Comunicazione UFRC 3/14 - 22 dicembre 2014
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale del registro di commercio
22 dicembre 2014
Informazioni concernenti la prassi dell’Ufficio federale del registro di commercio
1 Contesto
Nella sua decisione B-633/2014 del 12 novembre 2014 allegata, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che per i nomi delle associazioni occorre esaminare con piena cognizione il rispetto del divieto d’inganno ai sensi dell’articolo 26 ORC1. Nella misura in cui la formazione dei nomi di associazioni è condizionata dal divieto d’inganno, al momento dell’iscrizione nel registro di commercio si applicano i principi del diritto delle società anche al diritto al nome delle associazioni2. Il TAF ha inoltre rilevato che, contrariamente agli enti giuridici che soggiacciono al diritto delle società, per le associazioni non vi è alcun obbligo di menzionare la forma giuridica nel
2. Rettifica della Direttiva del 1° aprile 2009 all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi In considerazione della decisione del TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, i numeri marginali 252 e 253 devono essere abrogati e non vanno più applicati dalle autorità del registro di commercio.
UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO
Nicholas Turin
Allegato: menzionato
1 Decisione TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, consid. 2.2. 2 DTF 116 II 605 consid. 4a; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11a ed., Berna 2012, pag. 179; HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht, 3. Abteilung: Die juristischen Personen, Zweiter Teilband: Die Vereine, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 60-79 ZGB, Berna1990, Systematischer Teil N 394. 3 Decisione TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, consid. 4.1 e DTF 117 II 513 consid. 3a.
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