FF 2026 47

Messaggio concernente la modifica della legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il cosiddetto «piano di salvataggio» è stato introdotto nell’estate 2022 a seguito del forte aumento dei prezzi sui mercati dell’energia. Tale tipo di forti fluttuazioni dei prezzi potrebbe scatenare una reazione a catena e, di conseguenza, compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera. Sono ipotizzabili diversi scenari di danno che potrebbero mettere a rischio le funzioni fondamentali del sistema dell’approvvigionamento elettrico. Durante la crisi passata, il forte aumento dei prezzi di mercato e la relativa volatilità hanno portato a un aumento del fabbisogno di liquidità (aumento dei requisiti per le garanzie finanziarie, in particolare in borsa), con conseguente rischio di esclusione temporanea dalla borsa delle imprese interessate, qualora non fossero state in grado di fornire la liquidità necessaria. Una tale esclusione avrebbe avuto un impatto negativo sulla gestione delle posizioni a breve termine e quindi sulla gestione dei programmi previsionali e sul funzionamento sicuro della rete, mettendo a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento.

La validità della legge federale del 30 settembre 20221 sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) scade il 31 dicembre 2026. Secondo il relativo messaggio era previsto che la LAiSE fosse sostituita da una regolamentazione ordinaria e più ampia il 1° gennaio 2027. Con la mozione 22.4132 «Limitare i rischi economici collegati alle imprese di rilevanza sistemica del settore elettrico», trasmessa al Consiglio federale il 5 dicembre 2024, il Parlamento ha inoltre incaricato il Consiglio federale di limitare in modo rapido ed efficace i rischi economici menzionati adottando provvedimenti legislativi.

Il Consiglio federale ha già predisposto una serie di misure per rafforzare la resilienza del settore dell’energia elettrica. Il 29 novembre 2023 ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso2. Il Parlamento ha approvato tale legge durante la sessione primaverile 20253. La legge si basa sul regolamento (UE) n. 1227/20114 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (regolamento REMIT), entrato in vigore nel dicembre 2011, e consentirà di incrementare la trasparenza nel commercio di energia elettrica, migliorare la vigilanza nonché consolidare la fiducia nell’integrità dei mercati.

Inoltre, dall’8 marzo al 14 giugno 2024 il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione su un avamprogetto di modifica della legge del 23 marzo 20075 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) (requisiti per le imprese di rilevanza sistemica)6, allo scopo di rendere più resilienti tali imprese. L’avamprogetto, che prevedeva prescrizioni sulla struttura organizzativa nonché sulla gestione del rischio delle imprese in questione nonché requisiti concreti in materia di liquidità e capitale proprio, è stato tuttavia accolto in modo molto critico, poiché la sua incidenza sulla gestione aziendale delle imprese del settore dell’energia elettrica è stata reputata sproporzionata7.

Il Consiglio federale ha pertanto deciso di concentrarsi su misure che permettono di rafforzare la trasparenza nell’ambito della gestione del rischio delle imprese di rilevanza sistemica (nel presente disegno ridenominate «imprese d’importanza critica») e, per il momento, di rinunciare alla definizione di requisiti minimi in materia di liquidità, capitale proprio e grado di indebitamento. Ha di conseguenza elaborato un disegno di modifica della LAEl che dà la priorità a misure che incidono sulla struttura organizzativa e sulla gestione dei rischi e che prevede l’introduzione dell’obbligo per le imprese in questione di allestire un piano di emergenza e di informare in modo esaustivo la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) sui loro metodi e scenari e sulla conseguente valutazione dei rischi nonché sulla loro situazione in materia di liquidità e capitale proprio. In questo modo la ElCom potrà monitorare i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento delle imprese d’importanza critica. Il messaggio8 concernente tale modifica della LAEl è trasmesso al Parlamento contestualmente al presente messaggio.

Poiché le misure proposte dal Consiglio federale non sono in grado di ridurre considerevolmente i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento se venissero meno una o più imprese d’importanza critica, al momento è importante che il piano di salvataggio sancito nella LAiSE rimanga in vigore. Per questo motivo, il Consiglio federale propone con il presente messaggio di prorogare la durata di validità della LAiSE sino alla fine del 2031.

Dal 2022 la situazione sui mercati dell’energia si è distesa e, a seguito dei forti aumenti dei prezzi, anche le imprese del settore dell’energia elettrica hanno adeguato o migliorato le loro strategie di copertura e la gestione dei rischi. Anche la normativa europea relativa alle borse (EMIR 3.09) ha subito adeguamenti con l’introduzione di due elementi che rivestono particolare importanza. In primo luogo, è stata migliorata la trasparenza riguardo alle garanzie previste: i membri compensatori sono ora tenuti a fornire ai propri clienti informazioni supplementari sui modelli del margine e strumenti di simulazione adeguati, migliorando così la pianificabilità. In secondo luogo, le controparti centrali (i cosiddetti servizi di compensazione) in determinati casi possono ora accettare come garanzia, oltre a contanti o liquidità, anche garanzie bancarie non garantite da garanzie reali, misura da cui ci si aspetta una riduzione del fabbisogno di liquidità per una posizione di trading invariata e una conseguente maggiore flessibilità nella gestione della liquidità. Per tenere conto di questi sviluppi, il Consiglio federale chiede che il credito d’impegno destinato al piano di salvataggio sia ridotto da 10 a 7 miliardi di franchi.

La proroga qui proposta di cinque anni della LAiSE servirà a disporre del tempo necessario per valutare il rischio economico residuo connesso alle imprese d’importanza critica e ad analizzare la necessità di ulteriori misure. Dovrà essere riesaminata in modo approfondito in particolare l’opportunità di introdurre prescrizioni in materia di liquidità e capitale proprio. Sulla base dei risultati di tali accertamenti verrà poi deciso come procedere per sostituire la LAiSE dopo la sua decadenza.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Secondo il relativo dossier di pericolo elaborato dalla Confederazione10, un’interruzione di elettricità in una vasta zona del Paese potrebbe causare ingenti danni a persone, patrimonio e prestazioni economiche. Con la LAiSE è stata creata una base legale per garantire l’approvvigionamento elettrico anche in caso di sviluppi straordinari del mercato che il settore dell’energia elettrica non è in grado di affrontare da solo, consentendo alla Confederazione di concedere aiuti finanziari a titolo sussidiario per salvare le imprese d’importanza critica. A medio termine, tale legge dovrà essere sostituita da altre regolamentazioni, che permetteranno di rafforzare la resilienza del settore dell’energia elettrica e renderanno superflui i sostegni finanziari di emergenza concessi a titolo sussidiario.

Qualora la LAiSE non venisse prorogata, il piano di salvataggio decadrebbe prima dell’entrata in vigore di una valida regolamentazione successiva. Se un’impresa d’importanza critica dovesse trovarsi in difficoltà, potrebbe nuovamente essere compromesso l’approvvigionamento di energia elettrica. Nonostante la situazione sui mercati dell’energia si sia distesa dal 2022 e, a seguito dei forti aumenti dei prezzi, le imprese del settore dell’energia elettrica abbiano adeguato le loro strategie e la gestione dei rischi, e a prescindere dal fatto che grazie agli adeguamenti della normativa europea relativa alle borse è ora permesso depositare come garanzia non solo liquidità ma in determinati casi anche garanzie bancarie non garantite, restano tuttavia possibili nuovi squilibri sui mercati dell’energia. Il piano di salvataggio esistente deve pertanto essere prorogato fino a quando potrà essere messa in vigore una nuova regolamentazione volta a limitare i rischi economici.

Qualora non fosse prorogata la durata di validità della LAiSE, in caso di una nuova crisi il Consiglio federale dovrebbe intervenire in virtù del diritto di necessità o proponendo modifiche legislative urgenti. L’attuazione del diritto di necessità può risultare problematica nei settori in cui il legislatore ha omesso, pur essendo a conoscenza del problema, di disciplinare una situazione di pericolo individuabile (cfr. sentenza del Tribunale federale DTF 137 II 431, consid. 3.3.1 seg.). La proroga della durata di validità della LAiSE, approvata mediante procedura ordinaria, appare pertanto una soluzione adeguata, che consente al legislatore di disporre del tempo necessario per intervenire. Inoltre il ripristino della situazione anteriore all’adozione della LAiSE implicherebbe, di fatto, anche il ripristino di una garanzia statale implicita, mentre con la proroga della LAiSE le imprese d’importanza critica dovranno almeno versare un importo forfettario a copertura dei costi legati alla messa a disposizione dei mutui.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

La modifica di legge proposta non è annunciata né nel messaggio del 24 gennaio 202411 sul programma di legislatura 2023–2027, né nel decreto federale del 6 giugno 202412 sul programma di legislatura 2023–2027. Il disegno s’inscrive nell’obiettivo 25 del programma di legislatura 2023–2027 che recita «La Svizzera garantisce un approvvigionamento energetico sicuro e stabile e promuove lo sviluppo della produzione interna di energie rinnovabili». A seguito dei risultati della procedura di consultazione, il disegno è inteso quale parte del numero 131 («Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico [requisiti per imprese di rilevanza sistemica»]).

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Tra il 14 maggio e il 14 luglio 2025 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha svolto una procedura di consultazione abbreviata sulla prevista modifica della LAiSE. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione fornisce una panoramica in merito13.

La proroga del piano di salvataggio fino all’entrata in vigore di una regolamentazione successiva trova ampio consenso o è comunque considerata giustificata. Anche se al momento sembra improbabile che la Confederazione debba nuovamente intervenire, non è possibile escludere del tutto sviluppi in grado di incidere sui meccanismi del mercato e, nel peggiore dei casi, di causare la defezione di uno dei principali operatori. Allo stesso tempo, molti partecipanti alla consultazione hanno sollevato dubbi sul fatto che il mantenimento dell’attuale livello di liquidità da parte della Confederazione sia ancora giustificato, anche in considerazione degli elevati costi che ne derivano per le imprese assoggettate al piano di salvataggio.

A seguito della procedura di consultazione, l’avamprogetto è stato rielaborato. Oltre a prevedere che l’attuale credito d’impegno14 di 10 miliardi di franchi sia sostituito da uno nuovo pari a 7 miliardi di franchi, il Consiglio federale ha precisato gli obblighi d’informazione nei confronti della ElCom, specificando che deve essere messa a disposizione anche una previsione di liquidità.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

In materia di diritto comparato continuano a essere rilevanti gli esempi illustrati nel capitolo 3 del messaggio del 18 maggio 202215 sulla legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica e sul decreto federale che stanzia un credito d’impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica, motivo per cui si rimanda a essi.

Il diritto europeo in linea di principio non ammette aiuti di Stato, salvo alcune eccezioni esplicitamente previste. Ciononostante durante la crisi nel 2022 diversi Paesi europei, tra cui la Germania, hanno concesso aiuti finanziari statali a sostegno della liquidità di importanti fornitori di energia elettrica. A seguito dell’inizio della guerra condotta dalla Russia contro l’Ucraina e delle conseguenze dirette e indirette sull’economia dell’Unione europea (UE), il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha istituito un quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato, che consente agli Stati membri di fornire un sostegno tempestivo, mirato e proporzionato alle imprese in difficoltà. Tale quadro giuridico è tuttavia scaduto alla fine del 2024 ed è stato sostituito dal quadro per il Clean Industrial Deal (C/2025/3602), in vigore fino al 31 dicembre 2030. Il piano di salvataggio svizzero sancito nella LAiSE, che disciplina gli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario, è molto simile al modello applicato dall’UE.

4 Punti essenziali del disegno

4.1 Panoramica dei contenuti della legge

La sezione 1 della LAiSE sancisce scopo e oggetto della legge, le imprese aventi diritto e l’oggetto concreto della richiesta, ovvero gli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario sotto forma di mutui. La sezione 2 regola i valori di riferimento concreti dei mutui; la sezione 3 disciplina i conseguenti diritti e obblighi, la sezione 4 il finanziamento, la sezione 5 gli obblighi d’informazione e il trattamento dei dati, la sezione 6 le eccezioni, la sezione 7 le responsabilità della Confederazione e gli obblighi della ElCom e la sezione 8 le disposizioni finali.

4.2 La normativa proposta

Il disegno prevede di prorogare di cinque anni, cioè fino al 31 dicembre 2031, la durata di validità della LAiSE, per accordare al Consiglio federale e al Parlamento il tempo necessario per elaborare e porre in vigore eventuali regolamentazioni successive (cfr. n. 1.2). Prevede inoltre alcune modifiche materiali della LAiSE, in particolare stabilendo un interesse minimo per il calcolo dell’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui. Inoltre, definisce con maggiore precisione gli obblighi d’informazione verso la ElCom, specificando che deve essere messa a disposizione anche una previsione di liquidità. Con la modifica di legge viene sottoposto al Parlamento anche un decreto federale che stanzia un credito d’impegno di 7 miliardi di franchi, a sostituzione di quello attuale, pari a 10 miliardi di franchi, approvato dal Parlamento nel 2022.

4.3 Attuazione

Con l’entrata in vigore delle modifiche, il termine di cui al vigente articolo 2 capoverso 3 LAiSE non inizia nuovamente a decorrere e pertanto le imprese non possono ripresentare una domanda per fare attestare la propria rilevanza sistemica (o, secondo la nuova terminologia del disegno, importanza critica). Il DATEC mantiene tuttavia la competenza di decidere che determinate imprese rivestono una siffatta importanza (art. 2 cpv. 2 LAiSE). Le modalità di esecuzione della legge restano pertanto invariate.

5 Commento ai progetti

5.1 Commento ai singoli articoli della legge

Titolo

L’adeguamento concerne solo il testo francese e il testo italiano. L’espressione «d’importanza critica» è tradotta letteralmente per essere adeguata alla versione tedesca.

Sostituzione di espressioni

Per le stesse considerazioni che inducono ad adeguare il titolo della legge, anche nel resto della legge il testo francese e il testo italiano vengono adeguati alla terminologia della versione tedesca.

Art. 13 cpv. 1 e 2

La facoltà di riscuotere mutui è prorogata di cinque anni, analogamente alla durata di validità della legge, e termina al più tardi il 31 luglio 2031.

Al capoverso 2 si procede alla correzione di un refuso nel testo francese.

Art. 16 cpv. 3

Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti in funzione del prodotto interno lordo più recente, cioè del 2024.

Art. 18 cpv. 2 lett. a e 5, secondo periodo

L’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui dovrebbe orientarsi ai costi della Confederazione. Considerato che si prevede una proroga di cinque anni della durata di validità della legge, per coerenza l’importo forfettario dovrà essere calcolato in base al rendimento di un prestito quinquennale della Confederazione al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, onde garantire che il periodo determinante per i prestiti della Confederazione coincida con la nuova durata di validità. Oggi tale periodo, indicato al capoverso 2 lettera a, è di quattro anni, corrispondenti alla durata di validità attuale della LAiSE.

Non è possibile escludere che al momento della prevista entrata in vigore della presente modifica il 1° gennaio 2027 il rendimento dei prestiti della Confederazione sia nettamente diminuito rispetto a oggi. Visto che l’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui ha anche la funzione di attribuire un prezzo alla garanzia statale esplicita per le imprese, al fine di ridurre le distorsioni della concorrenza e di evitare falsi segnali all’economia, il disegno prevede che per il calcolo dell’importo forfettario si applicherà in ogni caso un tasso d’interesse minimo dello 0,635 per cento, corrispondente a quello utilizzato per calcolare l’importo forfettario tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2026.

Anche la ripartizione dell’importo forfettario secondo il capoverso 5 deve basarsi su valori aggiornati, motivo per cui il disegno prevede che per il calcolo dell’importo a carico delle singole imprese sia applicata la loro rispettiva quota di potenza installata al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rispetto a quella complessiva di cui dispongono in Svizzera tutte le imprese d’importanza critica. Ai fini del calcolo dell’importo forfettario e in conformità con l’obbligo d’informazione generale di cui all’articolo 19 capoverso 1 D-LAiSE, le imprese dovranno pertanto comunicare al DATEC la potenza installata al momento dell’entrata in vigore.

Art. 19 cpv. 1 e 2 lett. d

Per maggiore chiarezza in merito alle responsabilità dell’esecuzione della presente legge, al capoverso 1 si riprende la formulazione di cui al vigente articolo 25 LAiSE, sostituendo il termine «servizi federali» con «unità amministrative della Confederazione». È inoltre esplicitato che, di norma, la responsabilità dell’esecuzione spetta alla ElCom e al Controllo federale delle finanze.

Capoverso 2: nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte finora, la ElCom ha constatato che un monitoraggio globale della liquidità può essere effettuato in modo efficace solo se le imprese d’importanza critica trasmettono anche le relative previsioni di liquidità . Oggi il monitoraggio si basa generalmente su dati storici. Per maggiore chiarezza nel disegno si precisa che l’elenco non esaustivo del capoverso 2 delle informazioni che l’impresa deve mettere a disposizione include anche una previsione di liquidità (lett. d). La nuova disposizione consentirà alla ElCom di monitorare in modo lungimirante la liquidità e di rilevare tempestivamente eventuali criticità in merito.

Art. 20 e 20a

La legge federale del 25 settembre 202016 sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° settembre 2023, non si applica ai dati concernenti le persone giuridiche, diversamente dalla LPD previgente. Di conseguenza, le basi giuridiche federali che autorizzano gli organi federali a trattare dati personali non sono più applicabili in relazione al trattamento di dati concernenti persone giuridiche. In merito l’articolo 71 LPD prevede una disposizione transitoria, che scade il 31 agosto 2028. Con gli articoli 57r e seguenti della legge del 21 marzo 199717 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) è stata creata una base per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche, la quale necessita però di essere precisata nelle leggi speciali.

Il presente disegno prevede pertanto un adeguamento del vigente articolo 20 volto a disciplinare il trattamento e la comunicazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche in due articoli distinti (art. 20 e 20a). Per quanto riguarda i dati personali menzionati in entrambi gli articoli, si tratta unicamente di dati di contatto di persone fisiche necessari per la comunicazione tra le imprese e le autorità. L’articolo 20 D-LAiSE non menziona esplicitamente il collegamento di dati poiché esso è incluso nella nozione di «trattamento». Le competenze sono specificate negli articoli 20 e 20a D-LAiSE, applicando i termini già utilizzati nell’articolo 19 capoverso 1 D-LAiSE. Gli articoli 20 capoverso 2 e 20a capoverso 2 D-LAiSE riprendono la prassi attuale di consentire alla ElCom di elaborare i dati presentati volontariamente dalle imprese; dato questo carattere volontario non è opportuno prevedere una condizione cumulativa né l’introduzione di requisiti più severi per la loro elaborazione rispetto a quelli previsti per le informazioni che le imprese sono tenute a presentare: secondo il disegno, le informazioni presentate volontariamente possono quindi essere elaborate anche se servono soltanto a monitorare il grado di liquidità o la sicurezza dell’approvvigionamento.

Art. 20b

Il contenuto del vigente capoverso 3 dell’articolo 20 è disciplinato in modo distinto nell’articolo 20b D-LAiSE ed è adeguato alla nuova sistematica.

Art. 20c

Per motivi di sistematica la regolamentazione relativa all’informazione del pubblico da parte del DATEC e all’esclusione del principio di trasparenza, contemplata nel vigente articolo 20 capoverso 4, è disciplinata separatamente nell’articolo 20c D‑LAiSE.

Art. 21 cpv. 1

L’adeguamento della vigente espressione «di rilevanza sistemica», voluto per i motivi indicati nel commento al titolo della legge, rende necessario nel testo francese del capoverso 1 un intervento redazionale non possibile con la sostituzione di espressioni, motivo per cui il capoverso è riportato separatamente.

Art. 28 cpv. 3

Lo scopo della proroga è di consentire al Consiglio federale di procedere ai necessari accertamenti per esaminare l’opportunità di proporre una normativa completa in materia.

5.2 Commento al decreto federale

Il decreto federale del 13 settembre 202218 che stanzia un credito d’impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica formalmente non ha un limite temporale. In merito all’importo del credito, pari a 10 miliardi di franchi, nel messaggio del 18 maggio 2022 si spiegava che la soluzione proposta doveva avere, non da ultimo, un effetto precauzionale e psicologico e dimostrare che lo Stato è disposto a mettere a disposizione liquidità in situazioni di emergenza. Il messaggio menziona notizie riportate dai media, secondo cui a fine 2021 Alpiq avrebbe chiesto mezzi liquidi per un totale di oltre 1 miliardo di franchi, e a titolo di confronto cita il piano di salvataggio tedesco, pari a 100 miliardi di euro. Poiché il PIL della Germania è circa cinque volte superiore a quello della Svizzera, l’importo previsto di 10 miliardi di franchi svizzeri appariva appropriato. Alla luce degli sviluppi finora rilevati, il Consiglio federale ritiene ora giustificato ridurre l’importo del credito d’impegno. Per quanto quest’ultimo vada inteso come limite massimo, esso ha un impatto diretto sui costi addebitati alle imprese sotto forma di importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui (art. 18 LAiSE). Unitamente alla presente modifica della LAiSE si propone pertanto al Parlamento di adottare un nuovo decreto federale per un credito d’impegno di 7 miliardi di franchi, a sostituzione di quello attuale.

Al momento dell’introduzione del piano di salvataggio, la crisi era particolarmente acuta e risultava quindi fondamentale inviare ai fornitori di capitale di terzi il segnale che, in caso di emergenza, la Confederazione sarebbe stata in grado di mettere a disposizione ingenti quantità di liquidità. È probabile che questo segnale abbia contribuito a favorire soluzioni private. Nel contesto attuale, l’effetto segnale non è più una priorità, a ulteriore conferma del fatto che il credito d’impegno può essere ridotto.

L’importo di 7 miliardi rappresenta una stima approssimativa. Al momento dell’elaborazione del presente messaggio, le imprese in questione mostrano una maggiore solidità finanziaria rispetto all’estate 2022. Hanno adeguato le loro strategie di copertura e posizioni di trading in modo da essere meno esposte alle richieste di garanzia della borsa. Contemporaneamente hanno migliorato la gestione dei rischi e rafforzato la propria liquidità per essere in grado di affrontare distorsioni del mercato come quelle verificatesi durante l’ultima crisi. Grazie al monitoraggio della liquidità, la ElCom può verificare tale aspetto e osservare l’ulteriore sviluppo della situazione, contribuendo a incentivare le imprese a continuare ad applicare la prassi ottimizzata introdotta dopo la crisi.

Inoltre, i recenti adeguamenti della normativa europea relativa alle borse (v. n. 1.1) facilitano alle imprese d’importanza critica la pianificazione delle garanzie da fornire e l’aumento della flessibilità nella gestione della liquidità, in particolare consentendo di depositare come garanzia non solo liquidità, ma anche, in determinati casi, garanzie bancarie non garantite da garanzie reali.

Rispetto al 2022, i mercati dell’energia si sono stabilizzati, ma i prezzi restano leggermente superiori ai livelli precedenti la crisi. A causa del protrarsi della guerra in Europa, la situazione rimane comunque tesa.

In una valutazione complessiva, il Consiglio federale ritiene giustificato ridurre il credito d’impegno, portandolo da 10 a 7 miliardi di franchi. L’importo proposto dovrebbe essere sufficiente a garantire la rapida concessione di eventuali mutui, tenendo al contempo conto dell’impatto diretto del credito d’impegno sui costi per le imprese interessate.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

In caso di necessità la LAiSE consente alle imprese d’importanza critica di chiedere un mutuo alla Confederazione. I rischi finanziari che ne derivano per la Confederazione sono compensati attraverso interessi e un supplemento di rischio. La Confederazione potrebbe subire perdite miliardarie se un mutuo non venisse rimborsato interamente; viceversa, nel caso di rimborso potrebbe realizzare utili grazie agli interessi e al supplemento di rischio.

Per la messa a disposizione del piano di salvataggio, la Confederazione riscuote una tassa, il cosiddetto importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui, a copertura dei costi per la liquidità derivanti dal previsto credito d’impegno di 7 miliardi di franchi e dei costi esterni della Confederazione. Se non vengono concessi mutui, non vi sono ripercussioni sul bilancio della Confederazione.

La rinuncia alla proroga della LAiSE non consentirebbe di ridurre considerevolmente il rischio finanziario della Confederazione, poiché a seguito dell’operazione di salvataggio del 2022 resterebbe immutata l’aspettativa di un intervento statale nel caso in cui un’impresa critica per il sistema si ritrovasse in difficoltà finanziarie, con la differenza tuttavia che la messa a disposizione della liquidità e della garanzia implicita da parte della Confederazione non verrebbe indennizzata dalle imprese.

Con la proroga della durata di validità della LAiSE sono prorogati anche gli obblighi di monitoraggio e informazione della ElCom, che comprendono in particolare le continue valutazioni dei dati per il monitoraggio della liquidità (art. 24 LAiSE) e le corrispondenti domande di chiarimento presso le imprese d’importanza critica nonché i relativi rapporti all’attenzione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Per assolvere tali compiti, la ElCom ha bisogno di aumentare l’effettivo con un posto di lavoro al 100 per cento, ossia di mezzi finanziari pari a 180 000 franchi all’anno. Inoltre, per la plausibilizzazione dei dati in materia di liquidità nonché per l’archiviazione e il trattamento sicuri di dati sensibili (licenze, manutenzione, hosting fee ecc.), la ElCom necessita di mezzi finanziari pari a 170 000 franchi all’anno.

Il disegno potrebbe inoltre richiedere temporaneamente un aumento degli effettivi per gestire eventuali mutui oppure sorvegliare il rispetto delle prescrizioni, in particolare presso l’UFE e l’Amministrazione federale delle finanze.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La proroga della durata di validità della LAiSE permette di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera, rafforzamento di cui beneficiano anche i Cantoni e i Comuni, indipendentemente da una loro partecipazione a imprese d’importanza critica. Gli aiuti finanziari per tali imprese sono concessi solo a titolo sussidiario, giacché il Consiglio federale continua a ritenere che spetti in primo luogo alle imprese stesse nonché ai Cantoni e ai Comuni proprietari adottare tutti i provvedimenti necessari per fronteggiare le situazioni di crisi e garantire la sopravvivenza delle imprese, senza ricorrere agli aiuti finanziari della Confederazione.

Se si verificassero perdite definitive sui mutui concessi dalla Confederazione, queste verrebbero suddivise: la Confederazione assumerebbe il 50 per cento delle perdite e tutti i Cantoni insieme il restante 50 per cento. Per la partecipazione al rischio di perdite, i Cantoni hanno diritto alla metà dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione.

6.3 Ripercussioni per l’economia

Secondo il dossier di pericolo elaborato dalla Confederazione, un’interruzione di elettricità in una vasta zona del Paese potrebbe causare ingenti danni a persone, patrimonio e prestazioni economiche. Poiché il disegno contribuisce a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera, sono previste ripercussioni positive per l’economia.

La proroga della durata di validità della LAiSE può tuttavia incentivare comportamenti scorretti; la prospettiva di potenziali aiuti finanziari da parte della Confederazione, ad esempio, potrebbe indurre le imprese soggette alla legge ad accettare maggiori rischi, ad adottare meno provvedimenti di prevenzione oppure a detenere meno liquidità.

Nonostante la proroga, il Consiglio federale continua a essere del parere che a medio termine la resilienza di queste imprese debba essere rafforzata mediante altre misure e prescrizioni. In attesa della loro entrata in vigore, per il Consiglio federale è importante che la garanzia statale, di cui la Confederazione dovrebbe in ogni caso farsi carico, anche se fosse implicita, venga indennizzata dalle imprese d’importanza critica alla Confederazione.

6.4 Altre ripercussioni

Il presente disegno non si ripercuote direttamente su altri settori, in particolare sulle città, gli agglomerati, le regioni di montagna, la società o l’ambiente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Per quanto concerne la costituzionalità della LAiSE, si rimanda alle spiegazioni nel relativo messaggio del 18 maggio 2022.

Secondo l’articolo 167 della Costituzione federale (Cost.)19, l’Assemblea federale decide le spese della Confederazione. Su tale base l’Assemblea federale stanzia, mediante decreto federale semplice, un credito d’impegno per i mutui previsti dalla legge (art. 17 LAiSE).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Anche in merito alla compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera resta applicabile quanto espresso al numero 7.2 del messaggio del 18 maggio 2022. L’Accordo sull’energia elettrica negoziato con l’UE contiene norme concrete sugli aiuti di Stato e disposizioni transitorie per gli aiuti di Stato già esistenti e obbliga la Svizzera a introdurre una procedura nazionale di sorveglianza degli aiuti di Stato equivalente a quella dell’UE. Tali norme potrebbero pertanto, contrariamente alle disposizioni attualmente in vigore, essere determinanti anche per la LAiSE in caso di proroga. La proroga qui proposta coincide tuttavia con la fase transitoria prevista dall’Accordo sull’energia elettrica per gli aiuti finanziari esistenti e l’istituzione di un sistema di vigilanza degli aiuti di Stato in Svizzera.

7.3 Forma dell’atto

La LAiSE include disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La revisione della legge segue quindi la procedura legislativa normale.

Per poter concedere i mutui previsti dalla legge, la Confederazione necessita dell’autorizzazione del Parlamento a contrarre i relativi impegni. Il decreto federale del 13 settembre 2022 che stanzia un credito d’impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica formalmente non ha un limite temporale. Al fine di poter ridurre il credito d’impegno da 10 a 7 miliardi di franchi, unitamente al disegno di modifica della LAiSE con il presente messaggio si sottopone alle Camere un disegno di decreto federale che stanzia un credito d’impegno di 7 miliardi di franchi, a sostituzione di quello vigente.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Poiché comporta la proroga di una disposizione in scadenza in materia di sussidi di oltre 20 milioni di franchi, la proroga della durata di validità della LAiSE è assoggettata al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. L’articolo 1 del disegno di decreto federale allegato al presente messaggio presuppone pertanto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’eventuale attribuzione di aiuti finanziari secondo la legge può implicare nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi.

7.5 Conformità alla legge sui sussidi

L’articolo 91 capoverso 1 Cost. accorda alla Confederazione la competenza di disciplinare il trasporto e l’erogazione di energia elettrica. Secondo le spiegazioni contenute nel messaggio del 3 dicembre 200420 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico, in base a questa competenza legislativa globale, la Confederazione può in particolare sottoporre a monopolio la trasmissione, emanare prescrizioni tariffarie, stabilire regolamentazioni concernenti le imprese del mercato dell’elettricità, sancire un diritto di accesso alla rete e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento, come obblighi di allacciamento e di fornitura.

La defezione di un’impresa d’importanza critica potrebbe comportare interruzioni dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera e all’estero. La Confederazione ha pertanto un grande interesse a garantire un approvvigionamento elettrico senza interruzioni, motivo per cui si giustifica un suo intervento nei casi in cui un’impresa di questa categoria non potesse contare su un sufficiente sostegno finanziario da parte dei proprietari.

Secondo l’articolo 3 LAiSE, gli aiuti finanziari devono essere concessi a titolo sussidiario rispetto alle misure adottate dalle imprese e dai proprietari. Tale principio è in linea con le prescrizioni generalmente applicabili della legge del 5 ottobre 199021 sui sussidi (LSu), che prevedono l’erogazione di aiuti finanziari soltanto se il compito da sostenere non può essere debitamente adempiuto senza l’intervento della Confederazione e se si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento (art. 6 lett. c e d LSu).

La durata di validità della legge è prorogata sino alla fine del 2031.

7.6 Protezione dei dati e principio di trasparenza

Per l’adempimento degli obblighi d’informazione previsti dalla presente legge sono trattati e comunicati alle autorità responsabili dell’esecuzione dati concernenti persone giuridiche, analogamente ai dati personali. Questi ultimi sono trattati esclusivamente ai fini della comunicazione diretta tra le imprese d’importanza critica e le autorità competenti: si tratta pertanto di dati di contatto di persone fisiche che agiscono per conto delle imprese nei confronti delle autorità competenti. Per il rimanente restano valide le spiegazioni fornite nel messaggio del 18 maggio 2022.

L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) si è opposto alla proposta di continuare a escludere l’applicazione della legge del 17 dicembre 200422 sulla trasparenza (LTras), proposta concretizzata nell’articolo 20c capoverso 2 D-LAiSE. A suo parere la protezione dei segreti d’affari e della sfera privata sarebbe già garantita dalle disposizioni della LTras, rendendone quindi superflua l’esclusione. Secondo l’IFPDT, l’esclusione è inoltre in contrasto con l’obiettivo fissato per il programma di legislatura 2023‒2027 di rimuovere gli ostacoli di tipo formale e finanziario al principio di trasparenza dello Stato. Il Consiglio federale sottolinea che il presente disegno non modifica l’esclusione della LTras già prevista dal diritto vigente e non ritiene pertanto opportuno modificare la relativa decisione del Parlamento dell’autunno 2022. Con la modifica proposta, il Consiglio federale intende sostanzialmente prorogare la durata di validità della LAiSE quale soluzione transitoria, sino all’adozione di una regolamentazione definitiva che la sostituisca.