FF 2026 45
Protocollo di modifica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran alla Convenzione di domicilio conclusa il 25 aprile 1934 tra la Confederazione Svizzera e l’Impero di Persia (di seguito denominata «Convenzione») che abroga l’articolo 8 paragrafi 3 e 4 della Convenzione
Preambolo
Traduzione
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran
(di seguito denominati «Parti contraenti»),
considerate le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti contraenti,
tenuto conto che ciascuna delle Parti contraenti dispone di proprie norme di conflitto che disciplinano le questioni in materia di diritto delle persone, di famiglia e di successione in relazione ai vari criteri di collegamento come la cittadinanza, il domicilio o la dimora abituale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
L’articolo 8 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti fruiranno, sul territorio dell’altra Parte, per tutto ciò che concerne la protezione delle loro persone e dei loro beni da parte dei tribunali e delle autorità, dello stesso trattamento che godono i cittadini della nazione più favorita.
Essi avranno particolarmente accesso, senza impedimento alcuno, ai tribunali e potranno stare in giudizio, alle stesse condizioni, come i cittadini della nazione più favorita. Le questioni concernenti l’assistenza ai poveri e la cautio judicatum solvi fanno oggetto di una dichiarazione speciale di reciprocità annessa alla presente Convenzione.
Art. 2
Il presente Protocollo di modifica entra in vigore dalla data dell’ultima nota diplomatica che conferma che le Parti contraenti hanno adempiuto i requisiti costituzionali per l’entrata in vigore del presente Protocollo.
Fatto a Teheran il 18 dicembre 2024, corrispondente al 28 azar 1403, in due originali in francese e persiano, tutti i testi facenti parimenti fede.
Per il Nadine Olivieri Lozano | Per il Masoud Alizadeh |