Dir. 10.11.01.02 Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazio
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° febbraio 2014)
Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione
Legalità del soggiorno
Visto l’articolo 84 dell’ordinanza sullo stato civile (OSC), l’Ufficio federale dello stato civile emana le seguenti direttive.
n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° febbraio 2014) Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione
1 Basi legali
1.1 CC, LSISA, LUD, OSC, ordinanza SIMIC
Il 12 giugno 2009 il Parlamento ha adottato la modifica del Codice civile (CC) «Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare». Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 1° ottobre 2009. Con decreto del 4 giugno 2010, il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore di questa modifica al 1° gennaio 2011.
Oltre al CC 1 hanno subito modifiche anche la legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) 2 e la legge sull’unione domestica registrata (LUD) 3.
Secondo la modifica, i fidanzati stranieri sono obbligati a provare la legalità del loro soggiorno durante la procedura preparatoria al matrimonio.
Le autorità dello stato civile con un accesso più ampio al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) devono comunicare l’identità dei fidanzati che soggiornano illegalmente in Svizzera. L’unione domestica registrata sottostà alle stesse disposizioni.
L’ordinanza sullo stato civile (OSC) 4 e l’ordinanza SIMIC 5 sono state adattate di conseguenza.
Applicate nel rispetto del principio della proporzionalità, le norme precitate sono state dichiarate compatibili con il diritto al matrimonio e a fondare una famiglia di cui all’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’articolo 14 della Costituzione federale 6.
Nell’ambito delle misure di lotta contro i matrimoni forzati, entrate in vigore il 1o luglio 2013 7, le autorità di stato civile d’ora in poi sono tenute a denunciare i reati che hanno constatato nell’ambito della loro attività ufficiale, così come pure le infrazioni alla LStr 8.
Concretamente dette autorità denunciano i fatti costatati. L’apprezzamento di questi ultimi spetta alle autorità di perseguimento penale.
D'intesa con l’UFM s’intende precisare che non è necessario denunciare i casi di soggiorno illegale costatati nell’ambito della documentazione della nascita o del riconoscimento del figlio.
CC; RS 210; il testo modificato è consultabile su: http://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/ 2010/3057.pdf. LSISA; RS 142.51; il testo modificato è consultabile su: http://www.admin.ch/opc/it/official-compila tion/2010/3057.pdf. LUD; RS 211.231; il testo modificato è consultabile su: http://www.admin.ch/opc/it/official-compila tion/2010/3057.pdf. OSC; RS 211.112.2; il testo modificato è consultabile su: http://www.admin.ch/opc/it/official-com pilation/2010/3061.pdf. Ordinanza SIMIC; RS 142.513; il testo modificato è consultabile su: http://www.admin.ch/opc/it/ official-compilation/2010/3061.pdf. Il testo è pubblicato in Internet su: http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2012/5937.pdf. 8 bis Cfr. l'art. 43a cpv. 3 CC nel tenore in vigore dall’1.7.2013.
n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° febbraio 2014) Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione
La Costituzione federale 9 e vari strumenti internazionali 10 prevedono la registrazione obbligatoria, a breve termine e senza eccezione, di tutte le nascite 11. Questo obbligo è previsto anche dal Codice civile 12, dall'ordinanza sullo stato civile 13 e dalle direttive e circolari dell’UFSC 14.
Una denuncia ostacolerebbe gravemente la documentazione e potrebbe inoltre spingere le persone in questione a rinunciare alle cure necessarie al momento del parto, mettendo così in pericolo la salute della madre e del figlio.
La legge impone alle autorità dello stato civile sia di documentare la nascita del figlio sia di denunciare il soggiorno illegale dei dichiaranti. Da questi obblighi nasce un conflitto. Per determinare quale obbligo va considerato prioritario, è necessario soppesare gli interessi in gioco. L'obbligo di documentare la nascita è prioritario rispetto a quello di denunciare il soggiorno illegale.
Per i motivi esposti, l’obbligo di denunciare i dichiaranti decade nel caso specifico e, rispettando la priorità di cui sopra, le autorità dello stato civile non agiscono in modo illecito 15.
2 Prova della legalità del soggiorno in Svizzera
2.1 Principio
«I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria» 16. L’unione domestica registrata sottostà allo stesso principio 17.
Le prescrizioni seguenti sono applicabili soltanto alle unioni domestiche registrate costituite in Svizzera. Di conseguenza non si applicano alla procedura di rilascio del certificato di ca-
Cfr. gli art. 7, 14, 37, 38 e 122 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Cfr. gli art. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), l'art. 24 del Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU; RS 0.103.2) e gli art. 2, 4, 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). L'art. 7 n. 1 della Convenzione, direttamente applicabile e invocabile dinnanzi a ogni autorità (cfr. DTF 125 I 257), prevede che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi». La Svizzera s’impegna ad attuare tutte le misure necessarie in questo senso (art. 2 n. 2, 3 n. 3 e 4 e art. 7 della Convenzione). Cfr. il Rapporto del Consiglio federale del 6 mar. 2009 «Documentazione della nascita di figli stranieri» in adempimento del postulato 06.3861 Vermot-Mangold «Fanciulli senza identità in Svizzera» del 20 dic. 2006, segnatamente i n. 2.2 e 6.1 segg. Cfr. gli art. 9, 33, 39-49 e 252 segg. CC. Cfr. gli art. 7-9, 15-17, 19, 20, 34, 35 e 91 OSC. Cfr. in particolare le direttive n. 10.08.10.01 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile» e la circolare n. 20.08.10.01 «Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile». Cfr. art. 14 e 305 CP; vedi anche il DTF 130 IV 7, consid. 7. Cfr. art. 98 cpv. 4 CC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. Cfr. art. 5 cpv. 4 LUD secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011.
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pacità al matrimonio anche se uno dei fidanzati non ha la nazionalità svizzera, poiché il matrimonio previsto all’estero non implica la presenza dei fidanzati sul territorio svizzero 18.
2.2 Obblighi delle persone interessate e funzione dell’ufficio dello stato civile
Nel caso concreto, i fidanzati e partner stranieri devono allegare un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione domestica registrata 19.
La legalità del soggiorno è verificata dall’ufficio dello stato civile secondo gli stessi criteri validi per gli altri documenti e dichiarazioni richiesti 20. Va notato che i fidanzati e futuri partner sottostanno all’obbligo generale di collaborare 21.
Di norma la legalità del soggiorno è attestata dietro presentazione della carta di soggiorno (cfr. art. 72 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa 22). Essa può tuttavia essere stabilita anche in altro modo, ad esempio presentando un passaporto munito di visto valido, un documento di viaggio per stranieri rilasciato dall’UFM o un attestato che le autorità competenti in materia di migrazione rilasciano ad hoc in vista della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione domestica registrata. I differenti tipi di titoli e carte di soggiorno sono elencati sul sito Internet dell’UFM 23. La vignetta di visto introdotta il 23 agosto 2010 è riprodotta in allegato.
A seconda della sua nazionalità, un cittadino straniero può soggiornare legalmente in Svizzera per una durata limitata anche con un passaporto senza visto o una carta d’identità. Nel caso di un matrimonio turistico 24, per stabilire la legalità del soggiorno basterà quindi presentare il passaporto o la carta d’identità. Le prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti sono consultabili sul sito Internet dell’UFM 25.
Spetta ai fidanzati o ai futuri partner stabilire la legalità del loro soggiorno. Se del caso saranno indirizzati all’autorità competente in materia di migrazione per l’ottenimento di un titolo di soggiorno. In base all’articolo 98 capoverso 4 CC l’ufficiale dello stato civile non è autorizzato a decidere a titolo pregiudiziale sulla legalità del soggiorno, nemmeno nel caso in cui l’autorità di polizia degli stranieri non avesse, fino a quel momento, ricevuto alcuna domanda di permesso di soggiorno 26. Nel rispetto del principio della proporzionalità e per evitare ec-
Cfr. art. 75 OSC. Cfr. art. 64 cpv. 2bis et 75c cpv. 3 OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. Cfr art. 66 cpv. 2 lett. e OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. Cfr. art. 16 cpv. 5 OEC. OASA; RS 142.201; il testo è consultabile al seguente indirizzo: http://www.admin.ch/opc/it/ classified-compilation/20070993/index.html. http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/aufenthalt.html. Per matrimonio turistico s’intende un matrimonio celebrato nel quadro di un soggiorno turistico per il quale non è richiesto un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti in materia di migrazione (compreso il caso di un visto turistico). DTF 138 I 41 Non potendo l’'ufficiale dello stato civile celebrare il matrimonio di un fidanzato straniero che non ha comprovato la legalità del suo soggiorno in Svizzera (art. 98 cpv. 4 CC e art. 67 cpv. 3 OSC), l'autorità di migrazione è tenuta a rilasciare a quest’ultimo un permesso di soggiorno temporaneo in vista del matrimonio allorquando non esistono indizi d’abuso di diritto ed appare
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cessive formalità, l’ufficiale dello stato civile impartirà al fidanzato straniero un termine adeguato affinché possa adire l’autorità competente e provare la legalità del suo soggiorno in Svizzera.
Si ricorda in questa sede che la legalità del soggiorno deve essere assicurata fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione domestica registrata 27. Il documento presentato dovrà quindi essere valido almeno fino a tale data.
Ai fini dell’ottenimento di un titolo di soggiorno presso le autorità competenti in materia di migrazione, ai fidanzati o ai futuri partner sarà impartito un termine ragionevole, di norma non inferiore ai 15 giorni e non superiore ai 60 giorni 28. Per motivi legati alla prova, questo termine sarà fissato per scritto e il documento sarà inviato per raccomandata oppure consegnato direttamente ai fidanzati, che lo firmeranno a titolo di ricevuta.
L’ufficio dello stato civile può inoltre verificare la legalità del soggiorno nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A tal fine, segue le prescrizioni e le direttive dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), alle quali si rimanda 29.
Se sussistono dubbi, in particolare sulla durata, sul contenuto o sulla validità del permesso di soggiorno o sull’autenticità del documento o del visto presentato (dalla consultazione di SI- MIC emerge ad esempio un’eventuale revoca del permesso di soggiorno, un divieto di entrata in Svizzera o un’altra misura di allontanamento), l’ufficio dello stato civile può incaricare l’autorità cantonale competente in materia di stranieri di verificare la legalità del soggiorno. Il sito dell’UFM contiene l’elenco delle autorità cantonali competenti 30.
Dette autorità devono informare l’ufficio gratuitamente e senza indugio 31.
Se i fidanzati stranieri hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera e se sono soddisfatti tutti i requisiti del matrimonio secondo gli articoli 94-96 CC, l’ufficio dello stato civile comunica loro per scritto che può essere celebrato il matrimonio.
L’ufficio dello stato civile procede alle comunicazioni prescritte, in particolare nei confronti dell’amministrazione comunale del luogo di domicilio 32 e all’UFM se si tratta di un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato 33.
chiaramente che, tenuto conto della sua situazione personale, l’interessato dopo il matrimonio ottempererà le condizioni di ammissione in Svizzera (DTF 137 I 351). Cfr. art. 64 cpv. 2bis e 75c cpv. 3 OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. Un termine di 60 giorni è sufficiente (DTF 5A_743/2013). Il termine di 60 giorni può essere sospeso se richiesto dalla procedura di accertamento del soggiorno. In base al principio della proporzionalità, in caso di dubbi l’ufficiale dello stato civile contatta le autorità competenti in materia di migrazione e, se necessario, proroga il termine per la presentazione della prova della legalità del soggiorno (cfr. decisione resa il 19.3.2012 del Tribunale cantonale vodese; GE.2011.0110). Per tutte le informazioni concernenti SIMIC o la sua consultazione, l’ufficio dello stato civile deve rivolgersi direttamente al servizio di supporto SIMIC (cfr. infra p.to 3.1). Cfr. art. 66 cpv. 3 OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. Cfr. art. 49 OSC. Cfr. art. 51 OSC.
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Lo stesso vale per l’unione domestica registrata 34.
2.3 Procedura in caso di mancanza di documenti attestanti la legalià del
soggiorno
Se i fidanzati stranieri non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l’ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio o di rilasciare un’autorizzazione di matrimonio 35.
La decisione negativa dell’ufficiale dello stato civile è comunicata ai fidanzati per scritto, insieme all’indicazione dei rimedi giuridici 36.
L’ufficio dello stato civile comunica inoltre l’identità dei fidanzati che non hanno provato la legalità del loro soggiorno all’autorità cantonale competente in materia di stranieri del luogo di soggiorno delle persone interessate 37.
Lo stesso vale per l’unione domestica registrata 38.
D’altronde, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a denunciare il soggiorno illegale che costituisce un’infrazione penale 39 alle autorità competenti 40.
La denuncia sarà indirizzata al Ministero pubblico del cantone sede dell’ufficio dello stato civile incaricato della procedura preparatoria del matrimonio o preliminare dell’unione domestica, con copia dell’incarto. L'autorità di perseguimento penale dovrà essere invitata ad informare l’autorità di stato civile del seguito dato alla denuncia 41.
2.4 Contestazione delle decisioni rese secondo la legislazione sugli stranieri
Le decisioni emesse secondo la legislazione in materia di stranieri rientrano nella sfera di competenze delle autorità competenti in materia di migrazione. In caso di contestazione, l’ufficio dello stato civile indirizza gli interessati all’autorità che ha emesso la decisione.
In generale, gli uffici dello stato civile non sono competenti per fornire informazioni sulla legislazione in materia di stranieri. Essi si limitano a invitare gli interessati e il pubblico a indirizzarsi direttamente alle autorità competenti in materia di migrazione.
Cfr. art. 67 cpv. 3 OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. Cfr. art. 67 cpv. 4 OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. I rimedi giuridici sono disciplinati all’art. 90 OSC. Cfr. art. 99 cpv. 4 CC, 51 cpv. 2 e 67 cpv. 5 OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011; l’elenco delle autorità competenti è consultabile su: http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/ Cfr. art. 6 cpv. 4 LUD, 51 cpv. 2 e 75f cpv. 3-5 OSC secondo il tenore vigente dal 1° gennaio 2011. Cfr. art. 115 a 122 LStr. 40 bis Cfr. art. 43a cpv. 3 CC, 22a LPers, 302 CPP e 16 cpv. 7 OSC nel tenore in vigore dall’1.7.2013. Cfr. art. 16, 22, 31 e 301 CPP.
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3 Formazione e altre domande riguardo a SIMIC
3.1 Domande riguardo a SIMIC
L’UFM è responsabile dell’esercizio e dello sviluppo di SIMIC, come pure della gestione e della formazione dei suoi utenti.
Le domande riguardo a SIMIC vanno rivolte direttamente al servizio di supporto SIMIC dell’UFM, poiché non sono di competenza dell’UFSC.
L’indirizzo del servizio di supporto SIMIC è il seguente:
Ufficio federale della migrazione (UFM) ZEMIS Support Quellenweg 6
3003 Berna
tel.: 031 324 55 40 fax: 031 325 95 00
e-mail: ZEMIS-Support@bfm.admin.ch
Anche le modifiche concernenti gli utenti (entrata in funzione, dimissione di ufficiali dello stato civile ecc.) vanno comunicate direttamente al servizio di supporto SIMIC.
4 Matrimoni e unioni domestiche abusivi
4.1 Rimando alle Direttive UFSC del 5 dicembre 2007
Si rimanda alle Direttive UFSC n. 10.07.12.01 del 5 dicembre 2007 42 sui matrimoni e le unioni domestiche abusivi.
5 Entrata in vigore e disposizioni transitorie
5.1 Data d’entrata in vigore
Il disciplinamento legale e le presenti disposizioni d’applicazione entrano in vigore il 1° gennaio 2011.
5.2 Procedure pendenti al 1° gennaio 2011
Il nuovo diritto si applica dal 1° gennaio 2011.
Il testo è disponibile su: www.ufsc.admin.ch.
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Il nuovo disciplinamento è immediatamente applicabile alle procedure preparatorie al matrimonio pendenti 43.
Da quanto precede, consegue che i fidanzati dovranno provare la legalità del loro soggiorno e l’ufficiale dello stato civile dovrà comunicare all’autorità competente l’identità dei fidanzati inadempienti nell'ambito di tutte le procedure che al 31 dicembre 2010 non saranno ancora state formalmente chiuse ai sensi dell’articolo 99 capoverso 2 CC 44.
L’unione domestica registrata sottostà agli stessi principi.
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC
Mario Massa
Allegato: Modello di vignetta visto vigente dal 23 agosto 2010.
Cfr. art. 1 segg. tit. fin. CC. Cfr. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 .1. 2008, n. 3.1 ; il testo è consultabile su: http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2008/2145.pdf.
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Allegato