FF 2026 2482

Decreto federale che stanzia un credito d’impegno per l’ambiente globale 2027–2030 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 53 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell’ambiente;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20263,

decreta:

Art. 1

Per le attività nell’ambito della politica ambientale internazionale è stanziato un credito d’impegno di 176,23 milioni di franchi per il periodo 2027‒2030.

Art. 2

I mezzi di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata di seguito:

  1. contributi al Fondo globale per l’ambiente («Global Environment Facility», GEF): 132,1 milioni di franchi;

  2. contributi al Fondo multilaterale per l’attuazione del Protocollo di Montreal (Fondo per l’ozono): 12 milioni di franchi;

  3. contributi allo «Special Climate Change Fund» (SCCF) e al «Least Developed Countries Fund» (LDCF): 29,33 milioni di franchi;

  4. esecuzione del credito d’impegno: 2,8 milioni di franchi.

Nel periodo 2027–2030 l’Ufficio federale dell’ambiente può effettuare trasferimenti per un importo massimo di 4 milioni di franchi tra i progetti di cui alle lettere b–d.

Art. 3

L’importo del credito d’impegno si fonda sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di maggio 2026 (pari a 101,3 punti; dicembre 2025 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

2027: +0,6 %;

2028: +0,7 %;

2029: +0,9 %;

2030: +1,0 %.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.