Circolare N. 31 del 12 luglio 1949 sulla tenuta del registro delle esecuzioni mediante schede

Circolare n° 31

Losanna, 12 luglio 1949.

concernente la tenuta del registro delle esecuzioni mediante schede.

IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

alle

Autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti

Egregi Signori, I,

L’articolo 28, numero 2, dell’ordinanza I per V’attuazione della LEF prescrive la tenuta di un registro delle esecuzioni. L’autorità superiore di vigilanza (Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale) si era espressa finora nel senso che questo registro dovesse essere rilegato. L'unico modulo (di grande formato) stampato dalla Cancelleria federale era quindi stabilito conformemente a questo modo di vedere. Nel 1933, l’autorità federale di vigilanza ha rifiutato ad un ufficio della città di Zurigo l'autorizzazione di usare dei fogli mobili (schede) invece del registro (cfr. il rapporto di gestione del Tribunale federale per l’anno 1933). Se non che in questi ultimi anni, con il consenso espresso o tacito delle autorità cantonali di vigilanza, diversi uffici importanti hanno sostituito il registro con uno schedario, ie cui schede sono riempite a macchina contemporaneamente al precetto esecutivo. Questo nuovo sistema, introdotto evidentemente solo a titolo sperimentale, ha dato buona prova; gli uffici, che l’hanno adottato, prevengono il pericolo dello smarrimento delle schede con dei provvedimenti appropriati. Il buon risultato ottenuto e le numerose domande giunte all’autorità federale di vigilanza a contare dal 1947 hanno indotto il Tribunale federale ad autorizzare il sistema dello schedario, del resto raccomandato dal Comitato direttivo della Conferenza dei funzionari d'esecuzione e dei fallimenti della Svizzera. Sembra tuttavia indicato di lasciare alle autorità cantonali di vigilanza la facoltà di decidere se, nel singolo caso, occorra o no introdurre il nuovo sistema. Esse possono meglio giudicare se esso risponde ad una necessità e se il singolo ufficio offre sufficiente garanzia per la tenuta corretta dello schedario.

II

L’autorità cantonale di vigilanza che autorizza ad un ufficio l’introduzione dello schedario dovrà prendere i provvedimenti che ritiene utili. Essa dovrà prescrivere segnatamente:

10 che le schede siano di una solidità sufficiente per resistere alle manipolazioni durante la procedura esecutiva e per poter essere consultate durante il termine di 30 anni previsto dall’ordinanza 14 marzo 1938 del Tribunale federale;

2° che lo schedario contenga esclusivamente le schede portanti l’impronta diretta dei caratteri della macchina e che le copie servano soltanto quali dupli del precetto esecutivo;

30 che le iscrizioni sulle schede contengano tutti i dati richiesti dal modulo vigente e che quelle da farsi dopo di aver spiccato il precetto esecutivo vengano eseguite a penna o con un bollo;

4° che le schede siano numerate progressivamente seguendo una serie

continua e che se una scheda andasse persa, quella nuova indichi chiaramente che sostituisce l’originale;

5° che di ogni opposizione siano fatti senza indugio due verbali distinti, l’uno sulla scheda e l’altro sulla domanda d’esecuzione;

6° che l'opposizione fatta a voce sia annotata subito sulla domanda d’esecuzione e che quest’annotazione venga firmata dal debitore 0 dal suo rappresentante (analogamente a quanto previsto dall’articolo 2, secondo capoverso, dell'ordinanza I per le domande verbali del creditore);

7o che le domande d’esecuzione facciano parte integrante dello schedario e che le domande o le schede siano classificate secondo il numero d’ordine delle esecuzioni;

8° che si proceda, di tanto in tanto, a dei controlli per assicurarsi che lo schedario è tenuto in modo esatto e completo;

90 che le scliede siano conservate assieme con le domande d’esecuzione in scatole solide e da potersi chiudere, custodite sicuramente e collocate in modo che gli atti possano essere consultati e riordinati con facilità.

All’autorità cantonale di vigilanza, competente per autorizzare lo schedario e procedere alle ispezioni previste dall’articolo 14 LEF, spetta il compito di vegliare a che siano ossequiate queste norme e quelle ch’essa potrà aver emanate per l’assetto e la tenuta corretta dello schedario,

Con la migliore stima. In nome del Tribunale federale svizzer6; Il Presidente: Blocher. Il Cancelliere: Heiz.