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RR.2013.342

RR.2013.342

Rubrum

Numero dell’incarto: RR.2013.342

Sentenza del 3 giugno 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. INC., rappresentata dall'avv. Raffaele Bernasconi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- il ricorso presentato il 29 novembre 2013 da A. Inc. avverso la decisione di chiusura del 22 ottobre 2013 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'Italia di documentazione concernente un conto presso la banca B. intestato alla predetta società;

- l'istanza di sospensione dell'11 dicembre 2013 presentata dal Ministero pubblico ticinese (act. 5);

- lo scritto del 23 dicembre 2013, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha confermato la sua disponibilità a procedere ad una cernita documentale riferita alle relazioni bancarie per le quali C. è indicato quale titolare del conto e/o avente diritto economico e/o trustee (act. 7);

- le osservazioni del 15 gennaio 2014 dell'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (act. 10);

- il decreto del 12 febbraio 2014, mediante il quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto l'istanza di sospensione (act. 13);

- la decisione di entrata in materia complementare e decisione incidentale di riesame del 24 febbraio 2014 del Ministero pubblico ticinese (act. 14.1);

- lo scritto del 4 marzo 2014, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha informa questa Corte della data prevista per la cernita della documentazione bancaria raccolta (act. 14);

- le osservazioni del 13 marzo 2014 dell'UFG (act. 15);

- lo scritto del 16 maggio 2014, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese ha informato la Corte dei reclami penali del consenso dato dalle parti ad un'esecuzione semplificata giusta l'art. 80c AIMP, ciò che avrebbe avuto come conseguenza il ritiro del ricorso pendente (act. 19);

- la lettera del 21 maggio 2014 con cui il patrocinatore della ricorrente dichiara il ritiro del ricorso (act. 20).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 21 maggio 2014 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che nella fattispecie l'autorità d'esecuzione ha proceduto alla cernita della documentazione concernente il conto bancario della ricorrente, e con il concorso di quest'ultima, solo susseguentemente all'interposizione del ricorso;

- che la cernita in questione ha indotto il Ministero pubblico ticinese a modificare la decisione di chiusura impugnata, accogliendo sostanzialmente le conclusioni della ricorrente;

- che la ricorrente ha ritirato il proprio ricorso in seguito alla modifica della predetta decisione;

- che, visto quanto precede, alla ricorrente non vengono addossate spese processuali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 15 ad art. 63 PA);

- che la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 3'000.-- versato a titolo di anticipo delle spese;

- che non vengono accordate indennità per ripetibili.

Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 3'000.-- già versato.

Bellinzona, 4 giugno 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Raffaele Bernasconi

  • Ministero pubblico del Cantone Ticino

  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 2, Art. 84 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 74 e Art. 80c — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.