Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

4A_250/2017

4A_250/2017

Rubrum

Sentenza del 14 luglio 2017

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

B.________AG,

patrocinata dagli avv.ti Matteo Rossi e Dario Gabaglio,

opponente.

Oggetto

contestazione della disdetta,

ricorso contro la sentenza (12.2015.212) emanata

il 17 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

che con sentenza 17 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla A.________SA contro la sentenza con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva dichiarato irricevibile la petizione inoltrata dalla predetta società nei confronti della B.________AG;

che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso dell'8 maggio 2017;

che con decreto 11 maggio 2017 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 3'000.--;

che il 20 giugno 2017 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 5 luglio 2017;

che il 12 luglio 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 luglio 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.