Kreisschreiben über die Verrechnung von Nachzahlungen AHV/IV mit Leistungsrückforderungen der Militätversicherung gültig ab 1.1.2004
2.1 Comunicazione agli organi di esecuzione
2.1.1 Rendite d’invalidità
Se l’ufficio AI riceve, riguardo a un caso pendente presso quest’ultimo, una comunicazione scritta da parte dell’AM secondo cui un credito in restituzione dell’AM è compensato con un pagamento retroattivo dell’AI, esso deve osservare le regole menzionate ai N. 2003 e 2004.
2.1.2 Rendite per superstiti
Se la competente cassa di compensazione riceve, riguardo a un caso pendente presso quest’ultima, una comunicazione scritta da parte dell’AM secondo cui un credito in restituzione dell’AM è compensato con un pagamento retroattivo dell’AVS, la cassa deve osservare le regole menzionate al N. 2005 segg.
2.2 Comunicazione della decisione dell’ufficio AI
all’AM
Se è prevista una compensazione giusta il N. 2001, l’ufficio AI deve inviare all’Ufficio federale dell’assicurazione militare, Sezione prestazioni assicurative, casella postale 8715, 3001 Berna, una copia di ogni decisione.
2.3 Comunicazione dell’ufficio AI alla cassa di
compensazione
L’ufficio AI trasmette alla competente cassa di compensazione la comunicazione dell’AM relativa alla compensazione (N. 2001) e la decisione concernente la rendita d’invalidità. In seguito, la cassa procederà secondo le istruzioni figuranti al N. 2005 segg.
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2.4 Comunicazione all’AM, da parte della cassa di
compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo
Nei casi in cui la cassa di compensazione ha ricevuto una comunicazione concernente una compensazione proveniente dall’ufficio AI (N. 2004) oppure direttamente dall’AM (N. 2002), essa comunica mediante il modulo 318.183 all’Ufficio federale dell’assicurazione militare, Sezione prestazioni assicurative, casella postale 8715, 3001 Berna), prima della notifica della decisione (N. 2011), gli importi mensili delle rendite dell’AVS o dell’AI nonché gli importi dei pagamenti retroattivi dovuti dalla nascita del diritto. Se altri assicuratori hanno concesso conformemente alla LAMal, alla LAINF alla LAM o alla LADI prestazioni per le quali può essere eventualmente richiesta una compensazione , va inviata una comunicazione a ciascun assicuratore. Inoltre, su ogni comunicazione vanno indicati gli altri assicuratori. La cassa di compensazione è libera di cominciare ad effettuare versamenti provvisori (secondo il N. 9501 segg. DR) o di emanare, inizialmente, solo una decisione per la rendita corrente.
Una comunicazione conformemente al N. 2005 è inutile se, sulla base della copia della decisione dell’ufficio AI consegnata all’AM (N. 2003), quest’ultima ha annunciato in precedenza che non si doveva compensare nessun credito in restituzione.
2.5 Comunicazione successiva dell’AM
Se solo a questo momento della procedura l’AM costata che non si deve compensare nessun credito in restituzione, lo comunica senza indugio alla cassa di compensazione mediante il modulo 318.183.
Se, invece, bisogna procedere a una compensazione di un credito in restituzione, l’AM comunica l’importo alla cassa di compensazione mediante il modulo 318.183. Questa
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comunicazione va accompagnata da una copia della decisione di restituzione (art. 49 cpv. 4 LPGA) e deve avvenire di regola entro 30 giorni dalla notifica dell’importo della rendita e delle prestazioni arretrate. Se, in casi eccezionali, tale termine non può essere rispettato, l’AM deve comunicarlo senza indugio, per iscritto, alla cassa di compensazione.
2.6 Notifica della decisione relativa alla rendita e
bonifico dell’importo della compensazione da parte della cassa di compensazione
Dopo avere ricevuto la comunicazione successiva dell’AM (modulo 318.183), l’ufficio AI emana la decisione relativa alla rendita o al versamento di rendite arretrate redatta dalla cassa di compensazione. Se vi è un credito in restituzione da compensare, la cassa fa figurare nella decisione l’indicazione del pagamento retroattivo e della compensazione.
Queste indicazioni devono essere formulate nel modo seguente: Versamento retroattivo 02.–09.04,
x fr. 942.– fr. 7 536.– Rendita mese corrente fr. 942.– Totale fr. 8 478.– Deduzione credito in restituzione dell’AM fr. 6 840.– Nostro primo versamento fr. 1 638.–
Nella decisione figurerà la seguente indicazione: “Un’ eventuale opposizione contro la restituzione di crediti dell’assicurazione militare e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d’invalidità (o di rendite AVS) va fatta esclusivamente contro la decisione di restituzione dell’assicurazione militare del ..........., conformemente all’indicazione dei rimedi giuridici figurante nella decisione”.
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I crediti in restituzione dell’AM possono essere compensati solo con i pagamenti retroattivi effettivi dell’AVS o dell’AI. Se l’AVS/AI fa valere a sua volta crediti nei confronti della persona assicurata o dei suoi superstiti, si deve dare la precedenza alla compensazione di questi crediti.
Al momento del primo versamento all’assicurato o ai suoi superstiti, la cassa di compensazione bonifica l’importo della compensazione a favore dell’AM.
Nella ricapitolazione delle rendite e sul conto di prestazioni corrispondente figura l’importo totale del pagamento retroattivo compreso l’importo della compensazione bonificato all’AM.
Se l’assicurato o i suoi superstiti ricorrono contro la decisione di restituzione dell’AM e il tribunale annulla totalmente o parzialmente il credito in restituzione, l’AM versa direttamente all’assicurato o ai suoi superstiti l’importo corrispondente.
2.7 Compensazione con rendite in corso
La compensazione con rendite in corso è ammessa solo eccezionalmente in casi di sovrindennizzo in cui il pagamento retroattivo non è sufficiente per saldare il credito in restituzione e l’AM non può incassare l’importo in un altro modo.
3. Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2004. Essa sostituisce la “Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS e dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni dell’assicurazione militare”, valida dal 1° gennaio 1997.
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