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66 I 228

66 I 228

Rubrum

42. Sentenza 29 novembre 1940 nella causa Bium c. S. A. Monte Verità.

1. Il ricorso di diritto pubblico per violazione dell’art. 59 CF è ricevibile contro ogni atto del giudice che appaia come esercizio della sua giurisdizione, anche se non siano state adite tutte le istanze cantonali. .

Sachverhalt

1. L’art. 59 CF non garantisce al convenuto il giudice del suo domicilio quando si tratti di azioni reali, come quelle previste a tutela del possesso (art. 927 e 928 CC). L'art. 59 CF è invece applicable all’azione di risarcimento del danno causato dalla violazione del possesso, anche se promossa cumulativamente con l’azione possessoria, . Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 59 BV ist zulàssig gegen jede richterliche Handlung, die sich als Ausitibung der Gerichtsbarkeit darstellt ; die. vorherige Erschòpfung des kantonalen Instanzenzuges ist nicht erforderlich.

. Art. 59 BV garantiert dem Beklagten nicht den Richter seines Wohnsitzes, wenn es sich wie bei den zum Schutze des Bositzes vorgesehenen (Art. 927 f. ZGB) um dingliche Klagen handelt ; er ist dagegen anwendbar auf die Klage auf Ersatz des durch die Stòrung des Besitzes verursachten Schadens, auch wenn sie zusammen mit der Besitzesschutzklage erhoben wird.

. Le reeours de droit public pour violation de l’art. 59 CF est recevable contre tout acte par lequel le juge exerce son pouvoir, ) méme si les degrés de juridiction cantonaux n’ont pas tous été parcourus.

2. L’art. 59 CF ne fixe pas le for des actions réelles et notamment des actions possessoires (art. 927 et 928 CC) au domicile du défendeur. Il s’applique, en revanche, è l’action en dommages-intéréts intentée è raison d’un trouble que le demandeur a souffert dans sa possession, méme lorsque cette action est jointe è une action possessoire.

A.

— Il dott. Alberto Blum, domiciliato a Zurigo, ha una figlia minorenne Margherita, la quale, convivente con lui e soggetta alla sua potestà, è proprietaria di una villa con annesso terreno ad Ascona. La proprietà è completamente circondata dal parco della S. A. Monte Verità, nel quale si trovano numerosi alberi di alto fusto, i cui rami e talora anche una parte del tronco sporgevano in misura considerevole sul fondo Blum e vi penetravano altresì con le loro radici ; inoltre, a quanto pare, questi alberi non erano piantati alla distanza legale.

Con lettera 6 maggio 1940 Blum diffidava, in virtù dell’art. 687 CC, la S. A. Monte Verità a togliere, entro . il 18 maggio, gli alberi, i rami e le radici in questione ; altrimenti avrebbe fatto eseguire egli stesso tale lavoro da un giardiniere. Questa diffida essendo rimasta infruttuosa, il dott. Blum incaricava della bisogna un certo Vanetti, il quale, nelle prime ore mattutine del 3 giugno 1940, penetrava con una squadra di operai nel fondo della S. A. Monte Verità.

Mentre il Vanetti e i suoi operai erano ancora intenti al lavoro, la S. A. Monte Verità presentava al Pretore di Locarno una petizione incidentale, con la quale, in virtù degli art. 927 e 928 CC, chiedeva quanto segue :

1. E°’ ordinato al dott. Blum e al suo incaricato Vanetti l'immediata cessazione di ulteriori turbative del possesso della S. A. Monte Verità, e cioè di ulteriore taglio di alberi sulla proprietà di lei, come pure è vietata la rimozione degli alberi tagliati, tutto ciò sotto le comminatorie civili e penali ;

2. il convenuto è condannato al pagamento di 3000 fchi a titolo di risarcimento dei danni.

Riguardo alla domanda 1 l’attrice chiedeva che fosse emanato un decreto provvisionale per la durata della lite. Il Pretore di Locarno emanava, il 3 giugno 1940, questo decreto e, nello stesso tempo, invitava il convenuto ad inoltrare la risposta di. merito entro il termine di dieci giorni.

Rispondendo, il convenuto contestava la competenza ratione loci della Pretura di Locarno, poichè egli abita Zurigo. Anche in sede d’interrogatorio il dott. Blum confermava questa eccezione.

Con sentenza 9 luglio 1940 la Pretura di Locarno si dichiarava competente ratione loci per esaminare la petizione di causa, osservando in sostanza quanto segue :

Giusta il suo tenore e la situazione di fatto, la domanda 1 è quella di un'azione possessoria volta ad ottenere la tutela del giudice contro atti d’illecita violenza compiuti da un terzo su una cosa. Una tale azione ha quindi carattere reale e può essere promossa al luogo ove si trova la cosa. Del resto, in sede di discussione, il dott. Blum ha limitato la sua eccezione d’incompetenza ratione loci alla domanda 2 e ha con ciò ammesso la legalità del foro giudiziario di Locarno per quanto concerne la domanda 1.

Ma anche riguardo alla domanda 2 l’eccezione d’incompetenza ratione loci va respinta. La pretesa di risarcimento dei danni è fondata sulla subìta manomissione del possesso dell’attrice e sostituisce la pretesa di ripristino dello stato anteriore di fatto, il quale non è possibile in concreto. Il legislatore tratta il risarcimento dei danni, sia nel caso dell’art. 927 CC, sia nel caso dell’art. 928 CC, quale parte o forma della protezione del possesso. Questa connessione risultante dalla legge stessa esclude che la domanda di . risarcimento possa essere trattata, per quanto concerne la competenza ratione loci, altrimenti che la domanda di reintegra del possesso (art. 927 CC) o di cessazione della turbativa del possesso e di divieto di ulteriori turbative (art. 928 CC).

B.

— Da tale sentenza il dott. Blum si è tempestivamente aggravato al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico, adducendo in sostanza quanto segue :

Il quesito di sapere se la domanda di cessazione della turbativa: del possesso (art. 928 CC), come è formulata dall’attrice nella sua petizione, abbia carattere reale, può restare indeciso. Infatti, quando fu promossa l’azione, l’asserta turbativa del possesso era cessata, poichè erano già eseguiti i tagli accertati dal Pretore, nè ulteriori tagli erano previsti. E’ quindi mancato ab initio l'oggetto per promuovere un’azione di cessazione della turbativa. Una domanda di reintegra del possesso (art. 927 CC) non è stata però formulata ; l’attrice ha chiesto soltanto che ‘ fosse pronunciato il divieto di rimuovere i rami e gli alberi tagliati. Ad un tale divieto non sono applicabili nè l’art. 927, nè l'art. 928 CC; esso è una semplice misura provvisionale da ordinarsi d’officio o su istanza delle parti per la durata della causa.

Anche indipendentemente da ciò, non ci si trova in presenza di un’azione di manutenzione o di reintegra del possesso, ma si è di fronte ad un caso di applicazione dell’art. 687 CC, e cioò si tratta di sapere :

a) se il ricorrente, quale rappresentante della sua figlia minorenne, avesse o no il diritto di ordinare il taglio dei rami sporgenti, ossia se in fatto esistesse una tale sporgenza e se cagionasse danno alla proprietà Blum ;

b) se l’incaricato Vanetti, per ragioni sconosciute Blum, abbia ecceduto nell’esecuzione del suo mandato, ossia abbia tagliato più di quanto fosse lecito. Il diritto di taglio previsto dall’art. 687 CC non ha però carattere reale, ma soltanto personale. Il vicino non ha che questo diritto di farsi ragione : se egli non taglia o non fa tagliare per proprio conto i rami sporgenti o dannosi, non potrà adire il giudice con un’azione di tutela del possesso (art. 927 CC) nè con un’azione negatoria (art. 641 CC) per costringere il proprietario a rimuovere i rami. Per esercitare il diritto di taglio, il vicino può penetrare nel terreno appartenente al proprietario degli alberi; ciò non costi- 232 Staaterecht, tuisce una turbativa del possesso a’ sensi degli art. 927 o 928 CC. Qualora il vicino eccedesse nell’esercizio del suo diritto, ossia procedesse ad un taglio maggiore di quello concessogli dalla legge, si renderebbe colpevole non di una turbativa dell’altrui possesso, ma unicamente di un atto illecito giusta l’art. 41 CO, che l’obbligherebbe a risarcire il valore degli alberi. In tale senso si esprimono anche i commentatori del Codice civile germanico. Il diritto di farsi ragione previsto dall’art. 687 CC diventerebbe illusorio, se, al momento di esercitarlo, il proprietario delle piante sporgenti ne potesse prevenire o impedire o disturbare l’esercizio con una delle azioni stabilite per la difesa del possesso. L’azione promossa dalla S. A. Monte Verità è quindi effettivamente un’azione ordinaria di risarcimento dei danni e solo in apparenza è un’azione possessoria. L’azione di risarcimento dei danni deve però essere promossa in virtù dell’art. 59 CF al domicilio del convenuto, che, nel fattispecie, è Zurigo. Irrilevante è il fatto che una tale azione concerna un immobile situato in un cantone diverso da quello in cui il convenuto è domiciliato.

La sentenza del Pretore di Locarno va quindi annullata.

C.

— La S. A. Monte Verità ha proposto il rigetto del ricorso di diritto pubblico.

Considerando in diritto :

928. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (RU 51 I 49, 337; 52 I 133, 268), il ricorso di diritto pubblico, che censura la violazione dell’art. 59 CF, è ricevibile contro ogni atto del giudice che appaia come esercizio della sua giurisdizione, anche se non siano state adite tutte le istanze cantonali.

Contrariamente a quanto opina la S. A. Monte Verità, è quindi irrilevante che la sentenza pronunciata il 9 luglio 1940 dal Pretore di Locarno potesse essere ancora impugnata davanti al Tribunale di appello, nè importa che essa non sia una sentenza definitiva, ma soltanto interlocutoria.

929. L'art. 59 CF garantisce al convenuto il giudice del suo domicilio in quanto si tratti di pretese personali. Tale garanzia non si estende a pretese reali, in particolare non abbraccia la rivendicazione, nè l’azione negatoria del proprietario (art. 641 cp. 2 CC), come pure non può essere invocata per i mezzi che il legislatore ha previsti a tutela. del possesso : l’azione di reintegra contro chi ha tolto altrui una cosa con atto d’illecita violenza (art. 927 CC) e l’azione di cessazione della turbativa del possesso a’ sensi dell’art. 928 CC (RU 9 pag. 38 consid. 3 ; pag. 43).

La domanda 1 della petizione di causa mira anzitutto, almeno nella sua prima parte, ad ottenere la protezione del possesso. Basandosi sul possesso di un fondo iscritto a suo nome nel registro fondiario, la S. A. Monte Verità chiede che il dott. Blum si astenga dal turbare questo possesso mediante il taglio illecito degli alberi piantati su questo fondo, del quale essi sono elementi integranti (art. 667 CC).

A dir vero, l’azione prevista dall’art. 928 CC presuppone che minacci una turbativa del possesso o si produca una situazione tale da determinare una turbativa permanente del possesso ; non è quindi proponibile per togliere gli effetti dannosi che un atto già terminato ha avuti sul possesso, nel quale caso il possessore può chiedere soltanto il risarcimento dei danni (HomBERGER, Kommentar z. schw. Zivilgesetzbuch, ad art. 928, note 18-21). Il ricorrente afferma che nel fattispecie i tagli degli alberi erano già eseguiti allorchè fu promossa causa ed altri tagli non erano previsti. Ma si tratta anzitutto di una semplice affermazione contestata dalla parte avversa e non suffragata da nessuna prova. In particolare è inesatto che l’impugnato giudizio ammetta una tale situazione di fatto ; esso non contiene nessun accertamento che giustifichi questa conclusione. Inoltre, ne seguirebbe tutt’al più che l’azione di cessazione della turbativa del possesso dovrebbe essere respinta perchè infondata nel merito, in quanto che non esisteva motivo di promuoverla ; ma la competenza razione loci per pronunciarsi su di essa non sarebbe esclusa.

Ciò vale anche per la questione di sapere se il possessore di un fondo possa opporsi, mediante un’azione a’ sensi dell’art. 928 CC, al minacciato esercizio del diritto di taglio dei rami sporgenti che l’art. 687 cp. 1 CC conferisce al vicino. Del resto, l'opinione professata al riguardo dal ricorrente è tutt'altro che decisiva. Sta bene che, secondo una certa dottrina, il vicino dispone soltanto del mezzo della ragion fattasi a’ sensi dell’art. 687 cp. 1 CC e non può quindi chiedere mediante azione negatoria o azione basata sull’art. 928 CC che il proprietario degli alberi tolga i rami sporgenti (LEEMANN, Kommentar z. schw. Zivilrecht, ad art. 687, nota 12). Ma anche se si accogliesse questa dottrina, che certi autori respingono (cfr. HAAR, Kommentar z. schw. Zivilgesetzbuch, ad art. 687, nota Il), non ne seguirebbe e contrario che al. proprietario degli alberi non spetti una tale azione per evitare il minacciato taglio. La ragion fattasi a’ sensi dell’art. 687 cp. 1 CC è ammissibile soltanto alla duplice condizione che i rami sporgenti danneggino il fondo del vicino e che un termine conveniente per toglierli sia assegnato al proprietario. Se il vicino procede al taglio, benchè queste condizioni non siano adempiute, la ragion fattasi non è permessa e può ‘ considerarsi come un atto d’illecita violenza a’ sensi dell’art. 928 CC, contro la cui minaccia può essere promossa l’azione di cessazione prevista da questo articolo (cfr. HAAB, ibidem, nota 6). Aggiungasi che il diritto di farsi ragione a’ sensi dell’art. 687 cp. 1 CO si estende a rami sporgenti, non al tronco di un albero cresciuto curvo e quindi sporgente, e nemmeno ad alberi non piantati alla distanza legale dal confine (HA4B, ibidem, nota 1). Le conclusioni che in concreto il ricorrente vorrebbe trarre da questo diritto son quindi, prescindendo dal resto, senz'altro irrilevanti, in quanto, come pretende l’attrice, siano stati abbattuti interi alberi coi loro tronchi.

Anche la seconda parte della domanda petizionale 1, secondo cui devesi vietare al convenuto la rimozione della DI legna spaccata, è volta alla cessazione di una minacciata turbativa del possesso, in quanto la legna in parola si trovi ancora sul fondo della parte attrice. Nella misura però che si tratti di legna giacente sul fondo Blum, la domanda cennata è diretta ad ottenere una misura provvisionale per proteggere la proprietà che l’attrice pretende di avere su tale legna. Il diritto di appropriazione a’ sensi dell’art. 687 cp. 1 CC esiste solo in quanto esista il diritto di taglio, ossia solo in quanto si verifichino i presupposti legali. Mancando questi presupposti, i rami tagliati restano in proprietà del proprietario degli alberi e possono essere rivendicati (LEEMANN, ibidem, nota 11; HAAsR, ibidem, nota 9) ; il che vale senz’altro per tronchi ed alberi interi abbattuti, poichè in loro confronto è escluso un diritto di taglio e quindi anche di appropriazione a’ sensi dell’art. 687 cp. 1 CC. Ma come la rivendicazione non beneficia dell’art. 930° CF, così ne è di una misura provvisionale che mira a tutelare un’eventuale rivendicazione.

Non occorre quindi indagare se il ricorrente abbia rinunciato ad invocare l’art. 59 CF per quanto concerne la domanda petizionale 1, avendola discussa senza riserva davanti al Pretore di Locarno. i 3.— A buon diritto invece impugna il ricorrente la competenza ratione loci del Pretore di Locarno relativamente alla domanda petizionale 2 Tale domanda non mira ad esigere dal convenuto un determinato atteggiamento nei confronti di una determinata cosa, sulla quale l’attrice vanta la proprietà o uh altro diritto reale o il possesso, ma tende ad ottenere dal convenuto una prestazione pecuniaria (e più precisamente 3000 frchi.) a risarcimento di una diminuzione patita dalla sostanza dell’attrice. Ci si trova quindi di fronte non più ad un’azione reale, ma ad una pretesa personale a’ sensi dell’art. 59 CF.

Che l’atto illecito, dal quale deriva l’obbligo di risarcimento, consista nella violazione della proprietà o del possesso di una cosa, non muta il contenuto della prestazione richiesta, nè la natura della pretesa sollevata. Il Tribunale federale ha sempre considerato come azioni personali le pretese di risarcimento dei danni arrecati a cose (mobili od immobili) mediante atti illeciti, anche se l'attore basi le sue pretese di risarcimento sulla proprietà o sul possesso delle cose danneggiate (RU 3 pag. 626 e seg., in particolare pag. 633 consid. 3 ; 17 pag. 563, consid. le 2; 931° I 296). E tale giurisprudenza si attaglia anche al caso in cui il convenuto sia proprietario di un fondo vicino ed abbia compiuto l’atto illecito nell’esercizio del diritto di proprietà sul suo fondo o in'connessione con lo sfruttamento di quest’ultimo.

A dir vero, l’art. 927 CC non si limita a porre il principio che chi ha tolto altrui una cosa con atti d’illecita violenza è tenuto a restituirla, anche se pretende avere su di essa un diritto prevalente. E nemmeno l’art. 928 CC dispone soltanto che, quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre Vazione di manutenzione contro l’autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. Infatti, sia l'art. 927, sia l’art. 928 prevedono espressamente un’aggiunta, il primo nel senso che « l’azione ha per oggetto la restituzione della cosa e il risarcimento del danno », il secondo nel senso che l’azione ha per iscopo « la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il’ risarcimento dei danni ».

Ma una tale aggiunta significa unicamente che già l’illecita manomissione del possesso, non soltanto della proprietà o di un diritto reale su una cosa, costituisce un atto illegale che, secondo la norma generale dell’art. 41 CO, obbliga al risarcimento del danno. Il legislatore non ha voluto equiparare una tale pretesa di risarcimento del danno ad una pretesa reale, nè ha inteso stabilire per essa il medesimo foro previsto per la reintegra e la manutenzione del possesso (efr. von TuER, Allgemeiner Teil des schw. Obligationenrechts, vol. 1, pag. 10, nota 21; HomBERGER, Kommentar z. schw. Zivilgesetzbuch, ad art. 927, nota 25), altrimenti egli avrebbe fatto figurare tale aggiunta anche all’art. 641 CC : infatti anche il proprietario di una cosa, che un terzo detiene senza diritto o sulla quale un terzo esercita un’indebita ingerenza, può chiedere il risarcimento del danno e nessuna ragione giustificherebbe di trattare, per quanto riguarda il foro, il proprietario in modo peggiore del possessore.

Del resto, la domanda di risarcimento formulata dall’attrice, la quale si estende al valore degli alberi e al deprezzamemto del fondo, poggia effettivamente sulla proprietà e non sul possesso. Ora, in base agli art. 927 e 928 CC, si può far valere soltanto il risarcimento del danno causato dall’illecita violenza, non l'interesse alla conservazione della cosa (OstERTAG, Kommentar z. schw. Zivilgesetzbuch, ad art. 927, nota 22, e ad art. 928, nota 20; HomsercER, Kommentar z. schw. Zivilgesetzbuch, ad art. 927, nota 26).

Ai fini della competenza ratione loci è inoltre irrilevante che la pretesa di risarcimento del danno non sia formulata a sè, ma congiuntamente con una domanda di astensione da ulteriori turbative del possesso. La connessione invocata dal Pretore per giustificare la sua sentenza è, secondo la prassi relativa all’art. 59 CF, un requisito per l’ammissibilità di una riconvenzione al luogo ove è stata introdotta la domanda principale : anche chi ha promosso azione altrove che al proprio domicilio, deve lasciarsi convenire in quel luogo riconvenzionalmente per una pretesa personale soltanto se questa riconvenzione poggi sullo stesso motivo giuridico che la domanda principale o almeno si basi su una situazione di fatto comune a quest’ultima. Inoltre, prescindendo dal caso in cui nella procedura penale è fatta valere adesivamente una domanda di risarcimento fondata su un atto punibile, la connessione può avere, di fronte all’art. 59 CF, efficacia costitutiva di foro soltanto se il giudice competente per pronunciarsi sull’oggetto principale sia considerato come competente anche per giudicare su quello accessorio (RU 58 I 170 consid. 4 e sentenza ivi citate). Ora, nel caso concreto, appare anzitutto dubbio se esista connessione, poichè la domanda di risarcimento del danno concerne una turbativa già cessata, mentre la domanda di protezione del possesso mira esclusivamente all’astensione da future analoghe turbative. Ad ogni modo, una. pretesa di risarcimento del danno per un importo di 3000 fchi. non può essere considerata, rispetto a questa domanda di astenersi da. ulteriori turbative, come un semplice punto accessorio, ma rappresenta, data la sua importanza, l’oggetto principale (RU 58 I 171), tanto più che l’attrice non ha nemmeno preteso che, avuto riguardo alla situazione di fatto dopo i tagli già eseguiti, dalla quale è derivata la pretesa di risarcimento, siano da temere ulteriori tagli di entità approssimativamente uguale o anche maggiore dei primi.

Che, in concreto, l’amministrazione delle prove relative all’atto illecito e al danno si presenti meno agevole di quanto sarebbe se il processo fosse condotto al luogo ov’è situato il fondo, è esatto, ma appare irrilevante. Altrimenti, per analoghi motivi, si dovrebbe ammettere in generale il forum delicti commissi per le pretese di risarcimento del danno derivato da atti illeciti, anche se una procedura penale, nel corso della quale esse potrebbero esser fatte valere adesivamente, non fosse stata aperta; il che la giurisprudenza del Tribunale federale ha sempre rifiutato di ammettere siccome inconciliabile con la garanzia sancita dall’art. 59 CF, Il Tribunale federale pronuncia :

x Il ricorso è respinto per quanto riguarda la domanda n. o 1 della petizione incidentale 3 giugno 1940 inoltrata alla Pretura di Locarno dalla S. A. Monte Verità contro il dott. Alberto Blum.

Relativamente alla domanda n. o 2 della suddetta petizione, il ricorso è invece ammesso nel senso che i tribunali ticinesi non sono competenti a giudicare tale ‘ domanda.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 41 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 641, Art. 667, Art. 687, Art. 927 e Art. 928 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 59 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.