35.2 Perdita della cittadinanza svizzera per svincolo o revoca(15.05.2010; stato: 01.05.2013)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC

n. 35.2 del 15 maggio 2010 (Stato: 1° maggio 2013)

Perdita della cittadinanza svizzera per svincolo o revoca

Operazione Cittadinanza

Perdita cittadinanza svizzera

n. 35.2 del 15 maggio 2010 (Stato: 1° maggio 2013)

0 Visione sistematica

1 Documento giustificativo

Partenza

1.1 Svincolo dalla cittadinanza svizzera

1.2 Revoca della cittadinanza svizzera

Atto di svincolo

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.2 Competenza per materia

Interruzione, in caso di Competenza? no ricusazione consegna 2.3 Ricusazione del caso

3 Esame

3.1 Svincolo dalla cittadinanza svizzera

Esame materiale e 3.1.1 Comunicazione formale 3.1.2 Validità giuridica

3.2 Revoca della cittadinanza svizzera

3.3 Accertamento della cittadinanza straniera

Rilevamento Preparazione della retroattivo documentazione della persona/ 4 Preparazione della documentazione delle persone

5 Documentazione

5.1 Dati non disponibili

Dati disponibili? no Mandato di rilevamento 5.2 Dati disponibili retroattivo

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

Documentazione 7.1 Conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi

7.2 Certificato relativo allo stato di famiglia

registrato Comunicazioni ufficiali

8 Archiviazione dei documenti

giustificativi

8.1 Comunicazione

Rilascio di estratti dal 8.2 Corrispondenza registro

Archiviazione dei documenti giustificativi

Fine

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1 Documento giustificativo

1.1 Svincolo dalla cittadinanza svizzera

Vi sono documenti che attestano lo svincolo di una persona dalla cittadinanza svizzera. Se la persona in questione possiede attinenze comunali in vari Cantoni, ogni Cantone d’origine decide individualmente in merito allo svincolo (art. 42 cpv. 2 LCit). Deve inoltre essere attestata la ricezione o la notificazione dell’atto di svincolo o, se la persona in questione è originaria di più Cantoni, dei vari atti di svincolo (art. 42cpv. 3 LCit).

1.2 Revoca della cittadinanza svizzera

Vi è una decisione passata in giudicato dell’autorità federale competente (Ufficio federale della migrazione) che attesta la revoca della cittadinanza svizzera a una persona. La cittadinanza svizzera può essere revocata con il consenso del Cantone di attinenza e se la persona in questione possiede un’altra cittadinanza. Si applicano per analogia al trattamento della revoca le disposizioni sullo svincolo.

A una persona con doppia cittadinanza la cittadinanza svizzera può essere revocata se il suo comportamento reca grave pregiudizio agli interessi o alla reputazione della Svizzera (art. 48 LCit). La revoca della cittadinanza svizzera causa la perdita di tutte le cittadinanze cantonali e delle attinenze comunali.

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La competenza per la documentazione è retta, nell’ambito del diritto federale, dall’organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 e 2 OSC; art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

In mancanza di un disciplinamento cantonale la documentazione della perdita della cittadinanza svizzera per svincolo o revoca compete all’ufficio dello stato civile dell’ex luogo di attinenza della persona in questione (art. 2 cpv. 3 OSC). Se la stessa era in possesso di varie attinenze comunali, la documentazione della perdita spetta all’ufficio dello stato civile al quale è stato trasmesso il documento per tale scopo.

2.2 Competenza per materia

La cittadinanza svizzera è strutturata a tre livelli. La base è costituita dall’attinenza comunale attraverso la quale vengono assegnate la cittadinanza cantonale e quella svizzera. Una persona può possedere più attinenze comunali e, se i comuni si trovano in Cantoni diversi, più cittadinanze cantonali.

Con la perdita della cittadinanza svizzera per svincolo o revoca la persona in questione perde tutte le attinenze comunali e tutte le cittadinanze cantonali.

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2.3 Ricusazione

Per la documentazione della perdita della cittadinanza svizzera le collaboratrici e i collaboratori dell’ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l’obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 Svincolo dalla cittadinanza svizzera

3.1.1 Comunicazione

Vanno firmati gli originali dei documenti ufficiali riguardanti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera (decisioni dell’autorità cantonale competente) e in particolare l’attestazione della notificazione dell’atto di svincolo secondo l’articolo 42 capoverso 3 LCit oppure va certificato che le copie siano conformi all’originale. Una comunicazione non conforme al regolamento va respinta, poiché non soddisfa i requisiti giuridici di un documento giustificativo atto alla registrazione (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.1.2 Validità giuridica

Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera avviene con la ricezione o la notificazione passata in giudicato dell’atto di svincolo (art. 42 cpv. 3 LCit). Tutte le persone a cui è esteso lo svincolo devono essere menzionate: i figli minorenni al momento dello svincolo di un genitore perdono la cittadinanza soltanto se sono menzionati nell’atto di svincolo (art. 44 cpv. 1 LCit). Se la persona minorenne non è menzionata nell’atto di svincolo perché nata o riconosciuta dopo la decisione di svincolo, ma prima della validità giuridica, la documentazione va presentata all’autorità cantonale competente, che la integrerà.

3.2 Revoca della cittadinanza svizzera

La cittadinanza svizzera è revocata soltanto in casi estremamente rari. Se vi è una decisione di revoca dell’autorità federale competente passata in giudicato si procede analogamente a quanto previsto per lo svincolo.

3.3 Accertamento della cittadinanza straniera

Lo svincolo e la revoca presuppongono che la persona in questione possieda una cittadinanza straniera o che sia certa di ottenerne una (art. 42 cpv. 1; art. 48 LCit).

Per indicare la cittadinanza straniera nel sistema di documentazione dopo la perdita della cittadinanza svizzera si parte dal principio che la persona possieda effettivamente una cittadinanza straniera. La relativa informazione va dedotta dai documenti e non è necessaria nessun’altra attestazione. Menzioni quali "sconosciuta" "non chiarita" o "apolide" non sono

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permesse al posto della cittadinanza della persona in questione perché ne risulterebbero pregiudicati i presupposti per la perdita della cittadinanza svizzera.

4 Preparazione della documentazione

In base alle informazioni disponibili occorre verificare che i dati consultabili nel sistema siano corretti, completi e aggiornati alla data della validità giuridica (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

5 Documentazione

5.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona in questione non sono disponibili nel sistema, va avviato il rilevamento retroattivo (cfr. Processo n. 30.1 "Rilevamento retroattivo").

5.2 Dati disponibili

Sulla base delle informazioni disponibili va verificato se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se si costata che i dati disponibili sullo stato civile della persona in questione non sono corretti, completi o aggiornati, il processo deve essere interrotto fintanto che non siano documentati tutti gli eventi verificatisi prima della data della perdita della cittadinanza svizzera.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

– all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell’interessato (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC) e – agli organi dell’AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni

– all’ufficio dello stato civile degli altri comuni di origine dell’interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC).

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

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7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi

Su richiesta può venire rilasciata la conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi (modulo 7.13).

7.2 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Un certificato relativo allo stato di famiglia registrato (modulo 7.3) può essere rilasciato anche per una persona che non possiede la cittadinanza svizzera.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione

I documenti relativi allo svincolo dalla cittadinanza svizzera o la sua revoca vanno conservati quali documenti giustificativi per la documentazione elettronica.

8.2 Corrispondenza

L’eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.

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