Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-125/2008

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 28 aprile 2009

Composizione

Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, decisione del 15 novembre 2007.

Regesto

assicurazione invalidità, decisione del 15 novembr... assicurazione invalidità, decisione del 15 novembr...

Considerandi

che, con decisione del 15 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______ il diritto ad una mezza rendita d'invalidità, a decorrere dal 1° maggio 2006,

che, contro questa decisione, A._______, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di assistenza sociale (INAS), ha interposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale il 7 gennaio 2008,

che, secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale,

che, conformemente all’art. 60 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata,

che il ricorso deve essere consegnato al Tribunale amministrativo federale oppure, a lui indirizzato, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 e 60 cpv. 2 LPGA),

che, in concreto, la decisione impugnata è stata notificata all'INAS il 19 novembre 2007, come quest'ultimo ha espressamente riconosciuto nel ricorso, sicché il termine per ricorrere è scaduto il 4 gennaio 2008 (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. c LPGA),

che il ricorso, inoltrato il 7 gennaio 2008 (data del timbro postale), è pertanto tardivo, che, in conformità con l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso,

che il ricorrente non ha addotto con il ricorso nessun impedimento ai sensi dell'art. 41 LPGA, per cui non sussiste alcun motivo per restituire il termine ricorsuale,

che il ricorso è, di conseguenza, irricevibile,

che, come prescrive l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,

che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora, per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300.-, avanzate dal ricorrente l'11 luglio 2008, gli sono restituite.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, l'anticipo di Fr. 300.-, versato l'11 luglio 2008, è restituito al ricorrente.

3. Comunicazione:

  • al rappresentante del ricorrente (atto giudiziale);

  • all'autorità inferiore (n. di rif. ...);

  • all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 6, Art. 23, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 38, Art. 39, Art. 41 e Art. 60 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.