U2 DE
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (*) AVVERTENZE PER L’ INTERESSATO
Lei può beneficiare delle prestazioni di disoccupazione fino alla data indicata nel riquadro 2 dall’istituzione che rilascia il presente documento se:
si reca in un altro Stato dell’UE per cercarvi un’occupazione
si iscrive come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di tale Stato sottoponendosi alle sue procedure di controllo
si iscrive entro 7 giorni (vedi riquadro 2) dalla data in cui Lei ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. Se si iscrive successivamente a tale data, le prestazioni saranno erogate soltanto a decorrere dalla data dell’iscrizione
continua a soddisfare le condizioni dello Stato membro che ha lasciato
soddisfa le condizioni dello Stato membro in cui cerca lavoro
1. DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO
1.1 Numero d’identificazione personale ο Donna ο Uomo
1.2 Cognome/i
1.3 Nome/i
1.4 Cognome alla nascita (**)
1.5 Data di nascita 1.6 Nazionalità
1.7 Luogo di nascita
2. PERIODI PER I QUALI LE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE DALL’ISTITUZIONE CHE RILASCIA IL PRESENTE DOCUMENTO
L’interessato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione da parte dell’Istituzione che rilascia il presente documento 2.1 dal e, in alternativa, 2.2.1 fino al (data) ovvero 2.2.2 per un massimo di (giorni) In generale le prestazioni sono erogabili se l’interessato si è iscritto presso gli uffici del lavoro nello Stato membro in cui cerca lavoro 2.3 entro e possono continuare ad essere erogate per il periodo summenzionato se l’interessato rimane iscritto e si sottopone ai controlli dello Stato membro in cui cerca lavoro durante l’intero periodo. Tuttavia, le prestazioni possono continuare ad essere erogate dalla data di cui al punto 2.1 e per la durata massima del periodo in cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione dell’Istituzione che rilascia il presente documento.
(*) Regolamenti (CE) n. 883/2004, articolo 64, e n. 987/2009, articolo 55, paragrafo 1. (**) Informazione fornita all’Istituzione dall’interessato quando non è nota all’Istituzione.
© Commissione europea
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione
3. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER l’INTERESSATO
3.1 Notifica dell’iscrizione
L’Istituzione dello Stato membro in cui Lei si è recato invia immediatamente all’Istituzione competente un documento con l’indicazione della data in cui si è iscritto presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
3.2 Verifiche mensili
L’Istituzione dello Stato membro in cui Lei si è recato in cerca di occupazione
ο 3.2.1 deve ο 3.2.2 non deve trasmettere mensilmente informazioni all’Istituzione che ha rilasciato il presente documento.
3.3 Mutamento di circostanze
L’erogazione delle prestazioni può essere sospesa dallo Stato che ha rilasciato il presente documento al verificarsi delle circostanze sottoindicate. L’Istituzione dello Stato membro in cui Lei si è recato in cerca di occupazione deve informare immediatamente l’Istituzione che rilascia il presente documento del sopravvenire di una delle seguenti circostanze e a decorrere da quale data. Lei:
ha accettato un’occupazione o ha iniziato un’attività autonoma
percepisce redditi da un’attività diversa da quelle sopra citate
rifiuta un’offerta di lavoro o non aderisce a una convocazione degli uffici del lavoro
rifiuta di partecipare a iniziative di reinserimento al lavoro
presenta un’inabilità al lavoro
non si sottopone alle procedure di controllo
non è a disposizione degli uffici del lavoro
altro
4. ISTITUZIONE CHE COMPILA IL FORMULARIO
4.1 Denominazione
4.2 Via, n.
4.3 Città
4.4 Codice postale 4.5 Sigla paese
4.6 Numero di identificazione dell’istituzione
4.7 Fax ufficio n. 4.8 Telefono ufficio n.
4.9 E-mail
4.10 Data
4.11 Firma
TIMBRO