Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-3201/2008

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Decisione del 26 giugno 2008

Composizione

Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A.________AG, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale (decisione del 5 maggio 2008).

C-3201/2008

Regesto

Previdenza professionale (decisione del 5 maggio 2... Previdenza professionale (decisione del 5 maggio 2...

Considerandi

che, con decisione del 5 maggio 2008, la Fondazione istituto collettore LPP ha affiliato la ricorrente alla stessa a partire dal 1° gennaio 2007,

che in data 15 maggio 2008, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che, con atto del 25 giugno 2008, la ricorrente ha ritirato il ricorso del 15 maggio 2008,

che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto,

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli.

2. Non si percepiscono spese processuali.

3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

  • ricorrente (Atti giudiziali)

  • autorità inferiore (n. di rif. 21 - 2269220 - 154 3878; Atti giudiziali)

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

C-3201/2008

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.