di uno standard globale minimo, che la Svizzera si è impegnata ad attuare nel 2014. È costituito dallo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione, SCC; in inglese «common reporting standard», CRS) dell’OCSE e dall’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20141 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari). In Svizzera, quest’ultimo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Si basa sull’articolo 6 della Convenzione multilaterale del 25 gennaio 19882 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa») e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite dallo SCC.
Da quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la progressiva digitalizzazione, in particolare, ha comportato un’evoluzione sostanziale dei mercati finanziari. Allo stesso tempo, in considerazione dell’esperienza acquisita dagli Stati3 e dalle Parti interessate con il quadro normativo, nel 2020 l’OCSE ha avviato i relativi lavori di aggiornamento. Questi ultimi hanno permesso di chiarire le questioni relative all’interpretazione dello SCC. Sono stati ampliati determinati obblighi di comunicazione ed è stato chiarito il trattamento delle entità di utilità pubblica, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale, che in futuro saranno esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari se saranno adempiute le condizioni definite dall’OCSE. L’8 giugno 2023 il Consiglio dell’OCSE ha adottato l’aggiornamento dello SCC e l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari (aggiornamento dello standard per lo scambio automatico di informazioni) nonché un nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) e un relativo Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito «Accordo SAI Cripto-attività»), accompagnati da una raccomandazione. In Svizzera lo scambio automatico di informazioni (relative sia a conti finanziari sia a cripto-attività) è attuato, sul piano nazionale, dalla relativa legislazione di esecuzione, ossia dalla legge federale del 18 dicembre 20154 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dall’ordinanza del 23 novembre 20165 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). Il 19 febbraio 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività, nonché la modifica della LSAI (messaggio del 19 febbraio 2025)6. La revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. A causa della sospensione dei dibattiti parlamentari concernenti l’approvazione degli Stati partner della Svizzera per l’attuazione del CARF, le disposizioni della LSAI e dell’OSAIn riguardanti lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non saranno applicabili nel 2026.
1.1.1.2 Attuazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea
Oltre all’Accordo SAI Conti finanziari, lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari può essere attuato anche per mezzo di un accordo bilaterale. È questa la via intrapresa con l’UE nel 2015. L’Accordo del 26 ottobre 20047 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo sulla fiscalità del risparmio) è stato modificato dal Protocollo di modifica del 27 maggio 20158 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. È stato rinominato in «Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale»9 (di seguito «Accordo SAI CH‑UE»); ha introdotto lo scambio automatico di informazioni tra le Parti contraenti in vista di una sua attuazione con l’UE. Oltre alle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni, l’Accordo SAI CH‑UE prevede una disposizione secondo cui, a determinate condizioni, i dividendi, gli interessi e i canoni versati tra società consociate, dalla Svizzera a uno Stato membro o viceversa, non sono soggetti all’imposizione alla fonte (art. 9). Questa disposizione proviene dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio.
A seguito della revisione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e considerata l’esigenza di aggiornare le disposizioni in materia di protezione dei dati, si è rivelato necessario aggiornare anche l’Accordo SAI CH‑UE.
Esso concerne esclusivamente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sarà attuato dall’Accordo SAI Cripto-attività.
1.1.1.3 Garantire l’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni esteso
Nella sua raccomandazione dell’8 giugno 2023, il Consiglio dell’OCSE ha incaricato il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») di esaminare se sia garantita l’attuazione effettiva e conforme agli standard per lo scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, spetta quindi al Forum globale garantire l’attuazione a livello internazionale dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari nei tempi previsti. Ciò comprende anche l’attuazione degli accordi bilaterali che gli Stati concludono e, pertanto, l’Accordo SAI CH‑UE riveduto dal Protocollo di modifica oggetto del presente messaggio.
1.1.1.4 Calendario
Il termine di riferimento per l’attuazione della revisione dello standard per lo scambio automatico di informazioni è quello del calendario definito nell’ambito delle discussioni multilaterali ed è quindi previsto per il 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. La Svizzera attua lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato dal 1° gennaio 202610. L’UE aveva già previsto di recepire il quadro normativo aggiornato nell’ambito dell’ottava versione della direttiva UE 2023/2226 (DAC 8)11 dal 1° gennaio 2026. Al fine di rispettare questo calendario, le disposizioni del Protocollo di modifica inerenti alla revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni contenute nell’Accordo sono applicate provvisoriamente dal 1° gennaio 202612, in vista di un primo scambio di informazioni nel 2027.
1.1.2 Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali – Assistenza in materia di esecuzione
1.1.2.1 Introduzione
Attraverso questa forma di assistenza amministrativa gli Stati contraenti si prestano assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali. Su domanda formale, gli Stati procedono all’esecuzione dei crediti fiscali dell’altro Stato contraente senza ulteriore procedura di riconoscimento interna. Solo in casi eccezionali, ad esempio in caso di violazione dell’ordine pubblico o di ulteriori limitazioni previste da trattati internazionali, l’assistenza in materia di esecuzione può essere negata. Per l’esecuzione del credito lo Stato interpellato ricorre a strumenti che utilizzerebbe anche se il credito fiscale da recuperare fosse il suo. L’esecuzione avviene pertanto «indirettamente» tramite lo Stato interpellato e non direttamente tramite lo Stato richiedente.
Il Protocollo di modifica prevede la procedura indicata di seguito:
– lo Stato A ha un credito fiscale esecutivo nei confronti di una persona fisica o giuridica soggetta a imposta, ma finora non è riuscito a riscuotere il credito, o almeno non completamente;
– la persona interessata dispone di valori patrimoniali nello Stato B di cui lo Stato A è a conoscenza. Non è necessario che la persona interessata sia residente in uno dei due Stati;
– lo Stato A si rivolge allo Stato B presentando una domanda di esecuzione per l’importo non ancora coperto;
– se le condizioni concordate nel trattato internazionale (ad es. campo di applicazione, importo minimo del credito ecc.) sono adempiute, lo Stato B ha l’obbligo di avviare le misure di esecuzione. A tal fine, tratta il credito fiscale dello Stato A come se fosse il proprio e applica il diritto vigente nel suo Stato per le garanzie e l’esecuzione. Lo Stato B non è né tenuto né autorizzato a verificare il credito dello Stato A sotto il profilo del diritto materiale e può appellarsi esclusivamente alle riserve derivanti dal trattato internazionale;
– se l’esecuzione ha esito positivo, lo Stato B deve versare il controvalore (ev. al netto di determinate spese) allo Stato A.
1.1.2.2 Situazione in Svizzera
Secondo il diritto vigente in Svizzera, le pretese di diritto pubblico di altri Stati non hanno valenza esecutiva senza una base giuridica di diritto internazionale. Esistono tuttavia alcune eccezioni. Per quanto concerne le imposte dirette, ad esempio, contrariamente all’Austria la Svizzera presta assistenza solo in misura limitata in materia di esecuzione di crediti fiscali (si limita alle imposte prelevate sul versamento dei salari)13.
Nell’ambito delle imposte indirette (in particolare IVA, tributi doganali, sovvenzioni e appalti), l’Accordo di cooperazione del 26 ottobre 200414 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (accordo antifrode; AAF) prevede un’assistenza al recupero di crediti. Secondo l’AAF, l’assistenza può essere prestata soltanto in presenza di frode o di un’altra attività illecita. Inoltre, lo Stato interpellato è obbligato a prestare assistenza amministrativa soltanto se l’importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente ammonta ad almeno 25 000 euro. Si è già in presenza di un’attività illecita se un contribuente non effettua la dichiarazione fiscale. Pertanto, l’AAF costituisce oggi, in molti casi di applicazione, una base legale sufficiente per prestare assistenza in materia di recupero di crediti fiscali (nell’ambito ambito dell’IVA). Non è possibile invece applicare l’AFF in assenza di un comportamento potenzialmente punibile nei casi in cui un contribuente, pur dichiarando correttamente tutti gli elementi imponibili, non paga il debito fiscale. Poiché non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE, l’AAF viene applicato in via provvisoria dalla Svizzera e da una parte degli Stati membri.
Anche in altri settori, ad esempio nella sicurezza sociale, la Svizzera e gli Stati membri dell’UE si prestano assistenza reciproca in materia di recupero di crediti15.
In passato la Svizzera è stata sollecitata da altri Stati a concordare bilateralmente l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali derivanti, in particolare, dalle imposte dirette. La Svizzera ha respinto tali richieste perché, in linea di principio, è contraria alla riscossione extraterritoriale di crediti fiscali.
Soprattutto nell’ambito dell’IVA, la Svizzera ha infatti un interesse proprio all’esecuzione dei suoi crediti fiscali all’estero poiché, a seguito di diverse revisioni della legge del 12 giugno 200916 sull’IVA (LIVA), un numero maggiore di persone residenti all’estero è diventata imponibile in Svizzera. Il vantaggio derivante dal Protocollo di modifica risiede nel fatto che, rispetto all’AAF, la nuova assistenza in materia di recupero di crediti IVA sarebbe applicabile anche in un contesto non penale. Inoltre, l’assistenza amministrativa sarebbe valida per tutti gli Stati membri dell’UE, al contrario dell’AFF, che viene applicato provvisoriamente soltanto da una parte di essi. L’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali sarebbe quindi un ulteriore strumento per migliorare l’attuazione di tali revisioni e per colmare le lacune nell’ambito della riscossione dell’imposta.
1.1.2.3 Richiesta dell’UE
Il mandato negoziale svizzero (approvato a ottobre 2023) concernente la revisione dell’Accordo SAI CH‑UE prevedeva solo l’aggiornamento dello scambio automatico di informazioni allo standard internazionale. Per contro, il mandato negoziale da parte dell’UE è stato approvato solo a maggio 2024 e prevedeva un nuovo elemento, ossia l’introduzione dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali tra la Svizzera e l’UE quale condizione per la revisione dell’Accordo SAI CH‑UE. L’UE ha collegato la conclusione di disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali direttamente al mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH‑UE (esenzione dall’imposta alla fonte per dividendi, interessi e canoni tra società consociate), aspetto considerato importante per la Svizzera.
1.1.2.4 Terminologia (concerne soltanto la versione tedesca)
Nella versione tedesca del Protocollo di modifica si utilizza il termine «Beitreibung», poiché è quello più comunemente usato a livello internazionale nei Paesi germanofoni. Esso equivale ai termini «Betreibung», «Vollstreckung», «Inkasso» o «Einziehung», utilizzati spesso in Svizzera. Affinché la terminologia del Protocollo di modifica corrisponda a quella del presente messaggio, di seguito vengono utilizzati principalmente i termini «Amtshilfe bei der Beitreibung von Steuerforderungen» o «Beitreibungsamtshilfe», ma anche «Vollstreckungshilfe», «Amtshilfe bei der Einziehung von Steuerforderungen» e «Einziehungsamtshilfe».
Nelle versioni francese e italiana si utilizzano coerentemente i termini «assistance au recouvrement» e «assistenza in materia di recupero».
1.1.2.5 Calendario
Per quanto concerne l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali, a livello internazionale non esiste un calendario prestabilito. Di conseguenza, per le disposizioni materiali relative all’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali il Protocollo di modifica non prevede alcuna applicazione provvisoria di tali disposizioni (v. n. 5.1).
1.1.3 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, le Parti contraenti hanno modificato in misura significativa il diritto applicabile nel corso degli anni susseguenti all’entrata in vigore dell’Accordo SAI CH‑UE, avvenuta nel 2017. Nell’UE, dal 25 maggio 2018 è applicabile il regolamento (UE) 2016/67917 (RGPD), il quale rafforza il regime di protezione dei dati ivi applicabile. In Svizzera la legge del 25 settembre 202018 sulla protezione dei dati (LPD) e le relative ordinanze sono state sottoposte a una revisione totale, entrata in vigore il 1° settembre 2023. Questa revisione si prefiggeva, segnatamente, di rafforzare la protezione dei dati allineando il diritto svizzero applicabile in questo ambito alle esigenze del RGPD e ad altri requisiti internazionali. La Svizzera beneficia di una decisione di adeguatezza emessa dalla Commissione europea il 26 luglio 200019. Il 14 gennaio 2024 la Commissione ha pubblicato un rapporto in cui confermava che la Svizzera disponeva di un livello adeguato di protezione dei dati20. Secondo il Consiglio federale, anche gli Stati membri dell’UE garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati21. Alla luce degli sviluppi significativi in materia di protezione dei dati che sono stati compiuti dall’adozione dell’Accordo SAI CH‑UE e al fine di tenerne conto nell’Accordo, i negoziati concernenti la revisione di quest’ultimo hanno riguardato anche l’adeguamento dei riferimenti alle norme in materia di protezione dei dati.
1.2 Alternative esaminate
1.2.1 Scambio automatico di informazioni
La mancata attuazione dell’aggiornamento dello SCC con l’UE avrebbe ripercussioni negative sulla valutazione della Svizzera da parte del Forum globale. La Svizzera rischierebbe di non essere conforme allo standard, e ciò pregiudicherebbe la qualità e il riconoscimento internazionale della sua piazza economica e finanziaria, oltre a essere contrario all’obiettivo del Consiglio federale di garantire una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile e integra, dotata di un quadro normativo riconosciuto a livello internazionale. Correrebbe inoltre il rischio di essere inserita nell’elenco di Stati non cooperativi a fini fiscali tenuto dall’UE (o da singoli Stati membri), che potrebbe comportare l’adozione di misure economiche e fiscali di carattere difensivo da parte di altri Stati.
Con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, nel 2017, la Svizzera aveva stipulato accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni sia con l’UE che con Hong Kong (di seguito «Accordo SAI CH‑HK»)22 e Singapore (di seguito «Accordo SAI CH‑SGP»)23. I summenzionati Accordi sono stati denunciati e lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è attuato dal 1° gennaio 2025 sulla base dell’Accordo SAI Conti finanziari24. Per contro, la denuncia dell’Accordo SAI CH‑UE non pare opportuna, dal momento che tale Accordo prevede, all’articolo 9, anche una clausola relativa all’esenzione dall’imposizione alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate che è stata ripresa tale e quale dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e da cui si considera che l’economia svizzera ne tragga beneficio.
1.2.2 Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali
La richiesta di convenire un’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali è stata avanzata dall’UE nel corso dei negoziati. A tal fine, l’UE ha subordinato il mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH‑UE (esenzione dall’imposta alla fonte tra società consociate) alla condizione di concordare un’assistenza di questo tipo.
I negoziati si sono conclusi con un’intesa su un’assistenza amministrativa limitata in materia di recupero. In definitiva, ciò è il risultato di un’accurata valutazione degli interessi in gioco.
1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati
A seguito dell’adozione da parte dell’OCSE dello standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato, la Svizzera e l’UE si sono accordate sulla necessità di rivedere l’Accordo SAI CH‑UE. Il 25 ottobre 2023 il Consiglio federale ha adottato un mandato negoziale relativo alla revisione dell’Accordo SAI CH‑UE, che non comprendeva l’assistenza in materia di recupero. Il Consiglio dell’UE ha adottato il mandato negoziale dell’UE l’8 maggio 2024. Nel corso dei negoziati è stato necessario attuare le modifiche apportate allo SCC e aggiornare i rinvii alle norme in materia di protezione dei dati tra l’UE e la Svizzera affinché, dal 1° gennaio 2026, lo scambio automatico di informazioni possa continuare ad essere applicato in conformità allo SCC aggiornato.
Durante il primo ciclo di negoziati, svoltosi a luglio 2024, l’UE ha informato la Svizzera delle sue nuove esigenze relative all’assistenza in materia di recupero (v. n. 1.1.2.3). In seguito, il Consiglio federale si è consultato in merito alle richieste dell’UE e nell’autunno 2024 ha consultato al riguardo anche le Commissioni parlamentari competenti.
I risultati dei negoziati si sono concretizzati nel Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH‑UE, parafato il 1° aprile 2025 e firmato il 20 ottobre 2025. Sul piano materiale, il Protocollo di modifica aggiorna le disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo SAI CH‑UE alla luce dell’aggiornamento dello SCC, adegua i rinvii alle norme in materia di protezione dei dati e aggiunge un nuovo titolo relativo all’assistenza in materia di recupero nell’ambito dell’IVA.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202425 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202426 sul programma di legislatura 2023–2027.
La modifica dell’Accordo SAI CH-UE scaturisce da una revisione dello standard globale dell’OCSE e non è parte integrante del pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III)». I negoziati per la modifica dell’Accordo SAI CH‑UE sono stati condotti separatamente da quelli per il pacchetto Svizzera–UE e i due progetti non sono collegati.
1.5 Semplificazioni per le PMI
Lo SCC e, per esteso, l’Accordo SAI CH-UE possono interessare le piccole e medie imprese (PMI). Gli standard internazionali non contemplano agevolazioni o eccezioni specifiche per le PMI, motivo per cui la Svizzera non dispone di alcun margine di manovra per introdurre semplificazioni a loro favore.
Tuttavia, lo SCC consente agli Stati di designare determinati conti finanziari ed entità che possono essere esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni in considerazione del loro rischio esiguo di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta. Questa possibilità costituisce un’agevolazione importante per gli istituti interessati, che vengono così esonerati da qualsiasi obbligo. La Svizzera ha usufruito di tale possibilità anche nel quadro del presente progetto (v. n. 6.3.4).
Le persone che esercitano un’attività imprenditoriale ai sensi della legislazione sull’IVA possono essere interessate dall’assistenza in materia di recupero se non pagano i loro debiti fiscali accertati con decisione passata in giudicato. L’introduzione dell’assistenza in materia di recupero non ha alcuna ripercussione sui crediti in ambito IVA sorti in Svizzera o all’estero. Il Protocollo di modifica non fa alcuna distinzione riguardo alle dimensioni delle imprese. In realtà non è nemmeno necessaria, poiché l’introduzione dell’assistenza in materia di recupero non avrà alcuna ripercussione sulla grande maggioranza delle imprese che pagano i propri crediti fiscali integralmente ed entro i termini previsti. Inoltre, per tali imprese non insorge alcun onere amministrativo supplementare.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
2.1 Scambio automatico di informazioni
Il Forum globale assicura l’attuazione effettiva e conforme dello SCC e del relativo aggiornamento. Formula raccomandazioni nei confronti degli Stati che non si attengono alle regole pattuite a livello multilaterale. Si tratta di un meccanismo consolidato, che assicura l’attuazione sul piano globale. In questo contesto si deve quindi partire dal presupposto che l’aggiornamento dello SCC sarà recepito da tutti gli Stati che attuano lo SCC (attualmente più di 100) o che si sono impegnati ad attuarlo. Ad oggi, 72 giurisdizioni hanno firmato l’Accordo SAI Conti finanziari.
La Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con oltre 110 giurisdizioni. Lo scambio automatico di informazioni è attuato per mezzo dell’Accordo SAI Conti finanziari con tutte le giurisdizioni partner della Svizzera, ad eccezione degli Stati membri dell’UE.
L’UE attuerà lo SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023 e il CARF attraverso la direttiva DAC 8, che disciplina l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri dell’UE. Questi ultimi dovranno trasporre la direttiva nelle legislazioni nazionali entro il 31 dicembre 2025 e applicarla a partire dal 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027 (art. 2 par. 1 DAC 8). Nelle relazioni con l’estero, l’UE attuerà gli standard per lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner attraverso gli accordi multilaterali dell’OCSE o tramite corrispondenti accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni. L’UE ha concluso accordi bilaterali per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri quattro Stati oltre alla Svizzera, ossia Andorra, il Principato del Liechtenstein, Monaco e San Marino. I cinque accordi sono stati sottoposti a revisione sulla base di un mandato di negoziazione del Consiglio dell’UE e le versioni rivedute che ne sono scaturite sono tutte applicate dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, l’assistenza in materia di recupero è stata negoziata soltanto con la Svizzera, dal momento che l’Accordo con la Svizzera contiene una clausola sul pagamento di dividendi, interessi e canoni tra società consociate (art. 9).
L’attuazione delle modifiche dello SCC si fonda sulle relative prescrizioni internazionali. Il Protocollo di modifica riprende tali norme per recepirle senza modifiche nel diritto svizzero. In questo modo si evita che l’Accordo SAI CH‑UE si scosti dalle regole concordate a livello multilaterale.
2.2 Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali
L’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali non è parte di uno standard minimo internazionale. Nel Modello di convenzione dell’OCSE l’articolo 27 (assistenza in materia di recupero) è espressamente indicato come disposizione facoltativa.
A livello internazionale, il settore dell’assistenza in materia di recupero è caratterizzato da accordi multilaterali che regolano gran parte dell’assistenza amministrativa tra Stati. Tra questi vi è la Convenzione sull’assistenza amministrativa, che comprende lo scambio di informazioni, la riscossione di crediti fiscali e la notifica di documenti. La Svizzera ha formulato una riserva in merito all’assistenza in materia di recupero, per cui le relative disposizioni non trovano applicazione. Anche numerosi altri Stati hanno formulato una riserva (ad es. Germania, Italia, Principato del Liechtenstein, Austria e Stati Uniti), sebbene in linea di massima non neghino l’assistenza in materia di recupero o la prestino in virtù di altre basi giuridiche (ad es. le convenzioni per evitare le doppie imposizioni [CDI], la direttiva UE).
All’interno dell’UE, la direttiva 2010/24/UE27 sul recupero dei crediti disciplina il recupero tra Stati membri e garantisce un’assistenza completa in materia di recupero di crediti fiscali su tutto il territorio dell’UE. Grazie a questa direttiva, all’applicazione incondizionata della Convenzione sull’assistenza amministrativa e alla conclusione aggiuntiva di clausole corrispondenti nella CDI, alcuni Stati membri dell’UE (ad es. il Belgio e i Paesi Bassi) dispongono di una rete molto estesa di Stati con cui hanno concordato l’assistenza in materia di recupero. L’UE ha inoltre concluso con alcuni Stati, come la Norvegia e il Regno Unito, accordi bilaterali che prevedono anche l’assistenza in materia di recupero (segnatamente per i crediti IVA).
3 Procedura di consultazione
Avviata il 22 ottobre 2025, la procedura di consultazione concernente l’approvazione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale si è conclusa il 6 febbraio 2026. Un’avamprogetto del dispositivo globale, che comprendeva il Protocollo di modifica, è stato sottoposto agli ambienti interessati.
Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altri ambienti interessati. Complessivamente sono pervenuti 43 pareri28. La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è dichiarata favorevole al progetto (29) o fondamentalmente lo sostiene (5). Diversi partecipanti hanno però espresso riserve su singoli aspetti e disposizioni del progetto e hanno proposto modifiche. Sei partecipanti hanno respinto l’intero progetto e altri tre hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi in merito.
3.1 Risultati della procedura di consultazione
In merito al Protocollo di modifica, i partecipanti alla consultazione si sono pronunciati come segue:
– Scambio automatico di informazioni: i partecipanti che si sono espressi su questo aspetto condividono la revisione dell’Accordo SAI CH‑UE per quanto riguarda le disposizioni relative allo scambio automatico di informazioni. Secondo questi partecipanti, la revisione dell’Accordo permetterà alla Svizzera di adempiere i propri obblighi internazionali e a rafforzare la reputazione della piazza finanziaria nazionale.
– Assistenza in materia di recupero: la stragrande maggioranza dei partecipanti ha criticato le nuove disposizioni sull’assistenza in materia di recupero nell’ambito dell’IVA, pur riconoscendo la necessità di raggiungere un’intesa sull’assistenza in materia di recupero limitata all’IVA ai fini del mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH‑UE (esenzione dall’imposta alla fonte tra società consociate). Sei partecipanti alla consultazione non sono d’accordo sul principio dell’assistenza in materia di recupero dei crediti IVA.
Nonostante l’approvazione generale, la soluzione convenuta ha suscitato critiche sui seguenti punti:
– spese e importo minimo del credito fiscale da recuperare: i partecipanti alla consultazione condividono, in linea di principio, il fatto che lo Stato interpellato possa trattenere una parte dell’importo recuperato per coprire le proprie spese amministrative (il 5 % dell’importo recuperato, ma almeno EUR 500 e al massimo EUR 5000 per domanda) e che, inoltre, un credito debba ammontare a un importo minimo per poter presentare una domanda di recupero (soglia fissata a EUR 10 000 nel corso dei primi cinque anni, che viene poi ridotta a EUR 5000 a condizione che, su una media annuale di cinque anni, non siano pervenute più di 200 domande di recupero all’anno). Alcuni partecipanti ritengono tuttavia che la parte che lo Stato interpellato può trattenere non sia sufficiente a coprire le spese sostenute per il recupero del credito e che l’importo minimo richiesto per la presentazione della domanda dovrebbe essere più elevato. L’assistenza in materia di recupero dei crediti IVA può infatti comportare spese amministrative considerevoli per lo Stato interpellato;
– questioni concernenti le modalità procedurali: i partecipanti alla consultazione hanno sollevato diverse questioni in merito alla procedura d’esecuzione in Svizzera in relazione ai crediti IVA esteri disciplinati dal diritto nazionale, in particolare per quanto concerne le procedure applicabili;
– impegno a esaminare, entro quattro anni, se l’assistenza amministrativa possa essere estesa al recupero di altri crediti fiscali: la maggioranza dei partecipanti alla consultazione non approva tale estensione. Inoltre, i Cantoni ritengono che, qualora si decidesse di procedere comunque in tal senso, la competenza in materia non dovrebbe essere loro attribuita, bensì demandata all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
– Protezione dei dati: i partecipanti alla consultazione che si sono espressi al riguardo hanno accolto positivamente l’aggiornamento delle disposizioni relative alla protezione dei dati e il fatto che il livello adeguato di protezione dei dati vigente in Svizzera sia confermato.
3.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
Dalla consultazione è emerso che il Protocollo di modifica gode di ampio sostegno. Con riferimento agli aspetti che hanno destato dubbi, va osservato quanto segue:
– Scambio automatico di informazioni: il commentario dell’articolo 1 paragrafo 11 del Protocollo di modifica che riguarda la parte B punto 1 lettera f e punto 9 dell’allegato I relativo alle entità di utilità pubblica qualificate è stato completato affinché risulti chiaramente dal messaggio che le norme di attuazione della LSAI e dell’OSAIn relative agli enti di utilità pubblica qualificati si applicheranno parimenti a tale nozione come previsto nel Protocollo di modifica.
– Assistenza in materia di recupero:
– spese e importo minimo del credito fiscale da recuperare: le regolamentazioni relative alle spese e all’importo minimo del credito fiscale sono il risultato dei negoziati, durante i quali la Svizzera si è sempre adoperata a favore di un indennizzo e un importo minimo elevati. L’esito dei negoziati può essere considerato positivo per la Svizzera se si tiene conto del fatto che le disposizioni convenute prevedono valori molto elevati nel confronto internazionale (ad es., l’importo minimo ammonta a EUR 1500 nell’UE e nelle relazioni tra l’UE e la Norvegia, mentre gli importi minimi stabiliti nelle CDI sono talvolta inferiori);
– questioni concernenti le modalità procedurali: in virtù dell’Accordo SAI CH‑UE, ogni Stato recupera i crediti degli altri Stati come se si trattasse di crediti propri. Ciò significa che, nel caso in cui la Svizzera fosse lo Stato interpellato per il recupero di crediti IVA di un altro Stato, dovrebbe applicare le stesse procedure che applicherebbe per il recupero di crediti IVA svizzeri. La Svizzera può derogare a tale principio soltanto se l’Accordo prevede regole proprie. Pertanto, quest’ultimo dispone ad esempio che il titolo uniforme che consente l’esecuzione di misure di recupero autorizza l’autorità interpellata a procedere all’esecuzione nel proprio Stato. Questo strumento diventa quindi un titolo riconosciuto anche ai fini della procedura nazionale. Mediante un rinvio al proprio diritto, lo Stato interpellato può inoltre avvalersi delle procedure nazionali consolidate, semplificando così notevolmente l’esecuzione dell’assistenza amministrativa. Questo si fa già oggi nell’ambito del recupero in virtù di una CDI, che avviene secondo la stessa modalità e che di solito funziona bene.
Inoltre, le spiegazioni di diversi articoli sono state precisate (v. cap. 6) per rispondere a incertezze e questioni emerse nel quadro della consultazione;
– impegno a esaminare, entro quattro anni, se l’assistenza amministrativa possa essere estesa al recupero di altri crediti fiscali: il Protocollo di modifica contiene un impegno reciproco a esaminare se l’assistenza in materia di recupero possa essere applicata ad altri tipi di imposta. L’esame non ha un contenuto né un risultato predefiniti: è finalizzato soltanto a creare un quadro di riferimento per nuove discussioni e ne fissa una scadenza. Pertanto, nell’ambito dei negoziati sul Protocollo di modifica non è stato deciso nulla riguardo a una possibile estensione. I pareri pervenuti su questo tema non riguardano direttamente il Protocollo, ma potranno essere presi in considerazione in vista della posizione da prendere nelle discussioni future.
4 Consultazione di commissioni parlamentari
Dal momento che il calendario internazionale prevede l’attuazione dello scambio automatico di informazioni riveduto a partire dal 1° gennaio 2026, con un primo scambio di informazioni su tale base nel 2027, e considerato che l’iter parlamentare svizzero non sarà concluso in tempo, il Consiglio federale ha deciso, conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 del Protocollo di modifica e in virtù dell’articolo 7b della legge del 21 marzo 199729 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), di applicare in via provvisoria, a partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni del Protocollo relative allo scambio automatico di informazioni e quelle sull’istituzione di un comitato congiunto incaricato di coordinare determinati aspetti dell’assistenza in materia di recupero.
Le commissioni parlamentari competenti, ossia le commissioni dell’economia e dei tributi, sono state consultate tra il 13 e il 24 ottobre 2025 in merito all’applicazione a titolo provvisorio di tali disposizioni, come sancito dall’articolo 152 capoverso 3bis lettera a della legge del 13 dicembre 200230 sul Parlamento (LParl). Le commissioni competenti non si sono opposte.
5 Punti essenziali dell’Accordo
5.1 La normativa proposta
Il Protocollo di modifica mira ad attuare con l’UE lo standard dell’OCSE aggiornato per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Consentirà alla Svizzera di ottenere le informazioni complementari previste dall’aggiornamento dello SCC da parte dei 27 Stati membri dell’UE, tra cui Paesi limitrofi e partner importanti, come pure di beneficiare, anche nei confronti di questi ultimi, delle eccezioni negoziate nel quadro dell’aggiornamento dello SCC. A tal fine occorre approvare la base di diritto internazionale, più precisamente il Protocollo di modifica.
L’Accordo SAI CH-UE, così come modificato dal Protocollo di modifica, costituisce la base di diritto internazionale tra la Svizzera e l’UE, o i suoi Stati membri, per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, anche a seguito dell’aggiornamento dello SCC. Il Protocollo di modifica rivede le disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo SAI CH‑UE sulla base dell’aggiornamento dello SCC e disciplina taluni aspetti formali.
Dal momento che il Protocollo di modifica non poteva essere ratificato entro la fine del 2025, il Consiglio federale ha deciso l’applicazione provvisoria, a partire dal 1° gennaio 2026, delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni e di quelle relative al comitato congiunto. Le commissioni parlamentari competenti non si sono opposte (art. 7b LOGA; v. cap. 4). Ciò permetterà di effettuare un primo scambio di informazioni fondato su questo quadro normativo nel 2027.
Non essendo le disposizioni dell’Accordo sufficientemente dettagliate né direttamente applicabili, è necessaria una base legale nazionale. La LSAI e l’OSAIn si applicano altresì all’attuazione del Protocollo di modifica. Il 19 febbraio 2025 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente segnatamente la modifica della LSAI31, al fine di tenere conto dell’aggiornamento dello standard per lo scambio automatico di informazioni. La modifica della LSAI è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Anche l’OSAIn è stata modificata ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.
Inoltre, il Protocollo di modifica aggiunge al titolo dell’Accordo il riferimento all’assistenza in materia di recupero. La modifica dell’Accordo SAI CH‑UE crea un quadro di riferimento per l’assistenza fornita in materia di recupero di crediti IVA tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera (cfr. art. 4a segg.). Vi rientrano anche le penali di natura amministrativa nonché gli interessi e le spese attinenti a crediti fiscali. Sono stati inoltre convenuti i seguenti punti essenziali spiegati di seguito:
– Possono essere recuperati soltanto crediti esecutivi che non sono contestati nello Stato richiedente.
– Lo Stato interpellato recupera i crediti IVA esteri come se si trattasse di crediti propri (finzione di pretese proprie).
– Nell’ambito della procedura di recupero, lo Stato interpellato esamina se sono adempiute le condizioni dell’Accordo per la presentazione di una domanda di recupero. Al proposito tiene conto di eventuali considerazioni del debitore interessato.
– Le domande di misure cautelari possono essere presentate solo a condizioni rigorose, poiché sia lo Stato richiedente che lo Stato interpellato devono prevederle nel rispettivo diritto nazionale.
– Il numero di domande e quindi l’onere amministrativo per gli Stati viene ridotto mediante un importo minimo del credito fiscale da recuperare. Nei primi cinque anni possono essere presentate solo domande di recupero di crediti pari a 10 000 euro. Successivamente, la soglia viene ridotta a 5000 euro, a condizione che, su una media annuale di cinque anni, non siano pervenute più di 200 domande all’anno. Se la media annuale supera 250 domande all’anno, la soglia viene riportata a 10 000 euro.
– Il Protocollo di modifica comprende una regolamentazione delle spese, in base alla quale lo Stato interpellato può trattenere, oltre alle spese (di esecuzione) che devono essere coperte dal debitore, il 5 per cento dell’importo recuperato (ma non meno di EUR 500 e non più di EUR 5000) per le spese sostenute.
– Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’assistenza in materia di recupero, viene istituito un comitato congiunto, che è responsabile anche dell’adozione di moduli da utilizzare e di altri dettagli. Le decisioni del comitato congiunto richiedono il consenso di entrambe le Parti contraenti (Svizzera e UE) e le sue competenze riguardano unicamente l’assistenza in materia di recupero.
Oltre all’assistenza in materia di recupero di crediti IVA, le Parti contraenti concordano anche la notifica diretta per posta di documenti ufficiali relativi a questi crediti. Questa forma di notifica è necessaria per garantire un corretto funzionamento dell’assistenza in materia di recupero. Senza un accordo internazionale, secondo la concezione svizzera, la notifica transfrontaliera diretta per posta violerebbe la sovranità e la territorialità dello Stato in cui avviene la notifica.
Viene inoltre stabilito che la Svizzera e l’UE dovranno esaminare altri campi di applicazione dell’assistenza in materia di recupero. Questi colloqui, i cui contenuti e risultati non sono definiti, saranno condotti entro quattro anni a partire dal 1° gennaio successivo alla firma del Protocollo (quindi dal 1° gennaio 2026).
Il Protocollo prevede infine che le disposizioni relative all’assistenza in materia di recupero saranno applicabili soltanto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del Protocollo di modifica e che sono esecutivi solo i crediti sorti dopo il 1° gennaio successivo alla firma di tale Protocollo. Il settore dell’assistenza in materia di recupero rimane quindi escluso dall’applicazione provvisoria. L’unica eccezione è costituita da una disposizione relativa all’istituzione del comitato congiunto (art. 4p dell’Accordo riveduto) che consente alle Parti contraenti di avviare i necessari lavori amministrativi preparatori (elaborazione dei moduli necessari ecc.) in vista dell’entrata in vigore dell’assistenza in materia di recupero.
5.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Rispetto al diritto vigente, il progetto non prevede modifiche nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è di competenza della Confederazione. L’aggiornamento dell’Accordo comporta un aumento del carico di lavoro legato a questi compiti per l’AFC, con conseguenti costi supplementari, che sono stati oggetto di un’analisi dettagliata nel messaggio del 19 febbraio 202532 (cfr. n. 6.1 del messaggio).
Le stesse considerazioni valgono per l’attuazione dell’assistenza in materia di recupero. L’attuazione dell’AFF, in particolare della procedura di recupero paragonabile all’assistenza in materia di recupero, compete già oggi alla Confederazione, anche perché è responsabile dell’IVA (e delle altre imposte interessate) a livello nazionale. L’AFC riceve le domande ed esegue le procedure di recupero. Anche l’assistenza in materia di recupero di crediti IVA concordata nel Protocollo di modifica rientra nelle competenze dell’AFC, che di conseguenza avrà un carico di lavoro maggiore. Ai Cantoni, per contro, non saranno assegnati nuovi compiti.
5.3 Attuazione
L’esecuzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari deve avvenire in modo automatizzato sia in Svizzera (scambio di informazioni tra gli istituti finanziari e l’AFC o tra l’AFC e i Cantoni) sia con gli Stati partner. L’obiettivo è garantire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità. Gli stessi processi potranno essere applicati all’attuazione dell’Accordo SAI CH-UE.
L’AFC continuerà a fungere da ufficio centrale di collegamento per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute dall’estero.
Sarà l’autorità competente anche per l’esecuzione dell’assistenza in materia di recupero: riceverà le domande degli altri Stati, le esaminerà e infine eseguirà le procedure di recupero. Tra le competenze dell’AFC rientra anche la presentazione di domande di recupero di crediti IVA della Svizzera nei confronti dell’estero.
6 Commento alle singole disposizioni dell’Accordo
6.1 Osservazioni preliminari
Firmato il 20 ottobre 2025 dalla Svizzera e dall’UE, il Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH‑UE consta di tre articoli.
L’articolo 1 modifica l’Accordo SAI CH-UE elencando gli adeguamenti necessari dell’Accordo stesso, degli allegati e delle dichiarazioni congiunte, affinché tengano conto delle modifiche dello SCC aggiornato. Allo stesso tempo aggiunge al titolo dell’Accordo il riferimento all’assistenza in materia di recupero.
Gli articoli 2 e 3 disciplinano l’applicazione provvisoria parziale, l’entrata in vigore e le lingue del Protocollo di modifica.
6.2 Commento relativo al preambolo
L’Accordo in esame trae origine dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio, che a seguito di una revisione effettuata nel 2015 è divenuto Accordo SAI CH‑UE. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio non conteneva un preambolo. Il Protocollo di modifica del 27 maggio 2015 conteneva un preambolo proprio a tale Protocollo che, in questo senso, non è stato pubblicato nella Raccolta sistematica (RS).
Se il preambolo di un trattato non ha generalmente una portata giuridica immediata, ha tuttavia un incontestabile valore interpretativo (art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 196933 sul diritto dei trattati). Nel caso presente, il preambolo del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015 conteneva, oltre agli scopi e alle condizioni quadro del Protocollo di modifica, anche un paragrafo sull’applicazione da parte delle Parti contraenti della propria legislazione sulla protezione dei dati relativi alle informazioni scambiate.
Tra la conclusione del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015 e la conclusione del Protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, le norme in materia di protezione dei dati applicabili sono state sottoposte a una revisione totale sia da parte dell’UE sia da parte della Svizzera (v. n. 1.1.3). I cambiamenti scaturiti dovevano dunque essere considerati nel preambolo del Protocollo di modifica. Dal momento che il trattato iniziale non conteneva un preambolo, è stato deciso di aggiungerne uno all’Accordo SAI CH‑UE al fine di facilitarne la lettura, segnatamente riguardo all’interpretazione delle norme in materia di protezione dei dati. In questo modo, il Protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 contiene due preamboli distinti.
Il primo preambolo è specifico al presente Protocollo di modifica. Elenca le relazioni tra la Svizzera e l’UE nell’ambito della cooperazione fiscale internazionale, menziona l’obiettivo di applicare lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni aggiornato tra le Parti contraenti ed espone il contesto che ha portato alla revisione dell’Accordo SAI CH‑UE. Aggiorna le disposizioni concernenti la protezione dei dati e introduce la nuova eccezione relativa alle entità di utilità pubblica e l’assistenza in materia di recupero.
Il secondo preambolo è consolidato e verrà aggiunto all’Accordo SAI CH-UE mediante l’articolo 1 del Protocollo di modifica. In Svizzera verrà pertanto pubblicato nella RS. Tale preambolo riprende i punti principali del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015, aggiorna i paragrafi concernenti la protezione dei dati e introduce altresì l’assistenza in materia di recupero.
6.3 Commento agli articoli del Protocollo di modifica
L’articolo 1 del Protocollo di modifica contiene le modifiche materiali dell’Accordo SAI CH‑UE, dei suoi allegati e delle sue dichiarazioni congiunte. Consta di 14 paragrafi, che vengono passati in rassegna qui di seguito. Per maggiore chiarezza, il presente numero è suddiviso in sottocapitoli.
6.3.1 Paragrafi 1–4, 5, 9 e 10: disposizioni generali
I paragrafi 1–3 contemplano disposizioni generali. L’articolo 1 paragrafo 1 modifica il titolo dell’Accordo, l’articolo 1 paragrafo 2 introduce precisazioni linguistiche e l’articolo 1 paragrafo 3 inserisce il preambolo nell’Accordo (v. n. 6.2). L’articolo 1 paragrafo 4 introduce nuove definizioni nell’Accordo. Infine, poiché nell’Accordo sono state inserite nuove disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero, per questioni di chiarezza vengono aggiunti nuovi titoli mediante i paragrafi 5, 9, e 10 dell’articolo 1.
Art. 1 par. 1Titolo dell’Accordo
Dal momento che il Protocollo di modifica aggiunge all’Accordo disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero, il titolo dell’Accordo è stato modificato in tal senso e diventa «Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti per migliorare l’adempimento fiscale internazionale».
Art. 1 par. 4Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo – Definizioni
L’articolo 1 definisce le espressioni utilizzate nell’Accordo.
La lettera m introduce la definizione di «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività», che designa il CARF dell’OCSE. Il CARF è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Visto che determinate attività possono essere considerate sia cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC, determinate disposizioni dello SCC aggiornato consentono di limitare le doppie comunicazioni, lasciando flessibilità operativa alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi. Considerato il fatto che alcune disposizioni vi fanno riferimento, il CARF deve dunque essere definito nell’Accordo SAI CH‑UE.
Le lettere n–v definiscono alcuni termini utilizzati nel nuovo titolo 2 sull’assistenza in materia di recupero. A tale proposito va menzionata in particolare la lettera n, che contiene una definizione dell’IVA (per la Svizzera corrispondente alla LIVA) e che quindi è fondamentale per il campo di applicazione dell’assistenza in materia di recupero, come pure la lettera t, che definisce le persone interessate dall’assistenza amministrativa.
6.3.2 Paragrafi 6 e 7: modifiche delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo
Art. 1 par. 6Modifica dell’articolo 2 dell’Accordo – Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione
L’articolo 1 paragrafo 6 lettera a modifica l’articolo 2 dell’Accordo, in cui si precisano le informazioni che devono essere scambiate tra gli Stati, elencando le informazioni supplementari da scambiare. Ciò corrisponde alla modifica della sezione 1 dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari. L’articolo 2 rivisto costituisce la base legale internazionale per lo scambio di queste informazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE.
L’articolo 1 paragrafo 6 lettera b aggiunge un nuovo paragrafo, analogo alla parte G della sezione I dello SCC. Dal momento che determinate attività possono essere considerate sia cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC (ad es. azioni emesse sotto forma di cripto-attività), è stata aggiunta una clausola. Questa precisa che la comunicazione degli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un’attività finanziaria secondo lo SCC non è richiesta se tali informazioni sono comunicate conformemente allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. L’intento è limitare le doppie comunicazioni lasciando flessibilità operativa alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi. Se le istituzioni finanziarie non sono tenute a trasmettere queste informazioni all’autorità competente secondo lo SCC, è importante che questo punto venga considerato anche nell’articolo concernente lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati, poiché l’autorità competente di uno Stato non potrà trasmettere tali informazioni se non le ha ricevute da un’istituzione finanziaria.
Art. 1 par. 7Modifica dell’articolo 3 dell’Accordo – Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni
L’articolo 1 paragrafo 7 modifica l’articolo 3 dell’Accordo concernente i tempi e le modalità di tale scambio.
L’articolo 1 paragrafo 7 lettera a precisa gli aspetti di diritto transitorio concernenti la trasmissione delle nuove informazioni secondo modalità coerenti con lo SCC aggiornato.
L’articolo 1 paragrafo 7 lettera b precisa che le informazioni saranno scambiate per mezzo di un sistema comune di trasmissione («common transmission system», CTS) e secondo lo schema approvato dall’OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato che potrà essere concordato in futuro. Il CTS è già utilizzato nella prassi ma è stato previsto dopo la conclusione iniziale del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015. L’articolo 3 paragrafo 5 dell’Accordo SAI CH‑UE è abrogato dal momento che questo punto è ora disciplinato nel paragrafo 4.
6.3.3 Paragrafo 8: Titolo relativo all’assistenza in materia di recupero
Art. 1 par. 8Aggiunta di un titolo relativo all’assistenza in materia di recupero
L’articolo 1 paragrafo 8 del Protocollo di modifica inserisce un nuovo «Titolo 2» (Assistenza in materia di recupero) nell’Accordo SAI CH‑UE. Questo titolo comprende 19 nuovi articoli (4a–4s), che sono trattati singolarmente qui di seguito.
Art. 4a Obiettivo
In questo articolo le Parti contraenti hanno definito l’obiettivo del titolo 2, che si concentra sull’assistenza in materia di recupero di crediti IVA. Tuttavia, il titolo contiene anche disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla notifica diretta per posta di documenti. Tali forme di assistenza amministrativa sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dell’assistenza in materia di recupero.
Art. 4b Ambito di applicazione
L’assistenza in materia di recupero deve essere fornita per i crediti elencati al paragrafo 1 lettere a–c. Secondo la lettera a sono contemplati soltanto i crediti relativi all’IVA. Le lettere b e c estendono tale ambito di applicazione ai crediti che sono in relazione ai crediti IVA di cui alla lettera a, quali penali di natura amministrativa, comprese ammende, sanzioni, tasse e soprattasse, nonché interessi e altre spese.
Poiché l’UE prevede tra gli Stati membri un’assistenza globale in materia di recupero, al paragrafo 2 è stato stabilito che le disposizioni del presente titolo non pregiudicano la regolamentazione applicabile tra gli Stati membri. Questo paragrafo non ha alcuna rilevanza per la Svizzera.
Art. 4c Organizzazione
Per l’applicazione del presente titolo ciascuno Stato designa un ufficio centrale di collegamento. Questo funge da interlocutore primario di ogni Stato per l’applicazione delle disposizioni sull’assistenza in materia di recupero.
In Svizzera tale ufficio sarà rappresentato dall’AFC.
Art. 4d Richiesta di informazioni
Come già menzionato, per una corretta attuazione dell’assistenza in materia di recupero sono necessarie anche altre forme di assistenza amministrativa. L’articolo 4d garantisce che lo scambio di informazioni su domanda, già concordato nell’articolo 5 dell’Accordo SAI CH‑UE, si applichi anche all’esecuzione di crediti fiscali in sospeso. Il paragrafo 2 definisce inoltre il sistema di trasmissione dei dati da utilizzare. Poiché la Svizzera utilizza già tale sistema, non risulterà alcun onere di implementazione aggiuntivo.
Art. 4e Modalità di notifica
Senza un accordo internazionale, secondo la concezione svizzera, una notifica transfrontaliera diretta per posta di documenti ufficiali costituisce una violazione della territorialità e della sovranità dello Stato in cui avviene la notifica. Ciò significa che le autorità fiscali non possono recapitare gran parte dei documenti relativi alla procedura fiscale ai contribuenti che risiedono all’estero e che non hanno comunicato un indirizzo di recapito in Svizzera, oppure possono farlo solo per via diplomatica. Per simili casi, le disposizioni procedurali nazionali prevedono modalità di notifica alternative, ad esempio tramite pubblicazione in un foglio ufficiale o in un annuncio pubblico. Queste modalità di notifica sono tuttavia sfavorevoli per i contribuenti perché, sebbene dal punto di vista giuridico la notifica sia avvenuta, spesso i contribuenti non lo sanno e pertanto non hanno nemmeno la possibilità di far valere i propri diritti.
Secondo l’articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, una Parte contraente può procedere direttamente per mezzo posta alla notifica di un documento (della procedura di tassazione e di riscossione) a una persona che si trova nella giurisdizione dell’altra Parte contraente. Per la Svizzera, il campo di applicazione materiale della Convenzione sull’assistenza amministrativa comprende le imposte sul reddito e sugli utili, le imposte sulla sostanza nonché le imposte sugli utili di capitale riscosse separatamente dall’imposta sul reddito o sugli utili. Non è invece contemplata, ad esempio, la notifica di documenti ufficiali nell’ambito dell’IVA.
Il presente articolo 4e colma tale lacuna, garantendo mediante un accordo internazionale che la notifica diretta per posta di documenti relativi a un credito di cui all’articolo 4b o al suo recupero possa avvenire direttamente attraverso questo canale. Per via della formulazione utilizzata ciò è possibile non solo nell’ambito dalla procedura di recupero, bensì in tutta la procedura di tassazione e di riscossione.
La nuova modalità di notifica per posta nell’ambito dell’IVA offre vantaggi anche all’autorità fiscale competente in Svizzera (AFC), poiché numerose persone residenti all’estero sono assoggettate all’IVA in Svizzera. Essa facilita la gestione della procedura e la comunicazione con il contribuente.
Art. 4f Domanda di recupero
Il paragrafo 1 stabilisce che il recupero dei crediti di cui all’articolo 4b può essere eseguito solo in presenza di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato richiedente. Le domande di recupero sono trasmesse tramite il sistema comune di trasmissione dell’OCSE, già utilizzato in Svizzera. Pertanto, non insorge alcun onere di implementazione supplementare.
Il paragrafo 2 obbliga lo Stato richiedente a trasmettere tempestivamente all’autorità interpellata informazioni nuove rilevanti, come quelle relative al pagamento avvenuto di un debito fiscale da eseguire.
Art. 4g Condizioni che disciplinano le domande di recupero
A integrazione dell’articolo 4f, l’articolo 4g stabilisce ulteriori condizioni per la domanda di recupero. Conformemente al paragrafo 1, non è sufficiente la presenza di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato richiedente; per contro, il credito o il titolo che ne consente l’esecuzione non devono essere contestati nello Stato richiedente. Ciò assicura che nella prassi possano essere presentate domande di assistenza in materia di recupero solo per crediti passati in giudicato. I criteri scelti (carattere esecutivo e assenza di contestazioni) consentono anche di descrivere meglio il concetto di passaggio in giudicato, la cui definizione varia da uno Stato all’altro. Inoltre, anche in caso di rimedi giuridici straordinari in corso non è possibile prestare assistenza in materia di recupero nello Stato richiedente. Se nello Stato richiedente è stato esperito un rimedio giuridico dopo la presentazione della domanda di recupero, occorre procedere secondo l’articolo 4j.
Come per altre forme di assistenza amministrativa, anche nel caso dell’assistenza in materia di recupero si applica il principio di sussidiarietà. A tale proposito, il paragrafo 2 stabilisce che una domanda di recupero può essere presentata solo se, conformemente alla lettera a, nello Stato richiedente sono state applicate le opportune procedure di recupero disponibili, a meno che non sia ovvio che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l’autorità richiedente è in possesso di informazioni indicanti che l’interessato dispone di beni nello Stato dell’autorità interpellata. Inoltre, l’assistenza adeguata in materia di recupero disponibile deve essere stata richiesta dalle giurisdizioni che sono tenute a fornire un’assistenza in materia di recupero analoga a quella di cui al presente titolo, se esiste una chiara indicazione dei beni disponibili in tale giurisdizione e l’assistenza in materia di recupero comporterà probabilmente il pagamento integrale del credito (lett. b). Ciò significa che gli Stati membri dell’UE devono aver esaurito tutti i rimedi dell’assistenza in materia di recupero intracomunitaria prima di poter presentare una domanda nei confronti della Svizzera. La Svizzera non è invece soggetta alle restrizioni di cui alla lettera b poiché non ha concluso altri accordi che prevedono un’assistenza amministrativa in materia di recupero comparabile.
Come per altre forme di assistenza amministrativa, il ricorso a tali procedure di recupero o di assistenza in materia recupero disponibili nello Stato richiedente non è necessario nella misura in cui ciò comporterebbe difficoltà sproporzionate.
Art. 4h Titolo che consente l’esecuzione nello Stato dell’Autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento
Ogni domanda di recupero deve essere accompagnata da un titolo uniforme che consente l’esecuzione. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione è un modulo appositamente adottato (dal comitato congiunto, cfr. art. 4p) per l’assistenza reciproca in materia di recupero, che contiene tutte le informazioni necessarie per il recupero del credito nell’altro Stato. Tale titolo, in quanto base legale internazionale, costituisce l’unico fondamento per le misure di recupero da adottare nello Stato interpellato. Non sono richiesti ulteriori atti di riconoscimento, integrazione o sostituzione per lo svolgimento della procedura di esecuzione nello Stato interpellato.
Il titolo uniforme non deve essere confuso con il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente. Si tratta di decisioni o di sentenze nazionali. Il titolo è invece un modulo uniforme concordato dagli Stati, al quale deve essere obbligatoriamente allegato anche il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente (par. 2).
L’utilizzo del titolo uniforme semplifica l’assistenza in materia di recupero dal punto di vista amministrativo, poiché tutte le informazioni rilevanti sono trasmesse in una lingua stabilita per mezzo di un modulo concordato dagli Stati. In virtù dell’Accordo SAI CH‑UE, il modulo è considerato titolo esecutivo definitivo nello Stato interpellato.
Nonostante tale semplificazione, i diritti del contribuente interessato rimangono impregiudicati, poiché il titolo uniforme che consente l’esecuzione si deve basare su un credito IVA esecutivo e non contestato (cfr. art. 4f e 4g) e il rispetto delle condizioni necessarie per presentare una domanda di recupero (cfr. art. 4j) può essere verificato nello Stato interpellato.
Art. 4i Esecuzione della domanda di recupero
L’articolo 4i paragrafo 1 sancisce il principio generale secondo cui l’autorità interpellata tratta ogni credito fiscale per il quale è stata presentata una domanda di recupero come un credito proprio (finzione di pretese proprie). Pertanto, questa autorità applica le stesse procedure previste per il recupero di crediti fiscali nazionali (salvo che l’accordo stesso disponga altrimenti). Vi rientrano anche le regolamentazioni nazionali sul minimo vitale o il rispetto dell’ordine pubblico. In particolare, l’autorità interpellata non è tenuta a adottare misure o azioni che non sono previste dalla legislazione del suo Stato. Parimenti, conformemente al paragrafo 2, lo Stato interpellato non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero preferenze rispetto ai propri crediti, tranne che ciò sia accordato anche a un altro Stato.
Lo Stato interpellato recupera il credito nella propria valuta (par. 3).
Se lo Stato interpellato è la Svizzera, il recupero viene eseguito secondo le disposizioni relative alla riscossione dei crediti IVA svizzeri (art. 86 segg. e art. 93 segg. LIVA). L’articolo 89 LIVA disciplina ad esempio l’esecuzione dei crediti IVA, degli interessi, delle spese e delle multe. L’AFC promuove l’esecuzione presentando una specifica domanda al competente ufficio d’esecuzione. In seguito, la procedura d’esecuzione prende il suo corso conformemente alla legge federale dell’11 aprile 188934 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Nel caso in cui, dopo aver ricevuto il precetto esecutivo, il debitore dovesse fare opposizione, la decisione del rigetto spetta al giudice cantonale competente per il rigetto della stessa, se esiste già una decisione o una sentenza passata in giudicato oppure, come previsto dall’accordo, un titolo uniforme. Se l’opposizione è rigettata, la procedura d’esecuzione viene portata avanti. Dal 1° gennaio 2025 tale procedura è applicabile anche alle imposte, ai tributi e alle spese.
Art. 4j Controversie
Questo articolo disciplina le competenze degli Stati in base alle controversie che possono risultare nell’ambito di una domanda di recupero e le ripercussioni che tali controversie possono avere sulla procedura di assistenza.
Secondo il paragrafo 1, le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato interpellato nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato richiedente. Benché, come descritto nell’articolo 4g, le domande di recupero possano essere presentate solo per crediti esecutivi, può comunque succedere (in particolare in caso di rimedi giuridici straordinari) che una controversia riguardante un credito venga promossa dinanzi agli organi competenti dello Stato richiedente dopo la presentazione della domanda di recupero.
Gli organi competenti dello Stato interpellato sono invece responsabili in caso di controversie relative alle misure di esecuzione ivi adottate, compreso il rispetto delle condizioni per la presentazione di una domanda di recupero ai sensi dell’Accordo SAI CH‑UE (par. 2). L’aggiunta «compreso il rispetto delle condizioni per l’invio di una domanda di recupero ai sensi del presente accordo» è importante dal punto di vista della Svizzera per garantire i diritti della persona interessata anche nell’ambito dell’assistenza in materia di recupero. In tal modo, la persona interessata avrà la possibilità, in Svizzera segnatamente nella procedura di rigetto dell’opposizione, di far valere che le condizioni previste dall’Accordo SAI CH‑UE per la domanda di recupero (ad es. il principio di sussidiarietà secondo l’art. 4g o l’assenza di un titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente) non sono adempiute.
Infine, i paragrafi 3 e 4 regolano le conseguenze qualora nello Stato richiedente sia promossa un’azione di cui al paragrafo 1. Il presupposto principale per una gestione efficiente di tali situazioni è l’informazione reciproca e tempestiva delle autorità interessate. Non appena è a conoscenza dell’azione intrapresa nell’altro Stato, l’autorità interpellata sospende la procedura di recupero per il credito contestato.
Su domanda dell’autorità richiedente, o se lo ritiene necessario, l’autorità interpellata, durante la procedura di ricorso nello Stato richiedente, può adottare misure cautelari per garantire il recupero, sempre che le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentano (par. 4, secondo comma).
Inoltre, l’autorità richiedente può chiedere all’autorità interpellata, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato interpellato lo consentono. Una domanda di questo tipo deve essere motivata. In questi casi, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell’autorità interpellata, se il ricorso è (parzialmente) accolto (par. 4, terzo comma).
L’applicazione del secondo e del terzo comma dipende dalle disposizioni legislative e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato interpellato o in entrambi gli Stati coinvolti. Se il diritto interno dello Stato interpellato non prevede le possibilità previste dai commi summenzionati, l’autorità interpellata si limita a sospendere la procedura di recupero (par. 4, primo comma).
Il quarto comma del paragrafo 4 stabilisce che, se tra lo Stato richiedente e lo Stato interpellato è stata avviata una procedura amichevole il cui esito potrebbe incidere sul credito per il quale è stata richiesta l’assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura. Fanno eccezione i casi di estrema urgenza per frode o insolvenza. Questo comma non viene applicato in via provvisoria, poiché nell’ambito dell’IVA non esistono procedure amichevoli intergovernative. Ciononostante, non si può escludere che ciò possa cambiare in futuro e, pertanto, l’inserimento di questo comma è giustificato.
Art. 4k Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
In alcuni casi può capitare che la domanda di recupero, dopo la prima trasmissione all’autorità interpellata, debba essere modificata o ritirata. Ciò può verificarsi in particolare nelle situazioni descritte all’articolo 4j, paragrafi 1 e 4 in relazione ai rimedi giuridici nello Stato richiedente. Anche in questo caso è fondamentale che l’autorità competente dello Stato richiedente informi immediatamente l’autorità dello Stato interpellato in merito alle modifiche apportate.
Le misure già adottate nella procedura di recupero possono essere proseguite, purché siano coperte da un titolo modificato che consente l’esecuzione.
Art. 4l Domanda di misure cautelari
Su domanda possono essere adottate anche misure cautelari per garantire il recupero qualora un credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato richiedente. La condizione, tuttavia, è che l’adozione delle misure cautelari sia possibile in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative di entrambi gli Stati. Per poterle adottare, la legislazione e le prassi devono pertanto prevedere le stesse misure cautelari. In Svizzera si tratta in particolare delle misure secondo l’articolo 93 LIVA.
Art. 4m Limitazioni agli obblighi dell’Autorità interpellata
L’autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza in tutti i casi in cui una domanda di recupero è completa.
Secondo il primo comma del paragrafo 1, tale assistenza non deve essere concessa se la domanda è presentata per crediti risalenti a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito in questione non può più essere contestato nello Stato richiedente. Il secondo comma estende il termine a dieci anni al massimo, qualora siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale.
Inoltre, i paragrafi 2 e 3 stabiliscono che un credito deve ammontare a un importo minimo affinché possa essere presentata una domanda di recupero. Questo importo è fissato a 10 000 euro, ma può essere ridotto a 5000 euro a condizione che, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno solare, nessuno Stato abbia ricevuto più di 200 domande di recupero. Negli altri casi la soglia rimane a 10 000 euro. La soglia di 5000 euro sarà riportata a 10 000 euro se, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno solare, uno Stato ha ricevuto più di 250 domande di recupero. In linea di principio, il comitato congiunto può fissare anche un importo minimo diverso (cfr. art. 4p), ma ciò richiede una decisione unanime.
Gli importi minimi concordati sono elevati nel confronto internazionale (ad es. in seno all’UE e tra la Norvegia e l’UE la soglia applicabile è di EUR 1500). In questo modo le Parti contraenti intendono ridurre il numero di domande e il conseguente onere amministrativo per le autorità competenti. Un importo minimo elevato garantisce inoltre che l’onere risultante dal recupero sia proporzionato all’importo del credito da recuperare.
Se uno Stato interpellato respinge una domanda di recupero, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza (par. 4).
Art. 4n Problemi concernenti la prescrizione
A differenza del termine di cinque anni stabilito nel paragrafo 1 dell’articolo 4m per la presentazione di una domanda di assistenza basata unicamente sull’Accordo SAI CH‑UE, l’articolo 4n regola il rapporto con i termini di prescrizione nazionali. In linea di principio, l’Accordo non tange questi termini (par. 1), che devono continuare a essere rispettati. Se, ad esempio, in uno Stato è decorso il termine di prescrizione applicabile alla riscossione, i crediti in questione non possono più essere recuperati attraverso l’assistenza in materia di recupero, indipendentemente dal fatto che la riscossione sia ancora possibile in virtù del termine di cui al paragrafo 1 dell’articolo 4m.
Il paragrafo 2 prevede inoltre che, se vengono rispettati i termini nazionali al momento della presentazione della domanda di recupero, questi siano sospesi ai fini dell’assistenza in materia di recupero fino all’esecuzione della domanda, ma al massimo per cinque anni. Tale sospensione ha lo scopo di semplificare la gestione amministrativa dell’assistenza. Partendo dal presupposto che le domande possano essere eseguite prevalentemente entro il termine di cinque anni e se i termini sono stati rispettati al momento della presentazione della domanda, è possibile evitare le questioni, talvolta complesse, relative alla prescrizione, che inoltre sono definite e disciplinate in maniera diversa nei singoli Stati. Solo dopo la scadenza dei cinque anni sarebbe necessario verificare se eventuali termini nazionali nello Stato richiedente ostano all’esecuzione del credito.
Il paragrafo 3 chiarisce infine che la sospensione del termine di cui al paragrafo 2 si applica solo ai fini della procedura di assistenza e che non pregiudica il diritto dello Stato richiedente di prendere provvedimenti che hanno l’effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato.
Art. 4o Spese
L’assistenza in materia di recupero comporta spese per lo Stato interpellato che dovrebbe sostenere esso stesso in assenza di una relativa regolamentazione nell’Accordo SAI CH‑UE, pur non beneficiando dei fondi recuperati. Se si partisse dal presupposto che gli Stati ricevono quasi lo stesso numero di domande di quelle che presentano, il rapporto costi-benefici sarebbe equilibrato. Tuttavia, poiché il numero di domande di assistenza presentate e ricevute può variare notevolmente nella prassi, sono necessarie regolamentazioni che consentano una migliore ripartizione delle spese.
In primo luogo le spese concernenti il recupero sono a carico della persona interessata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato interpellato. Se lo Stato interpellato è la Svizzera, secondo l’articolo 68 LEF le spese d’esecuzione sono a carico del debitore. Tuttavia, ciò copre solo una parte delle spese (in particolare quelle dell’ufficio d’esecuzione). L’autorità interpellata sostiene altre spese per il carico di lavoro supplementare dovuto al trattamento delle domande di recupero. Per poter compensare tali spese è stato concordato che l’autorità interpellata può trattenere il 5 per cento dell’importo recuperato, ma non meno di 500 euro e non più di 5000 euro per domanda.
Secondo il paragrafo 2, gli Stati rinunciano inoltre, salvo casi particolari, a qualsiasi ulteriore rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca.
Poiché l’esecuzione di azioni di recupero infondate può comportare conseguenze di responsabilità, il paragrafo 3 stabilisce che lo Stato richiedente resti responsabile, nei confronti dello Stato interpellato, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni eseguite nella sua giurisdizione. Nel concreto, si tratta di azioni ritenute infondate in relazione all’esistenza del credito o alla validità del titolo, emesso dall’autorità richiedente, che consente l’esecuzione e/o l’adozione di misure cautelari. Ciò garantisce allo Stato interpellato di non doversi assumere alcuna ulteriore responsabilità in caso di esecuzione dell’assistenza in materia di recupero.
Art. 4p Comitato congiunto
Le Parti contraenti istituiscono un comitato congiunto composto da rappresentanti delle stesse. Il comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del titolo 2 dell’Accordo SAI CH‑UE relativo all’assistenza in materia di recupero (par. 1). Le singole competenze del comitato congiunto sono descritte in modo esaustivo al paragrafo 2. Secondo questa disposizione, il comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell’assistenza in materia di recupero e adotta decisioni relative all’adozione di moduli standard (lett. a), sull’uso delle lingue nei diversi documenti (lett. b), sui mezzi di trasmissione delle domande e delle comunicazioni, qualora il comitato congiunto ritenga che il sistema comune di trasmissione approvato dall’OCSE non debba più essere utilizzato per la comunicazione relativa alle domande di cui al presente titolo (lett. c), sulle norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative di cui all’articolo 4c (lett. d), sulle norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate (lett. e), sulla modifica dei riferimenti agli atti giuridici dell’Unione europea e della Svizzera (lett. f), sulla determinazione e sull’adozione di norme di attuazione relative all’importo minimo di cui all’articolo 4m paragrafo 2 (lett. g), sulla determinazione e sull’adozione di norme per il rilevamento di dati statistici (lett. h), sulla definizione e sull’adozione di norme di attuazione in merito alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all’esecuzione di una domanda di recupero, comprese disposizioni sugli interessi di mora e sulle modalità di rateizzazione per i debitori (lett. i), sulle controversie di cui all’articolo 4j (lett. j), sulle modifiche o sui ritiri delle domande di assistenza (lett. k) nonché sulla determinazione di una procedura per la conclusione di un accordo sul livello dei servizi, garantendo la qualità tecnica e la quantità dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, e, se necessario, sulla conclusione di un accordo sul livello dei servizi (lett. l).
Il comitato congiunto delibera all’unanimità e le Parti contraenti si impegnano a far adottare le decisioni necessarie entro un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’assistenza in materia di recupero. Qualora le Parti contraenti non riescano a raggiungere un accordo entro il termine stabilito, si dovrà avviare una procedura per risolvere la controversia in via amichevole.
Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta all’anno. Ogni cinque anni riesamina il funzionamento e l’efficacia dell’assistenza in materia di recupero convenuta (par. 4).
Art. 4q Utilizzo dei moduli standard per l’assistenza in materia di recupero nell’ambito di altri accordi
Per l’esecuzione dell’assistenza in materia di recupero, il comitato congiunto elabora diversi moduli. L’articolo 4q stabilisce che tali moduli possono essere utilizzati anche per l’assistenza in materia di recupero tra la Svizzera e uno Stato membro dell’UE in base ad altri accordi. Tuttavia, non si tratta di un obbligo.
Art. 4r Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Questo articolo crea una base legale di diritto internazionale per lo scambio di informazioni spontaneo. Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato nel cui territorio si applica l’Accordo SAI UE‑CH, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.
L’articolo intende facilitare la comunicazione delle informazioni, tuttavia le Parti contraenti non sono tenute a effettuare tale scambio. Ogni Stato può quindi decidere autonomamente se procedere allo scambio di informazioni, tenendo conto delle disposizioni legislative o delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato.
Art. 4s Cooperazione su altre questioni
Durante i negoziati le Parti contraenti hanno espresso opinioni divergenti in merito all’accordo sull’assistenza in materia di recupero e alla sua portata. Infine, è stata raggiunta un’intesa su un’assistenza in materia di recupero di crediti IVA.
Inoltre, le Parti contraenti hanno concordato di condurre delle discussioni nei quattro anni che seguono la firma del Protocollo di modifica (quindi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029) al fine di esaminare la possibilità di estendere l’assistenza reciproca in materia di recupero ad altri crediti fiscali. Il contenuto e i risultati di queste discussioni non sono ancora definiti.
6.3.4 Paragrafo 11: Modifiche dell’allegato I
Art. 1 par. 11Modifica dell’allegato I
L’allegato I corrisponde sostanzialmente allo SCC, che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell’OCSE. Dal momento che lo SCC è stato aggiornato, le modifiche ad esso relative sono contenute nell’allegato I dell’Accordo SAI CH‑UE.
Lett. a: l’articolo 1 paragrafo 11 lettera a modifica la parte A della sezione I dell’allegato I.
La parte A ricapitola le informazioni da scambiare nell’ambito dello SCC e indica gli elementi che vengono aggiunti alle informazioni da comunicare. Ora l’obbligo di comunicazione comprende anche i punti seguenti:
– il ruolo delle persone che esercitano il controllo in relazione all’entità titolare del conto e il ruolo o i ruoli dei titolari di quote nel capitale di rischio detenute in un’entità di investimento; ciò garantisce che le autorità fiscali possano riconoscere il ruolo o i ruoli svolti da una persona che esercita il controllo o da un titolare di quote nel capitale di rischio rispetto all’entità, consentendo di distinguere le persone che esercitano il controllo o i titolari di quote nel capitale di rischio che detengono quote attraverso la proprietà, il controllo o in qualità di beneficiari dalle persone che svolgono una funzione dirigenziale (ad es. dirigenti di alto livello, protettori, trustee);
– se il conto si configura come un conto preesistente o un nuovo conto e se è stata ottenuta un’autocertificazione valida; queste informazioni forniscono alle autorità fiscali indicazioni sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate e pertanto sull’affidabilità delle informazioni;
– se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei titolari del conto congiunto: queste informazioni consentono alle autorità fiscali di considerare che i proventi e il saldo dei conti congiunti potrebbero non essere interamente attribuibili a ciascun titolare del conto, ma dovrebbero piuttosto essere ripartiti, a seconda dei casi, tra i titolari del conto; e
– il tipo di conto finanziario: questa distinzione tra conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio e di debito e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato consente alle autorità fiscali di comprendere meglio gli investimenti finanziari detenuti dai contribuenti.
Questa estensione intende consentire alle autorità fiscali di meglio contestualizzare le informazioni che ricevono nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e semplificare l’utilizzo dei dati ai fini dell’osservanza delle prescrizioni fiscali.
Lett. b: l’articolo 1 paragrafo 11 lettera b modifica la parte C della sezione I dell’allegato I.
Secondo lo SCC un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile susseguente all’anno in cui questi conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione. Con l’aggiornamento dello SCC si precisa che questo obbligo si applica anche quando l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggiornare le informazioni relative ai conti interessati in conformità delle procedure antiriciclaggio nazionali.
Lett. c: l’articolo1 paragrafo 11 lettera c aggiunge una parte F alla sezione I dell’allegato I che corrisponde alla parte G dello SCC.
Dal momento che determinate attività possono essere considerate sia cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC (ad es. azioni emesse sotto forma di cripto-attività), lo SCC contiene anche una disposizione facoltativa che consente di escludere la comunicazione degli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale secondo lo SCC se tali informazioni sono comunicate nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. L’intento è limitare le doppie comunicazioni lasciando flessibilità operativa alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi.
Lett. d: l’articolo 1 paragrafo 11 lettera d modifica la sezione VI dell’allegato I.
La sezione VI comprende gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità. Le condizioni alle quali un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può in questi casi fare ricorso a procedure antiriciclaggio per la determinazione delle persone che esercitano il controllo sono state integrate nello SCC. Viene stabilito che le procedure antiriciclaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate nel 201235, in particolare alle Raccomandazioni 10 e 25. Si chiarisce inoltre che, se non è giuridicamente tenuta ad adottare le procedure antiriciclaggio conformi alle suddette raccomandazioni del GAFI, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dovrà applicare «procedure sostanzialmente analoghe». Lo SCC non precisa ulteriormente quali procedure siano considerate tali.
Le procedure antiriciclaggio svizzere corrispondono alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione applicano le procedure antiriciclaggio svizzere sulla base di un corrispondente obbligo giuridico in caso di assoggettamento alla legge del 10 ottobre 199736 sul riciclaggio di denaro, oppure sulla base di procedure «sostanzialmente analoghe» negli altri casi.
Lett. e: l’articolo 1 paragrafo 11 lettera e modifica la sezione VII dell’allegato I.
La sezione VII prevede regole supplementari concernenti gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale. Dal momento che lo SCC prescrive che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono ottenere autocertificazioni per tutti i nuovi conti e confermarne la ragionevolezza, nel caso in cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa, per circostanze straordinarie, ottenere un’autocertificazione valida, non è prevista alcuna possibilità suppletiva per le procedure di adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. In tal caso le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione avranno l’obbligo di determinare provvisoriamente la residenza ai fini fiscali dei titolari di conto e/o delle persone che esercitano il controllo sulla base delle procedure per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale applicabili ai conti preesistenti, fino a quando l’autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata. Va osservato che questa non è una procedura standard e nemmeno un’alternativa all’obbligo di ottenere un’autocertificazione valida.
Lett. f–t: l’articolo 1 paragrafo 11 lettere f–t modifica la sezione VIII dell’allegato I.
La sezione VIII contiene le definizioni utilizzate nell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari, al pari delle modifiche che vi sono state apportate.
Prodotti di moneta elettronica
Alcuni prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale che costituiscono una moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale corrispondono, dal punto di vista funzionale, a un conto bancario tradizionale e sollevano di conseguenza questioni fiscali analoghe. Per garantire condizioni di parità tra i prodotti di moneta elettronica e i conti bancari tradizionali rientranti nel campo di applicazione dello SCC e per assicurare risultati uniformi nelle comunicazioni, sono state apportate le modifiche seguenti:
– parte A punto 9: introduzione dell’espressione «prodotto specificato di moneta elettronica», che comprende le rappresentazioni digitali di un’unica moneta fiduciaria che sono emesse al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, rappresentate da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria, che sono accettate da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente e che, in virtù di requisiti prudenziali applicabili all’emittente, sono rimborsabili al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto. È prevista un’eccezione per i prodotti creati unicamente allo scopo di facilitare il trasferimento di fondi su istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per la conservazione del valore;
– parte A punto 10: introduzione dell’espressione «valuta digitale della banca centrale», che designa qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato emessa in forma digitale da una banca centrale;
– parte A punto 5: modifica della definizione di «istituzione di deposito» per includere i fornitori di moneta elettronica che non sono già istituzioni di deposito ai sensi della definizione attuale e che sono pertinenti dal punto di vista dello SCC / dell’allegato I perché detengono prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale;
– parte B punto 1 lettera a: aggiunta dell’espressione «istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione», per chiarire che una banca centrale non è esclusa dal campo di applicazione dello SCC / dell’allegato I se detiene valute della banca centrale a nome di entità non finanziarie («non-financial entity», NFE) o persone fisiche. L’espressione «NFE» è definita nella sezione VIII parte D punto 7 dell’allegato. Si tratta di entità che non sono istituzioni finanziarie;
– parte C punto 2: modifica della definizione dell’espressione «conto di deposito» per includere i conti che rappresentano prodotti specificati di moneta elettronica e valute della banca centrale detenuti a beneficio di clienti; e
– parte C punto 17 lettera e a: aggiunta di una nuova categoria di conti esclusi per rimuovere dal campo di applicazione i prodotti di moneta elettronica a basso rischio in considerazione del limitato valore monetario immagazzinato, ossia i prodotti specificati di moneta elettronica la cui media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni non ha superato i 10 000 dollari americani durante un qualsiasi periodo consecutivo di 90 giorni.
Copertura dei derivati collegati alle cripto-attività e delle entità di investimento che investono in cripto‑attività
Parte A punto 6
Oltre alla negoziazione e alla detenzione diretta di cripto-attività, gli investitori possono anche investire in cripto-attività tramite fondi e altri veicoli di gestione patrimoniale il cui scopo è acquisire e detenere cripto-attività pertinenti a fini di investimento. In questo modo, gli investitori possono beneficiare delle fluttuazioni di prezzo delle cripto-attività sottostanti al fondo senza possedere direttamente alcuna cripto-attività. Le partecipazioni in fondi e veicoli di gestione patrimoniale sono già soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi dello SCC / dell’allegato I, sia come quote nel capitale di rischio o di debito detenute in entità di investimento, sia come attività finanziarie detenute in conti di custodia. Tuttavia, al momento la definizione di «entità di investimento» non comprende le cripto-attività come categoria di investimenti ammissibili che farebbero rientrare l’entità nell’ambito di applicazione dello SCC / dell’allegato I, in quanto la definizione attuale contempla soltanto attività finanziarie e denaro. Questa definizione viene dunque ampliata per includere l’attività di investimento in cripto-attività.
Parte A punto 7
Al fine di garantire la coerenza tra i derivati collegati alle cripto-attività e i derivati collegati ad (altre) attività finanziarie, queste ultime già contemplate dallo SCC / dall’allegato I, i contratti derivati su cripto-attività sono inclusi nella definizione di attività finanziarie, consentendo così alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione ai prodotti derivati collegati a diversi tipi di attività.
La definizione dei corrispondenti termini del CARF (moneta fiduciaria, cripto-attività, cripto-attività pertinente e operazione di scambio) è riflessa anche nello SCC / nell’allegato I perché in diversi punti vi viene fatto riferimento.
Diritto transitorio per conti considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggiornamento dello SCC / dell’Accordo
Parte C punti 9 e 10
Nelle definizioni dei termini «nuovo conto» e «conto preesistente» viene aggiunta una disposizione di diritto transitorio per i conti che sono considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggiornamento dello SCC nella versione del 2023. Nell’articolo 2 capoverso 1 lettera i numero 2 e lettera j numero 2 LSAI37 si specifica inoltre che, per quanto riguarda i conti considerati conti finanziari esclusivamente in virtù del presente Protocollo di modifica, per distinguere tra un conto preesistente e un nuovo conto è determinante unicamente l’entrata in vigore della presente modifica della LSAI.
Qualificazione dei conti di conferimento di capitale come conti esclusi
Parte C punto 17 lettera e punto v
I conti di conferimento di capitale, il cui scopo è bloccare i fondi per un periodo di tempo limitato in vista della costituzione di una nuova società o di un aumento di capitale in corso, sono ora considerati conti esclusi, a condizione che siano previste adeguate misure di protezione per evitare un uso improprio di tali conti. È il caso in cui tali operazioni sono soggette a regolamentazione e, per legge, devono essere effettuate tramite un conto bancario dedicato, in cui i fondi sottostanti sono congelati fino al conferimento del capitale e, nel caso della costituzione di una società, quando quest’ultima è stata legalmente costituita e iscritta nel registro delle imprese dello Stato. Non appena la società è legalmente costituita e registrata, il conto di conferimento di capitale viene trasformato in un normale conto di deposito o l’importo del capitale viene trasferito a un conto di deposito e il conto di conferimento di capitale iniziale viene chiuso. Al contrario, se la società non viene costituita, gli importi depositati vengono rimborsati ai sottoscrittori.
Al fine di garantire che siano utilizzati solo per il completamento di un’imminente operazione di conferimento di capitale, tali conti sono trattati come conti esclusi solo laddove il loro utilizzo è previsto dalla legge e per un periodo massimo di 12 mesi.
Inclusione dei servizi di verifica statali nelle procedure di adeguata verifica in materia fiscale
Parte E punto 7
La tecnologia ha segnato progressi notevoli anche nel campo dei processi per l’identificazione dei contribuenti, offrendo così la possibilità, per le istituzioni finanziarie interessate, di semplificare la documentazione dei titolari di conto e delle persone che esercitano il controllo. Alcune autorità offrono a fornitori terzi di informazioni, come le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, servizi di verifica statali, i cosiddetti «government verification services» (GVS), che consentono loro di far verificare e di ottenere la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo direttamente dall’autorità fiscale dello Stato nel quale la persona in questione è residente ai fini fiscali. In tal caso la conferma dell’autorità fiscale è rilasciata sotto forma di «token» informatico o altro identificativo univoco.
La parte E punto 7 stabilisce che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi su tali procedure per documentare un titolare di conto o una persona che esercita il controllo nell’ambito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale secondo lo SCC / l’allegato I. Sotto questo aspetto, la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo tramite servizi di verifica statali o un analogo processo informatico è riconosciuta come un equivalente funzionale di un NIF e deve essere comunicata al posto di quest’ultimo.
Eccezione relativa alle entità di utilità pubblica
Parte B punto 1 lettera f e punto 9
Il commentario allo SCC consente agli Stati di aggiungere un’eccezione relativa alle entità di utilità pubblica. Il commentario prevede che gli Stati possano integrare un’espressione designante la categoria delle entità di utilità pubblica qualificata nella propria legislazione di esecuzione, cosa che la Svizzera ha fatto (art. 3 cpv. 9bis LSAI), e ne definisce le condizioni (cfr. messaggio del 19 febbraio 202538). L’UE non ha ripreso questa eccezione nella DAC 8. Per contro, il Protocollo di modifica la prevede, ma soltanto per le entità di utilità pubblica qualificate svizzere che hanno la loro sede in Svizzera e a condizione che non abbiano una sede anche in uno Stato dell’UE ai sensi del diritto europeo.
La Svizzera ha istituito i meccanismi giuridici e amministrativi necessari per garantire che le entità rivendicanti tale status soddisfino effettivamente le condizioni richieste. Questi meccanismi sono concretizzati nella LSAI (art. 3 cpv. 9bis) e nell’OSAIn (art. 6a), al fine di soddisfare le condizioni previste dal commentario allo SCC. Le disposizioni di applicazione saranno altresì applicabili nel quadro dell’Accordo SAI CH‑UE.
Lett. u: l’articolo 1 paragrafo 11 lettera u aggiunge una sezione X all’allegato I.
La nuova sezione X disciplina gli aspetti di diritto transitorio concernenti l’efficacia dell’aggiornamento dello SCC e la comunicazione delle informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un detentore di una quota nel capitale di rischio dell’entità (v. n. 5.5, commento all’art. 41bis cpv. 1 LSAI39).
6.3.5 Paragrafo 12: Modifica dell’allegato III
Art. 1 par. 11Modifica dell’allegato III
L’allegato III contiene l’elenco delle autorità competenti delle Parti contraenti ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera d dell’Accordo SAI CH‑UE. A seguito della Brexit, la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato l’attivazione dello scambio automatico di informazioni sulla base dell’Accordo SAI Conti finanziari. L’Accordo SAI CH‑UE non è più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito. Il punto relativo alle autorità competenti del Regno Unito è pertanto stato eliminato dal presente allegato.
6.3.6 Paragrafi 13–14: Modifica delle dichiarazioni congiunte
Art. 1 par. 13Modifica della dichiarazione congiunta per quanto riguarda l’interpretazione dell’Accordo e degli allegati
La seconda dichiarazione congiunta precisa che i commentari dell’OCSE relativi al modello di accordo tra autorità competenti e allo SCC devono servire a spiegare e interpretare l’Accordo SAI CH‑UE in modo da garantirne un’applicazione uniforme. Dal momento che lo SCC e l’Accordo modello, così come i relativi commentari dell’OCSE, sono stati aggiornati, la presente dichiarazione congiunta è stata adeguata al fine di precisare che il commentario dell’OCSE relativo all’Addendum all’Accordo modello e il commentario relativo allo SCC aggiornato devono servire a loro volta a spiegare e interpretare l’Accordo SAI CH‑UE in modo da garantirne un’applicazione uniforme. Di fatto, i commentari sono parte integrante della definizione dello SCC e dell’Accordo modello.
Art. 1 par. 14Modifica della dichiarazione congiunta per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 5 dell’Accordo
La terza dichiarazione congiunta precisa che il commentario all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE deve servire a interpretare l’articolo 5 dell’Accordo SAI CH‑UE, che disciplina lo scambio di informazioni su domanda. Dal momento che i commentari dell’OCSE possono essere modificati, la presente dichiarazione è stata adeguata al fine di precisare che è l’ultima versione del commentario dell’OCSE a fare stato.
6.3.7 Articolo 2 e 3: Disposizioni finali
Art. 2 Entrata in vigore e applicazione
Il paragrafo 1 specifica che il Protocollo di modifica deve essere ratificato da ciascuna delle Parti contraenti conformemente alle procedure interne. Al termine di tali procedure, il loro espletamento deve essere notificato all’altra Parte contraente. Il Protocollo di modifica entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo all’ultima delle due notifiche.
Il paragrafo 2 specifica che le disposizioni del Protocollo di modifica concernenti lo scambio automatico di informazioni si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2026, a condizione che ciascuna Parte contraente notifichi all’altra di aver espletato le procedure interne necessarie a tale scopo. Le notifiche sono state depositate da entrambe le Parti contraenti il 17 e il 26 novembre 2025. Le disposizioni materiali sull’assistenza in materia di recupero rimangono invece escluse dall’applicazione provvisoria. Solo il nuovo articolo 4p dell’Accordo riveduto relativo al comitato congiunto è applicato in via provvisoria, affinché le Parti contraenti dispongano di una base legale che consenta loro di svolgere congiuntamente e tempestivamente i necessari lavori amministrativi preparatori per l’attuazione dell’assistenza in materia di recupero.
Il paragrafo 3 prevede che le disposizioni sull’amministrazione in materia di recupero siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Inoltre, potranno essere recuperati solo i crediti sorti dopo il 1° gennaio successivo alla firma del Protocollo di modifica (quindi a partire dal 1° gennaio 2026).
Art. 3 Lingue
Il Protocollo di modifica è redatto in tutte le lingue degli Stati membri dell’UE, con le tre lingue ufficiali della Confederazione facenti ugualmente fede.
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Scambio automatico di informazioni
Poiché l’attuazione dello SCC nella versione aggiornata non dovrebbe comportare ripercussioni significative a livello finanziario o dell’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni40, neppure le disposizioni del Protocollo di modifica concernenti lo scambio automatico di informazioni dovrebbero avere ripercussioni rilevanti a livello finanziario o dell’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Sarà possibile utilizzare i sistemi e le procedure in uso. Gli oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione federale potranno essere gestiti con le risorse finanziarie e il personale esistenti.
Per quanto riguarda la nuova categoria delle entità di utilità pubblica qualificate, anche in applicazione dell’Accordo SAI CH‑UE riveduto è necessaria una conferma che attesti l’adempimento delle condizioni previste dallo SCC e di quelle stabilite dal Consiglio federale nell’OSAIn, come descritto nel messaggio del 19 febbraio 202541. Per le autorità fiscali (cantonali), ciò implicherà ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale, già esaminate nel messaggio del 19 febbraio 202542.
Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali
L’assistenza in materia di recupero consente alla Svizzera di recuperare crediti IVA in sospeso negli Stati membri dell’UE. Finora l’AFC non aveva alcuna possibilità, eccetto nell’ambito dell’AAF, di procedere all’esecuzione di crediti fiscali in sospeso nei confronti di contribuenti all’estero che non disponevano di valori patrimoniali in Svizzera. Il solo fatto che esista la possibilità per gli Stati di prestare assistenza reciproca in materia di recupero può aumentare la propensione di alcuni contribuenti a dichiarare e pagare l’imposta. In tal senso è previsto un aumento delle entrate, che al momento non sono tuttavia quantificabili.
L’assistenza in materia di recupero comporta un onere supplementare soprattutto per lo Stato interpellato, che dovrà eseguire la procedura di esecuzione nazionale e successivamente versare i fondi recuperati allo Stato richiedente. Se uno Stato è richiedente e interpellato con la stessa frequenza, i costi e i benefici dell’assistenza in materia di esecuzione si compensano. Nel caso della Svizzera occorre partire dal presupposto che le domande di esecuzione presentate all’estero siano inferiori rispetto a quelle ricevute. Questo è già oggi il caso nell’ambito del recupero conformemente all’AAF e dello scambio di informazioni su domanda. Di conseguenza, ciò comporta costi aggiuntivi dovuti a un fabbisogno di personale supplementare. Tali costi saranno attenuati dalla regolamentazione delle spese concordata in base alla quale lo Stato interpellato può utilizzare una parte dei crediti recuperati (il 5 % dell’importo recuperato, ma almeno EUR 500 e al massimo EUR 5000 per domanda) per coprire le proprie spese. Poiché tale regolamentazione è nuova sia per la Svizzera che per l’UE, non sono ancora disponibili dati empirici che consentano di quantificare con esattezza i costi derivanti dall’aumento delle spese per il personale. Inoltre, non è possibile prevedere il numero delle future domande. L’unico indizio al riguardo si evince dal fatto che, per determinare gli importi minimi ai fini della presentazione di una domanda di recupero, si è optato per una soglia di 200 o di 250 casi. Ciò riflette le aspettative secondo cui il futuro numero delle domande potrebbe aggirarsi intorno a tale ordine di grandezza. Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale saranno esaminate dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni. Gli eventuali costi supplementari saranno compensati internamente o sottoposti al Consiglio federale nel quadro dell’evoluzione 2029‒2030. A livello di Cantoni e Comuni, l’assistenza in materia di recupero non avrà ripercussioni finanziarie rilevanti. Gli atti esecutivi saranno sicuramente adottati dagli uffici d’esecuzione, ma questi incasseranno anche gli emolumenti da loro stabiliti per coprire le spese sostenute. Inoltre, il numero di procedure atteso è irrisorio rispetto al volume complessivo delle procedure di recupero.
7.2 Ripercussioni per gli ambienti interessati
Scambio automatico di informazioni
L’attuazione delle disposizioni del Protocollo di modifica concernenti lo scambio automatico di informazioni genera per gli ambienti interessati oneri aggiuntivi dovuti principalmente all’ampliamento degli obblighi di comunicazione. Trattandosi per la grande maggioranza di attori che già oggi sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo lo SCC con altre giurisdizioni partner, e considerato che l’Accordo SAI CH‑UE nella versione rivista dal Protocollo di modifica non diverge dallo SCC né dall’Accordo SAI Conti finanziari, i costi supplementari risultano relativamente contenuti.
Gli oneri aggiuntivi per i circa 9000 istituti finanziari interessati previsti nel messaggio del 19 febbraio 202543 considerano anche l’attuazione dell’Accordo SAI CH‑UE riveduto. Tali oneri derivano principalmente dagli adeguamenti nell’ambito dell’infrastruttura (sistemi informatici), dai lavori tecnici di preparazione (adeguamento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e dei sistemi di controllo, formazione dei collaboratori, attività di informazione) e dai relativi costi per il personale. Il settore interessato prevede costi una tantum, per l’attuazione complessiva dello SCC aggiornato, compresi tra 400 000 e 600 000 franchi per istituto finanziario per l’introduzione delle modifiche e un aumento dei costi ricorrenti ogni anno relativamente contenuto (meno di fr. 50 000 all’anno). I costi comprendono anche l’attuazione dello SCC aggiornato con gli Stati membri dell’UE.
Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali
È assoggettato all’imposta sul valore aggiunto chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, esercita un’impresa (art. 10 LIVA). Nell’UE, le persone interessate sono definite in modo analogo. L’assistenza in materia di recupero concordata non influisce sull’insorgenza dei crediti IVA. Come finora, l’esistenza e l’importo del credito fiscale saranno determinati unicamente sulla base delle disposizioni legali in vigore nello Stato in questione. Solo quando un credito IVA è stato accertato con decisione passata in giudicato, ma il contribuente non lo paga e dispone di valori patrimoniali soltanto in uno Stato diverso da quello in cui è sorto il debito fiscale, è possibile ricorrere all’assistenza in materia di recupero e accedere così a tali valori patrimoniali per coprire il debito fiscale.
Innanzitutto, si deve partire dal presupposto che le imprese pagano i loro crediti IVA accertati con decisione passata in giudicato, indipendentemente dal fatto che i crediti sorgano in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE. Per tali imprese non sorgono altri obblighi o oneri a seguito dell’assistenza in materia di recupero. Tanto meno si crea un onere amministrativo aggiuntivo. Se un’impresa svizzera non paga l’imposta accertata con decisione passata in giudicato in uno Stato membro dell’UE e se non dispone neppure di sufficienti valori patrimoniali in altri Stati membri dell’UE, in futuro vi è il rischio per l’impresa che tale credito sia eseguito in Svizzera. Per contro, in futuro anche la Svizzera avrà modo di procedere all’esecuzione dei crediti IVA non pagati in uno Stato membro dell’UE.
7.3 Ripercussioni sull’economia
Scambio automatico di informazioni
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard si prefigge di preservare la qualità e il riconoscimento internazionale della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale e di ottimizzare la certezza del diritto e della pianificazione. La revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo SAI CH‑UE serve al raggiungimento di tale obiettivo anche in vista della futura valutazione tra pari da parte del Forum globale. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard contribuisce quindi sensibilmente al rafforzamento della qualità e al riconoscimento della piazza finanziaria svizzera e riduce il rischio che la Svizzera sia inserita in una delle liste menzionate al numero 1.2.1. La verifica del Forum globale è volta ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in maniera coerente a livello internazionale, per cui l’attuazione delle misure proposte non penalizza in nessun modo la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Al contrario, la piazza finanziaria svizzera ne viene rafforzata. Lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è ampiamente consolidato e l’aggiornamento deve essere attuato con tutti gli Stati coinvolti in modo coordinato.
Assistenza in materia di recupero
La Svizzera ha accettato di avviare i negoziati sull’assistenza in materia di recupero per garantire a lungo termine il mantenimento dell’Accordo SAI CH‑UE e, segnatamente, del suo articolo 9 (esenzione dall’imposta alla fonte tra società consociate). Il Protocollo di modifica concordato con l’UE ha consentito di porre l’Accordo SAI CH‑UE su una nuova base più ampia che garantisce un equilibrio degli interessi tra tutte le Parti contraenti. Il mantenimento dell’articolo 9 riveste una certa importanza per la piazza economica svizzera. Ciò giustifica le spese amministrative aggiuntive, anche se è difficile fare un confronto fra la valenza del mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH‑UE e i potenziali costi derivanti dall’attuazione dell’assistenza in materia di recupero nell’ambito dell’IVA. Al contempo, un’assistenza in materia di recupero limitata all’IVA non dovrebbe avere ripercussioni negative significative per la piazza economica.
Il contenuto e i risultati dell’impegno reciproco a intraprendere nuovi colloqui su ulteriori possibilità di applicazione dell’assistenza in materia di recupero non sono ancora definiti. Questo impegno è finalizzato unicamente a creare un quadro per svolgere tali colloqui.
7.4 Altre ripercussioni
Poiché non sono da attendersi ripercussioni per l’ambiente e la società, tale aspetto non è stato approfondito.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
Il disegno di decreto federale che approva il Protocollo di modifica si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)44, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale ha la competenza di approvare i trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 LOGA). Il Protocollo di modifica è un trattato internazionale, per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale, bensì dell’Assemblea federale.
8.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Scambio automatico di informazioni
L’attuazione degli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni è volta al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
Lo scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell’UE non si fonda sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa né sull’Accordo SAI Conti finanziari, bensì sull’Accordo SAI CH‑UE, che costituisce una base giuridica autonoma per tale scambio. Il Protocollo di modifica attua lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Benché si tratti di strumenti distinti, questi non differiscono in termini di contenuto per gli istituti finanziari svizzeri.
Il Protocollo di modifica intende attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato con l’UE riguardo allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Il Consiglio federale si è già espresso sull’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato (cfr. messaggio del 19 febbraio 202545). Per questo motivo il Protocollo di modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
Come nell’Accordo vigente, la LSAI e l’OSAIn saranno applicabili anche all’Accordo SAI CH‑UE riveduto.
Assistenza in materia di recupero
A livello internazionale non esistono standard minimi né altri impegni internazionali per tale forma di assistenza amministrativa e, di conseguenza, la Svizzera non è tenuta a concordare disposizioni di questo tipo.
Gli altri impegni internazionali della Svizzera non riguardano il presente Protocollo di modifica.
8.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che nel diritto nazionale dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.
Nel Protocollo di modifica sono contenute disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria la modifica di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva il Protocollo di modifica è sottoposto a referendum facoltativo. La modifica della LSAI che attua lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato è stata approvata da entrambe le Camere dell’Assemblea federale con voto finale del 26 settembre 2025.
8.4 Applicazione provvisoria
In virtù dell’articolo 7b capoverso 1 LOGA, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono, il Consiglio federale può decidere o convenire l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale che deve essere approvato dall’Assemblea federale. Il Consiglio federale ha ritenuto che queste due condizioni fossero soddisfatte.
Per quanto riguarda il primo punto (importanti interessi della Svizzera), il Consiglio federale rileva infatti quanto segue: lo SCC aggiornato è applicato a partire dal 1° gennaio 2026 con tutti gli Stati partner con cui lo scambio automatico di informazioni è attuato per mezzo dell’Accordo SAI Conti finanziari. Per ragioni di coerenza, di certezza del diritto e di pianificazione per gli istituti finanziari, è importante che la revisione dell’Accordo SAI CH‑UE, in merito allo scambio automatico di informazioni, venga applicato a decorrere dalla stessa data. La parità di trattamento degli Stati partner è pertanto garantita, a prescindere che le informazioni siano scambiate in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari o dell’Accordo SAI CH‑UE.
Per quanto riguarda il secondo punto (particolare urgenza), il Consiglio federale constata che non è stato possibile concludere la procedura svizzera di ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH‑UE entro il 31 dicembre 2025, dal momento che il Protocollo di modifica ha potuto essere firmato soltanto il 20 ottobre 2025. La revisione della LSAI che attua lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato è stata infine approvata da entrambe le Camere dell’Assemblea federale con voto finale del 26 settembre 2025 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Di conseguenza, il Consiglio federale ha deciso di applicare a titolo provvisorio le disposizioni del Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH‑UE relative alla revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo e che non richiedevano alcuna modifica di legge a partire dal 1° gennaio 2026. Inoltre, ha deciso di applicare a titolo provvisorio anche il nuovo articolo 4p del Protocollo concernente il comitato congiunto, affinché le Parti contraenti possano accordarsi sulle procedure e sui mezzi di comunicazione da utilizzare tra di loro prima dell’entrata in vigore della presente parte dell’Accordo.
Di conseguenza, il Consiglio federale ha deciso l’applicazione provvisoria del Protocollo di modifica a partire dal 1° gennaio 2026. Conformemente all’articolo 152 capoverso 3bis LParl, nell’ottobre 2025 ha consultato previamente le Commissioni parlamentari competenti, che non si sono opposte a tale applicazione.
L’articolo 7b capoverso 2 LOGA dispone che l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale cessi dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione. Nel presente caso, il messaggio gli è presentato entro il termine previsto.
8.5 Protezione dei dati
Il Protocollo di modifica si applicherà tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Questi ultimi figurano tutti nell’elenco svizzero degli Stati in cui è garantito un livello adeguato di protezione dei dati (allegato 1 OPDa). La Svizzera beneficia di una decisione di adeguatezza, emessa dalla Commissione europea e riconfermata il 15 gennaio 202446 a seguito della revisione della LPD, in cui si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati.
Il Protocollo di modifica disciplina sia lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale sia l’assistenza in materia di recupero tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE.
Scambio automatico di informazioni
L’Accordo SAI CH-UE è in vigore dal 1° gennaio 2017. La parte del Protocollo di modifica relativa allo scambio automatico di informazioni si fonda sulla revisione dell’Accordo a seguito dell’aggiornamento dello SCC dell’8 giugno 2023. Questo Protocollo non modifica il regime di protezione dei dati in vigore, ne estende soltanto il campo di applicazione ai nuovi dati scambiati. Nel suo preambolo si fa anche riferimento alle ultime decisioni dell’UE relative al mantenimento della decisione di adeguatezza dell’UE concernente la Svizzera.
Le condizioni e le modalità relative allo scambio delle informazioni che possono essere trasmesse agli Stati membri dell’UE sono disciplinate nella LSAI e nell’OSAIn, che contengono le basi legali necessarie affinché gli istituti finanziari, le autorità fiscali cantonali e l’AFC possano trattare e trasmettere i dati personali specificati nell’Accordo SAI CH‑UE modificato dal Protocollo di modifica. La LSAI e l’OSAIn assicurano che il trattamento e la trasmissione di tali dati siano conformi ai principi della protezione dei dati. In questa legge e in quest’ordinanza sono definiti, in particolare, gli obblighi che incombono agli istituti finanziari, i compiti dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali, i diritti delle persone interessate e le esigenze che il sistema d’informazione utilizzato dall’AFC deve soddisfare nonché le procedure di scambio di dati tra i Cantoni e l’AFC per via elettronica.
Inoltre, sono stati introdotti diversi meccanismi sia sul piano internazionale che su quello nazionale per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati. Questi sono descritti in dettaglio nel messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali)47 e nel messaggio del 19 febbraio 202548. Si tratta in particolare dei meccanismi di valutazione del Forum globale, delle notifiche da parte degli Stati relative ai rispettivi requisiti in materia di protezione dei dati e del meccanismo di controllo menzionato sopra.
Le persone oggetto di comunicazione vengono informate in merito ai dati scambiati e alle basi legali applicabili (art. 14 LSAI).
In materia di protezione dei dati, le persone interessate dispongono dei diritti previsti dalla LPD nei confronti degli istituti finanziari (art. 19 cpv. 1 LSAI). Nei confronti dell’AFC, tuttavia, possono esclusivamente far valere il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti (art. 19 cpv. 2 LSAI). Questo significa, in particolare, che non hanno la possibilità di opporsi alla comunicazione dei propri dati. La limitazione è giustificata, poiché l’opposizione sarebbe sistematicamente respinta per i motivi stabiliti dall’articolo 37 capoverso 2 LPD, in quanto la comunicazione dei dati si fonda su un trattato internazionale. Se, tuttavia, la trasmissione dovesse comportare uno svantaggio per le persone interessate, queste potrebbero far valere i diritti accordati loro dall’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196849 sulla procedura amministrativa (art. 19 cpv. 2 LSAI).
L’esame preliminare dei rischi mostra, inoltre, che il trattamento dei dati non presenta rischi particolari per le persone interessate. Il quadro giuridico e le misure adottate consentono di fatto di circoscrivere gli eventuali rischi residui.
Assistenza in materia di recupero
L’adeguatezza della protezione dei dati degli altri Stati contraenti rappresenta una base importante anche nel caso dell’assistenza in materia di recupero.