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B-6599/2008

Riconoscimento diploma/formazione

Rubrum

Corte II {T 0/2}

Sentenza del 29 novembre 2010

Composizione

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Frank Seethaler, Hans Urech, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X._______, patrocinato dall'Avvocato Agata Biolcati Baggi, Ghiggia Studio legale e notarile, viale S. Franscini 1, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento diploma estero.

Regesto

Riconoscimento diploma estero Riconoscimento diploma estero

Fatti

A. X._______ (ricorrente) ha depositato in data 6 novembre 2007 presso l'Ufficio federale della formazione professionale e delle tecnologia (UFFT; autorità inferiore) la domanda di riconoscimento del suo diploma italiano di ragioniere e perito commerciale conseguito all'Istituto tecnico commerciale e per geometri A._______ di B._______ il _______, al fine di essere abilitato quale revisore ai sensi della legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR, RS 221.302).

Con decisione incidentale del 18 marzo 2008 l'UFFT ha comunicato al ricorrente che il suo diploma italiano è di livello secondario e corri - sponde, in termini di durata e di struttura della formazione italiana, a un attestato federale di capacità. A mente dell'UFFT tale diploma non permette al ricorrente di esercitare la professione di revisore in Italia: a tale scopo è necessario un titolo universitario (“dottore commercialista”). Di conseguenza l'autorità inferiore ritiene impossibile equiparare il diploma italiano del ricorrente con un titolo che in Svizzera consente di esercitare la professione di revisore. L'UFFT ha infine indicato al ri - corrente di non essere l'autorità responsabile della valutazione di una sua eventuale iscrizione al registro dell'autorità di sorveglianza sui re - visori (ASR).

Con decisione finale del 18 settembre 2009 l'UFFT ha accertato, sulla base delle dichiarazioni del Ministero Italiano della Giustizia del 15 luglio 2008, che il ricorrente non può esercitare l'attività di revisore in Italia, per cui egli non presenta i requisiti per essere iscritto né al regi - stro dell'Autorità di sorveglianza dei revisori né a quello dei revisori italiani.

Con decisione del 30 settembre 2008 l'UFFT ha comunicato al ricor - rente che il diploma rilasciatogli il _______ a B._______ (I) con - cernente la conclusione della formazione di ragioniere e perito com - merciale, tenendo conto della sua esperienza professionale, può essere riconosciuto equivalente ad un attestato federale di capacità d'im - piegato di commercio.

B. Contro quest'ultima decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 16 ottobre 2008 presso il Tribunale amministrativo federale, proponendo di riesaminare la sua domanda di equipollenza, di rivedere la decisione impugnata e ribadendo che la sua richiesta è finalizzata solo all'iscrizione all'albo ASR. Egli chiede il rilascio di una dichiarazione di equipollenza almeno con un titolo richiesto dall'art. 4 LSR, in quanto nell'Italia del 1965, per accedere alla professione di revisore, era pos - sibile unicamente la formazione da lui conseguita per l'ottenimento del diploma. Nella sua motivazione il ricorrente tiene ad eviden ziare che la domanda inoltratata dall'UFFT al Ministero della Giustizia non aveva quale scopo la richiesta di equipollenza del titolo di studio italiano ad uno svizzero, bensì era finalizzata a verificare se il solo di ploma di ragioniere e perito commerciale fosse un titolo di studio che autorizzas - se all'esercizio della professione di revisore in Italia.

C. Con osservazioni del 7 gennaio 2009 l'UFFT postula la reiezione del gravame. In riferimento al riconoscimento reciproco dei diplomi secondo l'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681; di seguito ALC o accordo) - applicabile al caso concreto, in quanto l'esercizio della professione di revisore in Svizzera è regolamentata all'art. 4 cpv. 1 LSR - l'UFFT adduce in pri - mo luogo che il ricorrente non è iscritto al Registro dei revisori contabili e, non essendo quindi qualificato per esercitare la funzione di reviso - re contabile in Italia, il suo diploma non può essere riconosciuto ai sensi dell'ALC.

Nella misura in cui venga richiesta l'equipollenza con un diploma federale in campo commerciale, l'UFFT indica che l'esame del riconosci - mento dei diplomi è effettuato sulla base dell'art. 68 cpv. 1 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10), nonché dell'art. 69 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPR, RS 412.101). L'UFFT nega l'equipol - lenza del diploma conseguito dal ricorrente in Italia con un diploma federale di esperto contabile, esperto fiduciario, esperto fiscale o di esperto in finanza e controlling, poiché il livello di formazione italiano non è uguale a quello svizzero. Il ciclo di formazione per ottenere il di - ploma di scuola media superiore di ragioniere e perito commerciale corrisponde in Italia ad una formazione secondaria, mentre in Svizzera i diplomi elencati all'art. 4 cpv. 1 LRS fanno parte del livello terziario del sistema formativo. Secondo l'UFFT le esperienze di lavoro accu - mulate in Svizzera, il rilascio dell'attestato cantonale di fiduciario com - merciale, come pure il fatto che il ricorrente è iscritto al registro di commercio quale revisore particolarmente qualificato non sono in grado di cambiare sostanzialmente la situazione del ricorrente.

D. Con replica del 30 gennaio 2009, il ricorrente, d'ora in avanti patrocinato dall'avv. Agata Biolcati Baggi, postula l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, nella misura in cui il diploma italiano di ragioniere e perito commerciale è parificato ad un diploma in economia aziendale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR o ad un altro diploma ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a, b o c LSR. Protestate tas - se, spese e ripetibili.

Il ricorrente osserva che le condizioni elencate dall'UFFT per l'eserci - zio della funzione di revisore contabile in Italia si riferiscono alla situa - zione attuale e non al 1965, anno dell'ottenimento del diploma. Pertan - to il titolo di studio specifico richiesto in Italia per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali e per l'esercizio della professione di revisore prima dell'entrata in vigore delle nuove normative e della rifor - ma scolastica era quello di ragioniere e perito commerciale, conformemente al diploma ottenuto dal ricorrente, vale a dire un diploma di scuola media superiore e professionale. Il ricorrente sostiene che chi aveva ottenuto il suddetto diploma non era tenuto a frequentare alcun corso supplementare, ma doveva unicamente sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nel registro, le cui materie corrispondono al programma della scuola da lui frequentata per ottenere il diploma.

Il ricorrente spiega che il diploma da lui ottenuto permetteva l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, nonché di revisore dipendente di uno studio commercialistico o società senza che fosse necessaria l'iscrizione ad un albo e ad un esame supplementare, queste ultime necessarie unicamente per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale nonché revisore indipendente con uno studio in proprio. Con il trasferimento del domicilio in Svizzera, il ricorrente non adempiva più al requisito del domicilio in Italia in vista di un'eventuale iscrizione al Registro dei ragionieri e periti commerciali, oggi chiamato Registro dei revisori contabili. Egli afferma che sarebbe iniquo imputargli il fatto di non essersi iscritto al Registro dei revisori contabili in Italia, quando il suo trasferimento in Svizzera è stato ante - riore al momento in cui avrebbe potuto chiederne l'iscrizione in Italia e quando in Svizzera non vi era la possibilità di iscriversi in un registro analogo. Ciò sarebbe contrario al principio stesso di non discriminazione alla base dell'ALC.

Il ricorrente precisa come egli era stato riconosciuto dal 1992 quale re - visore particolarmente qualificato ai sensi dell'Ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati del 15 giugno 1992 (abrogata il 1° settembre 2007 e sostituita dalla LSR; AS 1992 1210). Egli aggiunge che la sua formazione, scuola a tempo pieno per una durata di cinque anni, supera di gran lunga la formazione esistente a suo tempo in Svizzera e deve pertanto venir riconosciuta.

E. Con replica del 5 marzo 2009 l'UFFT si riconferma in sostanza nelle sue conclusioni e motivazioni.

F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri - presi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della pre - sente vertenza.

Considerandi

1. La decisione dell'Ufficio federale del 30 settembre 2008 è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Eccezion fatta per le decisioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le de - cisioni ai sensi dell'art. 5 PA e che sono state prese dalle autorità men - zionate agli art. 33 e 34 LTAF.

In qualità di destinatario, il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA). Il rappresentante ha giustificato i suoi poteri con procura scritta (art. 11 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i ri - manenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA).

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, su riserva dei conside - randi seguenti (cfr. consid. 2).

2. Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, nonché l'equipollenza del suo diploma conseguito in Italia con un diploma in economia aziendale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR, rispettivamente con un altro diploma di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a, b o c LSR. La richiesta dell'equipollenza sembra essere connessa con una futura domanda di abilitazione per esercitare la funzione di revisore.

2.1 A titolo introduttivo va osservato che la domanda di riconoscimen - to dell'equipollenza di un diploma estero con un diploma svizzero ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR e la domanda di abilitazione ad esercitare la professione di revisore seguono due procedure ben di - stinte. In linea generale, i procedimenti inerenti alle domande di equi - pollenza di un diploma estero con un diploma svizzero si svolgono di - nanzi all'UFTT, mentre per le domande di abilitazione ad esercitare la professione di revisore rispettivamente di perito revisore i richiedenti devono rivolgersi all'Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR).

2.2 Fintanto che le conclusioni del ricorrente si riferiscono e sono mi - rate all'ottenimento dell'equipollenza del suo diploma estero con uno dei titoli menzionati all'art. 4 cpv. 2 lett. a, b o c LSR, è l'UFFT l'autorità competente a statuire sul riconoscimento del diploma estero, a condi - zione che venga richiesta l'equipollenza con uno dei titoli che possono essere conseguiti nel quadro della formazione professionale (art. 2 LFPr; cfr. anche consid. 5.2.2.4). In questa misura le conclusioni del ri - corrente si rivelano ammissibili.

2.3 Se invece il ricorrente con il suo ricorso intende essere abilitato di - rettamente ad esercitare la funzione di revisore, non spetta all'UFFT, bensì alla sola Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR, art. 28 LSR) la competenza a statuire sulla domanda di abilitazione. Si rammenta che a partire dal 1° settembre 2007 le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’art. 2 lett. a LSR necessitano di un’abilitazione (art. 3 cpv. 1 LSR). Nel quadro della procedura corrispondente l'autorità di sorveglianza ha in particolare il compito di interpretare l'art. 4 LSR e quindi di esaminare (eventual - mente consultando l'UFFT) le domande di abilitazione in riferimento al riconoscimento di diplomi esteri, nonché di fissare i provvedimenti di compensazione eventualmente necessari che sono previsti nell'ambito di accordi internazionali. Tuttavia occorre evidenziare che una decisione resa dall'UFFT concernente l'equipollenza di un diploma estero con una formazione giusta l'art. 4 LSR può avere un valore pregiudiziale per la decisione concernente l'abilitazione ad esercitare quale revisore. In tale contesto va ricordato che il solo riconoscimento di un diploma estero con un titolo di cui all'art. 4 LSR non basta ad ottenere l'abilitazione ad esercitare come revisore. In effetti, una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se: (a.) è incensurata; (b.) vanta una formazione secondo l'art. 4 cpv. 2; (c.) dimostra di possedere un'esperienza professionale di un anno (art. 5 LSR).

Nulla cambierebbe nell'ordinamento delle competenze summenzionato anche se, sulla base dell'art. 4 cpv. 2 lett. d LSR, si dovesse giungere alla conclusione che l'ASR sia l'autorità competente, nel quadro di una procedura di abilitazione, per esaminare se uno dei titoli di formazione esteri sia equivalente ad uno dei titoli di formazione svizzeri di cui al - l'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR. La questione a sapere se l'ASR è compe - tente effettivamente ad effettuare un simile esame può essere lasciata indecisa nel caso di specie, in quanto si tratta di una semplice proce - dura di riconoscimento dell'equipollenza di un diploma estero con uno svizzero dinanzi all'UFFT.

Nella misura in cui le sue conclusioni e censure dovessero vertere sol - tanto sull'abilitazione ad esercitare come revisore, esse andrebbero ol - tre l'oggetto di lite delimitato dalla decisione impugnata e si rivelereb - bero inammissibili (cfr. per l'ammissibilità delle conclusioni ricorsuali in caso di sovrapposizioni nelle procedure di domande di riconoscimento di diplomi esteri e di abilitazione ad esercitare la funzione di revisore sentenza del TAF del 5 novembre 2008 B-93/2008 consid. 1.3.2 e 3.2, cfr. anche sentenza del TAF del 16 giugno 2009 B-1554/2009 consid. 2.2 e 3.1).

2.4 Sulla base delle allegazioni suesposte si conclude che l'oggetto di lite nel presente caso è unicamente la questione a sapere se l'UFFT ha a giusto titolo riconosciuto l'equipollenza del diploma italiano del ri - corrente ad un attestato federale di capacità d'impiegato di commercio, rispettivamente se l'UFFT ha negato a ragione l'equipollenza con uno dei diplomi riportati all'art. 4 cpv. 2 LSR.

3. La presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della legge fe - derale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10). Giusta l'art. 2 LFPr, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professio - nale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certifi - cati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a – d LFPr).

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certi - ficati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di ap - plicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professio - nale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi inter - nazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1 LFPr). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), il Consiglio federale ha adempiuto tale mandato. All'art. 69 OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri, se sono date determinate condizioni (art. 69 cvp. 1 e cpv. 2 OFPr, cfr. consid. 5.2.1). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4 OFPr).

4.

4.1 Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (per una citazione completa dell'accordo, cfr. fatti lett. C).

L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a).

L'accordo non regola l'ammissione ai cicli di formazione speciali e postdiploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg.; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in Thurer / Weber / Zäch (editori), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.).

All'art. 2 ALC è garantito il principio della non-discriminazione, confor - memente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri della Comunità europea hanno il diritto di non essere discriminati nell'applicazione dell'accordo a causa della loro nazionalità.

Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguar - da il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini - strative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipen - denti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi (art. 9). In conformità alle disposizioni dell'Allegato III, intitolato “Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali”, gli Stati contraenti applicano in questo ambito i rispettivi atti giuridici comunitari nella versione vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo (cfr. per tutto Messaggio concernente l'approvazione degli accordi set - toriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg.; sentenza del TAF del 5 novembre 2008 B- 93/2008 consid. 2.3 con rinvii alla sentenza del TF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 6.1 e alla dottrina).

Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo comprende unicamente quelle attività professionali che sono re - golamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali per le quali l'accesso o l'esercizio o una delle modalità d'esercizio in uno Sta - to membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza (Art. 1 lett. F della Di - rettiva Unione Europea 18 giugno 1992 n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione profes - sionale, che integra la direttiva 89/48/CEE). Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e di conseguenza per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma; in effetti spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro ri - chiesto (DOMINIQUE DREYER / BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurigo 1998, pag. 859; RUDOLF NATSCH, op. cit. pag. 205; MAX WILD, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in: Bila - terale Abkommen Schweiz – EU, Basilea 2001, pag. 403). L'autorità inferiore ha pubblicato in internet una lista delle professioni regolamentate in Svizzera (richiamabile all'indirizzo web www.bbt.admin.ch > Temi > Riconoscimento internazionale dei titoli > link e documenti > elenco delle professioni regolamentate; ultima visita 1 novembre 2010).

Il sistema di riconoscimento istituito dall'accordo si basa fondamentalmente sul concetto di "professione" e non su quello di "formazione" (FRÉDÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: THÜRER/WEBER/PORTMANN/KELLERHALS, Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurigo 2007, pag. 258). Esso presuppone quindi che il richiedente sia già inserito nel mondo profes - sionale nel suo paese d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che gli permettano di esercitare la sua professione: egli deve così aver superato anche un eventuale esame d'abilitazione ("Berufsbefähigungsprüfung") che potrebbe "interporsi" tra l'ottenimento del titolo professionale e la possibilità di metterlo in pratica (cfr. MAX WILD, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in: Accords bilatéraux Suisse-UE, Basilea 2001, pag. 399 e 403; in questo senso anche: Berthoud, op. cit. pag. 265; BBT, Bilaterale Verträge CH-EU/EFTA: Gegenseitige Diplomanerkennung, www.bbt.admin.ch; Commissione Europea, Leitfaden für die allgemeine Regelugng zur Anerkennung der Beruflichen Befähigungsnachweise, pag. 7, cifra 11). Il criterio di base per l'appli - cazione del sistema di riconoscimento istituito dall'accordo è quindi il presupposto che tutto ciò che un richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese deve poterlo fare anche in un altro Stato membro, con la conseguenza, che il Paese accogliente deve ac - cordare l'equipollenza ad una formazione "proveniente" da uno Stato membro con la formazione necessaria nel Paese accogliente a svolge - re le attività in questione (cfr. BERTHOUD, op. cit. pag. 265).

4.2 Fintanto che il ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma italiano al fine di esercitare la professione di revisore, va rimarcato che in Svizzera la professione di revisore è regolamentata (cfr. art. 4 e 5 LSR), per cui l'accordo sulla libera circolazione delle persone troverebbe di principio applicazione alla presente fattispecie.

4.2.1 Nel quadro della procedura relativa al riconoscimento del diplo - ma dinanzi all'autorità inferiore, quest'ultima ha interpellato il Ministero della Giustizia italiano al fine di ottenere informazioni sul titolo di revi - sore contabile in Italia e nel contempo di sapere se il ricorrente, al suo paese d'origine, adempisse i requisiti per svolgere la professione di revisore.

Con scritto del 15 luglio 2008 il Ministero della Giustizia ha accertato che il diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito dal ricor - rente nel 1965 è situato a livello di scuola media superiore e che tale diploma non autorizzava il ricorrente all'uso del titolo ed all'esercizio della professione di “ragioniere e perito commerciale”, in quanto egli non adempiva le condizioni corrispondenti, vale a dire il completamento di un tirocinio biennale, il superamento dell'esame di abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo dei “ragionieri e periti commerciali”, attualmente assorbito dall'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Ministero della Giustizia ha inoltre stabilito che oggi in Italia per poter esercitare la funzione di revisore contabile occorre l'ottenimento di una laurea in discipline economiche, giuridiche e aziendali, lo svolgimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile, il superamento dell'esame di abilitazione e l'iscrizione nel Registro dei revisori conta - bili. Da una ricerca di carattere puramente formale il Ministero della Giustizia ha concluso che il ricorrente non è iscritto al Registro dei re - visori contabili.

Il Ministero della Giustizia ha infine appurato che il conseguimento del titolo professionale di “dottore commercialista” non è un requisito necessario per esercitare la funzione di “revisore contabile”, specificando tuttavia che un dottore commercialista può iscriversi al Registro dei revisori contabili senza dover superare l'esame di abilitazione, purché di - mostri il possesso di una laurea in discipline economiche, giuridiche e aziendali, nonché lo svolgimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile.

4.2.2 Sia il Ministero della Giustizia italiano sia l'autorità inferiore, nonché lo stesso ricorrente sono concordi nell'affermare che il diploma di ragioniere e perito commerciale del _______ rilasciato dall'I stituto tecnico statale commerciale e per geometri è situato a livello di scuola media superiore. La formazione presso l'istituto frequentato dal ricorrente ha avuto una durata cinque anni, come ne è tipicamente il caso per questo tipo di scuole secondarie superiori. Con il conseguimento di un diploma rilasciato da un istituto tecnico si rende possibile ai loro detentori da una parte l'accesso diretto all'iscrizione presso tut - te le facoltà universitarie e le scuole superiori e dall'altra il perfeziona - mento professionale (cfr. per il sistema formativo italiano consid. 5.2.2.1).

Come rilevato dal Ministero della Giustizia italiano, al momento del ri - lascio del suo diploma nel 1965 il ricorrente non era autorizzato né ad utilizzare il titolo di ragioniere e perito commerciale né ad esercitare la professione corrispondente. A mente della medesima autorità, per col - mare tale lacuna, il ricorrente avrebbe dovuto effettuare un tirocinio biennale, superare l'esame di abilitazione professionale ed infine iscri - versi all'albo dei ragionieri e periti commerciali.

4.2.3 Da quanto precede, emerge che la richiesta di informazioni al Ministero della Giustizia italiano da parte dell'UFFT era finalizzata pre - valentemente a determinare se il ricorrente adempisse al suo paese d'origine alle condizioni per svolgere la professione di revisore e quindi a sapere se il diploma conseguito in Italia potesse essere riconosciuto in Svizzera sulla base dell'ALC.

Tuttavia va sottolineato che l'esame della questione a sapere se al ri - corrente, sulla base dell'ALC, può essere riconosciuta l'equipollenza del suo diploma italiano alla professione di revisore, non rientra nella sfera delle competenze dell'UFFT, bensì dell'ASR nel quadro delle pro - cedure concernenti le domande di abilitazione dei revisori e periti revisori (cfr. ad es. sentenza TAF del 14 gennaio 2010 [B-4875/2009] consid. 2.3.1 seg.; art. 4 cpv. 2 lett. d LSR; cfr. anche consid. 2) . Per contro l'UFFT è competente unicamente ad esaminare se un diploma estero può essere riconosciuto equipollente ad un titolo svizzero di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a e c LSR nel ramo della formazione professionale, sempre che i titoli corrispondenti sottostiano alla sorveglianza dell'UFFT (cfr. consid. 5.1).

Per questo motivo la questione dell'applicabilità dell'ALC al caso di specie non può fare oggetto, né essere decisa definitivamente nel pre - sente procedimento, nonostante le osservazioni del Ministro della Giustizia italiano ne lascino intuire l'esito e anche nell'ipotesi che l'ASR, nel corso di una procedura di domanda di abilitazione, consulti la me - desima autorità italiana e giunga probabilmente al medesimo risultato. Questo perché in un procedimento di abilitazione devono essere ancora esaminati altri fattori, quali una reputazione incensurabile e l'espe - rienza professionale (cfr. consid. 2.3). Allo stesso modo, le censure sollevate dal ricorrente circa il riconoscimento delle sue qualifiche professionali al paese d'origine conformemente alle osservazioni del Mini - stero della Giustizia italiano non possono a loro volta fare oggetto del - la presente procedura.

Certo, viste le possibili sovrapposizioni tra i procedimenti di riconoscimento di diploma esteri e quelli relativi alle domande di abilitazione ad esercitare le funzioni di perito e perito revisore, un eventuale rimprove - ro all'autorità inferiore per essersi addentrata in un ambito non di sua competenza non può che essere relativizzato, tenuto conto anche del fatto che la LSR, al momento dell'inoltro della domanda di riconoscimento del diploma, era da poco entrata in vigore. Infine occorre rileva - re che, a prescindere dalle allegazioni suesposte, le informazioni forni - te dal Ministero della Giustizia italiano si sono pur sempre rivelate utili per l'esame dell'equipollenza del titolo italiano con un diploma svizzero ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR, segnatamente per quanto attie - ne al livello di formazione (cfr. consid. 4.2.2 e 5). Né va dimenticato che nella motivazione dell'autorità inferiore la questione dell'applicabi - lità dell'ALC passa in secondo piano, mentre l'esame dell'equipollenza del diploma italiano del ricorrente sulla base del diritto svizzero (LFPr, OFPr) occupa invece un ruolo preponderante.

5. L'autorità inferiore ha riconosciuto al ricorrente l'equipollenza del suo diploma italiano con un attestato federale di capacità di impiegato di commercio. Per contro il ricorrente ritiene che il suo diploma di ragio - niere e perito commerciale sia equivalente ad uno dei titoli di studio menzionati all'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR (esperto contabile diplomato federale; esperto fiduciario e esperto fiscale diplomato federale, non - ché esperto diplomato in finanza e controlling; diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un’università o da una scuola universitaria professionale svizzera; specialista in fi - nanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché fiduciario con attestato professionale federale).

5.1 Per quanto attiene ad un'eventuale richiesta di equipollenza di un diploma estero con uno dei tre diplomi universitari menzionati all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR, va rilevato che l'autorità inferiore non può dar seguito ad una simile richiesta, dal momento che la sua competenza si estende, di principio, al riconoscimento di diplomi e certificati esteri nel ramo della formazione professionale (cfr. consid. 5.2.2.4). Per quanto attiene al riconoscimento di titoli universitari esteri in vista dell'ammis - sione ad un'università svizzera e del proseguimento degli studi univer - sitari in Svizzera esiste, di regola, la possibilità di rivolgersi alla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS; www.crus.ch; cfr. Promemoria E1 dell'UFFT, Panoramica delle autorità e istituzioni com - petenti, Riconoscimento di diplomi e certificati esteri, agosto 2010, ri - chiamabile all'indirizzo web ww.bbt.admin.ch/diploma, ultima visita il 5 novembre 2010). In considerazione delle sovrapposizioni tra le procedure di equipollenza dinanzi all'UFFT e quelle di abilitazione ad esercitare le funzioni di revisore e perito revisore dinanzi all'ASR, si osserva a titolo abbondanziale che nelle procedure di abilitazione è immaginabile che l'ASR statuisca sull'equipollenza di un titolo universitario estero con uno svizzero giusta l'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR dopo aver consultato l'istituzione competente. La conclusione del ricorrente si rivela per questo motivo inammissibile.

Per quanto invece concerne la richiesta di equipollenza del diploma italiano del ricorrente con i rimanenti titoli di studio di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR, è data la competenza dell'autorità inferiore a statuire su un eventuale riconoscimento. Considerato che l'esercizio delle professioni che possono essere svolte dai titolari di questo tipo di diploma non sono regolamentate, l'ALC non trova applicazione, bensì valgono soltanto le disposizioni della LFPr e dell'OFPr.

5.2 Sulla base delle allegazioni suesposte va di seguito esaminato se il diploma italiano del ricorrente potrebbe risultare equivalente ad uno dei titoli svizzeri enunciati all'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR (ad eccezione dei diplomi universitari).

5.2.1 All'art. 69 OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se: (a.) sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; (b.) sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero (art. 69 cpv. 1 OFPr). Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero se (a.) il livello di formazione è uguale; (b.) la durata della formazione è equivalente; (c.) i contenuti sono paragonabili; (d.) il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche (art. 69 cpv. 2 OFPr). Hanno il diritto di chiedere il riconoscimento i domiciliati in Svizzera o i frontalieri (art. 69 cpv. 3 OFPr).

Le nozioni di “equipollenza”, “formazione uguale”, “equivalenza della durata della formazione”, “paragonabilità dei contenuti”, nonché “quali - fiche pratiche e teoriche” sono cosiddette nozioni giuridiche indetermi - nate (sentenza TAF del 18 giugno 2007 B-87/2007 consid. 5.2). Esse devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazio - ne e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio potere d'esame. Nella prassi viene tuttavia esercitato un certo riserbo nel potere d'esame, allorquando vengono valutate particolari cir - costanze personali, locali o tecniche che le istanze precedenti conoscono e possono soppesare meglio dell'autorità chiamata a giudicare (DTF 119 Ia 378 consid. 6a e rimandi).

5.2.2 Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nelle questioni che riguardano il riconoscimento di diplomi è rilevante esaminare in che modo il diploma rispettivamente la relativa scuola sono classificati nel paese d'origine (cfr. DTF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 5.2.2).

5.2.2.1 La scuola dell'obbligo secondo il sistema formativo italiano ha una durata di 8 anni. Dopo la scuola media di primo grado della durata di tre anni vi sono vari modi su come proseguire l'istruzione seconda - ria di secondo grado. Gli alunni possono scegliere tra liceo (agli indiriz - zi: classico, scientifico, linguistico, artistico), scuola magistrale, istituto tecnico (agli indirizzi: agrario, commerciale, turistico, geometri, indu - striale, periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, nautico, areonautico per le attività sociali), istituto professionale (agli indirizzi: agra - rio, industria e artigianato, servizi, sanitario ausiliario e settore atipico) e istituto d'arte. Un diploma ottenuto presso uno degli istituti menzio- nati permette di iscriversi all'università. Al livello terziario si distinguo - no da una parte l'istruzione superiore non universitaria comprendente l'Alta formazione artistica e musicale (Afam) e l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), dall'altra l'Istruzione superiore universita - ria (cfr. Strutture dei Sistemi di Istruzione, Formazione Professionale e Educazione degli Adulti in Europa, Italia 2007/2008, pag. 5, 16-30; http://www.eurydice.org (ultima visita: 27 ottobre 2010).

In base agli atti il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo dal 1951 al 1960. Dal 1960 al 1965 egli ha frequentato l'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri A:_______ di B._______, conseguendo il titolo di diploma di ragioniere e perito commerciale. Un ciclo di formazione presso un istituto tecnico commerciale, come nel presente caso, corrisponde ad una formazione di livello secondario superiore. Come giustamente fa osservare l'autorità inferiore, al momento della formazione scolastica del ricorrente, gli istituti dove veniva impartita l'istruzione secondaria di secondo grado erano chiamate scuole medie superiori. Con l'avvento della riforma Moratti dall'anno scolastico 2002/2003 tale termine è stato sostituito con scuola secondaria di secondo grado. La modifica della terminologia non cambia però nulla alla circostanza che in Italia la formazione effettuata dal ricorrente si trova al livello secondario superiore del sistema formativo italiano.

A titolo abbondanziale va rilevato che un apprezzamento giusta la classificazione ISCED (International Standard Classification on Education; cfr. www.uis.unesco.org > Documents > Classifications & Manuals > ISCED 97, stato al 27 ottobre 2010), elaborata da OCSE-UNESCO e che caratterizza e classifica i sistemi di istruzione dei diversi Paesi in chiave comparativa, porta al medesimo risultato. Al livello 3 della clas - sificazione ISCED è situata la cosiddetta “(upper) secondary education” (ISCED 97, edizione 2006, pag. 19). Formazioni di livello 3A o 3B fanno seguito alla scuola dell'obbligo ed iniziano a partire dai 15 o 16 anni (ISCED 97, op. cit., pag. 28). Questo tipo di formazione apre l'accesso al livello 5A e 5B (formazione di livello terziario in Svizzera). Quanto al contenuto, il livello 3 comprende una base di cultura generale da un lato, nonché una preparazione alla formazione professionale e la formazione professionale stessa dall'altro (ISCED 97, pag. 29). La formazione di ragioniere e perito commerciale del ricorrente sembra ben soddisfare questi requisiti.

5.2.2.2 In Svizzera la scuola dell'obbligo dura nove anni. Il livello secondario II comprende la formazione professionale di base da una parte e la formazione generale dall'altra (cfr. www.educa.ch/dyn/ 15540.asp , ultima visita 27 ottobre 2010).

La formazione professionale di base dura da due a quattro anni (art. 17 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certi - ficato federale di formazione pratica (art. 17 cpv. 2 LFPr). La formazio - ne professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato fede - rale di capacità (art. 17 cpv. 3 LFPr). L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale (art. 17 cpv. 4 LFPr). L'attestato federale di capacità autorizza i relativi detentori a definirsi qualificati in una determinata ca - tegoria professionale rispettivamente ad essere ammessi ad una formazione professionale superiore (art. 26 cpv. 2 e art. 27 LFPr; esami federali di professione, esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori). La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'eser - cizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:(a.) un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; (b.) una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27 LFPr). Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale, mentre chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma (art. 43 cpv. 1 LFPr).

I titoli di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR, vale a dire “esperto contabile diplomato federale”, “esperto fiduciario” (recte: “perito fiduciario diplomato”), “esperto fiscale diplomato federale”, “esperto diplomato in finanza e controlling”, “specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale”, nonché “fiduciario con attestato professionale federale” si ottengono dopo aver sostenuto e superato l'esame federa - le di professione oppure l'esame professionale federale superiore del ramo corrispondente. La formazione che porta al conseguimento del relativo attestato professionale o diploma è posizionata al livello terzia - rio del sistema formativo svizzero. Alla luce della classificazione ISCED essa corrisponde al livello 5B (ISCED 97, pag. 18 e 34 segg.; cfr. Anche DTAF 2008/27 consid. 3.7.3).

Prima dell'entrata in vigore della LSR e dell'OSRev il 1° settembre 2007 era determinante l'ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RU 1992 1219, vecchia ordinanza; questa si basava sull'art. 727b cpv. 2 del Codice delle obbligazioni, CO, RS 220). All'art. 1 della vecchia ordinanza erano disciplinati i requisiti professionali (formazione ed esperienza pratica). Per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione erano considerati revisori particolarmente qualificati segnatamente le persone che hanno concluso studi universitari in economia aziendale, scienze economiche o in diritto come pure le persone titolari di un diploma rilasciato da una scuola superiore per quadri di economia e amministrazione ri - conosciuta dalla Confederazione e con un'esperienza pratica di dodici anni (art. 1 cpv. 1 lett. c della vecchia ordinanza). I diplomi rilasciati da una scuola superiore per quadri di economia e amministrazione erano anch'essi situati al livello terziario del livello formativo svizzero.

5.2.2.3 Sulla base dei considerandi che precedono emerge che il di - ploma italiano di “ragioniere e perito commerciale” del ricorrente e i diplomi menzionati all'art. 4. cpv. 2 lett. a-c LSR con i quali egli ha richie - sto l'equipollenza non sono situati al medesimo livello di formazione. Il diploma del ricorrente è classificato al livello secondario superiore, mentre i diplomi di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR sono collocati al li - vello terziario.

Allo stesso modo i tipi di formazione in esame presentano differenze nei rispettivi contenuti. La formazione professionale superiore in Sviz - zera offre cicli di formazione per attività professionali e funzioni diri - genziali che richiedono una preparazione approfondita e serve alla formazione dei quadri e alla specializzazione delle persone che hanno completato una formazione professionale di base di tre o quattro anni. Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori sono indirizzati alle persone con esperienza professionale che intendono approfondire le proprie conoscenze o prepararsi a una fun - zione dirigenziale. Invece la formazione acquisita dal ricorrente all'Istituto tecnico in Italia fornisce una specifica preparazione teorico-pratica all'esercizio di funzioni tecniche e segue il livello di formazione obbli - gatorio.

Anche per quanto attiene alla durata della formazione - criterio che appare meno rilevante considerata la maggiore importanza dello stesso livello della formazione e della comparabilità dei contenuti - il diploma dell'Istituto tecnico non può essere definito equipollente ad un diploma svizzero di livello terziario (13 anni in Italia, da un minimo di 14 fino a 16 anni in Svizzera).

5.2.2.4 Come osservato, il ricorrente non può quindi pretendere che il suo diploma conseguito dopo la scuola dell'obbligo e situato in Italia al livello secondario superiore venga equiparato in Svizzera a diplomi che si possono conseguire solo dopo aver frequentato un ciclo di for - mazione a livello terziario.

A livello di formazione secondaria i diplomi conseguibili in Svizzera sono l'attestato federale di capacità, la maturità professionale, la matu - rità semplice e i diplomi rilasciati dalle scuole di diploma. L'autorità inferiore è competente solo per l'equipollenza in materia di attestati fe - derali di capacità o di maturità federale. Il sistema di formazione pro - fessionale svizzero si contraddistingue per la sua stretta combinazione fra insegnamento scolastico e pratica aziendale. In questo cosiddetto sistema duale il diploma del ricorrente, in principio, non potrebbe nem - meno essere equiparato ad un attestato federale di capacità, in assenza della componente pratica quale condizione essenziale per il suo ottenimento. Infatti, come si è già avuto modo di vedere, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici italiani sono importanti in vista della carriera professionale che i loro detentori intendono intraprendere in seguito, vale a dire per il passaggio ad uno studio universitario oppure per il perfezionamento professionale (cfr. 5.2.2.1), essi hanno però meno incidenza per la qualifica professionale. Tuttavia, conformemente alla prassi dell'autorità inferiore in materia di riconoscimento dell'equipol - lenza di titoli di studio conseguiti all'estero in un ciclo di formazione se - condaria superiore con un diploma svizzero, si tende ad ammettere l'equipollenza con un attestato federale di capacità, se il richiedente mostra un'esperienza professionale della durata minima di due anni, poiché un simile periodo di pratica può essere sufficiente a compensare le lacune derivanti dalla parte pratica della formazione estera che di regola non poggia sul sistema duale svizzero (cfr. decisione pubblicata della Commissione di ricorso DFE del 29 giugno 2004 HA/2003-5 consid. 5.3). La prassi menzionata è conforme alle premesse da considerare nell'ambito dell'equipollenza di un diploma estero ad un diploma svizzero (art. 69 OFPr) come pure all'eventualità di ordinare dei prov - vedimenti di compensazione per conseguire le qualifiche richieste (art. 70 OFPr).

In considerazione delle allegazioni suesposte la dichiarazione di equi - pollenza del diploma del ricorrente ad un attestato federale di capacità d'impiegato di commercio ai sensi della decisione impugnata appare ragionevolmente giustificata, in particolare poiché in questo modo l'autorità inferiore ha tenuto sufficientemente conto della lunga esperienza lavorativa del ricorrente in Svizzera. Benché il ricorrente vanti un'espe - rienza professionale pluriennale (42 anni), abbia seguito vari corsi di aggiornamento e di formazione organizzati dalle associazioni di categoria, sia in possesso dal 1987 dell'attestato cantonale di Fiduciario commercialista e dal 1992 risulti iscritto al registro di commercio quale revisore particolarmente qualificato, tutti questi aspetti non bastano - né singolarmente, né nel loro complesso - a sostituire il conseguimen - to di una formazione di livello terziario.

5.2.2.5 Con particolare riferimento alla circostanza che il ricorrente dal 1992 sia iscritto al registro di commercio quale revisore particolarmen - te qualificato, si osserva a titolo abbondanziale che le persone che adempiono alle condizioni poste ai revisori particolarmente qualificati secondo l'ordinanza del 1992 soddisfano di principio i criteri per l'abili - tazione ad esercitare la funzione di perito revisore. Tali persone non sono però automaticamente esonerate dall'interporre la corrispondente domanda di abilitazione secondo il nuovo diritto (FRANK SCHNEIDER, Das neue Zulassungsverfahren im Revisionsbereich, TREX 2007 p. 276-277). All'art. 50 cpv. 1 OSRev è statuito che le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell’articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che: (a.) entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qua - lificati e (b.) dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.

Indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente avrebbe soddisfatto i requisiti inerenti alla formazione previsti per i revisori par - ticolarmente qualificati conformemente al regime dell'ordinanza del 1992, va rilevato, a titolo generale, che i diplomi richiesti sotto il regime dell'ordinanza del 1992 erano anch'essi situati al livello terziario del si - stema formativo svizzero e di conseguenza il diploma italiano di livello secondario conseguito dal ricorrente non poteva già in quel tempo es - sere equiparato ad un diploma svizzero di livello terziario.

5.2.2.6 Il ricorrente adduce che, prima dell'entrata in vigore delle nuo - ve normative italiane sui revisori contabili, il titolo di studio richiesto in Italia per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali e per l'e - sercizio di tali professioni era quello di ragioniere e perito commerciale conformemente al diploma da lui conseguito nel 1965. A mente del ri - corrente, i titolari di un simile diploma non erano tenuti a frequentare alcun corso supplementare, ma dovevano unicamente sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nel Registro, le cui materie corrispondereb - bero al programma della scuola da lui frequentata.

Tuttavia secondo le rilevazioni del Ministero della Giustizia italiano consultato dall'UFFT sembra che il ricorrente al momento del rilascio del suo diploma nel 1965 non fosse autorizzato né ad utilizzare il titolo di ragioniere e perito commerciale, né ad esercitare la professione corrispondente. A mente della medesima autorità, per colmare tale lacuna, il ricorrente avrebbe dovuto effettuare un tirocinio biennale, supe - rare l'esame di abilitazione professionale ed infine iscriversi all'albo dei ragionieri e periti commerciali.

Indipendentemente dalle allegazioni del Ministro della Giustizia italiano, non può essere compito delle autorità svizzere e nemmeno dello scrivente Tribunale di esaminare se il titolo di studio conseguito dal ricorrente nel 1965 e situato al livello secondario del sistema formativo italiano possa, a titolo eccezionale, essere equiparato o convertito con un attuale titolo di studio italiano di livello terziario, sulla base di even - tuali disposizioni transitorie del diritto italiano. Il ricorrente avrebbe do - vuto prodigarsi personalmente presso le autorità competenti in Italia per ottenere un simile riconoscimento. Pertanto le censure sollevate in questo contesto non possono che rivelarsi infondate.

6. Visto quanto precede, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto, mentre la decisione impugnata va riconfermata. Le spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico del ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di con - dotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1

TS-TAF). In considerazione degli aspetti menzionati si giustifica fissare le spese processuali a fr. 900.-. Esse sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo, versato dal ricorrente in data 28 ottobre 2008. Al ricorrente non viene assegnata - in quanto soccombente - alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammissibile.

2. Le spese processuali, di fr. 900.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

4. La presente sentenza è notificata:

  • al ricorrente (atto giudiziario);

  • all'autorità inferiore (n. di rif. 353/lag/3079; atto giudiziario);

  • al Dipartimento federale dell'economia DFE (atto giudiziario).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 1 dicembre 2010

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 31, Art. 32, Art. 33 e Art. 34 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, Art. 50 — letto nella versione del 1 settembre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 aprile 2011, 1 maggio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 1 settembre 2016, 1 ottobre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2021, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale sulla formazione professionale, Art. 2, Art. 17, Art. 26, Art. 27, Art. 43, Art. 65 e Art. 68 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 1 luglio 2024 e 1 marzo 2025.
  • Ordinanza sulla formazione professionale, Art. 69 e Art. 70 — letto nella versione del 1 agosto 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 febbraio 2019, 8 febbraio 2021, 1 aprile 2022, 1 luglio 2024 e 1 marzo 2025.
  • Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Art. 2 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2011, 1 novembre 2011, 1 aprile 2012, 21 agosto 2012, 1 settembre 2013, 1 giugno 2014, 1 gennaio 2015, 8 giugno 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019 e 15 dicembre 2020.
  • Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 e Art. 28 — letto nella versione del 1 settembre 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 ottobre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2023 e 1 marzo 2024.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 11, Art. 48, Art. 50, Art. 52, Art. 63 e Art. 64 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulle abitazioni secondarie, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 15 maggio 2013, 15 novembre 2013, 14 novembre 2014, 1 dicembre 2015, 1 gennaio 2016 e 1 ottobre 2024.