FF 2026 2490

Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN)

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L’ultima esposizione nazionale, la sesta in tutto, si è tenuta nel 2002 («Expo.02» nella Regione dei Tre Laghi). Dopo il fallimento di un progetto nella Svizzera orientale («Expo 2027 Lago di Costanza–Svizzera orientale»), hanno preso forma negli ultimi anni diverse iniziative per una nuova esposizione nazionale (v. n. 1.6). Per realizzare eventi di questo tipo è generalmente necessario un sostegno statale. Il 29 giugno 2022 il Consiglio federale, insieme alla Conferenza dei Governi cantonali (CdC), ha accolto in linea di massima favorevolmente l’idea di un’esposizione nazionale1 e, il 22 novembre 2023, ha pubblicato un rapporto sulle condizioni generali di una tale esposizione2. Accogliendo, il 13 marzo 2024, la mozione 23.3966 («Esposizione nazionale») della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di fissare le condizioni quadro per la prossima esposizione nazionale a partire dall’anno 2030.

Dopo un’analisi approfondita, il Consiglio federale ha concluso che per sostenere le future esposizioni nazionali è necessaria una nuova base giuridica sotto forma di legge speciale3. Alla luce degli ultimi sviluppi intervenuti sul fronte del diritto in materia di sussidi, la posizione espressa a suo tempo nel messaggio su Expo.02, secondo cui era possibile concedere singoli sussidi sulla sola base di un decreto di stanziamento4, non è più sostenibile. Il Consiglio federale ritiene anche che la legge dell’11 dicembre 20095 sulla promozione della cultura (LPCu) non rappresenti più una base giuridica sufficiente.

Il 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sull’avamprogetto di legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN). Al contempo, vista la difficile situazione finanziaria della Confederazione, ha deciso di non cofinanziare una tale esposizione sino alla fine degli anni 20306.

Lo scopo del presente disegno di legge è fissare le condizioni quadro per il sostegno alle future esposizioni nazionali e creare a tal fine la necessaria base giuridica.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Prima di elaborare il presente disegno di legge, il Consiglio federale ha esaminato se la Confederazione potesse prevedere un sostegno finanziario e una partecipazione attiva a una procedura d’esame e di selezione attraverso un complemento alla legge sulla promozione della cultura (LPCu). Questa soluzione è stata però scartata. Secondo la concezione attuale, il campo d’applicazione della LPCu non può estendersi alle future esposizioni nazionali. Inoltre, le modalità di finanziamento definite nella legge (limite di spesa per l’Ufficio federale della cultura, art. 27 LPCu) non si prestano per un sostegno finanziario a un’esposizione nazionale. È dunque preferibile creare una legge specifica piuttosto che completare la LPCu.

Si è anche valutato se la base giuridica dovesse riguardare soltanto una determinata esposizione nazionale (la prossima) o più esposizioni. Per ragioni di efficienza, il Consiglio federale ha optato per un progetto di validità generale. I dettagli della procedura saranno specificati a tempo debito in un’apposita ordinanza.

Prima di avviare la consultazione, il Consiglio federale aveva anche valutato se non fosse meglio rinunciare a un progetto di legge visto che, a suo avviso, un’esposizione nazionale non sarebbe comunque realizzabile prima del 2040. Tuttavia, in considerazione del mandato conferitogli dalla mozione 23.3966 della CSEC-S di definire le condizioni quadro per la prossima esposizione nazionale, il Consiglio federale ha optato a favore di una legge speciale. L’obiettivo è creare una base giuridica per l’eventuale sostegno da parte della Confederazione di una futura esposizione nazionale. Gli ampi consensi raccolti durante la consultazione corroborano questa scelta.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Nell’articolo 11, l’obiettivo 10 del decreto federale del 6 giugno 20247 sul programma di legislatura 2023–2027 annuncia, come misura, la «definizione delle condizioni quadro per una prossima esposizione nazionale con data di svolgimento a partire dal 2030». Il presente disegno di legge attua questa misura. Lo svolgimento di una consultazione sulla creazione di una base giuridica per sostenere una possibile esposizione nazionale figurava pertanto tra gli obiettivi del Consiglio federale del 2025, mentre l’adozione del relativo messaggio è uno degli obiettivi del 20268.

Il Consiglio federale ne ha discusso per tempo con la CdC. Nel giugno 2022, Confederazione e Cantoni hanno espresso un parere sostanzialmente positivo riguardo a una futura esposizione nazionale, dichiarandosi disposti a sostenere idealmente le iniziative in tal senso e a seguirle nell’ambito del processo di pianificazione. Questa presa di posizione non conteneva tuttavia alcuna dichiarazione d’intenti di carattere finanziario, ma specificava che la questione del finanziamento sarebbe stata decisa dagli organismi competenti tenendo conto della situazione delle finanze federali9. Il presente disegno di legge si basa sul rapporto concernente le condizioni quadro per un’esposizione nazionale, pubblicato dal Consiglio federale il 22 novembre 2023 in risposta a un mandato relativo alla pianificazione legislativa 2019–202310.

In concomitanza con l’avvio della procedura di consultazione sull’avamprogetto di legge, il Consiglio federale ha anche annunciato, il 25 giugno 2025, di rinunciare al cofinanziamento di un’esposizione nazionale negli anni 2030 vista la difficile situazione delle finanze della Confederazione e le imminenti sfide economiche e geopolitiche. Le finanze della Confederazione sono sottoposte a forte pressione. Il messaggio del 19 settembre 202511 sul pacchetto di sgravio 27 prevedeva a partire dal 2027 uno sgravio annuo delle finanze federali di circa 3 miliardi di franchi. Lo sgravio viene conseguito soprattutto attraverso tagli alle uscite perché il disavanzo strutturale è dovuto in primo luogo alla crescita eccessiva delle stesse. Il Parlamento ha deciso di rinunciare a numerose misure di risparmio, per cui lo sgravio totale si riduce di circa un terzo. Vi è inoltre il rischio di un calo del gettito fiscale a seguito del peggioramento della situazione economica e di alcuni oggetti parlamentari pendenti che avranno un notevole impatto finanziario. A breve e medio termine la Confederazione non disporrà pertanto di sufficienti risorse per uscite straordinarie, quali quella di una partecipazione alla prossima esposizione nazionale. A questo proposito va ricordato che per Expo.02 la Confederazione ha speso quasi un miliardo di franchi12.

Il disegno di legge è in linea con gli obiettivi strategici del Consiglio federale di rafforzare la coesione sociale e promuovere il dialogo tra tutte le regioni del Paese13.

1.4 Stralcio di interventi parlamentari

Accogliendo nel marzo 2024 la mozione 23.3966 della CSEC-S «Esposizione nazionale», il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di fissare le condizioni quadro per una prossima esposizione nazionale a partire dall’anno 2030, di prendere una «decisione di aggiudicazione» fra le varie iniziative di esposizioni nazionali al più tardi entro la metà del 2026 e di rendere nota la sua volontà di finanziamento entro la fine del 2026. In linea con questa mozione, il Parlamento ha integrato nel programma di legislatura 2023–2027 la «definizione delle condizioni quadro per una prossima esposizione nazionale con data di svolgimento a partire dal 2030» (v. n. 1.3).

Il 14 giugno 2024 il Consiglio federale ha deciso di creare la base giuridica per le future esposizioni nazionali e di avviare i lavori preparatori corrispondenti, tra cui la pianificazione a livello concettuale di una procedura di selezione. Esso sta quindi attuando il mandato conferitogli dalla mozione citata di definire le condizioni quadro per una prossima esposizione nazionale. Il 25 giugno 2025 ha indetto la consultazione sull’avamprogetto di legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (AP-LSEN).

Sempre il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha deciso di non cofinanziare un’esposizione nazionale negli anni 2030 a causa della difficile situazione delle finanze della Confederazione. Ha quindi reso nota la sua volontà di finanziamento, come richiesto dalla mozione.

Al momento la Confederazione non può selezionare alcun progetto, perché la procedura corrispondente presupporrebbe l’esistenza di una base giuridica e di una disponibilità di principio a un finanziamento. Anche dopo l’entrata in vigore della legge non è prevista per il momento una procedura d’esame e di selezione, perché manca la prospettiva di una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.

1.5 Opportunità e rischi legati a un’esposizione nazionale

Finora si sono tenute in Svizzera sei esposizioni nazionali, l’ultima delle quali nel 2002 nella regione dei Tre Laghi (Expo.02). Le esposizioni nazionali sono eventi straordinari di grande importanza per tutto il Paese. Vista la loro portata, preparazione e rilevanza, sono presi in considerazione solo a intervalli piuttosto lunghi e quindi si differenziano da altri eventi che si susseguono a ritmi molto più brevi.

Nel XXI secolo una manifestazione di questo tipo trova ancora una sua ragion d’essere14? Le opportunità superano i rischi? È difficile rispondere in maniera generica a queste domande. In generale si può affermare che un’esposizione nazionale intesa come pura rassegna di prodotti e prestazioni o come semplice festa popolare senza un vero «lascito» non sarebbe più al passo con i tempi. Le numerose opportunità di informarsi su nuovi prodotti e l’enorme densità di eventi e fiere depongono a sfavore di un’esposizione di questo tipo. Un’esposizione nazionale ha valenza sociale, culturale ed economica. Deve promuovere la riflessione sull’identità culturale e sociale della Svizzera, rafforzare la coesione nazionale ed esprimere la posizione della Svizzera nella comunità internazionale. Deve creare uno spazio d’incontro tra diversi gruppi sociali, regioni e generazioni e di dialogo su questioni sociali attuali e future. Deve tematizzare le tendenze del nostro tempo e generare un beneficio culturale, economico ea lungo termine per tutta la Svizzera. In questo contesto, le esposizioni nazionali possono anche trasmettere impulsi all’innovazione, alla sostenibilità, alla digitalizzazione, al turismo e allo sviluppo economico. Devono confrontarsi sulle prospettive di sviluppo del Paese e sulle sfide e opportunità che gli si presentano.

Un’esposizione nazionale genera costi considerevoli e comporta un grosso rischio finanziario, ma non solo: basti pensare alle risorse necessarie per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici, aspetto che negli ultimi anni sta assumendo sempre più importanza. Oltre ai costi summenzionati, una tale esposizione può anche comportare rischi per l’ambiente e il clima e generare tutta una serie di oneri conseguenti che vanno pure considerati. Il contributo della Confederazione all’ultima esposizione nazionale Expo.02, costata complessivamente attorno ai 1,6 miliardi di franchi, è lievitato, dopo lo stanziamento di vari crediti aggiuntivi, a quasi un miliardo di franchi (fr. 918,8 mio.), il quadruplo di quanto inizialmente previsto.

La pianificazione e realizzazione di un’esposizione nazionale sono compiti molto complessi e impegnativi: servono strutture dirigenziali e meccanismi di controllo efficaci e funzionanti. Expo.02 ha dimostrato che le carenze in questo ambito possono avere gravi conseguenze in termini di costi aggiuntivi, ritardi e danni alla reputazione, i quali a loro volta possono compromettere la fiducia in questi progetti e rendere più difficile il sostegno politico e sociale a qualsiasi iniziativa futura di questo tipo. Occorre trarne i giusti insegnamenti e tenerne conto in vista di una futura esposizione nazionale15.

Un ulteriore tentativo di organizzare un’esposizione nazionale è stato fatto nel 2016. Un’iniziativa congiunta dei Cantoni di Appenzello Esterno, San Gallo e Turgovia spingeva in questa direzione per la realizzazione del progetto «Expo 2027 Lago di Costanza–Svizzera orientale». Nel 2016, tuttavia, i cittadini dei Cantoni di San Gallo e Turgovia hanno respinto alle urne i crediti per la pianificazione degli ulteriori lavori e per la realizzazione di uno studio di fattibilità.

1.6 Progetti per una prossima esposizione nazionale

Diversi enti hanno manifestato il loro interesse per l’organizzazione della prossima esposizione nazionale (v. riquadro). Le iniziative Muntagna, NEXPO, Svizra27 e X27 mantengono in essere i loro progetti nonostante la moratoria di finanziamento della Confederazione per gli anni 2030. Vista la mancanza di prospettive finanziarie per questo periodo, non si può escludere che taluni progetti siano abbandonati parzialmente o interamente.

Tra il 2023 e il 2024 le quattro iniziative di progetto hanno esaminato l’ipotesi di una possibile fusione, ma vista l’impossibilità di realizzarla, i progetti sono ora portati avanti singolarmente.

«Muntagna – L’Expo delle Alpi 2027+»
( www.muntagna.ch )

Ente promotore: Associazione Muntagna. Idea: piattaforma per l’interconnessione di progetti nell’arco alpino per nuovi modelli di vita e di lavoro, per un’economia sostenibile e per la mobilità del futuro; esposizione in luoghi affascinanti e percorsi emozionanti all’insegna del motto «Ripensare le Alpi!». Ubicazione: nell’arco alpino svizzero.

«NEXPO – la nuova Expo»
( www.nexpo.ch )

Ente promotore: associazione NEXPO – la nuova Expo. Idea: prima esposizione nazionale distribuita su tutta la Svizzera, nelle Città e nelle campagne; coinvolgimento partecipativo della popolazione, della società civile e dell’economia; in modo sostenibile dal punto di vista ecologico, sociale ed economico; circa 100 eventi sul tema della convivenza nel XXI secolo, collegati da percorsi (con i mezzi pubblici, in bicicletta e a piedi). Ubicazione: decentralizzata, distribuita sulle 10 più grandi Città svizzere e in altre Città e Comuni.

«Svizra 27 – Esposizione nazionale della Svizzera nord-occidentale» ( www.svizra27.ch )

Ente promotore: associazione Svizra27. Idea: sviluppo di progetti futuri diversificati in 10 tematiche con attori dell’economia, della società e della cultura; esperienze immersive in siti fissi e itineranti; i visitatori hanno l’opportunità di dare forma insieme a un progetto futuro comune su larga scala; esperienze partecipative, ludiche, digitali e sensoriali. Ubicazione: undici sedi nei Cantoni della Svizzera nord-occidentale (Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura e Soletta).

«X27 – Il futuro? Lo vogliamo, lo abbiamo, possiamo dargli forma!» ( www.x27.ch )

Ente promotore: associazione X27. Idea: sistema aperto e collaborativo per gli operatori attivi del cambiamento in Svizzera, su diversità, innovazione e creatività nei settori della cultura, della formazione, del lavoro, del sociale, della salute e dell’ambiente (contributo alla sostenibilità della società in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030). Obiettivo: riunire tutte le iniziative di progetto. Ubicazione: decentralizzata, distribuita in tutta la Svizzera durante tutto l’anno. Come evento culminante, il «Rendez-vous della Svizzera» si svolge in un’unica località per un breve periodo.

1.7 Rapporto con eventuali Giochi olimpici e paralimpici invernali in Svizzera

Il disegno di legge non ha alcun legame diretto con le imminenti decisioni circa la possibile organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali in Svizzera. Tuttavia, i grandi eventi che si tengono in Svizzera con il sostegno di fondi pubblici devono essere coordinati16. Non è possibile organizzare un’esposizione nazionale contemporaneamente ai Giochi olimpici.

Il 19 giugno 2026 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sui parametri di riferimento per sostenere la candidatura svizzera ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038 e ha trasmesso al Parlamento il relativo messaggio17. La decisione di principio e programmatica prevede un contributo federale di al massimo 200 milioni di franchi, ma senza garanzia di deficit e a condizione che i Cantoni e i Comuni vi contribuiscano, insieme, con un importo almeno equivalente. L’associazione responsabile dell’organizzazione prevede una garanzia di deficit, finanziata da fondi privati, pari a 200 milioni di franchi. Secondo l’associazione, i Giochi dovrebbero costare complessivamente 2,2 miliardi di franchi; oltre ai contributi statali, le entrate dovrebbero provenire da sponsorizzazioni, merchandising, vendita dei biglietti e da un contributo sostanziale del CIO18.

2 Consultazione

2.1 Risultati

Nell’ambito della consultazione, svoltasi tra il 25 giugno e il 16 ottobre 2025, sono pervenuti 52 pareri19.

Dalla consultazione è emerso che una maggioranza dei partecipanti è favorevole alla creazione di una nuova base giuridica per sostenere le future esposizioni nazionali20. I Cantoni, la maggior parte dei partiti politici e delle associazioni di categoria, nonché in particolare le città e gli enti promotori coinvolti in progetti passati o correnti valutano positivamente la creazione di una base giuridica e il chiarimento del ruolo della Confederazione in relazione a un’iniziativa nazionale di tale portata.

L’avamprogetto viene invece respinto o perché non si intravvede la necessità di una legge federale specifica o per motivi di politica finanziaria21.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione condivide le proposte sul ruolo della Confederazione come sostenitrice22.

Nella consultazione i punti più criticati sono stati il modello di finanziamento proposto23 e la mancanza di un coinvolgimento precoce dell’Assemblea federale nella decisione di finanziamento24. Su altri articoli dell’avamprogetto sono stati espressi pareri isolati, per lo più tecnici o redazionali.

Una critica al modello di finanziamento proposto riguarda la limitazione del contributo federale al 30 per cento al massimo dei costi computabili, limitazione respinta da una chiara maggioranza in tutti i gruppi d’interesse. I Cantoni, i relativi partiti politici e le associazioni, nonché numerose cerchie interessate fanno notare che un tale evento non può essere realizzato come progetto nazionale senza una partecipazione sostanziale della Confederazione.

Viene inoltre criticato il requisito proposto dal Consiglio federale secondo cui i Cantoni e i Comuni debbano fornire, insieme, un contributo finanziario almeno equivalente a quello della Confederazione. Questo cofinanziamento paritario sarebbe irrealistico, inopportuno e, soprattutto per i singoli Cantoni e Comuni che partecipano ai costi, insostenibile. Comporta in particolare oneri sproporzionati per le regioni strutturalmente più deboli, il che non è certo nell’interesse della coesione e della solidarietà in Svizzera. Di conseguenza, la maggioranza dei Cantoni e la CdC respingono questo requisito o avanzano una controproposta concreta. Il cofinanziamento paritario è respinto anche da singoli portatori d’interesse e, in particolare, da quasi tutti gli enti responsabili interessati. I partiti e le associazioni mantello non si sono espressi su questo punto. Inoltre, l’esclusione di una garanzia di deficit è vista in modi diversi. Mentre solo due partecipanti la accolgono con favore, molti Cantoni, associazioni ed enti responsabili la criticano o la rifiutano. Gli altri partecipanti non si sono espressi a questo riguardo.

Un altro aspetto controverso riguarda la questione di chi debba decidere in merito all’avvio della procedura di cofinanziamento di una futura esposizione nazionale e di come debbano essere distribuiti i ruoli dei soggetti coinvolti. Alcuni partecipanti non vogliono che il Consiglio federale prenda simili decisioni di principio senza coinvolgere l’Assemblea federale. Altri vorrebbero che il Consiglio federale riconsideri la decisione di non cofinanziare un’esposizione nazionale negli anni 2030.

2.2 Modifiche del progetto

Il Consiglio federale si attiene ai parametri proposti per gli aiuti finanziari della Confederazione. Dall’apertura della consultazione il quadro di politica finanziaria non è migliorato (v. n. 1.3). Il pacchetto di sgravio 27 proposto dal Governo non è stato attuato interamente. Inoltre, nei prossimi anni si prospettano sfide importanti per il finanziamento dell’esercito e dei sistemi sociali, le quali richiederanno ulteriori entrate per la Confederazione. In questo contesto il Consiglio federale ritiene che non sia giustificato chiedere all’Assemblea federale di aumentare il contributo federale massimo per un’esposizione nazionale. Anche a prescindere dall’attuale situazione finanziaria, il Consiglio federale è dell’avviso che l’aiuto finanziario della Confederazione del 30 per cento al massimo e il cofinanziamento paritario da parte di Cantoni e Comuni siano adeguati. Una partecipazione maggiore da parte della Confederazione o minore da parte dei Cantoni e Comuni annacquerebbe le responsabilità all’interno del progetto. La soluzione di finanziamento proposta dal Consiglio federale, compreso il cofinanziamento paritario da parte dei Cantoni e Comuni, equivale nei suoi parametri di riferimento a quella di un altro grande progetto: i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038.

Nel progetto è stata integrata la richiesta di coinvolgere l’Assemblea federale già in una fase precoce nell’ambito di una decisione di principio e programmatica sull’eventuale cofinanziamento di un’esposizione nazionale. Questa decisione stabilisce se un’esposizione nazionale debba essere sostenuta dalla Confederazione o se si debba rinunciare al sostegno. Secondo l’avamprogetto, il Parlamento avrebbe potuto pronunciarsi solo al termine della procedura, nell’ambito della decisione sul relativo credito d’impegno. In questo modo gli enti promotori responsabili del progetto e il Consiglio federale sarebbero rimasti nell’incertezza durante l’intera procedura d’esame e di selezione relativamente complessa circa la disponibilità di principio dell’Assemblea federale a sostenere un’esposizione nazionale in un determinato periodo. Secondo il Consiglio federale, l’adeguamento richiesto risponde a una preoccupazione legittima e democraticamente fondata. Rispetto all’avamprogetto, è quindi stato inserito nel testo di legge un nuovo articolo 3. Per tenere conto della moratoria di finanziamento del Consiglio federale negli anni 2030, l’articolo 13 contiene ora una disposizione transitoria secondo la quale il Consiglio federale può sottoporre al Parlamento la decisione di principio e programmatica di cui all’articolo 3 solo a partire dal 2035, il che renderebbe realistica un’esposizione nazionale a partire dal 2040.

In base ai riscontri dei partecipanti alla consultazione, numerosi articoli sono stati precisati a livello redazionale e di contenuto (v. commenti al cap. 5).

3 Diritto comparato

Sul tema delle esposizioni nazionali non esistono oggetti paragonabili né atti giuridici armonizzati dell’UE. In generale le esposizioni nazionali sono grandi eventi culturali la cui organizzazione e il cui finanziamento dipendono dalla rispettiva tradizione amministrativa. Non esiste un quadro normativo europeo o internazionale. Il Consiglio federale fa presente che la Svizzera dispone di un proprio margine di manovra e che il disegno proposto di legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali non deve essere adeguato al diritto europeo né tantomeno a quello internazionale.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Obiettivi di una futura esposizione nazionale

Un’esposizione nazionale è un grande evento di particolare importanza inteso a creare un senso di identità. La concezione ampiamente condivisa è che si svolga all’incirca una volta a generazione e funga da piattaforma di dialogo sulle principali questioni sociali presenti e future e sulle prospettive di sviluppo del Paese. In qualità di progetto nazionale, una tale esposizione riguarda la Svizzera nel suo complesso e ha un impatto anche al di fuori dei confini nazionali.

Un’esposizione nazionale crea uno spazio d’incontro tra gruppi di popolazione, regioni e generazioni diverse e di dialogo su questioni sociali attuali e future e consente di riflettere sull’identità culturale e sociale del nostro Paese. Può dunque contribuire a rafforzare la coesione nazionale e ad esprimere la posizione della Svizzera all’interno della comunità internazionale.

Al contempo, un’esposizione nazionale offre l’opportunità di affrontare le numerose sfide che si presentano e di discutere approcci innovativi su come superarle. Una tale esposizione non è soltanto un evento culturale, ma ha anche una dimensione sociale, economica e politica e dovrebbe generare benefici culturali, macroeconomici e a lungo termine per tutta la Svizzera.

Attraverso gli scambi e gli incontri rafforza la coesione nazionale e la comprensione della molteplicità del nostro Paese e trasmette a un vasto pubblico i nostri valori sociali fondamentali.

Questi obiettivi sono sanciti in modo esplicito nell’articolo 2 del disegno di legge.

4.2 Ruolo della Confederazione

In vista di una futura esposizione nazionale e secondo le condizioni stabilite dal presente disegno di legge, la Confederazione vede il proprio ruolo come quello di un possibile sostenitore finanziario. Un tale sostegno finanziario è esplicitamente facoltativo (disposizione potestativa) ed è vincolato di volta in volta a condizioni e oneri.

Questi oneri e condizioni riguardano in particolare l’organizzazione e la governance del progetto, il suo finanziamento nonché un’attuazione corretta e un rendiconto trasparente. La Confederazione vigila sul rispetto di questi requisiti e ha la facoltà di adottare misure adeguate in caso di carenze, ad esempio esigendo correttivi, richiedendo il rimborso degli aiuti finanziari già concessi o rinunciando a ulteriori versamenti. A questo proposito la legge contiene disposizioni specifiche che vanno a integrare quelle della legge del 5 ottobre 199025 sui sussidi (LSu).

La legge si limita volutamente all’aspetto del sostegno finanziario, perché solo questo richiede una base giuridica. La Confederazione ha comunque la possibilità di offrire in qualsiasi momento forme di accompagnamento sul piano delle idee nell’ambito delle sue attività amministrative generali.

Quanto al ruolo della Confederazione, sono state esaminate anche altre varianti. Non è previsto il ruolo di committente, di comproprietario (partecipazione) o di membro negli organi strategici dell’ente promotore. Per la Confederazione questi ruoli implicherebbero un conflitto d’interessi tra i compiti, da un lato, di sostenitrice e sorvegliante e, dall’altro, di co-organizzatrice. Una partecipazione potrebbe inoltre comportare determinati rischi di responsabilità per la Confederazione. Il disegno di legge non prevede perciò che la Confederazione partecipi a una struttura organizzativa. Questa suddivisione dei ruoli scaturisce direttamente dagli insegnamenti tratti da Expo.02 e serve in particolare a evitare conflitti d’interessi tra sostegno e vigilanza nonché a escludere rischi di responsabilità.

4.3 Procedura per il sostegno finanziario della Confederazione

La base giuridica per un eventuale sostegno finanziario della Confederazione a un’esposizione nazionale è costituita da una legge generale e da un’apposita ordinanza complementare riferita all’esposizione specifica. La legge contiene i punti essenziali della procedura d’esame della qualità delle domande riguardanti i progetti e di selezione in caso di diversi enti promotori candidati, nonché le condizioni quadro e la definizione della procedura per ottenere un sostegno da parte della Confederazione. La legge dovrebbe lasciare alla futura ordinanza un margine di manovra sufficientemente ampio affinché possa essere applicata anche a future esposizioni nazionali senza la necessità di apportarvi modifiche. La CdC è stata coinvolta anticipatamente per quanto riguarda le fasi procedurali (v. n. 1.3). Si è dichiarata favorevole a una collaborazione, ma ha rifiutato una competenza decisionale vera e propria.

A grandi linee, lo svolgimento della procedura prevista dal presente disegno di legge può essere riassunto come segue:

  • − qualora esista almeno un progetto sufficientemente concreto e verosimilmente realizzabile, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale una proposta di decisione di principio e programmatica (cfr. art. 3). Una tale decisione può anche provenire dal Parlamento26;

  • − se l’Assemblea federale approva la decisione di principio e programmatica a favore di un cofinanziamento, il Consiglio federale emana un’ordinanza sulle modalità di concessione dell’aiuto finanziario (art. 4). L’obiettivo è garantire che la procedura per ottenere un sostegno da parte della Confederazione sia avviata soltanto previo consenso dell’Assemblea federale e in presenza di progetti sufficientemente concreti e verosimilmente realizzabili;

  • − presentazione della domanda o delle domande di aiuto finanziario (dossier di progetto) secondo la procedura definita nell’ordinanza (art. 5);

  • − esame della domanda o delle domande da parte del servizio federale competente e trasmissione della domanda o delle domande e del risultato dell’esame alla giuria (art. 6);

  • − valutazione della domanda o delle domande da parte della giuria nell’ambito della procedura d’esame e di selezione; in caso di più domande, la giuria redige una graduatoria. Trasmette poi alla CdC e al Consiglio federale il rapporto di valutazione, a cui allega il rapporto d’esame del servizio federale competente (art. 7);

  • − raccomandazione della CdC all’attenzione del Consiglio federale sulla base del rapporto di valutazione della giuria (art. 8 cpv. 1);

  • − il Consiglio federale prende atto del rapporto di valutazione della giuria e della raccomandazione della CdC e decide se sostenere un progetto e, in caso affermativo, quale. Se decide a favore di un finanziamento, sottopone all’Assemblea federale un messaggio per un credito d’impegno corrispondente (art. 8 cpv. 2 e 3);

  • − chiarimenti approfonditi da parte di uno o più organismi indipendenti in merito al progetto selezionato (art. 10), i quali possono essere avviati già prima del decreto di stanziamento dell’Assemblea federale;

  • − decisione dell’Assemblea federale in merito al credito d’impegno (art. 9 cpv. 2);

  • − se il credito d’impegno è approvato e i chiarimenti approfonditi confermano che i requisiti sono soddisfatti, il Consiglio federale incarica il servizio federale competente di stipulare un contratto di sovvenzione con l’ente promotore (art. 11);

  • − ulteriori preparativi e realizzazione dell’esposizione nazionale nel rispetto della disposizione transitoria (art. 13).

La legge non precisa se le votazioni popolari molto probabilmente necessarie nei Cantoni e Comuni in merito al cofinanziamento di un progetto di esposizione nazionale debbano svolgersi prima o dopo la selezione definitiva di un progetto da parte della Confederazione. L’idea è di lasciare lo spazio necessario per prendere in considerazione le condizioni quadro prevalenti e le decisioni politiche su eventuali opzioni migliori.

4.4 Ruolo di enti promotori, Cantoni e Comuni

Per quanto riguarda le future esposizioni nazionali, il ruolo principale spetta agli enti promotori27. Le esposizioni nazionali devono nascere dal basso («bottom-up»): l’iniziativa per un’esposizione nazionale è lanciata da un ente privato o pubblico o da un partenariato pubblico-privato in stretto coordinamento con le autorità locali e cantonali delle regioni interessate. Il progetto deve essere ampiamente condiviso dagli ambienti economici e dalla società civile e sostenuto idealmente e finanziariamente dagli stessi.

Da una simile iniziativa deriva la responsabilità per l’organizzazione e il finanziamento. Anche qui si è tenuto conto degli insegnamenti tratti da Expo.02. Benché il disegno di legge non lo preveda espressamente, un ente promotore deve costituirsi persona giuridica. I requisiti saranno disciplinati in dettaglio nell’ordinanza corrispondente. Le strutture organizzative e dirigenziali, la gestione finanziaria e la presentazione dei conti devono essere concepite in funzione della complessità del progetto. Occorre definire i ruoli, le competenze, le responsabilità e i diritti di consultazione dei soggetti coinvolti28.

Anche i Cantoni e i Comuni interessati svolgono un ruolo importante29. Benché il disegno di legge non lo preveda esplicitamente, le svariate attività di pianificazione e realizzazione (in particolare impianti, costruzioni, sostenibilità ambientale, sicurezza, traffico) li chiamano in causa e li coinvolgono. Lo stanziamento dei mezzi finanziari necessari potrebbe anche richiedere decreti parlamentari e votazioni popolari (referendum facoltativo o addirittura obbligatorio). È ipotizzabile che i Cantoni e i Comuni con funzioni direttive in un progetto facciano anche parte dell’ente promotore.

Per la presentazione di una domanda è richiesta almeno la garanzia del sostegno da parte degli organi esecutivi competenti dei Cantoni cofinanziatori. Sarebbe utile se i parlamenti ed eventualmente gli aventi diritto di voto si esprimessero già in una fase precoce su un contributo alla progettazione, ad esempio mediante decreto, o in merito alle basi legali da creare a livello cantonale.

Alla luce delle necessarie decisioni parlamentari e popolari – sia sotto forma di base giuridica o decisione di spesa – la pianificazione di una futura esposizione nazionale a livello cantonale e comunale riveste una grande importanza. La responsabilità della pianificazione e realizzazione deve essere assunta dall’ente promotore d’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati.

4.5 Sostegno finanziario della Confederazione

Il presente disegno di legge non crea un precedente che obblighi la Confederazione a finanziare la prossima esposizione nazionale. Quanto alla data di svolgimento, il Consiglio federale ha deciso lo scorso 25 giugno 2025 di non sostenere finanziariamente una tale esposizione negli anni 2030.

Il disegno di legge dimostra che, rispetto all’ultima esposizione nazionale, la Confederazione non intende più impegnarsi come finanziatrice principale. Per Expo.02 la quota di finanziamento della Confederazione è risultata del 57 per cento mentre per l’esposizione del 1964 è stata del 27 per cento30. In futuro i Cantoni e Comuni cofinanziatori dovranno assumersi congiuntamente una quota almeno uguale a quella della Confederazione. Si tratta di una percentuale decisamente superiore rispetto alle due ultime esposizioni nazionali (Expo.02: 5 %; 1964: 3 %)31. La Confederazione non concede inoltre una garanzia di deficit. Vengono quindi applicati in modo coerente gli insegnamenti tratti da Expo.02. Il disegno di legge chiarisce che in futuro la Confederazione non si assumerà più una «responsabilità illimitata»32.

Con il tetto massimo del 30 per cento come quota federale e il principio del cofinanziamento paritetico tra Confederazione e Cantoni/Comuni, i contributi statali (Confederazione, Cantoni, Comuni) corrisponderanno circa al 60 per cento del budget complessivo, il che equivale all’incirca al valore empirico di Expo.02 (62 %)33. Le prestazioni possono consistere in contributi al finanziamento di base, in prestazioni (pecuniarie) di servizi e in natura (p. es. servizi di sicurezza) e in riserve.

Le entrate da biglietti d’ingresso, pubblicità, partenariati, sponsorizzazioni e altre fonti devono quindi coprire il rimanente 40 per cento34. L’ordinanza definirà in concreto le tipologie di costo considerate computabili e il metodo di valutazione in franchi delle prestazioni in natura fornite da Cantoni, Comuni e terzi.

4.6 Punti essenziali dell’ordinanza prevista

La legge autorizza il Consiglio federale a emanare un’ordinanza sulle modalità di concessione dell’aiuto finanziario dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale della decisione di principio e programmatica (art. 4). Sarebbe anche possibile emanare un’ordinanza generale applicabile a diversi progetti. Tuttavia, dato che le esposizioni nazionali si svolgono solo a grandi intervalli di tempo e le rispettive condizioni quadro – ossia la situazione iniziale sociale, culturale e di politica finanziaria, ma anche il tipo e il numero di enti promotori – possono variare considerevolmente da una generazione all’altra, è più indicata una regolamentazione progetto per progetto. Consente infatti di specificare i requisiti in modo proporzionato e tempestivo e tiene conto della pianificazione interna della Confederazione e della situazione delle finanze federali.

I requisiti e criteri di valutazione stabiliti nell’ordinanza si applicano sostanzialmente a tutte le esposizioni nazionali; la loro ponderazione e l’approfondimento richiesto possono variare a seconda del contesto. Sono definiti in base alla decisione di principio e programmatica e applicati in ugual modo a tutte le domande nell’ambito della procedura d’esame e di selezione.

L’ordinanza deve definire in particolare:

  • − il termine entro il quale gli enti promotori possono presentare una domanda;

  • − i requisiti posti alle domande e, in particolare, alle prove di fattibilità;

  • − i criteri di valutazione e la metodologia di valutazione della giuria, nonché la loro ponderazione;

  • − il mansionario della giuria, in particolare la sua composizione e la garanzia della sua indipendenza;

  • − l’organizzazione della Confederazione nonché l’indicazione del servizio federale competente o di un delegato;

  • − il calcolo del sostegno finanziario della Confederazione, in particolare i costi computabili e la valutazione delle prestazioni in natura.

La copertura del rischio residuo è disciplinata nel contratto di sovvenzione (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. f e n. 4.5).

Infine, l’ordinanza dovrà contenere norme d’esecuzione delle singole disposizioni della legge.

5 Commento ai singoli articoli

Ingresso

Si veda al riguardo il commento al numero 7.1.

Art. 1 Ruolo della Confederazione

Questa disposizione definisce il ruolo della Confederazione (v. in generale n. 4.2), che è quello di fornire un sostegno finanziario a eventuali iniziative portate avanti da enti promotori. La Confederazione non si considera né l’ideatrice né la committente di un’esposizione nazionale. Il sostegno è facoltativo e richiede una decisione di principio e programmatica da parte dell’Assemblea federale, che può essere ottenuta anche per via parlamentare. Da questa disposizione non deriva alcun diritto.

Lettera a: qualora siano stati lanciati uno o più progetti per una prossima esposizione nazionale che perseguano gli obiettivi di cui all’articolo 2 e l’Assemblea federale abbia approvato la decisione di principio e programmatica di cui all’articolo 3, viene svolta una procedura d’esame e di selezione per individuare il progetto da sostenere. Nelle disposizioni seguenti sono definiti i parametri della procedura d’esame e di selezione. I dettagli sono fissati in seguito in un’ordinanza. La novità rispetto all’avamprogetto è che questa procedura sarà avviata solo dopo la decisione di principio e programmatica del Parlamento.

Lettera b: l’eventuale sostegno finanziario della Confederazione consiste nel versamento di un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 3 LSu. Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all’amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Questi vantaggi pecuniari comprendono prestazioni in denaro non rimborsabili, condizioni preferenziali per mutui, fideiussioni, nonché servizi e prestazioni in natura, gratuiti o a condizioni di favore. Il sostegno a un’esposizione nazionale può quindi consistere non soltanto in un aiuto finanziario, ma anche in altre prestazioni. In occasione di Expo.02 queste prestazioni erano soprattutto servizi e prestazioni in natura nonché contributi a fondo perso. L’importo dell’eventuale aiuto finanziario è basato sull’articolo 9.

Art. 2 Obiettivi di un’esposizione nazionale

Se la Confederazione prevede la possibilità di un sostegno finanziario alle esposizioni nazionali, è opportuno stabilire per legge le relative aspettative sotto forma di obiettivi. L’articolo 2 elenca quindi i benefici che la Confederazione si aspetta da queste esposizioni e gli obiettivi che gli enti promotori devono perseguire per ottenere un aiuto. La legge si limita volutamente a formulare obiettivi generici e non entra nei dettagli. L’iniziativa deve partire dagli enti promotori e la loro creatività non deve essere limitata da prescrizioni troppo dettagliate.

Allo stesso tempo, le esposizioni nazionali fungono da spazi d’interazione e d’incontro dove i visitatori di ogni regione del Paese, cultura e generazione possono ritrovarsi e dialogare insieme. Non devono trasmettere soltanto un’immagine della Svizzera, ma servono anche da motore per l’ulteriore sviluppo della nostra società e identità (v. in generale n. 1.5).

L’articolo 2 elenca quattro settori target di validità generale per le future esposizioni nazionali: l’identità e la coesione nazionale, compreso il posizionamento della Svizzera nella comunità internazionale (lett. a), gli incontri e il dialogo (lett. b), il confronto sulle prospettive di sviluppo del Paese (lett. c) e sui benefici culturali, economici e a lungo termine per tutta la Svizzera (lett. d). Un’esposizione nazionale deve indurre cambiamenti positivi permanenti e generare un lascito che vada ben oltre la sua durata.

Rispetto all’avamprogetto sono state effettuate due modifiche redazionali. La lettera a stabilisce ora che l’esposizione nazionale deve «promuovere la riflessione sull’identità culturale e sociale della Svizzera» piuttosto che l’identità stessa. Ciò rafforza il carattere dialogico e discorsivo di queste esposizioni, senza sminuirne il significato identitario e di coesione. Alla lettera c, «indicare soluzioni per uno sviluppo positivo del Paese» è stato sostituito da «confrontarsi sulle prospettive di sviluppo del Paese e sulle sfide e opportunità che si presentano». Questo fa capire che le esposizioni nazionali non devono tanto proporre soluzioni concrete, quanto piuttosto stimolare un confronto aperto su questioni attuali e future.

Art. 3 Decisione di principio e programmatica

La procedura di sostegno alle future esposizioni nazionali è stata modificata notevolmente rispetto all’avamprogetto posto in consultazione. Mentre quest’ultimo lasciava ancora al Consiglio federale la libertà di decidere se avviare la procedura dopo la presentazione dei progetti, il disegno di legge prevede ora una valutazione politica anticipata da parte dell’Assemblea federale – sotto forma di decisione di principio e programmatica – su un eventuale cofinanziamento della Confederazione (art. 29 della legge del 13 dicembre 200235 sul Parlamento [LParl]). La decisione viene proposta dal Consiglio federale, ma anche il Parlamento può prendere l’iniziativa. Il precoce coinvolgimento dell’Assemblea federale, cui spetta la sovranità in materia di preventivo, consente agli enti promotori e a tutti i soggetti coinvolti di sapere tempestivamente se possono contare o meno su un sostegno o un cofinanziamento della Confederazione e quindi se l’intera procedura sarà avviata. Tuttavia, l’Assemblea federale deciderà come sempre sulla concessione di aiuti finanziari nell’ambito di una procedura successiva. La decisione di finanziamento vincolante sarà infatti presa solo nell’ambito del credito d’impegno (cfr. art. 9 cpv. 2).

Capoverso 1: una decisione di principio e programmatica presuppone che vi siano dei progetti lanciati da enti promotori esterni alla Confederazione. Quest’ultima viene coinvolta se tali progetti sono sufficientemente concreti e in linea di massima realizzabili. Pertanto, non qualsiasi domanda rudimentale deve far scattare l’intera procedura. Sono necessari due elementi: in primo luogo, quello della «sufficiente concretezza». Il progetto deve essere documentato con sufficiente profondità e ampiezza. In secondo luogo, la probabilità di successo deve essere realistica: il progetto deve essere verosimilmente fattibile, in particolare per quanto riguarda l’ente promotore, l’idea di base, il quadro finanziario e le tempistiche. L’iniziativa e la responsabilità principale per un’esposizione nazionale spettano agli enti promotori; la Confederazione assume semmai un ruolo di sostenitrice (v. n. 4.2, 4.3 e 4.5).

Alla decisione di principio e programmatica può già essere allegato un avamprogetto di ordinanza (cfr. art. 4).

Capoverso 2: la decisione di principio e programmatica indica se, in che misura e per quale periodo è ipotizzabile un cofinanziamento da parte della Confederazione. Contiene requisiti sulle condizioni quadro per questo sostegno finanziario, sull’orizzonte temporale e l’entità del contributo federale, definito come fascia o importo massimo a seconda della costellazione (analogamente alla procedura per la decisione di principio e programmatica relativa ai Giochi olimpici invernali del 2038). Se prevede un cofinanziamento, la domanda contiene requisiti per la presa in considerazione dei fondi corrispondenti nella pianificazione finanziaria della Confederazione, i quali fungono da guida per l’ulteriore sviluppo del progetto.

Il Consiglio federale rimane libero di decidere se e come richiedere il sostegno. Può essere favorevole, ma anche contrario al progetto, ad esempio per motivi finanziari o politici. Se non propone alcun sostegno, il Consiglio federale deve illustrare le ragioni in modo chiaro. Anche in questo caso i requisiti sull’orizzonte temporale e sull’entità del contributo federale sono obbligatori, perché l’Assemblea federale dovrà disporre delle informazioni finanziarie necessarie per prendere una decisione di principio ben ponderata.

Art. 4 Ordinanza sulle modalità di concessione dell’aiuto finanziario

Se l’Assemblea federale decide che in un determinato periodo è in linea di massima possibile un cofinanziamento (cfr. art. 3), il Consiglio federale emana un’ordinanza sulla procedura da seguire. L’ordinanza deve specificare il termine entro il quale gli enti promotori possono presentare le domande di aiuti finanziari. Una volta emanata l’ordinanza da parte del Consiglio federale, altri enti promotori potranno presentare una domanda di cofinanziamento entro il termine stabilito, anche con progetti diversi da quelli che hanno dato avvio alla procedura. L’ordinanza dovrà quindi pure specificare l’organizzazione all’interno della Confederazione (cpv. 2). Gli altri contenuti dell’ordinanza sono specificati negli articoli pertinenti della legge (v. panoramica al n. 4.6).

Il capoverso 1 crea la base giuridica per la concretizzazione dell’aiuto finanziario a livello di ordinanza. Mentre la legge si limita a fissare i principi fondamentali, spetta al Consiglio federale specificare i dettagli.

Capoverso 2: l’organizzazione dell’Amministrazione federale è fondamentalmente di competenza del Consiglio federale (art. 8 della legge del 21 marzo 199736 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]) e deve basarsi sui principi strutturali definiti dalla LOGA (art. 2 LOGA). Per l’attuazione della presente legge, il Consiglio federale dovrà avere la possibilità di definire nell’ordinanza una tipologia organizzativa adeguata e, se del caso, di scostarsi dai principi strutturali convenzionali. Può designare un delegato a esso direttamente subordinato che coordini i lavori dell’Amministrazione federale. È possibile, in alternativa o in aggiunta, istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale o assegnare la direzione a un determinato dipartimento o ufficio federale. Le modalità organizzative vanno specificate in dettaglio nell’ordinanza.

Art. 5 Domanda di aiuto finanziario

L’articolo 5 stabilisce i requisiti per la presentazione di una domanda di aiuto finanziario. I documenti da presentare servono a comprovare l’adempimento dei requisiti minimi per l’esame delle domande e costituiscono al contempo la base per la selezione del progetto. I requisiti (dossier di progetto) sono concretizzati nell’ordinanza37. Rimangono gli stessi anche in presenza di un solo progetto. I requisiti possono variare a seconda della costellazione: sono ipotizzabili requisiti elevati per i dossier, in modo da fornire alla giuria una solida base decisionale, ma che comportano anche maggiori oneri per gli enti promotori, o requisiti piuttosto a bassa soglia, nel qual caso gli approfondimenti saranno effettuati dopo la selezione del progetto.

Capoverso 1 lettera a: la domanda di concessione di un aiuto finanziario deve descrivere il progetto previsto illustrando i contenuti e le forme con cui l’esposizione nazionale intenda contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. Queste spiegazioni devono essere sufficientemente concrete per consentire alla giuria di valutare correttamente la domanda.

Lettera b: per i grandi progetti quali un’esposizione nazionale, i chiarimenti relativi alla fattibilità sono essenziali38. Lo studio di fattibilità deve comprovare la fondamentale fattibilità del progetto al momento della presentazione della domanda39. Si tratta di dimostrare che l’esposizione nazionale progettata è realizzabile dal punto di vista giuridico, temporale, fattuale e finanziario. Occorre anche comprovare che le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo degli spazi e l’infrastruttura possono essere ottenute tempestivamente e che possono essere concluse prontamente anche le procedure di aggiudicazione degli appalti a terzi. Si devono stimare anche i potenziali rischi durante la procedura e indicare in che modo verrebbero affrontati e gestiti. Infine, i chiarimenti della fattibilità devono coprire nell’insieme tutti gli ambiti tematici di centrale importanza40. Per limitare gli oneri per la realizzazione degli studi di fattibilità di diversi enti promotori, gli accertamenti corrispondenti possono essere approfonditi ulteriormente nel corso della procedura (cfr. art. 10).

Le ponderazioni dei necessari documenti nella fase di presentazione delle domande (art. 5) e al momento dei chiarimenti approfonditi da effettuare dopo la selezione del progetto (art. 10) sono specificate nell’ordinanza in funzione delle candidature concrete. Occorre tener conto anche della pianificazione interna e della situazione delle finanze della Confederazione. Un’elevata ponderazione delle analisi di fattibilità approfondite già in una fase iniziale genera costi aggiuntivi per tutte le candidature; una ponderazione troppo bassa cela invece il rischio che non vengano individuati tutti i problemi di fattibilità e che ciò possa causare distorsioni della concorrenza. Sussiste infine il rischio che un progetto valutato in modo approfondito si riveli irrealizzabile in un secondo momento e che un’esposizione nazionale debba essere cancellata anche in presenza di altri candidati idonei. Per questo motivo il Consiglio federale non ha quindi ridotto ulteriormente gli ostacoli, come chiesto da alcuni partecipanti alla consultazione.

Lettera c: il piano di sostenibilità illustra le misure adottate per integrare sistematicamente la sostenibilità ecologica, sociale ed economica nella realizzazione dell’esposizione nazionale, e questo in considerazione dell’impatto sia in Svizzera sia all’estero. Il piano deve specificare in particolare l’aspetto della compatibilità ambientale del progetto.

Lettera d: i Cantoni e Comuni sostenitori del progetto svolgono un ruolo chiave (v. in generale n. 4.4) perché la loro disponibilità ad assumersi la corrispondente parte di responsabilità (finanziaria) è essenziale. Rivestono un ruolo importante anche le prestazioni di altri finanziatori terzi. In tal senso, la domanda deve includere almeno le dichiarazioni d’intenti dei Governi di detti Cantoni e Comuni e di altri finanziatori terzi i cui fondi sono essenziali per il sostegno finanziario.

Lettera e: nel preventivo globale bisognerà illustrare le modalità di copertura dei costi di pianificazione e di realizzazione del progetto (compresi i costi conseguenti quali p. es. i costi per la sicurezza e lo smantellamento o per la gestione di eventuali disavanzi). Devono essere indicati i fondi propri disponibili e i fondi di terzi previsti o garantiti. Questi fondi comprendono ad esempio gli aiuti finanziari di Cantoni e Comuni, i contributi degli sponsor e le entrate dalla vendita dei biglietti. Se i dati si basano su previsioni, occorre verificarne la plausibilità.

Lettera f: la struttura organizzativa e gestionale (governance) deve soddisfare i requisiti prestabiliti. Occorre indicare chiaramente quali enti hanno quali responsabilità all’interno della procedura e tenere debitamente conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti esposizioni nazionali. L’ente promotore deve costituirsi persona giuridica e garantire inoltre un’adeguata revisione contabile.

Lettera g: nel piano di controlling occorre illustrare in che modo gli organismi e i processi interni o esterni all’ente promotore consentano di sorvegliare la realizzazione del progetto e come sarebbero gestite eventuali crisi. Anche a questo riguardo vanno definite chiare responsabilità. Per garantire la necessaria trasparenza finanziaria, la contabilità deve essere basata su uno standard riconosciuto (p. es. Swiss GAAP RPC).

Lettera h: i piani dei trasporti, dell’energia e della sicurezza integrano in modo specifico lo studio di fattibilità. Questo triplice piano è menzionato espressamente perché dal lato della Confederazione riveste un’importanza particolare e riguarda diversi servizi federali. Nel piano dei trasporti occorre illustrare in che modo i previsti flussi di visitatori possano essere gestiti con le infrastrutture esistenti o aggiuntive. Nel piano dell’energia si tratta invece di mostrare in che modo si intende coprire il fabbisogno di energia necessario per la realizzazione del progetto. Il piano di sicurezza, infine, deve indicare le misure e i mezzi finanziari previsti per far fronte a eventuali rischi per la sicurezza (p. es. attentati terroristici).

Lettera i: occorre illustrare come e quando le strutture dell’esposizione nazionale saranno smantellate o riutilizzate in modo sostenibile, comprese le risorse finanziarie previste a tal fine. Visti i risultati della consultazione, la lettera j è stata integrata dall’aspetto del riutilizzo sostenibile delle infrastrutture.

Lettera j: l’ente promotore deve mostrare come intende valutare l’esposizione nazionale, una volta terminata, e documentare i relativi risultati. Il piano di valutazione comprende in particolare l’analisi metodica e sistematica del raggiungimento degli obiettivi, nonché considerazioni sul lascito dell’evento, ovvero sui cambiamenti positivi a lungo termine e sui benefici che vanno oltre la durata della manifestazione e interessano diversi settori quali le infrastrutture, l’economia, il turismo, la cultura, l’ambiente e la società. Un tale rapporto di valutazione potrà servire da ausilio per le future esposizioni nazionali. Alla luce dei risultati della consultazione, il piano di valutazione dell’evento è stato inserito nel disegno di legge in una lettera separata.

Capoverso 2: la legge non può disciplinare in dettaglio i requisiti di contenuto delle domande, motivo per cui saranno precisati nell’ordinanza.

Art. 6 Esame da parte del servizio federale competente

Capoverso 1: le domande devono essere presentate al servizio federale competente (cfr. art. 4 cpv. 2), che verifica innanzitutto se sono complete e conformi ai requisiti di cui agli articoli 2 e 5. Se non lo sono, stabilisce una scadenza per la presentazione degli elementi mancanti. Il servizio esamina poi se le domande soddisfano i requisiti dell’ordinanza e presenta il risultato in un rapporto di valutazione all’attenzione della giuria (cfr. art. 7). Scaduta la proroga, le domande ancora incomplete o che non soddisfano i requisiti non vengono trasmesse alla giuria. Il servizio federale competente coinvolge nei lavori i servizi federali responsabili dei vari aspetti. L’impostazione di questa collaborazione sarà precisata nell’ordinanza. Il servizio federale competente può delegare a terzi compiti ausiliari.

Capoverso 2: l’obiettivo di questa fase d’esame è fornire alla giuria dei dossier completi ed esaminati dall’Amministrazione federale, permettendole così di lavorare su una base decisionale ideale senza bisogno di porre domande a posteriori. In questo modo l’apparato amministrativo della giuria viene mantenuto snello.

Art. 7 Valutazione da parte di una giuria

Capoverso 1: la giuria è un elemento chiave della procedura d’esame e di selezione. I membri della giuria devono possedere esperienza e conoscenze professionali nel settore dei grandi eventi, nel settore culturale e dell’organizzazione di eventi, nel settore delle costruzioni e infrastrutture e in altri settori affini. La giuria dovrà essere composta in modo equilibrato sotto diversi punti di vista (settore specialistico, sesso, età, radici culturali, origini regionali ecc.). Per evitare conflitti di interesse bisognerà anche scegliere membri indipendenti dagli enti promotori e dai loro sponsor.

La giuria è nominata dal Consiglio federale previa consultazione della CdC. Nell’ordinanza viene definito il suo mansionario. Nell’interesse di una procedura per quanto possibile equa bisognerà provvedere affinché i membri della giuria rispettino la confidenzialità. L’ordinanza dovrà anche definire i criteri di composizione della giuria, le modalità per garantire l’indipendenza e i profili specialistici richiesti. Specificherà inoltre il metodo di valutazione e i requisiti di trasparenza.

Capoversi 2–4: il compito della giuria consiste nell’esaminare e valutare esaustivamente ogni domanda completa alla luce dei criteri posti al sostegno. La valutazione è effettuata in primo luogo in base agli obiettivi definiti nell’articolo 2 e alle prove sul miglior modo di adempiere i requisiti di cui all’articolo 5. A differenza dell’autodichiarazione di cui all’articolo 5, l’articolo 7 dispone che la giuria valuti realisticamente il raggiungimento degli obiettivi concreti e il rapporto costi-benefici. La giuria si basa sul rapporto d’esame del servizio federale competente e, qualora l’ordinanza lo preveda, su un concetto d’esame elaborato da tale servizio in cui sono definiti in dettaglio il metodo di valutazione e i criteri pertinenti. Il mandato di verifica non comprende considerazioni politiche né un giudizio politico sull’entità dell’aiuto finanziario. Questi aspetti saranno oggetto di una valutazione successiva da parte della CdC e del Consiglio federale.

Se devono essere valutate più domande, la giuria redige una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nell’ordinanza.

La giuria presenta il risultato della sua valutazione in un rapporto, a cui allega il rapporto d’esame del servizio federale competente di cui all’articolo 6.

Il capoverso 4 stabilisce che il rapporto deve essere presentato non soltanto alla CdC, ma anche al Consiglio federale. Questo era già previsto nell’avamprogetto posto in consultazione, ma ora è sancito espressamente nel disegno di legge.

Art. 8 Raccomandazione della CdC e seguito della procedura

La decisione sul sostegno finanziario a un’esposizione nazionale deve godere di un consenso politico per quanto possibile ampio. I Cantoni devono essere coinvolti nel processo decisionale in merito a una prossima esposizione. È quindi opportuno che la CdC esamini il rapporto di valutazione della giuria e che presenti al Consiglio federale una raccomandazione in merito al risultato a cui è giunta. A differenza della giuria, la CdC può invocare anche argomenti politici quali la fattibilità politica di un progetto. Nell’ambito del suo apprezzamento politico generale può ritenere meritevoli di sostegno un solo progetto o più progetti, ma anche nessun progetto e presentare al Consiglio federale una raccomandazione corrispondente. La CdC può scostarsi dal giudizio della giuria, nel qual caso deve spiegare perché. Il coinvolgimento della CdC è inteso a rafforzare la legittimità della decisione a favore di un determinato ente promotore piuttosto che di un altro.

Il Consiglio federale prende atto del rapporto di valutazione della giuria e della raccomandazione della CdC e decide poi se sostenere un progetto e, in caso affermativo, quale. Non è vincolato alle raccomandazioni e, nel decidere, può anche prendere in considerazione aspetti di politica finanziaria o istituzionale. Senza validi motivi, tuttavia, il Consiglio federale difficilmente si scosterà dalla graduatoria della giuria e dalla raccomandazione della CdC. Se, dopo l’esame da parte dell’Amministrazione federale e la valutazione della giuria, non emergono riserve di rilievo e se opta per un sostegno, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un messaggio per un credito d’impegno corrispondente. In questo messaggio illustra in particolare i motivi della sua decisione, l’entità dell’aiuto finanziario, nonché eventuali condizioni e oneri.

È anche possibile che nessuna delle domande soddisfi i requisiti per la concessione di un aiuto finanziario o che il Consiglio federale rinunci a un sostegno benché i progetti siano sostanzialmente meritevoli e sia stata adottata in precedenza la decisione di principio e programmatica di cui all’articolo 3. In tal caso deve presentare un rapporto al Parlamento (secondo l’art. 28 cpv. 4 LParl).

La legge non stabilisce in che momento il Consiglio federale deve presentare all’Assemblea federale il messaggio su un credito d’impegno. A seconda delle circostanze, il Consiglio federale può aspettare l’esito di votazioni cantonali o decisioni parlamentari sugli stanziamenti cantonali necessari. L’agenda per il dibattito parlamentare sul credito d’impegno sarà decisa dall’Assemblea federale. A questo riguardo si dovrà decidere se aspettare l’esito di eventuali votazioni cantonali prima della decisione o se anteporre la decisione sul finanziamento da parte dell’Assemblea federale a tali votazioni cantonali o comunali.

Art. 9 Importo dell’aiuto finanziario e finanziamento

L’articolo 9 disciplina due aspetti distinti: mentre il capoverso 1 stabilisce il contributo federale massimo e le condizioni di finanziamento, il capoverso 2 riguarda il credito d’impegno, che può essere richiesto solo dopo i chiarimenti di cui all’articolo 10.

Capoverso 1: come esposto al numero 4.5, gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) dovrebbero sostenere circa la metà dei costi di un’esposizione nazionale. Ai fini di una ripartizione equilibrata degli oneri, è giustificato limitare la quota di finanziamento della Confederazione ad al massimo il 30 per cento dei costi di progetto complessivi e pretendere dai Cantoni e Comuni cofinanziatori un contributo complessivo almeno equivalente a quello della Confederazione (lett. a). I contributi in denaro di altri enti pubblici che intendono cofinanziare il progetto devono poter essere computati nella quota dei Cantoni e Comuni interessati.

La lettera b stabilisce che l’ente promotore deve fornire una prestazione propria ragionevole per coprire i rimanenti costi e attingere nel migliore dei modi anche ad altre fonti di finanziamento (quali le sponsorizzazioni e le entrate dai biglietti). L’ordinanza definisce il concetto di prestazione propria e specifica i costi che possono essere considerati ammissibili nonché le eventuali altre prestazioni (p. es. prestazioni in natura da parte di servizi federali) che possono essere computate nel contributo finanziario. Non è prevista una garanzia di deficit a carico della Confederazione, ma ciò non esclude la possibilità che una parte dei fondi federali sia stanziata a titolo di riserva. L’ente promotore deve provvedere ad assicurare adeguatamente il rischio residuo. La legge non esclude che i Cantoni o Comuni partecipino a questa copertura assicurativa.

In sede di elaborazione del disegno di legge sono state esaminate e scartate diverse opzioni. Si era valutata la possibilità di prevedere, ai fini del calcolo dell’aiuto finanziario, non soltanto una percentuale massima, ma anche un limite massimo espresso in cifre (p. es. «al massimo xxx milioni di franchi»). Tuttavia, un tale requisito sarebbe troppo rigido visto il lungo periodo di validità della legge, per cui è stato scartato. È anche stata scartata l’ipotesi di un contributo federale per le attività di progetto svolte prima della decisione ufficiale di sostegno vera e propria; questo finanziamento spetta agli enti promotori. Non vengono inoltre accolte le richieste avanzate durante la consultazione di aumentare il contributo federale, di rinunciare o ridurre il cofinanziamento paritario da parte di Cantoni e Comuni e di non escludere la suddetta garanzia di deficit (v. a questo proposito i n. 2.2 e 4.5).

Capoverso 2: l’Assemblea federale stanzia i mezzi finanziari necessari approvando un credito d’impegno. Nel presente contesto il credito d’impegno è lo strumento gestionale più idoneo. Consente al Consiglio federale di contrarre impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo (cfr. art. 21 della legge federale del 7 ottobre 200541 sulle finanze della Confederazione). Poiché i preparativi per un’esposizione nazionale si estendono su un arco di tempo lungo e l’ente promotore prevede presumibilmente varie fasi di progetto, il credito d’impegno potrà essere scaglionato in funzione di queste fasi. È esclusa ogni garanzia di deficit a carico della Confederazione.

Art. 10 Verifiche e chiarimenti approfonditi

Capoversi 1 e 2: diversamente dall’avamprogetto, il disegno di legge stabilisce ora in modo esplicito che il servizio federale competente deve far verificare imperativamente da uno o più organismi indipendenti la situazione finanziaria e l’organizzazione dell’ente promotore del progetto selezionato (cpv. 1). Il servizio federale può inoltre esigere che l’ente promotore chiarisca in modo approfondito determinati aspetti specifici, tra cui in particolare la fattibilità, o che li faccia verificare da uno o più organismi qualificati.

Nel caso dei grandi eventi, i chiarimenti della loro fattibilità sono essenziali. Al momento della presentazione della domanda occorre dimostrare la fattibilità del progetto (cfr. art. 5). Nel corso delle successive attività di progetto, questi chiarimenti vanno completati e approfonditi.

Il servizio federale competente contatta l’ente promotore per discutere degli aspetti che richiedono un approfondimento; ciò può avvenire già prima della decisione di finanziamento dell’Assemblea federale. La base di discussione è stata elaborata nel quadro dell’esame delle domande da parte del servizio federale competente (art. 6), della loro valutazione da parte della giuria (art. 7) e della raccomandazione della CdC (art. 8). Se l’ente promotore non può o non vuole effettuare autonomamente determinati chiarimenti approfonditi, il servizio federale competente può esigere che faccia esaminare singoli aspetti da organismi di controllo esterni. Poiché la pianificazione finanziaria e organizzativa è particolarmente importante per la stabilità finanziaria del progetto, il capoverso 1 prescrive l’obbligo di una verifica indipendente. I costi dei chiarimenti approfonditi di cui al capoverso 2 sono sostenuti dall’ente promotore, ma vengono considerati costi computabili, determinanti per il calcolo dell’aiuto finanziario.

Il servizio federale competente può inoltre commissionare direttamente altri chiarimenti approfonditi o incaricare di propria iniziativa organismi esterni di effettuare determinate analisi. Per farlo, la Confederazione non necessita di un’apposita base giuridica, motivo per cui questa possibilità non è menzionata esplicitamente nel disegno di legge.

Capoverso 3: ogni fase di analisi deve servire, per quanto possibile, a sviluppare ulteriormente il progetto. L’ente promotore deve incaricare gli organismi di controllo di verificare gli aspetti essenziali del progetto e di proporre miglioramenti qualora ritengano che determinate ipotesi o fasi di pianificazione siano irrealistiche o non sufficientemente fondate.

Capoverso 4: i rapporti degli organismi incaricati di cui ai capoversi 1–3 vengono verificati dal servizio federale competente in collaborazione con le unità interessate dell’Amministrazione federale. Sulla base dei rapporti presentati, il servizio federale formula le condizioni e gli oneri necessari per garantire l’attuazione delle raccomandazioni degli organismi di controllo. Tali condizioni e oneri saranno poi ripresi dal contratto di sovvenzione (cfr. art. 11).

I chiarimenti approfonditi di cui all’articolo 10 equivalgono a una valutazione esaustiva della fattibilità del progetto (studio di fattibilità completo). L’ente promotore deve incaricare gli organismi di controllo di verificare gli aspetti essenziali dello studio di fattibilità e di proporre miglioramenti qualora ritengano che alcune ipotesi o pianificazioni siano irrealistiche. A partire da questo momento l’impegno corrispondente viene assunto soltanto da un ente promotore, visto che la decisione di aggiudicazione è già stata presa. Dopo i chiarimenti approfonditi, la conferma definitiva della fattibilità costituisce la base per la conclusione del contratto di sovvenzione (cfr. art. 11).

Art. 11 Contratto di sovvenzione

Se, dopo i chiarimenti approfonditi, la fattibilità del progetto è confermata e se i requisiti per la concessione dell’aiuto finanziario sono soddisfatti, il Consiglio federale incarica il servizio federale competente di stipulare un contratto di sovvenzione.

Qualora i requisiti non risultino pienamente soddisfatti – in particolare per quanto riguarda la fattibilità, il finanziamento o la sopportabilità del rischio – il Consiglio federale può valutare a propria discrezione la gravità delle carenze riscontrate. Pur in presenza di un credito d’impegno approvato, può decidere di non concedere un sostegno oppure, a condizione che tali carenze possano essere eliminate, di conferire l’incarico di stipulare il contratto di sovvenzione e di inserirvi le correzioni necessarie sotto forma di condizioni e oneri. Prima di prendere una decisione in questo senso, il Consiglio federale sente in ogni caso l’ente promotore per valutare gli eventuali adeguamenti.

Capoverso 1: gli aiuti finanziari possono essere concessi mediante decisione formale o stipula di un contratto di diritto pubblico (cfr. art. 16 LSu). Nel presente contesto, la seconda opzione sembra la più idonea perché garantisce un ampio margine discrezionale nel calcolo dell’aiuto finanziario e nella formulazione di condizioni e oneri e perché ci si aspetta che l’ente promotore, in quanto beneficiario del sussidio, partecipi alla definizione di tali condizioni e oneri. Con la conclusione del contratto di sovvenzione, l’ente promotore si impegna a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri previsti.

Capoverso 2: l’elenco dei requisiti non è esaustivo. Se necessario, possono essere integrati nel contratto ulteriori condizioni e oneri. Le regole generali in materia di rimborso e revoca in caso di mancato adempimento delle disposizioni contrattuali non devono essere menzionate nel contratto. In questo caso si applicano le disposizioni degli articoli 28 e seguenti LSu.

Lettera a: una pianificazione di dettaglio con le tappe fondamentali, gli obblighi di rendiconto e la possibilità di recesso (exit) è essenziale ai fini di una supervisione costante (art. 12)42. È quindi necessario definire in quali momenti del progetto devono essere raggiunti quali progressi e che cosa succede in caso contrario. Nel pianificare il progetto l’ente promotore dovrà definire una serie di tappe fondamentali in base alle quali si potrà valutare se la pianificazione è ancora valida. Se non lo è, l’ente dovrà definire dei cosiddetti «punti di uscita». A seconda del grado di raggiungimento delle tappe fondamentali prestabilite, anche la Confederazione si riserva il diritto di recedere dal contratto, di non effettuare gli ulteriori versamenti o di esigere la restituzione dei fondi già versati (cfr. art. 28 LSu).

Lettera b: le condizioni e gli oneri stabiliti dal servizio federale competente e dalle unità interessate dell’Amministrazione federale possono risultare dalle verifiche e dai chiarimenti approfonditi e possono riguardare il coinvolgimento di determinati partner di progetto o la modifica di determinati elementi.

Lettera c: la definizione di una pianificazione attendibile del finanziamento e della liquidità è nell’interesse sia dell’ente promotore sia delle autorità federali, nonché dei Cantoni e dei Comuni. Il contratto stabilisce pertanto quali pagamenti sono previsti in quale momento, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni contrattuali.

Lettera d: la sorveglianza della qualità e dei rischi spetta di principio all’ente promotore. Il contratto deve stabilire in modo vincolante le condizioni quadro, le modalità e le competenze. Ciò consente ai finanziatori e alle autorità di vigilanza di trovare rapidamente il giusto interlocutore in caso di crisi e di definire eventuali misure sulla base di un’intesa condivisa (cfr. anche art. 12).

Lettera e: terminata l’esposizione nazionale e conclusi i lavori di smantellamento delle strutture non più necessarie o del loro riutilizzo sostenibile, l’ente promotore dovrà redigere un rapporto finale all’attenzione del Consiglio federale. Il rapporto adempie all’obbligo di rendiconto nei confronti della Confederazione e fornisce informazioni sulla realizzazione del progetto, sull’utilizzo dei fondi e sulle esperienze acquisite. Si distingue dal rapporto di valutazione di cui all’articolo 5 lettera j, che documenta invece l’impatto e i risultati dell’esposizione nazionale e serve da ausilio per enti promotori futuri. Entrambi i rapporti possono servire al servizio federale competente come base per future disposizioni a livello di ordinanza.

Lettera f: il contratto deve anche stabilire come gestire un eventuale utile o un’eventuale perdita. Il disegno di legge esclude la possibilità di una garanzia di deficit a carico della Confederazione (cfr. art. 9 cpv. 2). Non esclude invece la possibilità di prevedere una riserva nell’ambito del credito d’impegno e dell’importo massimo. L’ente promotore deve provvedere ad assicurare adeguatamente il rischio residuo, ad esempio attraverso assicuratori privati. La legge non esclude che i Cantoni o Comuni partecipino alla copertura assicurativa.

Art. 12 Vigilanza

Capoverso 1: nell’impiegare gli aiuti finanziari, i beneficiari sono soggetti alla vigilanza da parte del servizio federale competente e del Controllo federale delle finanze (art. 25 e 28 segg. LSu nonché art. 8 cpv. 1 lett. c della legge del 28 giugno 196743 sul controllo delle finanze). Il presente atto normativo non disciplina le competenze di vigilanza dei Cantoni e Comuni interessati e cofinanziatori, che sono fatte salve. Sarà comunque opportuno che le collettività pubbliche coinvolte coordinino adeguatamente i loro compiti di vigilanza.

A prescindere dalla nomina di un delegato, diversi uffici federali dovranno occuparsi di sorvegliare e verificare l’attuazione della legge. Lo faranno attraverso una supervisione costante e controlli periodici. Potranno mettersi in contatto direttamente con l’ente promotore. Tuttavia, le eventuali misure dovranno sempre essere ordinate dal servizio federale competente.

Capoverso 2: nell’interesse dell’ente promotore, ma anche delle autorità federali coinvolte, dovrà essere elaborato un piano di controllo ai sensi dell’articolo 25 LSu. Il documento deve specificare quali unità dell’Amministrazione federale hanno quali compiti; queste unità saranno sentite previamente. Se il Consiglio federale nomina un delegato, uno dei suoi compiti sarà quello di elaborare un tale piano di controllo.

Capoverso 3: il servizio federale competente e le unità coinvolte dell’Amministrazione federale adottano le necessarie misure di vigilanza e controllo nei rispettivi settori di competenza. Se la supervisione costante e i controlli periodici evidenziano delle carenze, il servizio federale competente dispone le misure adeguate per eliminarle. Concede all’ente promotore un termine ragionevole, permettendogli così di adottare misure efficaci di miglioramento. Se queste misure non portano al risultato auspicato, l’ultima possibilità di sanzione consisterà nel ridurre l’aiuto finanziario o nel richiederne il rimborso ai sensi degli articoli 28 e seguenti LSu. Spetterà eventualmente al delegato o al servizio federale competente imporre una tale sanzione.

Art. 13 Disposizione transitoria

Alla luce della situazione finanziaria della Confederazione e della decisione del Consiglio federale di non sostenere finanziariamente un’esposizione nazionale negli anni 2030 (v. n. 2.2), il presente articolo stabilisce che prima del 2035 non potrà essere proposta una decisione di principio e programmatica. In presenza di progetti sufficientemente concreti e di una disponibilità di principio al cofinanziamento da parte della Confederazione (cfr. art. 3), sarebbe ipotizzabile avviare nella seconda metà degli anni 2030 la procedura per un’esposizione nazionale a partire dal 2040.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

Il capoverso 1 corrisponde alla normativa costituzionale in materia di referendum facoltativo. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire la data di entrata in vigore della legge.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il disegno di legge fa chiarezza sul ruolo della Confederazione. Se quest’ultima si pronuncia a favore di un sostegno finanziario, la legge definisce inoltre la sua quota di partecipazione massima per le future esposizioni nazionali.

Il disegno non ha ripercussioni dirette di natura finanziaria né sull’effettivo del personale per la Confederazione. Crea solo le condizioni quadro per un suo eventuale impegno, che si concretizza solo nel momento in cui il Parlamento dovesse approvare un credito d’impegno per un’esposizione nazionale specifica. Il disegno di legge non ha ripercussioni sulla digitalizzazione.

Un eventuale cofinanziamento di un’esposizione nazionale da parte della Confederazione comporterebbe un onere finanziario; in applicazione della presente legge, tuttavia, i fondi necessari potrebbero essere iscritti a preventivo e determinati chiaramente: la legge esclude esplicitamente una garanzia di deficit a carico della Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Grazie alla presente legge e alla prevista decisione di principio e programmatica, gli enti promotori e quindi anche i Cantoni e i Comuni coinvolti – indipendentemente dal fatto che si tratti di centri urbani, agglomerati o regioni di montagna – ottengono chiarezza sulla portata di un’eventuale partecipazione della Confederazione e sui parametri di riferimento della procedura di selezione dei progetti. Ciò migliora la loro base di pianificazione.

La realizzazione vera e propria di una prossima esposizione nazionale o di un progetto analogo avrebbe ripercussioni dirette, soprattutto finanziarie, per i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.

Nell’ambito delle esposizioni nazionali, infatti, i Cantoni e i Comuni svolgono un ruolo di primo piano perché tali progetti scaturiscono di norma da iniziative regionali. Il disegno di legge prevede pertanto che questi Cantoni e Comuni contribuiscano al finanziamento in misura almeno equivalente a quello della Confederazione (art. 9 cpv. 1 lett. a). Ciò può comportare notevoli oneri finanziari, i quali sarebbero soggetti all’approvazione dei rispettivi governi cantonali o dall’elettorato dei Cantoni e Comuni interessati.

Lo svolgimento di un’esposizione nazionale comporterebbe quindi degli oneri finanziari anche per i Cantoni e Comuni cofinanziatori. La loro portata dipende in larga misura dalla strutturazione concreta del progetto e dal numero di entità territoriali coinvolte.

Oltre ai contributi finanziari, i Cantoni e Comuni coinvolti dovranno assumersi anche oneri organizzativi e amministrativi, in particolare per quanto riguarda la pianificazione, la realizzazione, l’utilizzo e lo smantellamento degli impianti.

6.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente

Il disegno di legge non ha un impatto diretto per l’economia, la società e l’ambiente. Sono prevedibili ripercussioni soltanto in sede di pianificazione e realizzazione di un’esposizione nazionale concreta. Il disegno è però in linea con l’obiettivo 1044 del Consiglio federale: «La Svizzera rafforza la coesione tra le regioni e tra i gruppi di popolazione; promuove l’integrazione e la comprensione tra le culture e le comunità linguistiche».

Tuttavia, l’organizzazione stessa di un’esposizione nazionale ha il potenziale di rafforzare la coesione nazionale e sviluppare ulteriormente l’identità culturale della Svizzera. Si può presumere che un tale evento possa innescare impulsi economici rilevanti, in particolare per la regione ospitante. Uno studio su Expo.02 ha evidenziato che, a fronte di investimenti e costi pari a 1,6 miliardi di franchi, è stato generato un valore aggiunto lordo di circa 2 miliardi di franchi nei cinque Cantoni coinvolti45.

Le ripercussioni previste dovranno essere illustrate in modo esaustivo nelle domande di finanziamento. Il Consiglio federale e il Parlamento ne terranno conto nel valutare il progetto e il suo finanziamento.

I progetti di costruzione e altri progetti infrastrutturali dovranno affrontare le procedure previste dalla legge. Le possibilità di partecipazione della popolazione interessata e dell’economia saranno garantite. Inoltre, l’ente promotore è tenuto a presentare un piano per lo smantellamento delle strutture.

Poiché il cofinanziamento da parte dei Cantoni e Comuni rientrerà con ogni probabilità nella sfera di competenza degli aventi diritto di voto, anche la popolazione interessata potrà pronunciarsi sulle ripercussioni del progetto selezionato.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Nella misura in cui un’esposizione nazionale può essere considerata un evento culturale per il suo contenuto e le sue forme di rappresentazione, l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)46 fornisce una base sufficiente per l’emanazione della presente legge. Tuttavia, bisogna considerare che un’esposizione nazionale va ben oltre i perimetri di un evento culturale in senso convenzionale. Si tratta in sostanza di una piattaforma identitaria per la presentazione di varie questioni attuali e future, nonché di uno spazio di dialogo su temi che riguardano non solo la cultura, ma anche la società, l’economia e persino la politica. Vista questa natura speciale delle esposizioni nazionali, il disegno di legge deve godere di un sostegno per quanto possibile ampio.

Considerando che un’esposizione nazionale, con i suoi contenuti e le sue molteplici forme di rappresentazione, intende esprimere l’identità dell’intero Paese, è lecito invocare una competenza «non scritta» della Confederazione insita nella struttura federalistica dello Stato («potere intrinseco» della Confederazione). Nel caso dei festeggiamenti commemorativi del 1998 o della prevista istituzione della Fondazione Svizzera solidale, il Consiglio federale ha invocato non solo la competenza federale in materia di affari esteri, ma anche una competenza non scritta per natura delle cose, insita nel sistema federalistico dello Stato (cfr. messaggio del 17 maggio 200047 concernente l’utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale, n. 6.1, con ulteriori rimandi). Visto questo fondamento, occorre tuttavia badare a non interferire nei diritti sovrani dei Cantoni. Nel presente caso, tuttavia, non vi sarebbe alcuna ingerenza: fornendo aiuti finanziari agli enti promotori di esposizioni nazionali, la Confederazione non limita in alcun modo il diritto dei Cantoni di versare anch’essi degli aiuti finanziari a tali enti. Lo stesso dicasi per la competenza della Confederazione in materia di promozione della cultura (art. 69 cpv. 2 Cost.): si tratta di una competenza cosiddetta parallela che consente a Confederazione e Cantoni di agire contemporaneamente e in modo indipendente nello stesso ambito d’intervento (cfr. Schweizer, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 3 Cost., n. 25).

Quando la Confederazione si basa su una competenza non scritta in virtù della struttura federalistica dello Stato, la base costituzionale formale è costituita dall’articolo 173 capoverso 2 Cost.48. Questo spiega perché nell’ingresso del disegno di legge è menzionato anche questo articolo, oltre all’articolo 69 capoverso 2 Cost.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno di legge proposto non incide in alcun modo sugli impegni internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto

Il progetto introduce disposizioni importanti che contengono norme di diritto concernenti il sostegno alle esposizioni nazionali, che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost. e dell’articolo 22 capoverso 1 LParl devono essere emanate sotto forma di legge federale. In quanto tale, la legge proposta sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

7.4 Subordinazione al freno alle spese

In virtù dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l’articolo 1 lettera b della legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, perché crea disposizioni in materia di sussidi che con tutta probabilità implicano una spesa unica di oltre 20 milioni di franchi.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio dell’equivalenza fiscale

Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). In virtù dell’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Allo stesso tempo, la Confederazione deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti. La legge prevede per la Confederazione un ruolo sussidiario nell’organizzazione delle future esposizioni nazionali. Il ruolo principale spetterà agli enti promotori, affiancati da Cantoni e Comuni. A ciò si aggiunge il fatto che i Cantoni sono coinvolti nella procedura di selezione per il tramite della CdC (coinvolgimento nella nomina della giuria, raccomandazione nell’ambito della procedura di selezione).

Anche il principio di equivalenza fiscale è rispettato: il disegno di legge prevede infatti un cofinanziamento da parte di Cantoni e Comuni d’importo almeno equivalente a quello della Confederazione. Questa modalità di cofinanziamento, tuttavia, è solo un requisito per la partecipazione della Confederazione al progetto. I Cantoni sono liberi di organizzare esposizioni senza il suo sostegno o di farne completamente a meno.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto di legge è conforme alle disposizioni della LSu: l’organizzazione di esposizioni nazionali periodiche – in particolare per promuovere la riflessione sull’identità culturale e sociale della Svizzera e il confronto sulle prospettive di sviluppo del Paese (art. 2 del disegno di legge; cfr. anche art. 2 cpv. 2 Cost.: coesione interna e pluralità culturale del Paese) – è nell’interesse della Confederazione. La concessione di un aiuto finanziario a un ente privato o pubblico o a un partenariato pubblico-privato è per la Confederazione una valida alternativa alla realizzazione in proprio o all’assegnazione di un mandato, che in determinate circostanze può comportare una responsabilità illimitata per la Confederazione, come ha dimostrato l’esperienza acquisita con Expo 01/0249. Poiché l’organizzazione di un’esposizione nazionale non può essere sostenuta finanziariamente da un unico ente promotore – come dimostrano le precedenti edizioni e anche altri progetti analoghi – e poiché nemmeno un singolo Cantone ospitante o Comune interessato può farsi carico da solo di tutti i costi, un aiuto finanziario da parte della Confederazione è una forma di sostegno adeguata e necessaria.

La fissazione del contributo federale ad al massimo il 30 per cento dei costi computabili garantisce l’adeguatezza del sostegno (art. 9 cpv. 1). Il cofinanziamento paritetico da parte di Cantoni e Comuni, unitamente a un ragionevole contributo proprio dell’ente promotore previsto dal disegno di legge e al ricorso ad altre fonti di finanziamento, garantisce che la quota federale rimanga limitata e che vi sia un incentivo sufficiente per un’attuazione economica ed efficiente. Anche i Cantoni e i Comuni che traggono profitto da un’esposizione nazionale hanno interesse a esigere efficienza ed economicità. Vista l’esclusione di una garanzia di deficit a carico della Confederazione (art. 9 cpv. 2), l’ente promotore sa che deve assumersi il rischio di un eventuale sorpasso dei costi e dovrà pertanto provvedere di conseguenza.

L’elencazione, nella legge, dei documenti da allegare alla domanda (art. 5), le specificazioni relative a una determinata esposizione nazionale previste nell’ordinanza (art. 4) e le verifiche effettuate dalle unità interessate dell’Amministrazione federale prima e dopo la selezione del progetto (art. 6 e 10) garantiscono che il progetto da sostenere sia realizzabile e soddisfi i requisiti della Confederazione. Dopo la selezione da parte della giuria e la raccomandazione dei Cantoni, il Consiglio federale e l’Assemblea federale potranno anche prendere in considerazione aspetti di politica finanziaria nel decidere quale progetto sostenere (art. 8). La gestione concreta avviene tramite un contratto di sovvenzione i cui elementi fondamentali sono stabiliti dalla legge (art. 11). Attraverso una supervisione costante e controlli periodici, il servizio federale competente provvede affinché eventuali irregolarità possano essere individuate rapidamente e possano essere adottate misure adeguate. Dovrà inoltre elaborare un piano di controllo secondo l’articolo 25 LSu (art. 12).

Mentre la base giuridica per gli aiuti finanziari a esposizioni nazionali è a tempo indeterminato, l’aiuto finanziario specifico viene concesso una tantum e per un determinato progetto.

7.7 Delega di competenze legislative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo la Costituzione, una restrizione generale alla delega risiede in particolare nel requisito secondo cui le disposizioni importanti e fondamentali devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).

In alcune disposizioni, il disegno di legge autorizza il Consiglio federale a emanare norme di attuazione. Questo rispetta l’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost., perché i principi sono disciplinati a livello di legge, il che definisce il contesto entro il quale il Consiglio federale deve emanare tali norme.

Le seguenti disposizioni del disegno di legge contengono deleghe legislative:

  • − articolo 4 capoversi 1 (modalità di concessione dell’aiuto finanziario) e 2 (organizzazione a livello federale, nomina di un delegato);

  • − articolo 5 capoverso 2 (fissazione del termine per la presentazione delle domande e definizione dei relativi requisiti di contenuto);

  • − articolo 7 capoverso 1 (definizione del mansionario della giuria).

7.8 Protezione dei dati

Il progetto non contiene disposizioni sul rilevamento né sulla gestione dei dati.