Comunicazione UFRC 2/13 - 1° novembre 2013
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale diritto privato Ufficio federale del registro di commercio
1o novembre 2013
Informazioni concernenti la prassi dell’Ufficio federale del registro di commercio
Informazione per le autorità cantonali del registro di commercio in questione all’utilizzo di numeri amministrativi (ADM)
1 In generale
Nell’ambito dell’introduzione del numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) è stato istituito il registro IDI al fine di garantire l’identificazione univoca delle imprese.
L’IDI sostituisce l’attuale numero del registro di commercio (numero CH) come identificatore ufficiale. I servizi IDI competenti devono terminare l’introduzione dell'IDI entro il 31 dicembre 2013.1 Tutte le imprese attive, inscritte nel registro di commercio come anche quelle cancellate dal registro dopo il 1o gennaio 2003, ricevono un IDI.2 I dati IDI contrassegnati come cancellati rimangono accessibili in Internet al massimo per altri dieci anni.3 Per gli enti giuridici cancellati prima del 1 o gennaio 2003 l’Ufficio cantonale del registro di commercio decide se vuole usare come identificatore, in più del numero CH eventualmente già esistente, un numero amministrativo.
2 Numero amministrativo (ADM)
L‘ADM è un numero per l'identificazione di unità amministrative che non sono considerate unità IDI ma che devono essere identificate da determinati servizi IDI in adempimento dei loro compiti.4 L'Ufficio federale di statistica (UST) designa i servizi IDI che possono notificare le unità amministrative da iscrivere nel registro IDI. A proposito dell’utilizzo degli ADM conviene tener conto degli aspetti seguenti:
1 V. art. 24 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI; RS 431.031). 2 Lettera informativa inviata via E-mail dell’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) del 10 settembre 2012. 3 V. art. 12 cpv. 2 della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03). 4 V. art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI.
Ufficio federale del registro di commercio Bundesrain 20 3003 Berna Tel. +41 31 322 41 97, Fax +41 31 322 44 83 ehra@bj.admin.ch www.bj.admin.ch
– Gli ADM e le relative caratteristiche sono pubblicati né nel registro IDI né nell’indice centrale delle ditte (Zefix) e sono accessibili unicamente ai servizi IDI che ne abbisognano per adempiere i propri compiti.5 – Gli enti giuridici cancellati prima del 1° gennaio 2003 si trovano nel registro centrale dell’UFRC risp. in Zefix sempre col numero CH, eventualmente già esistente, come identificatore ufficiale6.
3 Utilizzo del numero amministrativo (ADM)
A richiesta degli uffici cantonali del registro di commercio, l’UST assegna degli ADM agli enti giuridici cancellati prima del 1o gennaio 2003 ai fini interni al registro di commercio.7 In questo caso, gli eventuali numeri CH sono mantenuti come identificatore pubblico. Bisogna tener conto dell’art. 10 cpv. 2 della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) che stabilisce che gli ADM non devono essere pubblicati.8 Inoltre, una ricerca per ADM in Zefix risp. nel registro IDI non è possibile. Tuttavia, la ricerca per numero CH in Zefix resta garantita.
UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO
Nicholas Turin
5 V. art. 10 cpv. 2 LIDI. 6 Lettera informativa inviata via E-mail dell’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) del 10 settembre 2012. 7 V. art. 10 cpv. 1 LIDI. 8 V. art. 10 cpv. 2 LIDI.