Circ. 20.17.01.01 Procedura di approvazione da parte della Confederazione di atti normativi cantonali in materia di stato civile(01.01.2017)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC

n. 20.17.01.01 del 1° gennaio 2017

Procedura di approvazione da parte della Confederazione di atti normativi cantonali in materia di stato civile

Approvazione di atti cantonali

n. 20.17.01.01 del 1° gennaio 2017 Procedura di approvazione da parte della Confederazione di atti normativi cantonali in materia di stato civile

1 Aspetti giuridici

1.1 In generale

La legislazione nel campo del diritto civile, e quindi anche in materia di stato civile, compete alla Confederazione1, mentre i Cantoni, nell'ambito del diritto federale, adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione2.

1.2 Obbligo di approvazione

Laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda, la Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) prescrive un’approvazione degli atti normativi cantonali da parte della Confederazione3. La legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010) specifica che i cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione, se una legge federale lo prevede4. Questo vale per tutte le disposizioni in materia di stato civile (es. leggi e/o ordinanze cantonali, tutte le norme di stato civile in altri regolamenti cantonali [ad es. regolamento per le inumazioni, ecc.]). È fatta eccezione per le prescrizioni relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile5.

Non è previsto che la Confederazioni approvi la definizione dei circondari dello stato civile 6 e la designazione della sede degli uffici dello stato civile7, dato che l’articolo 49 capoverso 3 del Codice civile del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) si riferisce soltanto alle prescrizioni cantonali emanate in virtù dell’articolo 49 capoverso 2 CC.

La procedura d’approvazione di atti normativi cantonali da parte della Confederazione si fonda sull’articolo 61b LOGA e sull’articolo 27k e seguenti dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 25 novembre 1998 (OLOGA; RS 172.010.1).

Per ragioni di sicurezza del diritto, nel caso di leggi e ordinanze l’approvazione è una condizione per la validità dell’atto8. Senza l’approvazione della Confederazione, gli atti normativi cantonali non possono giustificare diritti né imporre obblighi e pertanto non possono neppure essere posti in vigore. Con l’effetto costitutivo si garantisce che gli atti siano effettivamente presentati per approvazione. Inoltre si intende evitare sin da principio l’applicazione di norme del diritto cantonale contrarie al diritto federale. In casi eccezionali è ipotizzabile un’approvazione retroattiva; a tal fine devono sussistere le condizioni generali sviluppate dalla giurisprudenza.

1 Art. 122 Cost. 2 Art. 49 cpv. 2 CC e art. 52 Titolo finale CC. 3 Art. 186 cpv. 2 Cost. in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 3 CC. 5 Art. 49 cpv. 3 CC. 6 Art. 49 cpv. 1 CC in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 4 dell’ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).

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1.3 Obblighi di informare

I Cantoni hanno l’obbligo di informare qualsiasi modifica di un circondario dello stato civile come pure il trasferimento della sede di un ufficio9. La informazione va indirizzata all’UFSC prima della modifica.

2 Esame preliminare facoltativo

I Cantoni possono sottoporre all’esame preliminare della Cancelleria federale CaF i progetti di atti legislativi che sottostanno all’approvazione della Confederazione10. L’esame è facoltativo e consente di garantire preventivamente la conformità con il diritto federale.

La Cancelleria federale assegna gli atti legislativi ricevuti per esame preliminare al dipartimento successivamente competente per l’approvazione. Non esistono altri disciplinamenti in relazione all’esame preliminare, tuttavia è opportuno applicarvi per analogia il termine di due mesi previsto per la procedura di approvazione (vedi sotto punto 3). Il risultato dell’esame preliminare è comunicato al servizio cantonale dall’UFSC e non è giuridicamente vincolante per la effettiva procedura di approvazione.

L’esame preliminare semplifica e accelera la procedura di approvazione vera e propria. In tal modo, durante la procedura di approvazione non occorre ripetere un esame globale della conformità delle disposizioni cantonali con il diritto federale, fatte salve quelle nuove non ancora sottoposte alla Cancelleria federale nel quadro dell’esame preliminare.

L’esame preliminare degli atti cantonali è facoltativo, ma rappresenta una prassi comprovata, cui è opportuno attenersi nel senso di una raccomandazione e nell’interesse di tutte le autorità partecipanti alla procedura di approvazione. Pertanto si raccomanda ai Cantoni a sottoporre per tempo i loro progetti di atti normativi per un esame preliminare alla CaF.

3 Procedura di approvazione obbligatoria

3.1 Pianificazione e responsabilità

La pianificazione e la responsabilità della presentazione tempestiva degli atti cantonali all’autorità competente spetta al Cantone, in particolare in vista dell’entrata in vigore da esso prevista delle disposizioni cantonali.

3.2 Momento della presentazione

Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l’autorità cantonale competente li ha adottati11. Non è necessario aspettare la scadenza del termine di referendum.

11 Art. 27k cpv. 2 OLOGA.

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3.3 Presentazione

Gli atti legislativi cantonali che sottostanno ad approvazione devono essere inoltrati alla CaF12 e non direttamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP o all’UFSC. In seguito la CaF li trasmette al DFGP, il quale è competente in materia13. Infine, in seno al Dipartimento, l’atto normativo da approvare è trasmesso via l’Ufficio federale di giustizia UFG all’UFSC per la trattazione.

Se i Cantoni non rispettano l’obbligo di presentazione degli atti legislativi, la CaF può esigerne l’inoltro14. Tuttavia, questo disciplinamento non impedisce ai dipartimenti o agli uffici della Confederazione interessati di avviare spontaneamente una procedura. Se, per esempio, il dipartimento competente è in possesso di un atto legislativo cantonale non ancora approvato (p. es. pubblicato su Internet), può avviare direttamente una procedura di approvazione senza dover richiedere l’inoltro dell’atto in questione presso la CaF15.

3.4 Approvazione

3.4.1 Approvazione in casi non controversi16

Il dipartimento dà la sua approvazione se il caso non è controverso, ovvero se è possibile dare l’approvazione senza riserva. La preparazione dell’approvazione può essere affidata a l’UFJ. In linea di principio, il dipartimento deve decidere in merito all’approvazione entro due mesi dall’inoltro. Si tratta di un termine d’ordine: il mancato rispetto non implica che l’approvazione sia stata data automaticamente.

L’approvazione della Confederazione è la condizione per la messa in vigore degli atti legislativi cantonali, mentre la definizione del momento preciso dell’entrata in vigore del diritto cantonale compete al Cantone.

3.4.2 Approvazione in casi controversi17

Se giunge alla conclusione che l’atto cantonale non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria con una breve motivazione entro due mesi dall’inoltro e la trasmette al Cantone per parere. La motivazione indica in particolare quali disposizioni cantonali appaiono incompatibili con il diritto federale e se l’approvazione deve essere rifiutata o data con riserva.

Il dipartimento fissa al Cantone un termine di risposta. Tale termine non è disciplinato nell’OLOGA; in base alla portata dell’atto sottoposto ad approvazione, può essere di uno – due mesi.

12 Art. 27k cpv. 1 OLOGA. 13 Art. 27l cpv. 1 OLOGA. 14 Art. 27k cpv. 1 OLOGA. 15 Spiegazioni della Cancelleria federale relative alle disposizioni esecutive nell’OLOGA. 16 Art. 27m OLOGA. 17 Art. 27n cpv. 1 OLOGA.

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Dopo il ricevimento della risposta del Cantone o dopo lo scadere del termine fissato, se fino ad allora non è pervenuta alcuna risposta da parte del Cantone interessato, inizia a decorrere un nuovo termine di due mesi. Al più tardi alla scadenza di quest’ultimo termine, se la risposta del Cantone permette di escludere l’incompatibilità con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione18. In determinate circostanze si può evitare una approvazione con riserva se il Cantone garantisce espressamente una determinata interpretazione e applicazione, compatibili con il diritto federale, di una disposizione controversa e se il dipartimento inserisce una nota a riguardo nella decisione di approvazione. Se secondo il dipartimento l’incompatibilità rimane, questi sottopone al Consiglio federale una proposta di rifiuto dell’approvazione o di approvazione dell’atto con riserva19. Il Consiglio federale può seguire la proposta del dipartimento oppure dare l’approvazione, se ritiene che l’atto non sia incompatibile con il diritto federale. Non sono previsti termini per la procedura davanti al Consiglio federale.

4 Disposizioni esecutive cantonali

Se per l’esecuzione del diritto federale sono richieste disposizioni cantonali, i Cantoni sono obbligati a emanarle20, per esempio in forma di ordinanza cantonale.

Il disciplinamento federale nel settore dello stato civile (CC, OSC) è così dettagliato che sono necessarie soltanto poche disposizioni esecutive cantonali. Queste ultime riguardano essenzialmente la procedura e le competenze a livello cantonale, oltre che l’organizzazione dei circondari dello stato civile e dell’ufficio dello stato civile speciale.

Le disposizioni esecutive cantonali devono essere emanate, o sono possibili in via facoltativa, soprattutto in base alle seguenti disposizioni:

4.1 In base al CC

Disposizioni Disposizioni Disposizioni Obbligo di esecutive cantonali esecutive cantonali approvazione o di necessarie facoltative informazione Art. 43a cpv. 3 CC Divulgazione di dati Approvazione in combinato personali secondo il disposto con l’art. 56 diritto cantonale. cpv. 1 OSC Obblighi di comunicare e notificare a livello cantonale Art. 45 CC Designazione Approvazione in combinato dell’autorità di disposto con l’art. 84 vigilanza cpv. 2 OSC

18 Art. 27n cpv. 2 OLOGA. 19 Art. 27n cpv. 3 OLOGA. 20 Art. 52 cpv. 2 titolo finale CC.

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Disposizioni Disposizioni Disposizioni Obbligo di esecutive cantonali esecutive cantonali approvazione o di necessarie facoltative informazione Art. 49 cpv. 1 CC Definizione dei Informazione in combinato circondari dello disposto con stato civile l'art. 1 cpv. 1 OSC

4.2 In base all’OSC

Disposizioni Disposizioni Disposizioni Obbligo di esecutive esecutive approvazione o di cantonali cantonali informazione necessarie facoltative Art. 1 cpv. 3 OSC Creazione di Approvazione circondari dello stato civile intercantonali Art. 1 cpv. 4 OSC Modifica del Preavviso circondario; disciplinamento dei dettagli e informazione preliminare all’UFSC Art. 1a cpv. 1 OSC Designazione della Informazione sede dell’ufficio dello stato civile del circondario Art. 1a cpv. 2 OSC Modifica della Preavviso sede; disciplinamento dei dettagli e informazione preliminare all’UFSC Art. 2 cpv. 1 OSC Istituzione di uffici Approvazione dello stato civile speciali Art. 2 cpv. 2 e 3 Assegnazione di Approvazione OSC incarichi agli uffici dello stato civile speciali o a quelli ordinari, se non è stato istituito alcun ufficio dello stato civile speciale

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Disposizioni Disposizioni Disposizioni Obbligo di esecutive cantonali esecutive cantonali approvazione o di necessarie facoltative informazione Art. 2 cpv. 4 OSC Istituzione di uffici Approvazione dello stato civile speciali intercantonali Art. 3 OSC Disciplinamento Approvazione della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) Art. 4 cpv. 1 OSC Organizzazione dei Approvazione circondari dello stato civile: assegnazione degli ufficiali dello stato civile, designazione del responsabile e disciplinamento della supplenza Art. 4 cpv. 2 OSC Assegnazione della Approvazione competenza per più circondari all’ufficiale dello stato civile Art. 4 cpv. 6 OSC Determinazione di Approvazione condizioni per la nomina o l’elezione degli ufficiali dello stato civile a completamento delle condizioni previste dal diritto federale Art. 16 cpv. 6 OSC Nei casi Approvazione internazionali, esame degli atti da parte dell’autorità di vigilanza cantonale sullo stato civile Art. 22 cpv. 4 OSC Disciplinamento Approvazione delle competenze per la documentazione di sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera

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Disposizioni Disposizioni Disposizioni Obbligo di esecutive cantonali esecutive cantonali approvazione o di necessarie facoltative informazione Art. 23 cpv. 4 OSC Competenza per la Approvazione documentazione di decisioni e documenti esteri Art. 31 OSC Adeguata Approvazione archiviazione dei documenti giustificativi nell’ambito delle prescrizioni in materia di archiviazione Art. 35 cpv. 4 OSC Designazione, nei Approvazione Comuni privi di uffici dello stato civile, di servizi amministrativi per la denuncia dei morti nell’ultimo Comune di domicilio Art. 36 cpv. 2 OSC Autorità cantonale Approvazione competente per permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere Art. 38 cpv. 1 OSC Determinazione Approvazione dell’autorità competente per la denuncia del rinvenimento di un trovatello Art. 43 cpv. 3 OSC Disciplinamento Approvazione delle competenze per la trasmissione diretta delle comunicazioni ufficiali di autorità giudiziarie o amministrative Art. 57 OSC Pubblicazione di fatti Approvazione di stato civile

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Disposizioni Disposizioni Disposizioni Obbligo di esecutive cantonali esecutive cantonali approvazione o di necessarie facoltative informazione Art. 84 cpv. 2 OSC Istituzione di autorità Approvazione di vigilanza intercantonali: ripartizione dei compiti o unione delle autorità Art. 89 cpv. 1 OSC Procedura davanti Approvazione alle autorità dello stato civile secondo il diritto cantonale Art. 91 cpv. 3 OSC Designazione delle Approvazione autorità competenti a giudicare le violazioni degli obblighi di denuncia Art. 96 cpv. 1 OSC Nomina di membri di Approvazione un esecutivo comunale a ufficiali dello stato civile straordinari con l’esclusiva competenza di celebrare matrimoni

5 Entrata in vigore

La circolare entra in vigore 1° gennaio 2017.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa