Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

1B_295/2011

1B_295/2011

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 17 giugno 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

procedimento penale, richiesta di un difensore d'ufficio,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 maggio 2011 dalla Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

che con decisione del 14 aprile 2011 il Presidente della Pretura penale ha respinto la richiesta di A.________ di nominargli un difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale sfociato in un decreto d'accusa, confermato il 30 marzo 2011;

che con decisione del 19 maggio 2011, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), stabilito che il termine di reclamo di dieci giorni cui all'art. 396 cpv. 1 CPP non è stato rispettato, dopo aver offerto all'insorgente la possibilità di esprimersi al riguardo e ritenuto ch'egli non ha chiarito il ritardo, ha dichiarato irricevibile poiché tardivo il reclamo;

che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di concedergli il gratuito patrocinio;

che non sono state chieste osservazioni;

che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato;

che, infatti, egli si limita a rinviare semplicemente a una sua istanza di revisione inoltrata il 26 maggio 2011 alla CRP;

che l'art. 42 cpv. 2 LTF esige che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, ricordato che ciò non è il caso quando la motivazione del ricorso al Tribunale federale è identica a quella già presentata nella procedura cantonale (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3);

che per di più nella fattispecie la Corte cantonale non si è ancora espressa sull'istanza di revisione e che non compete chiaramente al Tribunale pronunciarsi al riguardo quale prima e unica istanza;

che, pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che, considerata la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 giugno 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Fonjallaz Crameri

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 396 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.