Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

1C_643/2017

1C_643/2017

Rubrum

Sentenza del 30 novembre 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, Presidente,

Eusebio, Kneubühler,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto

Estradizione alla Lituania,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 novembre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2017.287 + RP.2017.63).

Fatti

A.

Il 26 luglio 2017 A.________ è stato arrestato nel Cantone Ticino sulla base di una richiesta del Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, fondata su una sentenza del Tribunale regionale di Panevezys del 20 ottobre 2016 con la quale l'interessato è stato condannato a quattro anni di detenzione, per reati contro l'integrità fisica e contro la proprietà.

B.

Il 27 luglio 2017 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ordinato la detenzione ai fini estradizionali dell'arrestato. Il 14 settembre 2017 l'UFG ne ha concesso l'estradizione alla Lituania, rifiutando nel contempo la sua richiesta di scarcerazione. Con giudizio del 14 novembre 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto un ricorso dell'estradando e la sua richiesta di gratuito patrocinio, rinunciando nondimeno a prelevare spese vista la sua indigenza.

C.

Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente a quella dell'UFG, subordinatamente di rinviare gli atti al TPF per nuovo giudizio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Considerandi

1.

1.1

Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se tra l'altro concerne, come in concreto, un'estradizione (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

1.2

Quest'ultima norma persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

2.

Il ricorrente, limitandosi a rilevare che non è d'accordo di rientrare nel suo Paese e che l'estradizione e la carcerazione successiva renderebbero difficoltose le relazioni con sua moglie e la di lei figlia residenti in Francia, adduce che sarebbe leso il rispetto della vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU. Egli tuttavia neppure tenta di dimostrare che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 AIMP. Per di più, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286), egli non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata, per i quali, fondandosi rettamente sulla costante giurisprudenza, nel caso concreto non vi è alcuna violazione dell'art. 8 CEDU.

3.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Considerata la situazione finanziaria del ricorrente si può eccezionalmente rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 30 novembre 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 84 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 84 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.