Promemoria sulle proposte presentate dal Consiglio federale nel corso della procedura parlamentare
Cancelleria federale
Sezione del diritto
Promemoria sulle proposte presentate dal Consiglio federale nel corso della procedura parlamentare
1 Oggetto
Il presente promemoria riepiloga le principali regole formali che le proposte presentate dal Consiglio federale nel corso della procedura parlamentare sono tenute a osservare affinché possano integrarsi armoniosamente nei paragrammi. Destinato in primis all'Amministrazione federale, che redige di norma i progetti di atti normativi conformandosi alle Direttive tecnica legislativa, il promemoria si applica alle seguenti proposte presentate nel corso della procedura parlamentare:
– le proposte presentate dal Consiglio federale nell'ambito di messaggi aggiuntivi o nel corso delle deliberazioni parlamentari; – le proposte presentate dal Consiglio federale nell'ambito dei suoi pareri riguardo alle iniziative parlamentari; – le proposte preparate dall'Amministrazione per conto di commissioni parlamentari.
I paragrammi sono documenti di cui le Commissioni e le Camere si servono per deliberare e hanno lo scopo di riprodurre in modo chiaro e trasparente quanto deciso nelle varie fasi del processo legislativo. Nel caso di una revisione parziale, ad esempio, il disegno del Consiglio federale, le proposte delle Commissioni e le decisioni delle Camere sono affiancate in colonne distinte, il testo di ciascuna delle quali va letto e decifrato alla luce di quanto riportato nella colonna alla sua immediata sinistra.
Il Consiglio federale presenta spesso proposte di modifica nel corso della procedura parlamentare, per esempio nell'ambito di un messaggio aggiuntivo o direttamente in seno a una Camera o a una Commissione. In tali casi occorre garantire che la proposta in questione faccia diretto riferimento alle decisioni precedenti delle Commissioni o delle Camere e non scombussoli la numerazione degli articoli e dei capoversi o l'ordine alfabetico delle lettere. Quanto detto vale ovviamente anche per le proposte formulate dal Consiglio federale nell'ambito dei pareri concernenti le iniziative parlamentari.
2 Regole formali
Le proposte presentate dal Consiglio federale e dall'Amministrazione nel corso della procedura parlamentare devono rispettare le regole di tecnica legislativa descritte qui appresso.
2.1. Poiché devono tenere conto delle ultime decisioni prese nel corso delle deliberazioni parlamentari, le proposte devono osservare le seguenti regole:
– la numerazione degli articoli e capoversi (o l'ordine alfabetico delle lettere) di cui si propone la modifica non deve essere alterata, né deve essere cambiata la loro collocazione; – le disposizioni abrogate o la cui collocazione sia stata modificata non devono essere rimpiazzate da nuove disposizioni; – se è necessario inserire nuovi articoli, capoversi o lettere, per la loro designazione si procede come segue:
- prima dell'art. 1: art. 10
- prima del cpv. 1: cpv. 10
prima della lett. a: lett. a0
tra la lett. a e la lett. b: lett. abis
tra la lett. abis e la lett. b: lett abisa
Per tutti gli altri casi vanno individuate soluzioni ad hoc.
– Se la collocazione di una o più disposizioni dev'essere necessariamente modificata, tale informazione dev'essere desumibile dal paragramma. Se ad esempio si intende collocare dopo l'articolo 20 il capoverso 1 dell'articolo 10, si procede come segue:
Art. 10 cpv. 1 Abrogato (v. art. 20a)
Art. 20a (v. art. 10 cpv. 1) ….
– Se si intende abrogare articoli o capoversi del diritto vigente si procede come segue:
Art. 1 cpv. 1 Abrogato
– Se si intende respingere una disposizione così come prevista nella sua versione più attuale (quella dell'ultimo passaggio in Commissione o alla Camera) si procede come segue:
Art. 1 cpv. 1 Stralciare
– Se in un allegato che prevede la modifica di più atti normativi si intende aggiungere la modifica di un'altra legge, questa va collocata nella posizione corrispondente al suo numero di RS (anziché in fondo all'allegato) e numerata come segue:
2.2. Conformemente a una prassi consolidata, le proposte presentate dal Consiglio federale nell'ambito di messaggi aggiuntivi, nel corso delle deliberazioni parlamentari o nei pareri concernenti le iniziative parlamentari sono strutturate nella forma classica, anziché in forma sinottica.
2.3 Informazioni utili
– In caso di dubbio si raccomanda di contattare per tempo la segreteria della commissione parlamentare competente. – Le commissioni parlamentari possono incaricare in un secondo tempo il Dipartimento competente di redigere un apposito documento in cui le proposte del Consiglio federale siano affiancate alle ultime decisioni del Parlamento. – La numerazione particolare eventualmente introdotta nel corso della procedura parlamentare conformemente alle regole summenzionate è comunque destinata a scomparire, giacché prima del voto finale la Commissione parlamentare di redazione provvede a numerare nuovamente tutte le unità di partizione dell'atto normativo, ristabilendo la numerazione progressiva normale.