Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-2581/2008

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 12 settembre 2008

Composizione

Giudice: Francesco Parrino; Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAPA, via Don Gnocchi 3, IT-73040 Acquarica del Capo, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore

Oggetto

assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2008).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

con decisione del 30 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INAPA di Acquarica del Capo, regolare rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 6 ottobre 2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile;

in data 17 aprile 2008, A._______, sempre rappresentato dal Patronato INAPA, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale;

nelle sue osservazioni ricorsuali del 18 giugno 2008, l'UAIE ha proposto che il gravame sia dichiarato inammissibile, in quanto, in base alla ricerca postale, la decisione litigiosa è stata consegnata al destinatario l'11 febbraio 2008 (doc. 51) ed il ricorso del 17 aprile 2008 non rispetterebbe il termine di 30 giorni previsto dalla legge;

con ordinanza del 24 giugno 2008, il TAF ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla risposta dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa;

l'interpellato non ha tuttavia replicato;

giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF;

sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), applicabile nella fattispecie, il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata;

giusta l'art. 39 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore, oppure a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;

se il il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 38 cpv. 1 LPGA);

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (art. 41 LPGA);

secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al Patronato INAPA di Acquarica del Capo, l'11 febbraio 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 12 marzo successivo;

non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale, la parte ricorrente non avendo preso posizione in merito alla proposta di irricevibilità formulata dall'amministrazione nelle sue osservazioni responsive del 18 giugno 2008;

il ricorso, inoltrato il 17 aprile 2008 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile;

giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;

non vengono prelevate spese processuali;

Regesto

assicurazione invalidità, decisione del 30 gennaio... assicurazione invalidità, decisione del 30 gennaio...

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 32, Art. 33 e Art. 34 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 38, Art. 39 e Art. 41 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.