Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

40 III 257

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Rubrum

46. Sentenza 7 luglio 1914 nella causa Bezzola.

Art. 8 LE F. 1 creditori di una Società anonima in fallimento od il loro rappresentante hanno il diritto di prendere conoscenza © di farsi rilasciare estratti dell'inventario del fallimento e dei verbali delle risoluzioni della cessata amministrazione. Modalità dell’esercizio di questo diritto.

Fatti

A.

— Giovanni Bezzola, in Locarno, agendo in nome di diversi mandanti, faceva istanza il 28 marzo 1914 presso l’Amministrazione fallimentare del credito ticinese in Locarno che gli fosse concesso di ottenere visione e prendere copia :

a) dell'inventario completo dell’attivo e passivo della banca fallita;

b) del protocolo di tutte le risoluzioni del cessato consiglio di amministrazione di detta banca.

Con atto 27 marzo 1914 l’amministrazione fallimentare gi rifiutava di dar corso @ questa domanda, adducendo che, per massima, essa non credeva di dover mettere a 258 Entscheidungen der Schuldbetreibungsdisposizione deifcreditori e degli azionisti i registri della banca in liquidazione; che le copie richieste involverebbero spese così gravi da presumersi che gli istanti non sarebbero disposti a pagarle e che, del resto, essa Amministrazione non ammetteva che ogni singolo creditore potesse far valere le azioni di cui all’art. 674 CO.

B.

— Di questo rifiuto Giovanni Bezzola, agendo come sopra, si aggravava all'Autorità cantonale di vigilanza proponendo : « Che, annullato il querelato provvedimento, » l'amministrazione del credito fosse tenuta a permet- » tere l'esame dell'inventario generale eretto per l’attivo » e passivo della fallita e delle ;isoluzioni del già con- » siglio di amministrazione e di vigilanza di detto isti- » tuto, nonchè lasciar prendere copia di detti documenti » dall’istante o da persona da questi delegata e pagata. » A sostegno del suo ricorso il ricorrente allegava in sostanza : A stregua dell’art. 8 LEF gli atti delle esecuzioni e dei fallimenti sono documenti pubblici ed ogni persona che giustifichi un interesse può esaminarli e prenderne copia. I suoi mandanti, continua il ricorrente, hanno evidentemente un interesse legittimo a conoscere la situazione attiva e passiva della fallita, tanto per vedere se tutti i beni siano stati notificati e, al caso, indicare all’amministrazione quelli dimenticati, ignorati o trafugati, quanto per sapere in che modo ed in quale misura essi creditori possano vendere o dare in pegno le loro ragioni creditorie, stante lo stato dell'inventario. La conoscenza delle risoluzioni della già amministrazione della banca fallita è poi necessaria ai singoli creditori per tutelare i loro diritti, vuoi direttamente, vuoi a mezzo dell’amministrazione della fallita, se si crederà dare a questa speciale procura.

C.

— Con decisione 29 aprile 1914 l'Autorità di Vigilanza respinse il ricorso. Essa opina che il ricorrente intende valersi dell’art. 8 LEF « per fini non ristretti ad un particolare interesse ». L'interesse di cui all’art. 8 LEF deve essere particolare, attuale e determinato, mentre un interesse puramente generico non può venir preso in considerazione.

D.

— Contro questa decisione Giovanni Bezzola ricorre in nome dei suoi mandanti al Tribunale federale. Ripetuti i motivi addotti presso l’istanza cantonale e le conclusione ivi proposte, esso cerca dimostrarne la fondatezza facendo capo in ispecial modo ai diritti che competono ai creditori ed azionisti in virtù degli art. 260 LEF e 674 e 675 CO.

Considerando in diritto:

1. — Il ricorrente domanda in nome dei suoi mandanti (dei quali l'Autorità cantonale ha accertato la qualità di creditori, ma, esplicitamente, non quella di azionisti del Credito Ticinese, vedi l’impugnata decisione) che l'amministrazione fallimentare del credito ticinese sia tenuta, tra altro, a permettergli l'esame « dell’inventario generale eretto per l'attivo e passivo della fallita ». Senonchè l'inventario « passivo » di una massa fallimentare altro non è e non può essere se non la graduatoria, la quale dovrà essere, per legge, deposta e così resa accessibile agli interessati : la domanda concernente l’inventario cosidetto « passivo » cade quindi senz'altro.

2. — L’inventario delle attività o semplicemente l’inventario è indubbiamente da annoverarsi fra gli atti, elenchi e registri che devono venir tenuti dalle amministrazioni fallimentari a mente dell’art. 8 LEF (vedi regolamento 13 luglio 1911 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti, art. 25 e seg.). In esso debbono figurare, oltre a tutti i beni mobili, stabili e crediti e la loro stima, anche i diritti della massa dipendenti da azioni rivocatorie (art. 285 e seg. LEF), di rivendicazione (art. 242 LEF) e di responsabilità ver:o gli amministratori, revisori e fondatori della S.A. (art. 671 e seg. CO). Questo contenuto dell'inventario dimostra senz'altro l'interesse che i creditori possono avere ad ottenerne conoscenza ed a esaminarlo in tempo utile. E ciò non 260 Entscheidungen der Schuldbetreibungssolamente per vedere se esso sia completo, ma anche per l'esercizio delle azioni che loro competono individualmente e personalmente (vedi per es. art. 671 et 674 CO) e poi anche in ragione di tutti quei diritti che in primo luogo spettano alla massa, ma che possono da essa venir ceduti ai singoli creditori (per es. vedi art. 242, 285 e 260 LEF).

Quest’interesse dei creditori è dunque, contrariamente all’opinione del giudice cantonale, non solamente futuro e generico, ma attuale, determinato e personale. Esso è personale, poichè, come fu detto, i diritti e le azioni suindicati o appartengono direttamente ai creditori o possono loro venir ceduti; ogni creditore è inoltre legittimato personalmente a conoscere i provvedimenti dell’amministrazione già per il fatto stesso che sono deferibili alle Autorità di Vigilanza. Quest’interesse è poi anche attuale, poichè di certi diritti e di certe azioni (come delle azioni in rivendicazione e di quelle rivocatorie verso le persone che non sono nel medesimo tempo creditrici della massa, ecc.), i creditori debbono esaminare già presentemente le ragioni e le basi e poterle vagliare, comecchè di esse si dovrà trattare già nella seconda adunanza dei creditori agli effetti dell’art. 260 LEF; la quale è da indirsi, appena verificati i crediti insinuati (art. 252 LEF). Ogni creditore ha poi anche un interesse speciale ed attuale a controllare la stima delle attività, poichè da quella esso potrà arguire quali crediti ipotecari o pignoratizi ammessi nella graduatoria gli converrà impugnare nel breve termine che la legge accorda a quest’uopo (art. 250 LEF). Questa soluzione è del resto conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (vedi sentenza del Tribunale federale 7 marzo 1902 nella causa Eigenmann RU 28 I N° 25; ed. sep. 5 N° 14).

3. — Occorre poi osservare che quello che fu detto in ispecial modo in proposito dell’inventario vale anche per i verbali delle risoluzioni della cessata amministrazione del credito ‘ticinese. Queste risoluzioni infatti dovranno, in molteplici rapporti, servir di base all’inventario, di modo che a chi abbia veste per esaminare e controllare l'inventario non potrà venir negata quella di conoscerne le ragioni e gli appoggi. È ovvio poi che la conoscenza di queste risoluzioni è necessaria per stabilire la responsabilità degli organi dell’istituto fallito e giudicare dell'opportunità di un procedimento contro di loro.

4. — Se dunque il ricorso si appalesa fondato in via di massima in confronto del ricorrente quale rappresentante di diversi creditori, è da evitarsi che l'esercizio del diritto a lui concesso a mente dei motivi suesposti degeneri in abuso ed intralci, oltre l'inevitabile, l’opera della liquidazione.

L'esame dell'inventario e dei verbali della cessata amministrazione deve aver luogo nei locali della liquidazione. Ove il ricorrente richiedesse copia di tale o tal’altra parte dell'inventario o di certe risoluzioni, esso dovrà indicarle esattamente all’amministrazione fallimentare, la quale — e non il ricorrente o chi per esso — ne curerà la copia, previo anticipo dell'ammontare prevedibile delle spese a norma della tariffa 10 maggio 1891 applicabile alla LEF (vedi tariffa, art. 5);

la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 671, Art. 674 e Art. 675 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 8, Art. 242, Art. 250, Art. 252, Art. 260 e Art. 285 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.