78 II 120
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Rubrum
23. Sentenza 27 marzo 1952 della II Corte civile id nella causa Paggi contro Fiscalini. Art. 505 cp. 1 CO. Reguisito dell'indicazione del luogo in un testamento olografo.
Ari. 3051 ZGB. Erfordernis der Orteangabe beim eigenhändigen Testament. .
Fatti
Art. 505 al. 1 CC. Tl est néceasaire, pour le testament olographe, d'indiquer le lieu où il a été fait. Î 1. Con sentenza 27 gennaio 1952 il Tribunale d’appello del Cantone Ticino confermò il giudizio 13 agosto 1951 con cui la Pretura di Bellinzona aveva accolto l’azione di nullità dei testamenti olografi del defunto Severino Fiscalini promossa dagli eredi legittimi contro i beneficiari da lui indicati. ' A quest’azione aveva resistito la sola convenuta Eva Paggi, levatrice, a Bellinzona, alla quale il de cujus aveva lasciato nei « testamenti » del 23 settembre 1945 e del 13 ottobre 1945 la somma di 10 000 fr. (oltre alla mobilia dell’appartamento, al contenuto della cantina ed alle automobili) per averlo curato quando era ammalato.
Gli altri convenuti (il Comune di Borgnone, la Sezione di Lugano del Partito socialista ticinese, l’Ospedale di San Giovanni, a Bellinzona, il dott. Pedrazzetti e la Musiíca dei ferrovieri) avevano rinunciato a stare in causa rimettendosi alla decisione del giudice.
B.
— Eva Paggi ha ricorso per riforma al Tribunale federale, domandando che l’azione sía respinta.
OConsiderando in diritto :
2. — I tre testamenti olografi di cui è domandata la nullità furono scritti dal de cujus in un quaderno azzurro.
a) TI più recente, del 10 novembre 1945, non è firmato e la sua nullità come disposizione a causa di morte è evidente.
b) TI testamento del 30 ottobre 1945 è firmato e datato, ma non indica il luogo in ‘cui fu scritto e non può quindi neppur ess0 ritenersi valido secondo la giurisprudenza costante (RU 44 II 354).
c) TI meno recente dei tre testamenti reca la data 23 settembre 1945 ed è firmato dal testatore, ma non indica il luogo in cui fu scritto. Anch’esso è quindi nullo 8e lo sí considera a sè, indipendentemente dalla dichiarazione che lo precede immediatemente nel quaderno azzurro e che è del seguente tenore :
122 Erbrecht. N° 23.
« Rodi 23.9.,45. Bellinzona Colla presente proibisco a mio fratello Costantino a sua moglie di entrare in casa mia nel caso che fossi impossibilitato di far valere le mie ragioni ed autorizzo la signora Eva Paggi di assumere la mia cura e di prendere le disposizioni che crede necessarie © questo fino alla mia morte.
Fiscalini Severino vini. 23.9.45 Colle seguenti disposizioni rendo noto le mie ultime volontà 1. Voglio i funerali civili Fiscalini Severino. » Secondo la ricorrente, il testamento del 23 settembre 1945 fu secritto a Rodi, dove il testatore possedeva una casa e gi recava in villeggiatura. La dichiarazione precedente il testbamento nel quaderno sarebbe strettamente connessa materialmente, logicamente e per il suo contenuto con detto testamento, al quale dovrebbe quindi estendersi senz’altro anche l'indicazione di luogo figurante in capo alla dichiarazione.
Questa conclusione potrebbe essere presa in considerazione se risultasse che i due atti sono solo apparentemente indipendenti, poichè in realtà formano un tutto unico. Ma così non è : la firma apposta dal defunto in calce alla prima dichiarazione e che la separa da quanto viene dopo dimostra che quest’atto dev’essere considerato a sè e indipendentemente dal testamento che lo segue solo materialmente nello stesso0 foglio ed è firmato e datato a parte. Si tratta quindi di due dichiarazioni di diverso carattere giuridico : la prima è una dichiarazione che doveva aver valore nel caso in cui il Fiscalini fosse impossibilitato durante la sua vita ad occuparsi dei suoi beni, mentre la seconda contiene le ultime volontà del Fiscalini, ossía è un atto mortis causa.
Così stando le cose, l'indicazione del luogo della stesura figurante nel primo atto non può essere estesa al secondo che è privo di tale indicazione. Anche questo testamento non Può quindi ritenersi valido e il ricorso dev’essere respinto.
Y Tl Tribunale federale pronuncia :
TI ricorso per riforma è respinto e la querelata sentenza 17 gennaio 1952 della Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino è confermata.