Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-2957/2006

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III

{T 0/2}

Sentenza del 30 maggio 2007

Composizione

Giudici Francesco Parrino, Johannes Frölicher e Stefan Mesmer; Cancelliere Dario Croci Torti

A._______, IT-66016 Guardiagrele, ricorrente, rappresentato dal Patronato EPASA, Via della Liberazione 69, IT-66100 Chieti,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore,

concernente la decisione su opposizione del 13 settembre 2006

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

mediante decisione del 13 settembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadino italiano, nato il 31 marzo 1946, che la sua domanda del 19 maggio 2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile; A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato EPASA di Chieti, con atto del 10 ottobre 2006 (depositato alla posta il 12 ottobre successivo), ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso (CFR) in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di prestazioni assicurative; nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 novembre 2006, l'UAIE ha proposto la reiezione dell'impugnativa non essendo emersi nuovi elementi rispetto l'istruttoria; chiamato a pronunciarsi in merito alla risposta dell'amministrazione, il Patronato EPASA, con scritto del 21 gennaio 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il gravame ed ha esibito diversa documentazione economica e medica; ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 14 marzo 2007, ha constatato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente perlomeno dal luglio 2005; il medico dell'UAIE ha tuttavia proposto di aggiornare l'indagine psichiatrica; nella sua duplica del 24 aprile 2007, l'UAIE propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista sanitario; con ordinanza del 9 maggio 2007, il Giudice istruttore ha inviato alla parte ricorrente copia della duplica dell'UAIE menzionata e copia del rapporto del proprio servizio medico; nel contempo ha comunicato alle parti la

composizione

del collegio giudicante; a tutt'oggi non sono state formulate domande di ricusazione; i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]); in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine sanitaria specialistica proposta appare indispensabile (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi necessario eseguire quanto richiesto per determinare se l'interessato ancora lavori ed esaminare in maniera ancor più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, da porre a carico dell'ufficio AI intimato;

Regesto

prestazioni dell'assicurazione invalidità prestazioni dell'assicurazione invalidità

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 13 settembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si percepiscono spese.

3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

4. Comunicazione:

  • al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)

  • all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata)

  • all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 31, Art. 33 e Art. 34 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 48, Art. 52, Art. 61 e Art. 64 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.