Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

1C_38/2012

1C_38/2012

Rubrum

{T 0/2}

Decreto del 23 gennaio 2012

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

patrocinati dall'avv. Flavio Canonica,

ricorrenti,

contro

1. D.________,

2. E.________,

3. F.________,

4. G.________,

5. H.________,

6. I.________,

7. J.________,

8. K.________,

9. L.________,

patrocinate dall'avv. Plinio Bernardoni,

Municipio di Lugano, Palazzo Civico,

Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

piano regolatore,

ricorso e domanda di restituzione del termine contro

la sentenza emanata l'11 novembre 2011 dal

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerandi

che con sentenza dell'11 novembre 2011 il Tribunale cantonale amministrativo, in accoglimento di un ricorso sottopostogli da alcuni proprietari di particelle site a Lugano, Sezione PR di Breganzona, ha annullato una risoluzione governativa che approvava l'attribuzione di gran parte di due fondi appartenenti a A.________, B.________ e C.________ alla zona residenziale estensiva R2A, assegnandoli quindi all'adiacente zona agricola;

che con istanza di restituzione del termine dell'11 gennaio 2012 A.________, B.________ e C.________, annunciando l'eventuale presentazione di un ricorso contro detta decisione, hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, fondata sullo stato di malattia del loro legale;

che, secondo detta norma, se per un motivo diverso dalla notificazione viziata una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e, inoltre, compia l'atto omesso;

che in data 19 gennaio 2012 il patrocinatore degli istanti, trasmessa una dichiarazione con la quale essi rinunciano a impugnare la sentenza 11 novembre 2011 del Tribunale cantonale amministrativo, chiede al Tribunale federale lo stralcio dai ruoli, senza spese, della citata istanza;

che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto o ritirate;

che, nelle descritte circostanze, la causa dev'essere stralciata dai ruoli;

che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.

La domanda di restituzione del termine è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 gennaio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32, Art. 50 e Art. 66 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.