Weisungen über die Kontrolle des Anschlusses der Arbeitgeber an eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge gemäss Artikel 11 BVG (AKBV) (Gültig ab 01.01.2005; Stand: 01.04.2024)
1.1 Base legale
Le presenti direttive si fondano sull’articolo 9 OPP 2.
1.2 Principio
Secondo l’articolo 11 capoverso 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria è tenuto ad affiliarsi a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (in seguito istituto di previdenza). È innanzitutto compito suo verificare se i suoi dipendenti siano assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria. Per il controllo dell’obbligo di affiliazione, deve collaborare con i servizi competenti (cassa di compensazione e istituto collettore). Le misure di controllo previste nelle presenti direttive non lo liberano dalla sua responsabilità in caso di mancata affiliazione.
Conformemente all’articolo 11 capoverso 6 LPP e all’articolo 9 capoverso 3 OPP 2 le casse di compensazione sono tenute ad annunciare all’istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza.
Secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009, il da- 1/21 tore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro in cui impiega il lavoratore e il lavoratore possono convenire che quest’ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi (il lavoratore assume il ruolo di persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’art. 21 par. 2 del reg. 987/2009). Il datore di lavoro rimane comunque assoggettato alla legislazione in materia di previdenza professionale obbligatoria e la sua affiliazione dev’essere verificata.
La persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’arti- 1/21 colo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 deve informare la DFI UFAS | Direttive per il controllo dell’affiliazione dei datori di lavoro a un istituto della
competente cassa di compensazione della conclusione di un tale accordo.
1.3 Convenzione sul coordinamento della sicurezza
sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera
I numeri marginali delle presenti direttive che menzionano 4/24 l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 fanno riferimento per analogia anche all’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera.
2. Procedura
2.1 Principio
In base ai dati a disposizione dell’AVS, la cassa di compensazione verifica se il datore di lavoro impieghi dipendenti assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e se sia affiliato a un istituto di previdenza (art. 11 cpv. 4 LPP).
Se il datore di lavoro afferma di non impiegare alcun lavoratore assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria, la cassa di compensazione verifica, in particolare sulla base dei dati dell’AVS, se le indicazioni fornite riguardo all’età e al salario degli interessati siano esatte o perlomeno attendibili.
Le casse di compensazione verificano l’affiliazione del datore di lavoro secondo i N. 2010 e 2011 nei casi seguenti (v. N. 2020 segg.):
– quando inseriscono un datore di lavoro nel loro registro degli affiliati (caso 1); – quando viene effettuato il conteggio annuale dei contributi AVS (caso 2);
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– nel quadro del controllo dei datori di lavoro (caso 3).
In caso di riaffiliazione, il controllo incombe all’istituto collettore (caso 4).
Sulla base dei dati a disposizione dell’AVS, la cassa di 1/21 compensazione verifica se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 sottostia alla previdenza professionale obbligatoria e se sia affiliata a un istituto di previdenza.
Le casse di compensazione verificano l’affiliazione della 1/21 persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 conformemente ai
e 2022 segg. nei casi seguenti:
– quando inseriscono una persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 nel registro degli affiliati (caso 1); – quando viene effettuato il conteggio annuale dei contributi AVS (caso 2).
In caso di riaffiliazione, il controllo incombe all’istituto collettore (caso 4).
2.2 Caso 1: primo controllo
Quando inserisce un datore di lavoro nel registro degli affiliati, la cassa di compensazione verifica se questi impieghi lavoratori assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria ed eventualmente se sia affiliato a un istituto di previdenza.
La cassa di compensazione esige che le sia inoltrata un’attestazione nella quale l’istituto di previdenza certifica che il datore di lavoro è affiliato conformemente alla LPP. Se quest’ultimo è l’unico datore di lavoro ad essere affiliato all’istituto di previdenza in questione, quale attestazione basta una copia della decisione concernente la registrazione rilasciata dall’autorità di vigilanza.
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Quando la cassa di compensazione inserisce una persona 1/21 soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 nel registro degli affiliati, deve verificare se essa sottostia alla previdenza professionale obbligatoria; in tal caso richiede alla persona assicurata di inoltrarle l’attestazione con la quale l’istituto di previdenza certifica che questa è affiliata conformemente alla LPP.
2.3 Caso 2: controllo periodico dell’affiliazione del datore di lavoro
Se dalla verifica secondo i N. 2010 e 2011 risulta che il datore di lavoro deve essere affiliato a un istituto di previdenza e questi conferma la sua affiliazione fornendo il nome dell’istituto o espone in modo credibile che non impiega alcun lavoratore assoggettato all’obbligo contributivo, il caso può essere archiviato. Se necessario, la cassa di compensazione può richiedere al datore di lavoro di inoltrarle immediatamente l’attestazione di affiliazione dell’istituto di previdenza in questione.
A scelta della cassa di compensazione, la dichiarazione del datore di lavoro può essere integrata nel conteggio annuale (dichiarazione dei salari) o richiesta separatamente.
Il controllo dell’affiliazione è effettuato annualmente. Di regola deve concludersi entro il 30 giugno.
Se dalla verifica secondo il N. 2013 risulta che la persona 1/21 soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 deve essere affiliata a un istituto di previdenza e essa conferma la sua affiliazione fornendo il nome dell’istituto, il caso può essere archiviato. Se necessario, la cassa di compensazione può richiedere che le sia inoltrata immediatamente l’attestazione di affiliazione dell’istituto di previdenza in questione.
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2.4 Caso 3: controllo dei datori di lavoro
Se dalla verifica secondo i N. 2010 e 2011 risulta che il da- 1/21 tore di lavoro deve essere affiliato a un istituto di previdenza, il revisore deve verificare l’affiliazione e indicarne il risultato nel suo rapporto.
2.5 Caso 4: controllo in caso di riaffiliazione
In caso di riaffiliazione, il controllo viene effettuato dall’istituto collettore su incarico delle casse di compensazione.
Non appena viene a sapere che un contratto di affiliazione 1/21 è stato sciolto conformemente all’articolo 11 capoverso 3bis LPP, l’istituto collettore verifica in base all’annuncio di scioglimento trasmessogli dall’istituto di previdenza interessato se il datore di lavoro impieghi lavoratori assoggettati alla previdenza professionale o se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 mantenga il suo statuto e se sia assoggettata alla LPP.
– Se il datore di lavoro non impiega alcun dipendente assoggettato all’obbligo contributivo, il caso può essere archiviato. – Se il datore di lavoro impiega dipendenti assoggettati all’obbligo contributivo nella previdenza professionale obbligatoria, l’istituto collettore ingiunge al datore di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi. – Se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 ha perso il suo statuto o non sottostà più alla LPP, il caso può essere archiviato. – Se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 ha mantenuto il suo statuto e sottostà alla LPP, l’istituto collettore ingiunge al datore di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi.
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Sulla base dei documenti inoltrati dal datore di lavoro o 1/21 dalla persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009, l’istituto collettore valuterà quale seguito dare alla procedura:
– se l’impresa dimostra di non impiegare più alcun dipendente assoggettato all’obbligo assicurativo, il caso può essere archiviato; – se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 dimostra di aver perso il suo statuto o di non sottostare più alla LPP, il caso può essere archiviato; – se l’impresa o la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 dimostra di aver concluso un nuovo contratto di affiliazione, il caso può essere archiviato; – in tutti gli altri casi, l’istituto collettore procede a un’affiliazione d’ufficio.
Sul suo sito Internet protetto, l’istituto collettore gestisce 1/21 per le casse di compensazione un registro dei datori di lavoro e delle persone soggette all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 in cui sono documentati i cambiamenti riguardanti i contratti di affiliazione.
2.6 Avvertimento al datore di lavoro
Se il datore di lavoro, nonostante l’ingiunzione, non dà seguito alla richiesta della cassa di compensazione o rifiuta di fornire i documenti opportuni e dalle indicazioni dell’AVS risulta che impiega dipendenti soggetti all’obbligo contributivo nella previdenza professionale obbligatoria, la cassa di compensazione gli ingiunge di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi. Se il datore di lavoro non dà seguito all’ingiunzione entro il termine stabilito, la cassa di compensazione lo annuncia all’istituto collettore per un’affiliazione retroattiva.
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2060.0 L’annuncio all’istituto collettore nel quadro del primo con- 1/15 trollo viene effettuato unicamente dopo aver ottenuto l’elenco dei salari soggetti all’AVS o dei certificati di salario secondo il N. 3010 lettere d ed e, ma al più tardi in occasione del primo controllo periodico dell’affiliazione.
2060.1 Se, nonostante l’ingiunzione, il datore di lavoro all’estero o 1/08 la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 non dà seguito alla richiesta della cassa di compensazione o non fornisce i documenti opportuni, quest’ultima ingiunge al datore di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi. L’ingiunzione è indirizzata direttamente al datore di lavoro, tramite raccomandata con attestazione di recapito (cfr. art. 76 par. 3 del reg. 883/2004), con copia alla persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009. Se il datore di lavoro non dà seguito all’ingiunzione entro il termine stabilito, la cassa di compensazione procede all’affiliazione retroattiva presso l’istituto collettore. La persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 viene informato in merito.
Se, nonostante le dichiarazioni del datore di lavoro, la cassa di compensazione ha ancora dubbi riguardo alla validità dei motivi addotti per non affiliarsi, ne informa l’istituto collettore.
La cassa di compensazione fattura al datore di lavoro che non adempie ai suoi obblighi le spese amministrative che questi ha causato.
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3. Documentazione da inoltrare
Tutti di documenti necessari per l’accertamento dell’obbligo 1/15 di affiliazione vanno allegati all’annuncio inviato all’istituto collettore. Eventualmente verranno indicati i documenti mancanti. Tra i documenti da allegare vi sono segnatamente:
a) il questionario di affiliazione, anche se compilato in modo sbagliato, insufficiente o illeggibile;
b) la conferma che al datore di lavoro è stato chiesto di fornire le informazioni;
c) l’ingiunzione ad affiliarsi a un istituto di previdenza;
d) l’elenco dei salari soggetti all’AVS per gli anni in questione, con le informazioni seguenti per ciascun lavoratore: nome e cognome, numero AVS e periodo per il quale è stato versato il salario;
e) in assenza di un elenco dei salari, gli ultimi certificati di salario o altri documenti che fanno riferimento a lavoratori soggetti all’obbligo contributivo;
f) la corrispondenza e
g) il rapporto del controllo del datore di lavoro.
I documenti devono contenere in particolare le informazioni seguenti:
– la data in cui l’impresa si è affiliata alla cassa di compensazione e – i dati concernenti la cassa di compensazione cui l’impresa era affiliata in precedenza o l’indicazione che si tratta di una prima affiliazione a una cassa di compensazione.
Tutti di documenti necessari per l’accertamento dell’obbligo 1/21 di affiliazione della persona soggetta all’obbligo contributivo
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secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 vanno allegati all’annuncio inviato all’istituto collettore. Eventualmente verranno indicati i documenti mancanti. Tra i documenti da allegare vi sono segnatamente:
– il questionario di affiliazione, anche se compilato in modo sbagliato, insufficiente o illeggibile; – l’ingiunzione ad affiliarsi a un istituto di previdenza; – l’accordo concluso con il datore di lavoro in cui è stato convenuto che la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 adempirà agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi; – gli ultimi certificati di salario e – la corrispondenza.
4. Affiliazione d’ufficio
Secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera a LPP l’istituto collettore è tenuto ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di affiliazione.
Per esprimersi in merito all’obbligo di affiliazione del datore 1/08 di lavoro, l’istituto collettore può per principio basarsi sulle indicazioni e sulla documentazione in possesso della cassa di compensazione (v. N. 3010, 3011 e 3012).
5. Conservazione degli atti
Si applicano le Direttive concernenti la gestione, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli atti in ambito AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam/AF (valide dal 1.10.2022)
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6. Obbligo di informare
6.1 Istituti di previdenza
Se il contratto di affiliazione tra un istituto di previdenza re- 1/21 gistrato e un datore di lavoro è disdetto, l’istituto di previdenza in questione deve annunciarlo all’istituto collettore (art. 11 cpv. 3bis LPP) entro 60 giorni, ma al più tardi
giorni dopo lo scioglimento del contratto. L’annuncio deve contenere le indicazioni seguenti:
– il nome, il cognome e l’indirizzo del datore di lavoro conformemente al registro di commercio rispettivamente della persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009; – il motivo dello scioglimento: disdetta da parte del datore di lavoro, disdetta da parte dell’istituto di previdenza, assenza di assicurati, fallimento; – la presenza di assicurati alla data in cui è stato sciolto il contratto; – l’indicazione del nuovo istituto di previdenza, se noto al momento dell’annuncio all’istituto collettore; – la persona di contatto presso l’istituto di previdenza che effettua l’annuncio; – la cassa di compensazione presso la quale il datore di lavoro è affiliato.
Qualsiasi scioglimento di contratto deve essere annunciato, a prescindere dal motivo della disdetta.
6.2 Casse di compensazione
Le casse di compensazione devono comunicare o fornire 1/08 all’istituto collettore le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della previdenza professionale desumibili dai loro atti (v. N. 3010, 3011 e 3012).
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6.3 Istituto collettore
L’istituto collettore informa le casse di compensazione in merito al controllo in caso di riaffiliazione.
Quando i casi annunciati sono stati definitivamente trattati, l’istituto collettore ne informa le casse di compensazione.
Le informazioni e i documenti ricevuti possono essere utilizzati unicamente ai fini della previdenza professionale. La trasmissione a terzi senza l’accordo esplicito della cassa di compensazione competente o dell’UFAS è vietata.
7. Indennizzo
Il fondo di garanzia LPP versa alle casse di compensazione un’indennità di nove franchi per ciascun controllo d’affiliazione. Se le spese amministrative fatturate ai datori di lavoro che non adempiono ai loro obblighi (N. 2062) non possono essere riscosse, vengono assunte dal fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).
Se le spese amministrative fatturate ai datori di lavoro o 1/21 alle persone soggette all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 che non adempiono ai loro obblighi (N. 2062) non possono essere riscosse, vengono assunte dal fondo di garanzia LPP.
Il fondo di garanzia LPP versa un’indennità all’istituto collettore per le spese insorte.
L’istituto collettore comunica al fondo di garanzia LPP entro il 31 marzo dell’anno successivo l’ammontare delle spese sostenute e i controlli effettuati.
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