Comunicazione UFRC 1/08 - 17 ottobre 2008
Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia UFJ Diritto privato Ufficio federale del registro di commercio
17 ottobre 2008
Informazioni concernenti la prassi dell’Ufficio federale del registro di commercio
1 Art. 17, cpv.1, lett. c, ORC 1
Nel caso di persone giuridiche, la notifica deve essere firmata da due membri dell’organo superiore di gestione o di amministrazione (cioè il consiglio d’amministrazione per le società anonime, i gerenti (gestori) per le società a garanzia limitata e l’amministrazione per le società cooperative) o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Questa regola è prevista dall’articolo 931a, cpv. 2, CO 2 . Gli altri modi di firma per la notificazione (per esempio il segretario fuori consiglio) non sono più autorizzati.
2 Art. 42 ORC
Per lo scioglimento e la cancellazione di una società di persone occorrono due notifiche secondo gli articoli 574, cpv. 2, e 589, CO. Bisogna prima iscrivere lo scioglimento della società (art. 42, cpv. 1, ORC) , e poi la cancellazione, quando la liquidazione è terminata (art. 42, cpv. 4, ORC). L'iscrizione simultanea dello scioglimento e della cancellazione è possibile solo se l’iscrizione dello scioglimento non è stata notificata al momento della decisione di scioglimento e che la liquidazione è nel frattempo terminata.
3 Art. 45, cpv. 2, lett. c, ORC
Testo di pubblicazione nel caso di una liberazione mediante compensazione: Nuovo capitale azionario: ... Capitale azionario liberato: ... Diviso in … azioni di CHF ... . Aumento ordinario del capitale azionario mediante compensazione di crediti di CHF …. Quale controprestazione sono state rimesse … azioni di CHF… .
1 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411). 2 Legge federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220).
Ufficio federale di giustizia Ufficio federale del registro di commercio Bundesrain 20, 3003 Berna Tel. +41 31 322 41 97, Fax +41 31 322 44 83 ehra@bj.admin.ch www.bj.admin.ch
4 Art. 48, cpv. 1, lett. a, art. 50, cpv. 5, e art. 52, cpv.3, ORC
L’iscrizione dell’aumento del capitale azionario deve menzionare esplicitamente la qualifica dell’aumento (ordinario, autorizzato o condizionale). Testo di pubblicazione nel caso di un aumento del capitale ordinario, autorizzato o condizionale: Nuovo capitale azionario: CHF …. Capitale azionario liberato: …Diviso in azioni di CHF…. Aumento ordinario del capitale. Nuovo capitale azionario: CHF…. Capitale azionario liberato: …Diviso in ….azioni di CHF…. Aumento autorizzato del capitale (basato sulla decisione d’autorizzazione del xx.xx.xxxx). Nuovo capitale azionario: CHF…. Capitale azionario liberato:…. Diviso in azioni di CHF…. Aumento condizionale del capitale (basato sulla decisione relativa alla concessione di diritti del xx.xx.xxxx). Testo di pubblicazione nel caso d’aumenti di capitale combinati di diversi tipi : Nuovo capitale azionario: CHF … Capitale azionario liberato: …Diviso in ….azioni di CHF … Aumento ordinario del capitale di ….CHF e aumento autorizzato del capitale di CHF….basato sulla decisione d’autorizzazione del xx.xx.xxxx. (Nel caso d’aumenti combinati di capitali di parecchi tipi, i diversi aumenti devono essere iscritti separatamente con il loro ammontare. Non è necessario indicare l’ammontare totale dell’aumento neppure il valore nominale delle azioni emesse visto che dette informazioni risultano dalla rubrica “capitale azionario”. La cronologia dello svolgimento deve essere riprodotta correttamente nel registro.)
5 Art. 48, cpv. 2, in combinato con l’art. 45, cpv. 2, lett. c, ORC
Testo di pubblicazione nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio: Nuovo capitale azionario: CHF... Capitale azionario liberato:… Diviso in … azioni di CHF ... . Aumento ordinario del capitale mediante conversione di fondi propri liberamente disponibili.
6 Art. 49, cpv. 3, e 51, cpv. 3, ORC
Testo di pubblicazione nel caso di introduzione di una disposizione statutaria relativa ad un aumento autorizzato o condizionale di capitale (decisione di autorizzazione o relativa alla concessione dei diritti presa dall’assemblea generale): L’assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all’aumento di capitale autorizzato (o: condizionale) mediante decisione del xx.xx.xxxx. Per i dettagli vedi statuti.
7 Art. 50, cpv. 2, lett. h in fine, ed art. 50, cpv. 6, ORC
Testo di pubblicazione quando l’ammontare dell’aumento autorizzato di capitale è raggiunto o il termine scaduto: Abrogazione della disposizione statutaria relativa all’aumento autorizzato del capitale [basata sulla deliberazione dell’assemblea generale del xx.xx.xxxx], visto che l’ammontare dell’aumento è stato raggiunto [o: il termine è scaduto].
8 Art. 53, cpv. 4, ORC
Testo di pubblicazione nel caso d’esercizio o d’estinzione dei diritti di conversione o d’opzione: Abrogazione della disposizione statutaria relativa all’aumento condizionale del capitale [basata sulla deliberazione di concessione del xx.xx.xxxx] a seguito dell’esercizio dei diritti di conversione [o: d’opzione].
9 Art. 73, cpv. 1, lett. k, ORC
Gli obblighi di fornire prestazioni accessorie da un lato e diritti preferenziali, di prelazione o di compera dall’altro (art. 776a, cpv. 1, ch. 1 e 2, CO), devono essere introdotti separatamente nello statuto. Conformemente all’art. 73, cpv. 1, lett. k, ORC, il registro deve contenere per i dettagli solo un rinvio generale allo statuto. Testo di pubblicazione: Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera: per i dettagli, si veda lo statuto. Il divieto di concorrenza e le pene convenzionali non sono degli obblighi di fornire prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 73, cpv. 1, lett. k, ORC. Non sono iscritti nel registro.
10 Art. 73, cpv. 1, lett. n, ORC
Testo di pubblicazione concernente le modalità statutarie del trasferimento di quote sociali: Lo statuto deroga alla legge per le modalità del trasferimento di quote sociali: per i dettagli, si veda lo statuto.
11 Art. 74 ORC
Visto che il diritto della Sagl prevede solo un tipo d’aumento di capitale sociale, nessuna indicazione sull’aumento del capitale è necessaria, al contrario del diritto della SA.
12 Art. 76, cpv. 2, in combinato disposto con l’art. 45, cpv. 2, lett. a, ORC
Nel caso di conferimenti in natura bisogna indicare quante quote sociali sono state emesse (e non più l’imputazione del prezzo dell’oggetto sul capitale). Testo di pubblicazione: Conferimento in natura: la società riprende diversi articoli d’equipaggiamento [al prezzo di CHF …] secondo il contratto del xx.xx.xxxx; … quote sociali di CHF … sono rimesse come contropartita.
13 Art. 89 e 93 ORC
Per la società anonima (art. 739 segg. CO), la società a garanzia limitata (art. 826, cpv. 2, in combinato con gli art. 739 segg. CO), la società cooperativa (art. 913, cpv. 1, in combinato con gli art. 739 segg. CO) e le associazioni (art. 58 CC, in combinato con gli art. 913, cpv. 1, e 739 segg. CO), lo scioglimento e la liquidazione devono essere iscritti nel registro in due tappe. Gli art. 89 e 93 ORC rinviano alle disposizioni sulla società anonima per quanto riguarda l’iscrizione e lo scioglimento in vista di liquidazione e di cancellazione seguente della società cooperativa o dell’associazione (art. 63 e 65 ORC). Queste regole si applicano per analogia se sono compatibili con il diritto delle società cooperative e delle associazioni. La legge non prevede per queste forme giuridiche che la decisione di scioglimento richiede la forma dell’atto pubblico . Perciò l’art. 63, cpv. 2, lett. a, ORC non è applicabile. Invece dell’atto pubblico, il verbale dell’assemblea generale sarà prodotto come documento giustificativo.
14 Art. 92, lett. j e m, ORC
L’associazione deve designare un ufficio di revisione e farlo iscrivere a registro di commercio se oltrepassa i valori fissati dall’art. 69b, cpv. 1, CC; e pertanto sottomessa ad una revisione ordinaria. Secondo l’art. 69b, cpv.2, CC, l’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione se un socio, personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi, lo chiede. Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale possono disciplinare liberamente la revisione (art. 69b, cpv. 4, CC).
Se la legge obbliga l’associazione a far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria o limitata, essa deve richiedere l’iscrizione dell’ufficio di revisione nel registro di commercio (art. 61, cpv. 1, ORC). L’ufficio di revisione deve essere abilitato dall’Autorità di sorveglianza dei revisori. Se lo statuto o l’assemblea sociale prevedono che l’associazione non effettua una revisione della contabilità, sia ordinaria sia limitata, le persone che se ne occupano non devono essere iscritte nel registro di commercio come uffici di revisione. Lo statuto dell’associazione non deve neanche menzionarle come uffici di revisione per evitare di indurre i terzi in errore. Denominazioni come “organo di controllo” o “revisori dei conti” sono autorizzate sotto rubrica “organizzazione” ai sensi dell’art. 92, lett. j, ORC.
15 Art. 97 ORC
Per lo scioglimento in vista della liquidazione e poi della cancellazione della fondazione, l’art. 97 ORC rinvia alle disposizioni applicabili alla società anonima, ma solo se “l’autorità di sorveglianza abbia espressamente ordinato una liquidazione” (art. 97, cpv. 2, ORC). Lo scioglimento è iscritto sulla base della decisione di detta autorità. Negli altri casi, la fondazione può essere cancellata sulla base della decisione di soppressione resa dall’autorità di sorveglianza. Tuttavia la cancellazione deve ancora essere approvata dalle autorità fiscali.
16 Art. 110 ORC
L’iscrizione della succursale di enti giuridici con sede principale in Svizzera deve limitarsi alle indicazioni menzionate nell’ordinanza. Altre informazioni sono inutili. Testo di pubblicazione: XX SA, succursale di Berna, CH-036..., Neuengasse 6, 3011 Berna (nuova iscrizione). Numero di identificazione dello stabilimento principale: CH-020… : ditta dello stabilimento principale: XX SA. Forma giuridica dello stabilimento principale: società anonima. Sede principale: Zurich. (Se del caso: indicazione delle persone autorizzate a rappresentare solo la succursale.) Secondo l’art. 110, cpv. 1, lett. e, ORC, l’iscrizione menziona unicamente le persone autorizzate a rappresentare la succursale e, sempreché il loro diritto di firma non risulti dall’iscrizione dello stabilimento principale. Bisogna distinguere diverse fattispecie: o X. è menzionato nell’iscrizione dello stabilimento principale con “firma limitata allo stabilimento principale“. Può essere iscritto per la succursale come “responsabile della succursale con firma limitata alla succursale ”. o X. è menzionato nell’iscrizione dello stabilimento principale con pieni poteri di firma (il suo potere di rappresentanza comprende lo stabilimento principale e le succursali). Non può essere iscritto per la succursale differentemente da quello della sede principale. o X. non è registrato alla sede principale. Può essere menzionato nell’iscrizione della succursale con una funzione specifica (per esempio “ responsabile della succursale ”). Il suo potere di firma sarà valido solo per la succursale. Per le succursali esistenti, le mutazioni relative ai fatti che non devono più essere menzionati nel registro non saranno iscritte. Se una società notifica l’iscrizione di una mutazione concernente una succursale, bisogna adattare tutta l’iscrizione al nuovo diritto. Si deve fare attenzione a non mischiare i fatti dipendenti del nuovo diritto e quelli del vecchio diritto per evitare che l’iscrizione sia incomprensibile.
17 Art. 114 ORC
Testo di pubblicazione per le succursali di enti giuridici con sede principale all’estero: ABL B.V., Amsterdam, succursale di Baar, CH-170…. Blegistrasse 99, 6340 Baar, succursale estera (nuova iscrizione). Ditta dello stabilimento principale: ABL B.V. Sede principale : Amsterdam (NL). Forma giuridica dello stabilimento principale: Besloten Vennootschap [del diritto olandese]. Stabilimento principale registrato il: 01.04.1998. Capitale dello stabilimento principale : EUR 120'000; capitale liberato : EUR 120'000. Scopo della succursale: transazioni finanziarie di ogni genere, leasing inclusivo. Firma individuale è conferita a Van Zok, Femke, cittadina olandese, a Zandvoort (NL), direttrice, e Schweizer, Beat, di Zoug, a Baar, direttore della succursale. La descrizione dello scopo della succursale deve corrispondere alle norme svizzere (art.118, ORC): cioè bisogna iscrivere, sia lo scopo dello stabilimento principale straniero sia, se detto scopo non adempie le esigenze del diritto svizzero, uno scopo specifico della succursale (questo secondo scopo deve tuttavia coincidere con quello dello stabilimento principale).
18 Art. 117, cpv. 4, ORC
Per uniformare la prassi, bisogna indicare eventuali altri indirizzi di un’entità giuridica in Svizzera come segue: Altro indirizzo: Via San Gottardo 12, 6900 Lugano Altro indirizzo: casella postale 780, 6500 Bellinzona Espressioni come “ locali commerciali ”, “ ufficio ”, “ indirizzo amministrativo ”, “ indirizzo postale ”, etc. non potranno più essere usate).
19. Art. 152, cpv. 2, art. 153, cpv. 1, art. 154, cpv. 1, e art. 155, cpv. 1, ORC Il termine di 30 giorni fissato dall’ufficio del registro di commercio per procedere alla notificazione è un termine perentorio legale. Se scade senza che sia utilizzato, le sanzioni previste si applicano. Nessuna proroga è possibile. L’ufficio del registro di commercio procede all’iscrizione d’ufficio conformemente all’art. 156 ORC, sulla base della sua decisione, non appena detta decisione è cresciuta in giudicato.
20 Art. 153 ORC
Testo di pubblicazione nel caso dell’art. 153 ORC (assenza di domicilio): Ditte individuali: … La ditta è cancellata d’ufficio conformemente all’art. 153 ORC, visto che il termine fissato al titolare per ripristinare la situazione legale concernente il domicilio alla sede della ditta è scaduto senza esito. Società di persone e persone giuridiche (non applicabile alle fondazioni): … Nuova ditta: XX SA, in liquidazione. La società è sciolta d’ufficio conformemente all’art.153 ORC, visto che il termine fissato per ripristinare la situazione legale concernente il domicilio alla sede della ditta è scaduto senza esito. Firma individuale di …, liquidatore.
21 Art. 154 ORC
Testo di pubblicazione nel caso dell’art. 154 ORC (lacune nell’organizzazione): … Con Decreto della Pretura del Distretto di … del xx.xx.xxxx, la società è stata sciolta conformemente all’art. 731b CO ; la sua liquidazione è stata ordinata secondo le disposizioni applicabili al fallimento.
22 Art. 155 ORC
Testo di pubblicazione nel caso dell’art. 155, al. 3, ORC (società senza attività e senza attivo): … La società è cancellata d’ufficio conformemente all’art.155, cpv. 3, ORC [non è stato fatto valere alcun interesse al mantenimento dell’iscrizione].
23 Art. 159, cpv. 1, lett. b, ORC
Oltre la data bisogna indicare il momento della dichiarazione del fallimento. E d’uso menzionare anche il tribunale competente. Testo di pubblicazione all’apertura del fallimento: Ditta individuale: … Con decreto della Pretura del Distretto di … del xx.xx.xxxx è stato pronunciato il fallimento del titolare della ditta individuale con effetto in data xx.xx.xxxx, alle ore xx.xx . Società di persone e persone giuridiche:…. Nuova ditta: XX in liquidazione. Con decreto della Pretura del Distretto di … del xx.xx.xxxx, è stato pronunciato il fallimento della società con effetto in data xx.xx.xxxx, alle ore xx.xx.
24 Art. 159, al. 5, lett. a, ORC
Risulta dalla formulazione di questa disposizione che il termine di tre mesi vale anche per le ditte individuali. Gli uffici del registro di commercio devono aspettare tre mesi dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento, per mancanza di attivo, prima di cancellare l’ente giuridico di ogni natura che sia. Testo di pubblicazione: … visto che non è stata fatta alcuna opposizione [se si tratta di una ditta individuale: e che l’esercizio dell’azienda è cessato], l’ente giuridico è cancellato d’ufficio conformemente all’art. 159, cpv. 5, lett. a, ORC.
25 Art. 160, cpv. 2, ORC
Testo di pubblicazione in caso di concessione della moratoria concordataria: … Con decreto del xx.xx.xxxx, la Pretura del Distretto di … ha concesso una moratoria a scopo di concordato fino al zz.zz.zzzz. Firma [individuale] da YY, in..., commissario.
26 Art. 164, al. 4, ORC
Testo di pubblicazione in caso di reiscrizione su ordine del tribunale: … Nuova ditta: XX SA in liquidazione. La società è reiscritta nel registro di commercio conformemente alla decisione della Pretura del Distretto di … del xx.xx.xxxx. Indirizzo della società in liquidazione: c/o XX fiduciaria SA, ... nuove persone iscritte: ZZ, di ..., in ..., liquidatore con firma individuale. Se il liquidatore e l’indirizzo di liquidazione erano già iscritti e non cambiano dopo la reiscrizione, bisogna indicare quanto segue: … I fatti iscritti concernenti il liquidatore e l’indirizzo della società in liquidazione rimangono invariati.
27 Art. 174 ORC
L’art. 174 ORC è applicabile unicamente alla società anonima, alla società in accomandita per azioni ed alla società cooperativa. La società a garanzia limitata non era sottoposta a revisione prima del primo gennaio 2008. Non si può pertanto rinunciare al controllo del conto annuale 2007.
28 Art. 177 ORC
Secondo il nuovo diritto, i nomi commerciali e le insegne non possono più essere iscritti nel registro di commercio. Possono essere menzionati nella descrizione dello scopo ma senza essere qualificati come “nome commerciale” o “insegna”. Testo di pubblicazione: Scopo: gestione del ristorante "Circolo sociale".
29 Art. 718, cpv. 4, 814, cpv. 3, e 898, cpv. 2, CO
Occorre almeno una persona domiciliata in Svizzera per rappresentare una società anonima, una società a garanzia limitata o una società cooperativa. Secondo la legge, è possibile che si tratti di un membro dell’organo superiore di gestione o di amministrazione o di un direttore. Il concetto di direttore deve essere interpretato alla luce dell’art. 718, cpv. 2, CO: si tratta pertanto di un “terzo” (cioè di una persona non membro del consiglio di amministrazione) al quale il potere di rappresentanza è stato delegato. Non è necessario che detta persona sia iscritta nel registro di commercio a titolo di direttore. Procuratori o mandatari commerciali non rispondono alle esigenze degli art. 718, cpv. 4, 814, cpv. 3, e 898, cpv. 2, CO.
30. Le persone fisiche non possono essere iscritte come “uffici di revisione”. Se un’entità giuridica ha scelto una persona fisica, abilitata come revisore, per assumere prestazioni di servizi di revisione, è la ditta individuale della quale detta persona è titolare, iscritta nel registro di commercio e abilitata dall’Autorità di sorveglianza per la revisione, che deve essere iscritta come ufficio di revisione (si veda art. 8 dell’Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori. 3 ). Non è ammissibile iscrivere una persona fisica come ufficio di revisione. Testo di pubblicazione: …, H. Müller Revisioni (CH-…), in Z, ufficio di revisione (no: … Harald Müller, di M, in Z, ufficio di revisione.)
31 Citazioni di disposizioni di leggi ed ordinanze federali
Se delle disposizioni delle leggi o delle ordinanze federali sono citate in un iscrizione, bisogna rispettare la presentazione della Cancelleria federale e le abbreviazioni ufficiali di detti atti legislativi (per esempio: art. 938a, cpv. 1, CO, art. 62, cpv. 2, ORC). Se si riferisce a delle disposizioni del vecchio diritto, la citazione deve essere accompagnata di un “ v ” (per “ vecchio ”) con l’abbreviazione ufficiale dell’atto (per esempio: vCO, vORC).
UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO
Dr. Nicholas Turin
3 Ordinanza del 22 agosto 2007 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (ordinanza sui revisori (OSRev); RS 221.302.3