Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-2849/2016

Valutazione dell'invalidità

Rubrum

Corte III

Sentenza del 14 giugno 2016

Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli; Cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire sulle spese ripetibili (sentenza del TF del 19 aprile 2016).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

con decisione del 4 gennaio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato nel , un quarto di rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012 (doc. 46 inc. UAIE),

con sentenza del 15 settembre 2015 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-550/2013, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A._______ e riformato la decisione del 4 gennaio 2013 nel senso di riconoscere all'interessato il diritto di percepire una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2012,

l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 15 settembre 2015 e la conferma della propria decisione del 4 gennaio 2013 (doc. TAF 23 dell’incarto C-550/2013),

con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016,il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente,

in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 19 aprile 2016, A._______ è integralmente soccombente nella causa C-550/2013 dinanzi al TAF,

nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario),

pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta al ricorrente nella causa innanzi al TAF C-550/2013,

peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205), infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS- TAF),

Regesto

Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuir... Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire nuovamente sulle spese ripetibili (sentenza del TF del 19 aprile 2016)

Dispositivo

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella causa C-550/2013 non si assegnano indennità per spese ripetibili.

2. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3. Comunicazione a:

– ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

I rimedi giuridici sono alla pagina seguente

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 37 — letto nella versione del 1 novembre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 63 e Art. 64 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.