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C-3318/2021

Diritto alla rendita

Rubrum

Corte III

Sentenza del 11 agosto 2021

Composizione

Giudice Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, patrocinata dal Patronato I.N.C.A., ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 22 giugno 2021)

Regesto

assicurazione invalidità (diritto alla rendita) de... assicurazione invalidità (diritto alla rendita) decisione del 22 giugno 2021

Considerandi

1. L’8 luglio 2021, per il tramite del proprio rappresentante, A._______ ha interposto ricorso dinanzi alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) – che lo ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF) – contro la decisione del 22 giugno 2021, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni del 2 marzo 2020 (doc. TAF 1, 2). L’insorgente ha chiesto l’annullamento della decisione e il riesame del caso, non essendo la situazione di salute ancora stabilizzata (doc. TAF 1).

2. Con decisione incidentale del 2 agosto 2021 la giudice dell’istruzione ha invitato la ricorrente a versare alla cassa del Tribunale, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento, un anticipo sulle presumibili spese processuali pari a fr. 800.-(doc. TAF 3).

3. Con scritto del 5 agosto 2021, anticipato via fax (doc. TAF 4) e ricevuto il 9 agosto 2021 (doc. TAF 6), per il tramite del proprio rappresentante, la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso dell’8 luglio 2021.

4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

5. In seguito al ritiro del ricorso, intervenuto senza riserve l’8 luglio 2021 (doc. TAF 6), il gravame va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

7.

7.1. Giusta l’art. 63 cpv. 1 prima frase PA l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali.

Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa.

Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall’art. 65 PA, qualora tra l’altro un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale (art. 6 lett. a del Regolamento menzionato).

7.2. Nel caso concreto, la parte ricorrente ha manifestato l’intenzione di ritirare il ricorso – rendendo la procedura priva di oggetto – allo stadio iniziale dell’istruttoria processuale, ancor prima della risposta di causa dell’autorità inferiore (doc. TAF 6).

Al di fuori della decisione incidentale con cui è stato chiesto il versamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3), questo Tribunale non è stato chiamato a svolgere alcun altro atto istruttorio. Tenuto conto delle citate circostanze non si prelevano quindi spese processuali.

8. Visto quanto precede – avendo il ricorrente resa priva d’oggetto la causa - non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). L’art. 5 TS-TAF si applica infatti per analogia.

(il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura C-3318/2021 è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

– rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: dichiarazione di ritiro del ricorso del 5 agosto 2021 [doc. TAF 6]) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 48 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 69 — letto nella versione del 1 luglio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 31, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 marzo 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 6, Art. 63 e Art. 65 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2022.