Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Albanien per 1. Oktober 2023
Dipartimento federale dell’interno DFI Ambito AVS, previdenza professionale e PC
27.09.2023
Informativa n. 474 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC
Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania con effetto dal 1° ottobre 2023 Poiché le procedure di approvazione parlamentari sono state concluse in entrambi gli Stati contraenti, la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania entrerà in vigore il 1° ottobre 2023.
Campo d’applicazione materiale Sul piano del contenuto, la Convenzione corrisponde alle altre convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera. Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le norme giuridiche dei due Stati sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Inoltre, è prevista una disposizione concernente la lotta agli abusi.
La Convenzione disciplina in particolare la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati contraenti, l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli Stati contraenti, il versamento delle rendite ordinarie in caso di domicilio all’estero e l’assoggettamento assicurativo dei lavoratori. Le disposizioni sul diritto applicabile prevedono il principio del luogo di lavoro in caso di distacco (v. «Distacco»). Le disposizioni sulle norme giuridiche applicabili valgono anche per i cittadini di Stati terzi.
La Convenzione disciplina inoltre il pagamento dell’indennità unica in sostituzione delle rendite parziali dell’AVS/AI il cui importo è inferiore al 20 per cento della rendita ordinaria.
Per quanto concerne il diritto a prestazioni complementari, per i cittadini dell’Albania si applica un termine d’attesa di cinque anni.
Gli assegni familiari non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione. I figli domiciliati in Albania non daranno dunque diritto a prestazioni familiari nemmeno dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
Distacco Il certificato di distacco rilasciato dalla Svizzera concerne l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione invalidità. La durata massima del distacco è di 24 mesi e può essere prolungata mediante un accordo speciale concluso tra le autorità competenti dei due Stati contraenti fino a sei anni.
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Assicurazione dei familiari senza attività lucrativa I familiari senza attività lucrativa che, ad esempio, accompagnano un lavoratore distaccato in Albania rimangono assicurati all’AVS/AI/IPG. Nel caso inverso, rimangono assicurati in Albania e, in Svizzera, sono esonerati dall’obbligo assicurativo e contributivo all’AVS/AI/IPG.
Rimborso dei contributi Dopo il 1° ottobre 2023 non si potrà più chiedere il rimborso dei contributi versati all’AVS. I cittadini dell’Albania i cui contributi sono stati rimborsati e i loro superstiti non possono più far valere nei confronti dell’AVS/AI svizzera alcun diritto derivante dai contributi e dai periodi di contribuzione in questione.
Totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita dell’AI Per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni necessaria per il riconoscimento del diritto a una rendita dell’AI in relazione con l’Albania si tiene conto dei periodi di contribuzione compiuti all’estero, a condizione che almeno un anno di contribuzione sia stato compiuto in Svizzera. I periodi di contribuzione sono presi in considerazione soltanto se sono stati compiuti in Albania o in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.
Link al testo della convenzione: FF n. 182 del 21 settembre 2022, pag. 2195
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi all’indirizzo international@bsv.admin.ch