Kreisschreiben über das Splitting bei Scheidung (Gültig ab: 01.01.1997; Stand: 01.07.2024)

2.1 Cassa di compensazione competente

2.1.1 Cenni generali

La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata a una cassa di compensazione che tiene il CI per uno dei coniugi (art. 50c cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione prescelta fungerà da cassa di compensazione committente per la procedura.

2001.1 Se la domanda è presentata a una cassa di compensa- 1/18 zione che non tiene un CI né per il richiedente né per il suo coniuge, essa va inoltrata all’ultima cassa di compensazione che ha tenuto un CI.

Tuttavia, se a uno dei coniugi divorziati viene o è già stata 1/98 corrisposta una rendita dell’AVS o dell’AI oppure un’indennità unica per vedove, sarà la cassa di compensazione presso la quale si trovano le pratiche relative alla rendita a fungere da cassa di compensazione committente (art. 50g OAVS). Se più ex coniugi hanno o avevano diritto a una rendita, è competente la cassa di compensazione che ha versato per prima una prestazione.

Se uno dei coniugi divorziati ha diritto a una rendita e se in 1/98 passato anche l’altro coniuge ha percepito una rendita, sarà la cassa di compensazione che versa la rendita corrente a fungere da cassa di compensazione committente.

Se invece entrambi i coniugi divorziati hanno precedente- 1/98 mente percepito una rendita, sarà la cassa di compensazione del coniuge che per primo ha avuto diritto alla rendita a fungere da cassa di compensazione committente. Se viene o se è stata versata una rendita per coniugi, sarà la cassa di compensazione che ha corrisposto detta rendita a fungere da cassa di compensazione committente.

Nei casi di cui ai N. 2003 e 2004, la cassa di compensazione committente deve richiedere le pratiche relative alla rendita alla cassa di compensazione dell’altro coniuge.

2.1.2 Persone residenti all’estero

Le domande di ripartizione dei redditi da parte di coniugi residenti all’estero possono essere presentate sia alla CSC sia a una delle casse di compensazione svizzere che tengono un CI.

Se la domanda viene presentata alla CSC e se questa tiene un CI per uno dei coniugi, la CSC fungerà da cassa di compensazione committente.

La CSC funge da cassa di compensazione committente 1/04 anche quando, in seguito a una domanda di rimborso di contributi da parte di una persona divorziata (o che lo è stata), è necessario procedere alla ripartizione dei redditi mediante ordine di splitting (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS, art. 4 cpv. 2 OR-AVS).

Negli altri casi in cui la CSC non tiene un CI, essa stabilirà che l’ultima cassa di compensazione iscritta nel registro centrale degli assicurati che tiene un CI per il coniuge richiedente funga da cassa di compensazione committente, e le inoltrerà la domanda.

Ciò vale anche 1/18 – qualora, al momento della determinazione della rendita per uno dei coniugi, la CSC constati che la ripartizione dei redditi deve essere ancora effettuata mediante ordine di splitting; oppure – qualora uno dei coniugi percepisca o abbia già percepito una rendita dell’AVS o dell’AI del cui versamento si occupa o si è occupata per ultima la CSC; oppure – qualora una persona divorziata presenti una domanda di trasferimento dei contributi (conformemente alla convenzione di sicurezza sociale conclusa con la Turchia) e se prima del trasferimento si deve procedere a una ripartizione dei redditi conformemente all’art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS.

In questi casi, la CSC inoltra la domanda di ripartizione dei redditi unitamente ai documenti richiesti – se necessario insieme alle copie dei CI già riuniti o a un compendio dei CI, nonché ai dati concernenti il periodo di contribuzione (N. 2010, 2° trattino) – alla cassa di compensazione competente secondo il N. 2009. Quest’ultima fungerà da cassa di compensazione committente. Al termine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa di compensazione committente trasmette alla CSC il CI supplementare (v. N. 4006) per procedere al ricalcolo della rendita corrente (v. N. 6001).

La cassa di compensazione committente può rivolgere 1/18 eventuali richieste di informazioni al coniuge residente all’estero mediante la CSC. Analogamente, al termine della procedura di ripartizione dei redditi, il compendio dei CI può essere trasmesso alla CSC, che a sua volta provvederà tempestivamente a inoltrarlo al coniuge. In caso di rendita, invece, è la CSC a dover sempre fungere da tramite tra la cassa di compensazione e l’assicurato.

Se la domanda viene presentata dal coniuge residente in Svizzera, si applicano le regole generali (N. 2001 segg.).

2.2 Persone legittimate a presentare la domanda

La domanda può essere presentata dai coniugi divorziati, 1/24 dai loro rappresentanti legali o da altri rappresentanti (art. 37 LPGA). Se per un coniuge è stata istituita una curatela generale (art. 398 CC), la domanda deve essere presentata dal curatore. Per la domanda è messo a disposizione il modulo 318.269 «Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)».

I coniugi possono presentare la domanda di ripartizione dei redditi sia congiuntamente sia separatamente.

Se la domanda di ripartizione dei redditi viene presentata 1/24 da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione competente informerà l’altro coniuge della domanda pervenutale, invitandolo a partecipare alla procedura e a inoltrare la necessaria documentazione. Nel contempo la cassa lo avvertirà che se non parteciperà alla procedura, non gli sarà recapitato il compendio dei conti (art. 50f cpv. 2 OAVS). Il coniuge può però ordinare un estratto del CI in qualsiasi momento.

Nell’impossibilità di notificare all’altro coniuge l’invito a par- 1/18 tecipare alla procedura o qualora il suo indirizzo non sia noto, solo il coniuge richiedente riceverà il compendio dei conti (art. 50f cpv. 2 OAVS). La ripartizione dei redditi va effettuata in ogni caso per entrambi i coniugi.

2.3 Allegati alla domanda

Alla domanda vanno allegati i documenti ufficiali d’identità 1/18 dai quali devono risultare le generalità dei coniugi. Sono considerati documenti ufficiali il certificato di famiglia, il libretto di famiglia, il certificato di stato civile, il permesso di domicilio (ricevuta dei documenti di legittimazione), il passaporto e la carta d’identità.

Se uno dei coniugi rinuncia a partecipare alla procedura di 1/24 ripartizione dei redditi o se il suo indirizzo non è noto, o ancora se per altri motivi non possono essere prodotti i suoi documenti d’identità, allora la cassa di compensazione competente deve indirizzare una richiesta di informazioni allegando un documento giustificativo dello stato personale all’ufficio di stato civile. Si ricorda che il documento d’identità può essere utilizzato per ottenere informazioni unicamente su cittadini svizzeri.

Se le generalità di uno dei coniugi non sono verificabili ma la sua identità è certa, la cassa di compensazione committente si baserà sulle indicazioni fornite dal coniuge richiedente.

Inoltre, alla domanda va allegato un documento dal quale 1/18 deve risultare la data di divorzio (sentenza di divorzio passata in giudicato, certificato di famiglia o libretto di famiglia ecc.) o, in caso di non validità o nullità del matrimonio, la data di annullamento da parte del giudice (sentenza giudiziaria).

soppresso

2.4 Impossibilità di accertare l’identità di uno dei coniugi

Se l’identità di uno dei coniugi non è accertabile, la procedura di splitting non può essere attuata. Se una persona ha divorziato più volte e se l’identità di uno degli ex coniugi non è nota, la ripartizione dei redditi può essere attuata solo per gli altri matrimoni, a condizione che gli anni di matrimonio per i quali si può procedere alla ripartizione possano essere determinati senza riserve. Ciò accade, in particolare, se una persona non presenta lacune assicurative negli anni degli altri matrimoni per i quali la ripartizione dei redditi può essere attuata. I casi in cui un ex coniuge non è identificabile devono essere sottoposti all’UFAS.

2.5 Limite in caso di divorzi multipli

Se i coniugi richiedenti lo splitting hanno divorziato più 1/18 volte, la ripartizione dei redditi va effettuata anche per tutti i matrimoni contratti precedentemente in cui i coniugi erano parte.

3. Compiti della cassa di compensazione committente

3.1 Verifica della qualità di assicurato

Per poter verificare in quali anni le condizioni necessarie 1/24 per ottenere la ripartizione dei redditi sono soddisfatte, la cassa di compensazione ordina per i due coniugi la riunione degli estratti dei CI (cifra chiave ARC 98).

Le condizioni necessarie per ottenere la ripartizione dei 1/18 redditi sono considerate soddisfatte quando, durante il matrimonio, i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno civile. Per contro, non occorre verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi (p. es. nel caso di titolari di un permesso di soggiorno di breve durata L [stagionali] o frontalieri), né se l’obbligo annuo di versare i contributi minimi sia stato adempiuto o meno.

Se nel CI non figura una registrazione relativa a un determinato anno civile e se nell’anno precedente il coniuge interessato ha versato i contributi in qualità di lavoratore indipendente, di persona che non esercita un’attività lucrativa o di lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi, è necessario verificare se i redditi non sono stati registrati nel CI solo perché non costituiscono ancora l’oggetto di una decisione passata in giudicato (v. N. 4003).

3004– soppressi

3.2 Periodi assicurativi totalizzati nel Liechtenstein

fino al 31 ottobre 1996

I periodi del matrimonio in cui la moglie era assicurata 1/00 all’AVS in Svizzera mentre il marito era assicurato all’AVS nel Liechtenstein sono presi in considerazione (fino al

ottobre 1996) come se il marito fosse stato assicurato in Svizzera. In casi simili si può richiedere una copia del CI presso gli istituti AVS/AI/CAF del Liechtenstein.

3011.1 Per la ripartizione dei redditi vale quanto segue: 1/00 – la metà del reddito che il marito ha realizzato nel Liechtenstein durante gli anni di matrimonio deve essere accreditato alla moglie; – se durante gli stessi anni la moglie ha conseguito un reddito in Svizzera e il marito non vi era assicurato, tale reddito non viene ripartito; – per gli anni durante i quali il marito era assicurato esclusivamente all’AVS del Liechtenstein, non gli è accreditato nessun reddito in Svizzera.

3.3 Ordine di splitting

Per quanto riguarda l’ordine di splitting si applicano le di- 7/24 sposizioni delle D CA/CI, 2a parte, cap. 6. Prima di impartire l’ordine di splitting, la cassa di compensazione si rivolge al registro centrale degli assicurati per verificare se per i coniugi in questione non sia già stato impartito un ordine di splitting (cifra chiave ARC 95).

3012.1 Se al momento della richiesta di rendita una cassa di com- 7/24 pensazione constata che l’ex coniuge divorziato è già deceduto e che lo splitting non è ancora stato eseguito, viene impartito un ordine di splitting.

Terminate le proprie verifiche, la cassa di compensazione 1/24 comunica alle casse di compensazione interessate quali sono gli anni per i quali occorre effettuare la ripartizione dei

redditi (art. 50d cpv. 1 OAVS). Questo arco di tempo comprende anche gli anni – per i quali gli anni di matrimonio in cui non sono stati versati i contributi possono essere presi in considerazione in favore delle donne fino al 31 dicembre 1996, in conformità dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (nella versione anteriore al 1° gennaio 1997); – per i quali, dopo il 1° gennaio 1997, conformemente all’articolo 3 capoverso 3 lettera a LAVS, il coniuge che non esercita un’attività lucrativa era assicurato ma non ha versato contributi, indipendentemente dal fatto che in questi anni sia stato o meno effettivamente versato il doppio del contributo minimo (v. N. 3002); – per i quali nel CI non è ancora registrato alcun reddito (p. es. per mancata comunicazione fiscale o per mancato controllo del datore di lavoro); – durante i quali uno dei coniugi ha percepito una rendita AI (art. 51 cpv. 5 OAVS; cfr. anche N. 2603 D CA/CI). Diversamente dalla ripartizione dei redditi prevista quando il grado d’invalidità è superiore al

per cento (v. N. 4009), nel caso di un grado d’invalidità pari o inferiore al 50 per cento vanno ripartiti anche i redditi da lavoro realizzati dal coniuge invalido o i suoi contributi versati a titolo di persona non esercitante un’attività lucrativa (v. N. 4010).

L’ordine di splitting deve essere impartito separatamente, 7/24 ma simultaneamente, per entrambi i coniugi, indicando l’ultimo numero AVS valido (N. 2601 D CA/CI). L’ordine di splitting deve essere impartito anche se la cassa di compensazione committente è l’unica a tenere un CI. Se gli anni di matrimonio cadono nel periodo in cui si è percepita una rendita AI, nell’ordine di splitting i periodi in questione vengono indicati con la cifra chiave speciale 4, conformemente alle disposizioni del N. 2603 D CA/CI.

soppresso

4. Ripartizione dei redditi

4.1 Cenni generali

In linea di massima, tutti i redditi realizzati negli anni di matrimonio e registrati nel CI dell’assicurato devono essere divisi a metà. A tale scopo, occorre sommare le registrazioni relative a un anno di contribuzione e dividere per due il totale o l’importo netto così ottenuto. Se dalla divisione dovessero risultare cifre decimali, le si arrotonderà per eccesso a un franco.

4001.1 Non vanno ripartiti i redditi registrati nel CI (N. 1001.1) che 1/24 l’assicurato ha conseguito dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

Se, durante gli anni di matrimonio, nel CI di un coniuge o di entrambi i coniugi sono registrati periodi salariali che abbracciano due anni civili e se la ripartizione dei redditi non interessa entrambi gli anni, questi redditi devono essere anzitutto ripartiti tra i rispettivi anni di contribuzione in base alla durata di contribuzione risultante dal CI. Solo dopo aver fatto questo si potrà procedere all’esecuzione dell’ordine di splitting. Se invece l’ordine di splitting è esteso a entrambi gli anni civili, non occorre procedere a questa ripartizione.

Se al momento della ripartizione dei redditi, il reddito concernente uno o più anni civili non è ancora stato registrato nel CI per mancanza di una decisione passata in giudicato in materia di contributi (per quanto concerne i lavoratori indipendenti, coloro che non esercitano un’attività lucrativa o i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi), allora per questi anni non si può ancora procedere alla ripartizione dei redditi. Nell’ambito dell’invio del compendio dei conti, i coniugi devono essere informati che la ripartizione dei redditi relativi a questi anni verrà effettuata successivamente. Alla procedura si applicano i N. 7001 e 7002.

Se il coniuge dell’assicurato non dispone ancora di un CI 7/24 presso la cassa di compensazione, è necessario che per detto coniuge venga aperto un nuovo CI.

4.2 In caso di precedente riunione dei CI

Se per l’assicurato è già stata effettuata una riunione dei CI 7/24 per una rendita di vecchiaia o d’invalidità prima della registrazione digitale dei CI (CI cartacei, CI scansionati), la cassa di compensazione committente (N. 2001 segg.) deve provvedere alla successiva registrazione di tali CI (cfr.

D CA/CI).

Se per l’assicurato è già stata effettuata una riunione dei CI 7/24 per una rendita di vecchiaia (eventualmente anticipata) o d’invalidità prima della ripartizione dei redditi, viene aperto un CI aggiunto (cfr. N. 2715 segg. D CA/CI), che deve essere preso in considerazione per il nuovo calcolo della rendita corrente (N. 6001).

4.3 Se uno dei coniugi beneficia (o ha già beneficiato)

di una rendita AI

Per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi beneficia o 1/24 ha beneficiato di una rendita d’invalidità, il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità viene ripartito e registrato annualmente nel CI dell’altro coniuge tenendo conto di eventuali adeguamenti della rendita (senza registrazione debitoria nel CI del coniuge invalido). È determinante il diritto vigente al momento dello splitting. La procedura è la seguente.

– Il reddito annuo medio determinante per la rendita d’in validità del coniuge invalido viene preso in considerazione a partire dal 1° gennaio dell’anno civile in cui è sorto il diritto alla rendita (o successivo al matrimonio) fino al 31 dicembre dell’anno in cui il diritto si estingue (o anteriore al divorzio).

– Se il coniuge invalido ha beneficiato di una rendita AI 1/24 per un grado d’invalidità superiore al 50 per cento, ai fini della ripartizione dei redditi si tiene sempre conto dell’intero reddito annuo medio determinante. Per contro, nella ripartizione dei redditi non si tiene conto del reddito da lavoro realizzato in questo arco di tempo dal coniuge invalido grazie alla sua capacità al guadagno residua, né dei contributi degli invalidi che non esercitano un’attività lucrativa (art. 51 cpv. 4 OAVS).

– Se invece il coniuge invalido percepiva una rendita per 1/24 un grado d’invalidità pari al 50 per cento o inferiore (art. 51 cpv. 5 OAVS), ai fini della ripartizione dei redditi si terrà conto solo della metà del reddito annuo medio determinante. In questo caso, al coniuge non invalido viene accreditato un quarto del reddito annuo medio determinante. Se in questo arco di tempo il coniuge invalido ha realizzato anche un reddito proveniente da un’attività lucrativa (art. 51 cpv. 5 OAVS), anch’esso è soggetto alla ripartizione dei redditi. Lo stesso dicasi per eventuali contributi versati a titolo di persone che non esercitano un’attività lucrativa.

Se, in seguito a un cambiamento del grado d’invalidità, 1/22 l’ammontare della rendita aumenta o diminuisce, ai fini della ripartizione dei redditi (v. N. 4009 o 4010) si deve sempre tenere conto del grado d’invalidità più elevato durante l’anno civile.

Per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita 1/19 AI a causa della richiesta tardiva e per i quali sussisteva dunque unicamente un diritto virtuale alla rendita, sono soggetti alla ripartizione dei redditi soltanto i redditi da attività lucrativa e non il reddito annuo medio determinante. Di quest’ultimo si tiene conto ai fini della ripartizione dei redditi a partire dal 1° gennaio dell’anno civile in cui inizia il versamento della rendita AI.

I redditi del coniuge non invalido vengono ripartiti secondo i principi generali (v. N. 1001).

4.4 Registrazione nel CI in casi particolari

In casi particolari, i redditi ripartiti devono essere contras- 1/24 segnati nel Cl con le cifre chiave speciali seguenti:

= Reddito annuo medio determinante ripartito per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi ha percepito una rendita d’invalidità (N. 4007 segg.)

= soppresso

4014.1 soppresso

4.5 Compiti particolari delle casse di compensazione

interessate

Al termine della ripartizione dei redditi occorre trasmettere 7/24 le registrazioni nel CI alla cassa di compensazione committente. Ciò deve essere fatto anche se per i periodi indicati nell’ordine di splitting la cassa di compensazione interessata non ha registrato nel CI alcun reddito e quindi non ha proceduto alla ripartizione dei redditi. Se è un’unica cassa di compensazione a tenere i CI di entrambi i coniugi, le registrazioni nel CI possono essere trasmesse alla cassa di compensazione committente solo dopo aver eseguito entrambi gli ordini di splitting.

5. Compendio dei conti

Dopo aver ricevuto le comunicazioni da parte delle casse di compensazione interessate, la cassa di compensazione committente prepara per ciascun coniuge un compendio dei conti relativo a tutti gli anni di contribuzione, compresi quelli che non coincidono col matrimonio (art. 50e lett. d OAVS).

La cassa di compensazione è libera di stilare il compendio dei conti come preferisce, purché vi inserisca almeno i dati seguenti: – indicazione che il compendio contiene i redditi ripartiti; – anno di contribuzione; – reddito determinante e indicazione relativa agli accrediti per compiti assistenziali; – indicazione degli anni in cui è stata effettuata una ripartizione dei redditi.

Se per lo stesso anno civile risultano registrazioni nel CI presso più casse di compensazione, dette registrazioni devono essere addizionate anno per anno nel compendio dei conti. Gli accrediti per compiti assistenziali devono figurarvi a parte.

I coniugi il cui indirizzo o il cui luogo di residenza non sono noti o che hanno rinunciato a partecipare alla procedura non ricevono il compendio dei conti.

Al compendio dei conti vanno allegate delle spiegazioni. I 1/03 coniugi che ritengono che il compendio sia insufficiente o che non sono d’accordo con la ripartizione dei redditi hanno la possibilità di chiedere un estratto conto.

6. Ripartizione dei redditi nel caso in cui uno dei coniugi abbia diritto a una rendita

Se al momento della ripartizione dei redditi uno dei coniugi 7/24 aveva diritto a una rendita e se il divorzio è passato in giudicato dopo il 1° gennaio 1997, al termine della procedura la rendita in questione deve essere ricalcolata in base al CI aggiunto (v. N. 4006) e ai redditi ripartiti.

Dopo il ricalcolo della rendita in base allo splitting, non occorre spedire a questo coniuge il compendio dei conti. Tuttavia, è necessario che nella decisione la determinazione del nuovo ammontare sia motivata in modo sufficiente e comprensibile.

7. Registrazioni nel CI effettuate in un secondo momento

Se dopo la ripartizione dei redditi è necessario effettuare 7/24 rettifiche o ulteriori registrazioni nel CI di uno dei coniugi relative a periodi che si situano all’interno del matrimonio (controlli del datore di lavoro, contributi personali oggetto di una decisione definitiva, ammortamento di contributi, registrazione di utili di capitale, utili di liquidazione ecc.), i redditi corrispondenti devono essere ripartiti e registrati anche nel CI dell’altro coniuge (cfr. cap. 6.3 D CA/CI).

Nel caso in cui in un secondo momento vengano effettuate 7/24 registrazioni nel CI, la cassa di compensazione committente non sarà avvertita e ai coniugi non sarà inviato un nuovo compendio dei CI. Tuttavia, se uno dei coniugi ha già diritto a una rendita, si deve procedere secondo i

segg.

8. Annullamento dell’ordine di splitting

A questo proposito fanno fede le Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (DCA/CI).

Qualora il coniuge si risposi con un ex coniuge, non si deve 1/24 annullare un ordine di splitting già eseguito.

9. Concessione retroattiva di una rendita AI

Qualora venga concessa una rendita AI con effetto retroat- 1/24 tivo per anni per i quali è stata eseguita una ripartizione dei redditi, non si deve più annullare un ordine di splitting già eseguito.

In questi casi, la cassa di compensazione tenuta a versare la rendita deve aprire un nuovo CI in favore del coniuge non invalido (v. N. 4004), nonché ripartire e accreditare anche il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità (v. N. 4007 segg.) per gli anni civili del matrimonio

per i quali è stato eseguito un ordine di splitting (v. N. 3012 segg.).

Nel caso di una rendita AI per un grado d’invalidità supe- 1/24 riore al 50 per cento, al coniuge non invalido va accreditata la metà del reddito annuo medio determinante. Se invece il coniuge invalido percepisce una rendita AI per un grado d’invalidità pari al 50 per cento o inferiore, al coniuge non invalido viene attribuito un quarto di tale reddito.

Se il versamento della rendita spetta alla CSC ma questa non tiene alcun CI (v. N. 2009), essa impartisce l’ordine di apertura dei CI e di iscrizione dei redditi alla cassa di compensazione che ha eseguito l’ordine di splitting.

10. Entrata in vigore

10001 Questa circolare entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Allegato: Lettera tipo

Lettera I – Invito agli ex coniugi a partecipare alla procedura

Gentile signora ..., Egregio signor ...,

le rendite di vecchiaia e d’invalidità spettanti alle persone divorziate devono essere calcolate in base ai redditi ripartiti durante il matrimonio. Affinché la procedura di ripartizione dei redditi possa svolgersi senza ritardi né incertezze, è bene che i coniugi si annuncino congiuntamente nel più breve termine dopo il divorzio. In questo modo si potranno evitare anche eventuali ritardi nella determinazione delle rendite.

Il Suo ex coniuge ha indirizzato alla nostra cassa di compensazione una domanda di ripartizione dei redditi (v. copia della domanda in allegato). La preghiamo di compilare le rubriche dell’allegata copia della domanda che La riguardano e di ritornarci senza indugio questo modulo unitamente ai Suoi documenti.

Se dovesse decidere di non partecipare alla procedura, essa verrà comunque avviata. In tal caso, al termine della procedura, non Le sarà inviato alcun compendio dei conti, che invece Le permetterebbe di avere una visione d’insieme della ripartizione dei redditi.

La ringraziamo anticipatamente per la Sua collaborazione e Le porgiamo distinti saluti.

Allegati: – Copia della domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio – Busta per la risposta

Lettera II – Ritardo nell’esecuzione della procedura di splitting

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