Istruzione del 31 marzo 1953 sullo schedario sostituente il registro delle esecuzioni, supplemento alla circolare n. 31

6 I cambiamenti dello stato civile della donna (come decesso del ma- 4

rito, divorzio, sentenza di nullità del matrimonio) sono annotati nella 4

colonna « Cambiamenti di stato civile, del nome e dell’attinenza ».

  1. Un foglio è intestato alla madre in caso di nascita di un figlio naturale o in caso di adozione. : :

  2. Se figli ‘della donna che ha riacquistato la cittadinanza svizzera ottengono in seguito la naturalizzazione agevolata conformemente all'articolo 27 LC, dev'essere intestato un fogljo:

a. al marito straniero, se il matrimonio sussiste; b. alla madre, se il matrimonio è sciolto.

Sotto l'iscrizione del figlio naturalizzato, si aggiunge: « Ha acqui. stato la cittadinanza in seguito a naturalizzazione del ..... (art. 27

LC) >; sotto l'iscrizione del figlio non naturalizzato, si aggiunge: È

«Non ha il diritto di cittadinanza di ...., ».

‘9. L'ufficiale dello stato civile del comune di attinenza o di quello del domicilio svizzero iscrive il riacquisto della cittadinanza nel libretto di famiglia in base alla decisione di riacquisto della cittadinanza e

ibe... (art. 58 LC)».

L’annotazione della naturalizzazione del figlio è del seguente tenore: « Ha acquistato la cittadinanza in seguito a naturalizzazione del ..... con attinenza di ..... (art. 27 LC)».

Vogliate gradire, pregiati Signori, l’espressione della nostra distinta considerazione,

Berna, 30 marzo 1953.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Feldmann.

CIRCOLARE del Tribunale federale alle autorità superiori di vigilanza e, per il loro tramite, alle autorità inferiori di vigilanza e agli uffici d’esecuzione

Schedario sostituente il registro delle esecuzioni

Supplemento alla circolare n. 31

Onorevoli Signori,

La circolare n. 31 del 12 luglio 1949 (STF 75, III, 33 e segg., Foglio federale 1949, 810) prescrive, alla cifra II 4, che le schede sostituenti il registro delle esecuzioni debbono essere numerate progressivamente seguendo una serie continua. Questo provvedimento si è rivelato quasi inattuabile negli uffici di una certa importanza. Esso comporta ad ogni modo degli inconvenienti tali, da indurci a rinunciare ad esigere che sia applicato. Le altre disposizioni dell’ordinanza appaiono sufficienti e possono del resto essere completate, per quanto occorra, dalle autorità cantonali di vigilanza.

La disposizione, secondo cui le schede che sostituiscono quelle originali debbono essere designate chiaramente come tali, acquista pertanto maggiore importanza e dovrà essere osservata in ogni caso.

Di conseguenza, la cifra 4 del capo secondo della circolare avrà ormai il seguente tenore:

« 4° che se una scheda andasse persa, quella nuova indichi chiaramente che sostituisce l’originale ».

Vi preghiamo di prender nota di quanto precede. Vogliate gradire, onorevoli Signori, i sensi della nostra massima stima. Losanna, 31 marzo 1953. In nome del Tribunale federale svizzero:

Il Presidente: Python. I Cancelliere: Heiz,