48 III 248
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73. Sentenza 27 dicembre 1922 nella causa Bianchi.
Moratoria conseguita allo scopo del concordato ipotecario a sensi dell'ordinanza del Consiglio federale 18 dicembre 1920. — La domanda di proroga della moratoria non soggiage alla competenza della Camera. Esecuzioni -e Falimenti del Tribunale federale.
Considerando :
Che il gravame è diretto contro un decreto della Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale di Appello del Cantone Ticino, col quale al petente è stata rifiutata una proroga della moratoria a scopo di concordato da lui conseguita il 10 maggio u. s. Di Che questa Corte non è competente per decidere dell’ammissibilità di una proroga della moratoria conseguita allo scopo del concordato ipotecario, avvegnacchè, in questa procedura speciale (ordinanza del Consiglio federale 18 dicembre 1920), la cognizione del Tribunale federale si limita al giudizio sulle questioni tassativamente menzionate dagli art. 32, 38 e 43 dell'ordinanza stessa ;
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia : Non si entra nel merito del ricorso.
PI