Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

9C_23/2012

9C_23/2012

Rubrum

Sentenza del 30 gennaio 2012

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

M._________, patrocinata dall'avv. Andrea Bersani,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 dicembre 2011.

Considerandi

che per decisione 29 settembre 2011 (preavvisata il 10 giugno 2011) l'Ufficio AI del cantone Ticino (UAI) ha ridotto per via di revisione, da intera a un quarto, la rendita d'invalidità fin lì versata a M._________,

che l'UAI con detta decisione ha nel contempo anche tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso,

che l'assicurata si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di ripristinare il diritto alla rendita intera come pure l'effetto sospensivo del suo ricorso,

che il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con decreto del 22 dicembre 2011,

che M._________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di annullare il predetto decreto e di concedere l'effetto sospensivo al ricorso pendente presso l'istanza precedente,

che non sono state chieste osservazioni al gravame,

che le decisioni concernenti l'effetto sospensivo sono decisioni incidentali che possono essere impugnate solo alle condizioni dell'art. 93 LTF,

che, per i motivi che seguono, può restare indecisa la questione di sapere se nel caso di specie la decisione impugnata è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF),

che infatti decisioni riguardanti l'effetto sospensivo configurano delle decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 7 ad art. 98 LTF), contro le quali il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali,

che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura,

che in difetto di una siffatta censura debitamente motivata non si può entrare nel merito del ricorso,

che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose, perché l'art. 106 cpv. 2 LTF rimanda, per analogia, alle condizioni che vigevano per il vecchio ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ovvero al cosiddetto "Rügeprinzip" (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639),

che secondo tale prassi l'atto di ricorso deve, pena l'inammissibilità, esporre in maniera concisa i diritti costituzionali o i principi giuridici violati e precisare in che cosa consista la loro violazione,

che di conseguenza non spetta al Tribunale federale verificare d'ufficio se la decisione impugnata è pienamente conforme al diritto e all'equità, esso potendo esaminare unicamente le censure d'ordine costituzionale invocate e debitamente motivate nell'atto di ricorso (v. sentenze 9C_478/2008 del 16 dicembre 2008 e 9C_498/2007 del 29 ottobre 2007),

che nel caso di specie la ricorrente non allega minimamente né tanto meno motiva una violazione di diritti costituzionali,

che già solo per questo motivo il ricorso è inammissibile,

che pertanto il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che le spese seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. a e 66 cpv. 1 LTF),

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 65, Art. 66, Art. 93, Art. 98, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.