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C-1207/2010

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 18 giugno 2010

Composizione

Giudice unico Francesco Parrino, cancelliere Dario Croci Torti.

rappresentata da Patronato INAS, Obergrundstrasse 109, 6005 Lucerna, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 4 gennaio 2010).

Regesto

Assicurazione invalidità (decisione del 4 gennaio ... Assicurazione invalidità (decisione del 4 gennaio ...

Considerandi

che, con decisione del 4 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso la rendita d'invalidità a favore di A._______ con effetto dal 1° marzo 2010,

che in data 24 febbraio 2010, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,

che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata,

che le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA),

che, in virtù dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), un ricorso può essere validamente depositato anche presso la posta italiana,

che secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 14 gennaio 2010 all'interessata (cfr.

avviso di ricevimento), sicché il termine di ricorso è scaduto il 15 febbraio (art. 38 LPGA),

che, invitata dallo scrivente Tribunale con ordinanza del 6 maggio 2010 a pronunciarsi sulla risposta dell'UAIE del 3 maggio 2010, che propone di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo, la ricorrente non ha risposto nel termine impartito,

che non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale,

che il ricorso, inoltrato il 24 febbraio 2010 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile,

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,

che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • ricorrente (Atti giudiziali)

  • autorità inferiore (n. di rif. AI IT/_______)

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 6, Art. 23, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 38, Art. 39 e Art. 41 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.