32.5 Procedura preliminare dell’unione domestica registrata(30.10.2006; stato: 01.01.2013)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

Procedura preliminare per la registrazione dell'unione domestica

Operazione Preparazione della registrazione dell'unione domestica

Procedura preliminare dell’unione domestica registrata

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

0 Visione sistematica

1 Ricezione della domanda

Partenza

1.1 Competenza

1.1.1 In quanto al luogo

Verifica della domanda 1.1.2 Per quanto attiene alla persona

1.2 Per quanto attiene alla forma

Sospensione: se ricusa, Competenza? no consegna del caso 2 Verifica dei dati personali

2.1 Dati non rilevati

si 2.1.1 Trascrizione dei dati dello stato civile dal registro delle famiglie Requisiti legali adempiuti? no Sospensione 2.1.2 Registrazione / documentazione dei dati dello stato civile

2.2 Dati rilevati

si Rilevamento retroattivo no

3 Informazione e consulenza

Dati rilevabili? no 4 Esame Ripresa della 4.1 Identità persona si 4.2 Domanda

4.3 Documenti

4.4 Requisiti legali

Documenta- Dati attuali? no zione eventi mancanti 5 Dichiarazioni si 5.1 Principio

5.2 Impedimenti alla registrazione

Informazioni e consulenza

5.3 Cognome

5.4 Dati statistici

Ricezione dichiarazione 6 Casi particolari sui requisiti

6.1 Collaborazione

6.2 Cambiamento di domicilio

6.3 Elusione del diritto in materia di stranieri

Osservare particolarità

7 Conclusione della procedura

7.1 Preparazione dei dati

Notifica della decisione 7.2 Esito

7.2.1 Notifica della decisione

7.2.2 Autorizzazione a registrare l’unione

Autorizzazione registrazione unione domestica domestica

7.3 Decorrenza dei termini

7.4 Ritiro della domanda

Archiviazione 7.5 Termine giustificativi

8 Archiviazione dei documenti

giustificativi Fine 8.1 Documenti

8.2 Corrispondenza

8.3 Ritiro della domanda

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

1 Ricezione della domanda

1.1 Competenza

1.1.1 In quanto al luogo

L’esecuzione della procedura preliminare spetta all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei due partner (art. 5 cpv. 1 LUD e art. 75a cpv. 1 lett. a OSC) o all’ufficio dello stato civile incaricato di registrare l’unione domestica, se i due partner sono domiciliati all’estero e almeno uno dei due è cittadino svizzero (art. 75a cpv. 1 lett. b OSC).

Se uno dei partner è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale persona può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preliminare e registrare l'unione domestica (art. 75a cpv. 3 OSC).

L'unione domestica non può essere registrata in Svizzera se nessuno dei due partner è domiciliato in Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri (art. 65a LDIP).

1.1.2 Per quanto attiene alla persona

I collaboratori dell’ufficio dello stato civile e i mediatori linguistici, in occasione della procedura preliminare dell’unione domestica tra persone dello stesso sesso, sono tenuti ad applicare le regole in materia di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

1.2 Per quanto attiene alla forma

Per l’inoltro della domanda è opportuno utilizzare l’apposito modulo anche se giuridicamente non sussiste alcun obbligo d’utilizzo di un modulo specifico. Non è richiesta l’autenticazione delle firme dei richiedenti.

La domanda può essere presentata in forma orale o scritta. Gli Svizzeri residenti all’estero e gli stranieri che intendono costituire un’unione domestica registrata con uno Svizzero, possono presentare la domanda presso la rappresentanza svizzera all’estero (art. 75b cpv. 2 OSC). Non è necessaria la presenza delle persone interessate quando la domanda viene effettuata in forma scritta.

2 Verifica dei dati personali

2.1 Dati non rilevati

La procedura preliminare va interrotta se i dati dello stato civile di uno dei due partner non sono già stati documentati per via elettronica nel sistema.

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

Prima che possa essere riavviata la procedura, deve essere avviato il rilevamento retroattivo (trascrizione dei dati di uno Svizzero o di uno straniero dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile; art. 93 cpv. 1 lett. a OSC) o la documentazione dello stato civile di uno straniero (registrazione nel registro dello stato civile; art. 15a cpv. 2 OSC).

Una volta avvenuto il rilevamento retroattivo o il rilevamento nel registro dello stato civile, la procedura di preparazione va riavviata senza indugio.

2.1.1 Trascrizione dei dati dello stato civile dal registro delle famiglie

L’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza è invitato a trasferire i dati dello stato civile della persona in questione dal registro delle famiglie a quello informatizzato dello stato civile. Questa operazione è detta rilevamento retroattivo. La collaborazione tra i vari uffici cantonali di stato civile è necessaria, nel caso vi fossero più luoghi di attinenza.

2.1.2 Registrazione / documentazione dei dati dello stato civile

Quando i dati della persona straniera interessata non sono rilevati né nel registro dello stato civile né nel registro delle famiglie, questa deve procurarsi tutti i documenti necessari alla documentazione dello stato civile attuale (art. 15 cpv. 2 OSC). Per la documentazione dei dati attuali dello stato civile (rilevamento) vanno presentati i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile nonché la cittadinanza (art. 75 cpv. 1 lett. b OSC). Di norma questi documenti sono allegati alla domanda. I documenti mancanti vanno presentati successivamente (vedi processo n. 30.3 «Rilevamento di cittadini stranieri»).

È possibile richiedere la traduzione in una delle lingue ufficiali svizzere se i documenti esteri risultano incomprensibili o se vi è il pericolo che vengano interpretati in modo errato (art. 3 cpv. 4 OSC).

I documenti presentati all’ufficio dello stato civile, per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti, falsificati o impiegati illecitamente, vengono ritirati e sottoposti alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale (art. 16 cpv. 7 OSC). L’autorità di vigilanza trasmette, per verifica, i documenti esteri la cui autenticità è messa in dubbio alla rappresentanza svizzera competente, nello Stato in cui si presume sia stato rilasciato l’atto (art. 5 cpv. 1 lett. g OSC). Tale verifica è in genere soggetta a spese e può durare a lungo.

Se dopo adeguate ricerche appare evidente che l’acquisizione di un documento all’estero è impossibile, non può essere ragionevolmente pretesa, e i dati non sono controversi, l’autorità cantonale di vigilanza può, su richiesta e a determinate condizioni, autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile (art. 17 OSC e 41 CC). È esclusa una dichiarazione in merito alla propria identità. La persona in questione che rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza (art. 42 CC).

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

2.2 Dati rilevati

Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile di una persona svizzera o straniera se sono disponibili nel sistema (art. 16 cpv. 4 OSC).

L’autorità dello stato civile esamina se i dati disponibili nel sistema e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). La persona interessata deve confermare per iscritto l’esattezza dei dati riportati (modulo 8.1).

Se emerge che i dati dello stato civile iscritti nel sistema informatizzato non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere interrotta per permettere un rilevamento retroattivo ed una documentazione completa dei dati in questione (art. 15 cpv. 3 OSC).

3 Informazione e consulenza

L’ufficio dello stato civile informa e consiglia i partner in merito alla prevista registrazione dell’unione domestica, indicando in particolare i requisiti per la registrazione e gli impedimenti. Indica i documenti da produrre nel caso in cui lo stato civile attuale sia da rilevare retroattivamente e rende attenti degli effetti derivanti dall’unione domestica registrata, in particolare sui rapporti di affinità (art. 21 CC), sugli impedimenti (art. 4 LUD), sul cognome, sul diritto di cittadinanza e su eventuali figli del partner (art. 16 - 28 LUD).

All’occorrenza l’ufficio dello stato civile può disporre accertamenti supplementari o indirizzare i partner ai servizi competenti per le delucidazioni del caso (art. 16 cpv. 5 OSC).

4 Esame

4.1 Identità

I partner che si presentano personalmente per la prima volta all’ufficio dello stato civile devono legittimarsi con un documento d’identità (carta d’identità, passaporto) a meno che l’ufficiale dello stato civile non li conosca personalmente (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). Bisogna assicurarsi in maniera adeguata (domande di controllo, domande suggestive) che la persona interessata non si appropri abusivamente dei dati rilevati o non utilizzi documenti appartenenti ad un’altra persona, per occultare o tacere la sua identità rendendosi colpevole verso la legge.

Uno straniero che non è in grado di produrre il suo documento personale (carta d’identità o passaporto muniti di fotografia) è tenuto a collaborare agli accertamenti volti a stabilire la sua identità (art. 16 cpv. 5 OSC). Il libretto stranieri non ha forza probante.

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

4.2 Domanda

La domanda può essere inoltrata per posta, sia dalla Svizzera sia dall’estero, o consegnata di persona all’ufficio dello stato civile competente (art. 75b OSC). L’apposito modulo sarà messo a disposizione dei partner. Esso è ottenibile anche presso le rappresentanze svizzere all’estero.

4.3 Documenti

Gli atti comprovanti lo stato civile vanno presentati soltanto se i dati non sono ancora stati documentati nel registro dello stato civile, oppure se non sono corretti, completi o aggiornati

Entrambi i partner devono presentare i documenti relativi all’attuale domicilio in Svizzera o all’estero (art. 75c cpv. 1 lett. a OSC).

In tale contesto va accertata la legalità del soggiorno in Svizzera della persona straniera (art.

Si applicano le direttive n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 sulla prova della legalità del soggiorno e sulla comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione.

– I partner che non sono svizzeri presentano inoltre un documento che attesti la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al momento della costituzione dell’unione domestica registrata. – La decisione in merito alla legalità del soggiorno spetta alle autorità di migrazione.

4.4 Requisiti legali

Durante il colloquio preliminare in occasione dell’informazione e della consulenza, va appurato se i partner adempiono le condizioni per la registrazione dell’unione domestica. In mancanza di queste condizioni o se l’identità non può essere comprovata senza alcun dubbio, la domanda di registrazione dell’unione domestica va respinta.

Le condizioni sine qua non per registrare un’unione domestica sono:

– entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento (art. 3 cpv. 1 LUD); – è proibito contrarre un’unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini (art. 4 cpv. 1 LUD); – entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un’unione domestica registrata o coniugati (art. 4 cpv. 2 LUD); – i partner stranieri devono provare che almeno uno dei due ha il proprio domicilio civile in Svizzera (art. 65a LDIP).

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

Inoltre, i partner non possono far valere un diritto straniero che garantisce loro una posizione più favorevole (maggiore età inferiore ai 18 anni) o che prevede altre istituzioni sconosciute al diritto svizzero (ad es. unione domestica di coppie eterosessuali, matrimonio omosessuale; art. 65a LDIP).

La domanda di registrazione dell’unione domestica va respinta anche se la persona straniera non intende manifestamente costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 6 cpv. 2 LUD) o se si trattiene in Svizzera illegalmente (art. 5 cpv. 4 LUD). Se del caso va emanata una decisione impugnabile mediante ricorso. Si applicano le direttive n. 10.07.12.01 del 5 dicembre 2007 (stato: 1 gennaio 2011) sugli abusi relativi alla legislazione sugli stranieri con matrimoni e unioni domestiche registrate.

5 Dichiarazioni

5.1 Principio

La dichiarazione di cui all’articolo 5 capoverso 3 LUD va raccolta in un ambiente appropriato all’importanza dell’evento. In casi motivati (disabilità, malattia, privazione della libertà) la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali (art. 75d cpv. 3 OSC). Si tratta della fase decisiva della preparazione della registrazione dell'unione domestica. La procedura non deve cominciare prima che tutte le chiarificazioni siano state fatte, tutti i documenti necessari siano stati prodotti, e la dichiarazione concernente la prova di dati non controversi sia stata fatta (art. 41 CC), rispettivamente dopo che il giudice abbia deciso nel caso di dati controversi (art. 42 CC).

I partner compaiono personalmente, soli o insieme, all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner. Dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che adempiono le condizioni previste a tale scopo (art. 75d cpv. 1 OSC). Le firme sono rese in presenza dell’ufficiale stesso, che le autentica. I partner sono espressamente resi attenti del loro obbligo di dire la verità e avvertiti delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 75d cpv. 2 OSC).

Se la comprensione linguistica non è garantita occorre far capo ad un interprete. Quest’ultimo viene reso attento all’obbligo di tradurre fedelmente ed avvertito delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 3 cpv. 2 e 3 OSC).

5.2 Impedimenti alla registrazione

I due partner dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile di adempire le condizioni per la registrazione dell’unione domestica. Inoltre dichiarano che i dati e i documenti prodotti sono corretti, completi e aggiornati (art. 75d cpv. 1 lett. a OSC).

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

5.3 Cognome

Il cognome portato dopo la registrazione dell’unione domestica sarà stabilito in occasione dell’informazione e della consulenza dei partner.

In linea di principio, vale la regola per cui con la registrazione dell’unione domestica ciascuno dei partner conserva il proprio cognome attuale. Se uno dei partner non porta il proprio cognome da nubile o celibe in seguito a un matrimonio o un’unione domestica registrata precedente e vorrebbe tornare al proprio cognome da nubile o celibe dopo la registrazione dell’unione domestica, deve presentare una dichiarazione concernente il cognome secondo l’art. 30a LUD nell’ambito della procedura preparatoria o durante la registrazione dell’unione domestica. Contrariamente alla dichiarazione concernente un cognome comune, in questo caso si ha una dichiarazione concernente il cognome su cui la registrazione dell’unione domestica non ha effetto e che pertanto va gestita come una normale dichiarazione concernente il cognome (a pagamento). Per motivi tecnici, occorre necessariamente registrare rispettivamente documentare questa dichiarazione prima dell’apertura dell’operazione Preparazione o registrazione dell’unione domestica (poiché in caso contrario i dati non vengono ripresi in maniera corretta nell’operazione Registrazione dell’unione domestica).

Cognome comune: Nel corso della procedura preliminare o della registrazione dell’unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune, scegliendolo tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro (art. 12a cpv. 1 e 2 LUD). Ai fini di tale dichiarazione è irrilevante se il cognome da nubile o celibe scelto è uno dei nomi attualmente usato da uno dei partner. Se un partner non porta più il proprio cognome da nubile o celibe, quest’ultimo può comunque essere scelto come cognome comune dai partner mediante la dichiarazione in questione ed essere portato da entrambi i partner dopo la registrazione dell’unione domestica. La scelta è limitata a uno dei cognomi da nubile o celibe dei partner. Un cognome acquisito mediante un matrimonio o un’unione domestica registrata precedente non può essere scelto come cognome comune.

Casi internazionali: Il cognome di una persona è regolato dal diritto del Paese di domicilio (art. 37 cpv. 1 LDIP). Se il domicilio si trova in Svizzera, è applicabile il diritto svizzero. Se il domicilio è all’estero, si applica il diritto del Paese di domicilio, benché sia possibile un eventuale rimando al diritto del Paese d’origine. In caso di cambiamento di domicilio legato alla registrazione dell’unione domestica è applicato il diritto del primo luogo di domicilio comune.

I cittadini svizzeri domiciliati all’estero possono sottoporre il loro cognome al diritto svizzero. I cittadini stranieri domiciliati in Svizzera possono sottoporre il loro cognome al diritto del Paese d’origine (art. 37 cpv. 1 LDIP).

5.4 Dati statistici

I dati relativi all’appartenenza religiosa dei partner servono a fini statistici. Essi devono essere rilevati nella forma prescritta (art. 52 OSC).

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

6 Casi particolari

6.1 Collaborazione

Se uno dei partner non è in grado di presentarsi all’ufficio di stato civile, la dichiarazione può essere depositata in via eccezionale anche presso un altro ufficio dello stato civile in Svizzera (art. 75h cpv. 1 OSC). In casi giustificati la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali (art. 75d cpv. 3 OSC).

I partner che hanno il loro domicilio all’estero possono rilasciare la dichiarazione presso una rappresentanza svizzera all’estero (art. 75h cpv. 2 OSC). Il documento, insieme agli altri atti, deve essere presentato immediatamente all’ufficio dello stato civile competente.

Se non possono comparire dinanzi alla rappresentanza svizzera all’estero, perché ad esempio il viaggio non può essere preteso, possono consegnare la dichiarazione con autorizzazione dell’ufficio di stato civile competente della procedura di preparazione in casi eccezionali anche nel luogo di domicilio estero in presenza di un pubblico ufficiale che autenticherà la firma (art. 75h cpv. 2 OSC). L’autorizzazione non necessita di una particolare forma. È rilasciata nel caso in cui non sia possibile comparire dinanzi alla rappresentanza svizzera di persona e in cui sia garantita la comprensione del contenuto e dell’importanza del documento.

In presenza di una dichiarazione autentificata da un pubblico ufficiale straniero, senza che sia stata precedentemente rilasciata un’autorizzazione (art. 75h cpv. 2 OSC), l’ufficio dello stato civile competente decide se l’autorizzazione può essere rilasciata a posteriori.

6.2 Cambiamento di domicilio

Un cambiamento di domicilio non ha nessuna incidenza sulla procedura in corso (art. 75a cpv. 2 OSC). Gli interessati devono tuttavia notificare e comprovare ogni cambiamento di domicilio affinché se ne possa tenere conto al momento della registrazione dell’unione domestica (comunicazioni).

6.3 Elusione del diritto in materia di stranieri

La domanda di registrazione va respinta (art. 6 cpv. 2 LUD) se appare evidente che uno dei due partner non intende creare un’unione domestica bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.

I sospetti riguardo ad una registrazione dell’unione domestica abusiva possono rafforzarsi durante la procedura. Per questo motivo la stessa può essere interrotta in ogni momento, alfine di effettuare ulteriori accertamenti. I partner vanno informati e va loro offerta la possibilità di dissipare tali sospetti mediante la presentazione di documenti (ad esempio contratto di locazione comune, corrispondenza, foto, dichiarazioni scritte, ecc., cfr. art. 75m cpv. 2 OSC).

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

In questo contesto va verificato lo statuto giuridico della persona interessata, dal punto di vista del diritto degli stranieri (accesso ai dati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMC). Se del caso, è inoltre possibile richiedere l’incarto all’autorità degli stranieri competente, affinché possa essere stabilito se è ipotizzabile un abuso, ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LUD. Se la dimora di una persona straniera in Svizzera è stata definitivamente regolamentata dalla polizia degli stranieri, il motivo di elusione decade. Gli organi delle autorità competenti in materia di stranieri, le assicurazioni sociali, le autorità fiscali, gli uffici controllo abitanti, le autorità tutorie sono obbligati a rilasciare immediatamente e gratuitamente le informazioni richieste (art. 75m cpv. 4 OSC).

I partner devono essere sentiti separatamente conformemente all’art. 6 cpv. 3 LUD oppure, in via del tutto eccezionale, insieme se risulta più opportuno per l’accertamento dei fatti. Per avere prove tangibili in caso di ricorso, l’audizione va messa a verbale (art. 75m cpv. 5 OSC). Il verbale va firmato da tutte le persone presenti alla procedura (in particolare dai traduttori e dagli interpreti). L’audizione e il verbale sono gratuiti, i costi di traduzione sono invece a carico delle persone interessate. Informazioni e pareri, rilasciati per telefono o di persona, vanno riassunti in una nota scritta da consegnare.

Se sulla base degli accertamenti effettuati il sospetto risulta manifestamente fondato, la registrazione dell’unione domestica verrà rifiutata. Questa decisione è soggetta a ricorso (art. 75m cpv. 6 OSC). Un abuso di diritto intenzionale deve essere provato da fatti e da elementi secondari basati su possibili motivi per eludere il diritto degli stranieri con lo scopo di concludere un’unione domestica di compiacenza. I soli motivi non costituiscono la prova di un‘unione domestica di compiacenza.

In quanto ai motivi a un'eventuale elusione delle norme sugli stranieri, la prova d'abuso di diritto deve fondarsi su delle prove o dei fenomeni concomitanti che lasciano presumere un'unione domestica fraudolenta. I soli motivi non creano la prova di un'unione domestica fraudolenta.

Motivi possibili per eludere il diritto degli stranieri:

– dimora non regolamentata e senza la prospettiva di una sua regolamentazione da parte della polizia degli stranieri; – regolamentazione del permesso di dimora scaduto senza prospettiva che questo venga prolungato; – termine di partenza fissato o espulsione imminente; – entrata illegale senza prospettiva di autorizzazione di dimora.

Fatti ed elementi secondari che motivano il sospetto di un abuso di diritto conformemente all’art. 2 cpv. 2 CC:

– domanda ripetuta, e senza esito positivo, della registrazione dell’unione domestica o la procedura preliminare tra persone diverse; – prova della riscossione di denaro come indennizzo per la registrazione dell’unione domestica; – assenza di comprensione linguistica; – assenza di scelta di vita comune e relazione fondata su una conoscenza reciproca di breve durata;

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

– assenza di conoscenza di dati personali e di relazioni personali di un partner nei confronti dell’altro; – importante differenza di età tra i partner; – ricorso a mediatori; – situazione di dipendenza, coercizione e abuso; – situazione finanziaria precaria, malattia, tossicodipendenza e handicap.

In vista della decisione i diversi indizi vanno soppesati separatamente, ma anche tenendo conto del contesto. Si applicano le direttive n. 10.07.12.01 del 5 dicembre 2007 (aggiornate al 1° gennaio 2011) sugli abusi relativi alla legislazione sugli stranieri.

Nel caso in cui, dopo che si siano fatte le verificazioni, i dubbi si dimostrano come manifestamente fondati, l'unione domestica sarà negata tramite decisione, indicando i rimedi giuridici. La decisione deve essere recapitata separatamente ad entrambi i partner e per conoscenza alle autorità di vigilanza del Cantone di domicilio dei partner e all’autorità di vigilanza del Cantone di origine, se uno dei partner possiede la nazionalità Svizzera (art. 75m cpv. 6 lett. a – c OSC). L’autorità di vigilanza del Cantone di origine ne tiene conto se deve decidere in merito al riconoscimento del matrimonio eventualmente concluso all’estero.

La decisione dovrà essere comunicata inoltre all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del cantone in cui la persona straniera è domiciliata (art. 82 cpv. 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa OASA). Al senso dell'assistenza amministrativa, questa disposizione legale è applicabile anche nei casi in cui l'unione domestica è stata registrata benché i dubbi concernenti l'abuso di diritto non siano stati completamente eliminati. Le copie dei documenti raccolti nell'ambito delle verificazioni saranno messe a disposizione (art. 82 cpv. 3 OASA).

Nei casi in cui la domanda d'abuso non è posta, la divulgazione d'ufficio secondo l'art. 49 cpv. 1 OSC contiene l'obbligo di comunicare secondo l'art 82 cpv. 2 OASA; una comunicazione ulteriore all'autorità cantonale competente in materia di stranieri non è necessaria.

L’abuso di diritto non è protetto, perché è contrario al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost). A causa della portata della decisione le autorità sono obbligate a eseguire quanto prima la procedura concernente il rifiuto della registrazione dell’unione domestica (art. 36 cpv. 1 Cost).

7 Conclusione della procedura

7.1 Preparazione dei dati

Il cognome da celibe/nubile va inserito nell’apposito campo di documentazione previsto a questo effetto (art. 24 cpv. 2 OSC per analogia). Tutti gli altri dati devono venir rilevati come prevede il sistema informatizzato.

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

7.2 Esito

L’ufficio dello stato civile costata il risultato positivo della procedura preliminare e comunica ai partner che l’unione domestica può venire registrata (art. 75f cpv. 1 OSC).

7.2.1 Notifica della decisione

L’ufficiale dello stato civile comunica ai partner che l’unione domestica può venire registrata e concorda i dettagli dell’esecuzione (art. 75f cpv. 2 OSC). Se detta registrazione è prevista in un secondo tempo, è raccomandabile spedire una notifica scritta della conferma. Se i partner non hanno ancora scelto la data per la celebrazione dell’unione domestica, la notifica deve menzionare la scadenza del termine.

Se le condizioni non sono soddisfatte, o permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta la registrazione emanando una decisione impugnabile mediante ricorso (art. 75f cpv. 3 OSC).

7.2.2 Autorizzazione a registrare l’unione domestica

Se i partner scelgono di registrare la loro unione domestica in un altro circondario, l'ufficiale dello stato civile che ha espletato la procedura preliminare rilascia un'Autorizzazione alla registrazione di un’unione domestica (modulo 11.0.3) e provvede affinché l'ufficio dello stato civile competente possa accedere ai dati nel sistema informatizzato.

Non è previsto alcun modulo specifico per l’autorizzazione a registrare un'unione domestica all'estero.

Su richiesta, un’autorizzazione alla registrazione dell’unione domestica è rilasciata se è necessaria alla registrazione di un’unione domestica o alla celebrazione di un matrimonio omosessuale di un cittadino svizzero o una cittadina svizzera all’estero. Il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio è escluso (modulo 3.81). Nella concezione svizzera il matrimonio è infatti una prerogativa delle coppie di sesso opposto e un matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone del medesimo sesso è riconosciuto in Svizzera come unione domestica registrata (cfr. art. 45 cpv. 3 LDIP).

7.3 Decorrenza dei termini

L’accettazione della dichiarazione dell’unione domestica può aver luogo immediatamente e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione del risultato positivo della procedura preliminare

7.4 Ritiro della domanda

Se uno dei partner ritira la domanda di registrazione dell’unione domestica, la procedura avviata viene interrotta e l’operazione chiusa. I documenti presentati che non sono serviti per

n. 32.5 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

la documentazione dei dati di stato civile sono restituiti separatamente alle persone interessate, alle quali viene chiesto di firmare una ricevuta. Se i dati dello stato civile sono già stati documentati, la restituzione dei documenti giustificativi è retta dall’articolo 33 capoverso 2 OSC.

7.5 Termine

Decorsi tre mesi dalla notifica della decisione positiva (art. 75f cpv. 2 OSC), la procedura preliminare non è più valida e la transazione viene chiusa. La procedura deve essere nuovamente espletata quando i partner manifestano ancora il desiderio di registrare la loro unione.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Documenti

Le dichiarazioni relative alle condizioni per l’unione domestica registrata e i certificati di domicilio dei partner vanno conservati.

Gli atti esteri prodotti per documentare i dati dello stato civile vanno conservati quali documenti giustificativi della relativa operazione.

8.2 Corrispondenza

Tutta la corrispondenza a carattere probatorio va conservata.

8.3 Ritiro della domanda

La documentazione relativa al ritiro della domanda di registrazione dell’unione domestica va conservata. È possibile rimpiazzarla con la conferma che attesta la restituzione dei documenti presentati.

M:\Org\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\32 Ehe und Partnerschaft\32.5 Vorverfahren Partnerschaft\32.5 Processo_Procedura preliminare